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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 20103/2024 promossa da:
nato il 18/11/1946 nel Regno Unito Parte_1
nato il [...] nel Regno Unito Persona_1
JA nato il [...] nel Regno Unito Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. FERRARI GIULIA e dall'Avv. INFUSINO MARCO
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa:
- Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
1 - ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere, entro un breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 13.11.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro Controparte_1 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
nato il [...] a [...], come da estratto dell'atto di nascita Persona_2
(all.1).
, dopo essersi trasferito nel Regno Unito, contraeva matrimonio nel 1910 con Persona_2 la sig.ra (all.2). Successivamente, dalla loro unione nasceva il figlio Per_3 Persona_4 in data 1911 (all.4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino britannico come
[...] attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di
AP (all.3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 24.1.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 3.7.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo
è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
2 Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani nel Regno Unito, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_2 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_3 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere provato – senza successo – di adire la via amministrativa per vedere riconosciuto lo status di cittadini italiani (doc. 10-11-12).
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
3 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato nel Regno Unito. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_2
e ha contratto matrimonio nel Regno Unito nel 1910 con (all.1 e 2); Persona_5
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino britannico come da Persona_2 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità britanniche competenti (all.3);
- che dall'unione tra e è nato il figlio Persona_2 Persona_5 [...] in data 24.8.1911 (all.4) il quale sposava a sua volta Persona_4 Controparte_2 el 1936 (all.5) e dalla loro unione nasceva il figlio e odierno ricorrente
[...] Parte_1 in data 18.11.1946 (all.6);
- che nel 1965 ha contratto matrimonio con (all.7) e dalla loro Parte_1 Persona_6 unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: in data 4.10.1965 (all.8) Persona_1
e in data 26.5.1969 (all.9); Persona_7
5.1 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato il [...] a Persona_2
Quattordio (AL), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita (doc. 1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre
4 cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia; condizione soddisfatta nel caso in esame). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (condizione soddisfatta nel caso in esame).
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
- nato il [...] nel Regno Unito, Parte_1
- nato il [...] nel Regno Unito e Persona_1
- nato il [...] nel Regno Unito, Persona_7 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 3/7/2025 Il Giudice
Andrea Natale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 20103/2024 promossa da:
nato il 18/11/1946 nel Regno Unito Parte_1
nato il [...] nel Regno Unito Persona_1
JA nato il [...] nel Regno Unito Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. FERRARI GIULIA e dall'Avv. INFUSINO MARCO
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa:
- Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
1 - ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere, entro un breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 13.11.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro Controparte_1 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
nato il [...] a [...], come da estratto dell'atto di nascita Persona_2
(all.1).
, dopo essersi trasferito nel Regno Unito, contraeva matrimonio nel 1910 con Persona_2 la sig.ra (all.2). Successivamente, dalla loro unione nasceva il figlio Per_3 Persona_4 in data 1911 (all.4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino britannico come
[...] attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di
AP (all.3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 24.1.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 3.7.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo
è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
2 Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani nel Regno Unito, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_2 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_3 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere provato – senza successo – di adire la via amministrativa per vedere riconosciuto lo status di cittadini italiani (doc. 10-11-12).
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
3 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato nel Regno Unito. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] Persona_2
e ha contratto matrimonio nel Regno Unito nel 1910 con (all.1 e 2); Persona_5
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino britannico come da Persona_2 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità britanniche competenti (all.3);
- che dall'unione tra e è nato il figlio Persona_2 Persona_5 [...] in data 24.8.1911 (all.4) il quale sposava a sua volta Persona_4 Controparte_2 el 1936 (all.5) e dalla loro unione nasceva il figlio e odierno ricorrente
[...] Parte_1 in data 18.11.1946 (all.6);
- che nel 1965 ha contratto matrimonio con (all.7) e dalla loro Parte_1 Persona_6 unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: in data 4.10.1965 (all.8) Persona_1
e in data 26.5.1969 (all.9); Persona_7
5.1 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato il [...] a Persona_2
Quattordio (AL), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita (doc. 1).
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre
4 cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia; condizione soddisfatta nel caso in esame). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (condizione soddisfatta nel caso in esame).
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
- nato il [...] nel Regno Unito, Parte_1
- nato il [...] nel Regno Unito e Persona_1
- nato il [...] nel Regno Unito, Persona_7 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 3/7/2025 Il Giudice
Andrea Natale
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