TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/10/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13346/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 13346/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 18.11.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. STRAPPAFELCI ELVIO, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“In relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio i sottoscritti
e chiedono che, una volta decorso il periodo di tempo Parte_1 Parte_2
previsto dall'art. 3 della L. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che
pronuncia la separazione personale la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 2
bis.51, comma 3, c.p.c. il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter,
comma 2, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga
le seguenti conclusioni
12. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e in Albignasego (PD), il 03.08.2013, trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
Stato Civile del comune di Albignasego dell'anno 2013, atto n. 22 parte II serie A,
ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della
sentenza; PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI PATTUIZIONI
13. Affido condiviso dei figli e con collocazione paritaria presso i Per_1 Per_2
genitori ovvero presso la madre nella casa familiare sita in Maserà di Padova, via F. T.
Marinetti n. 1, e presso il padre nell'alloggio di servizio che gli verrà assegnato, con la
seguente regolamentazione dei tempi che i minori trascorreranno con i genitori:
● giorni fissi martedì e venerdì con il padre/ lunedì e mercoledì con la madre;
● giorni alternati giovedì – sabato – domenica;
A settimane alterne i figli trascorreranno,
quindi, lunedì-mercoledì-giovedì con la madre e, di conseguenza, martedì-venerdì-sabato-
domenica con il padre. La settimana seguente, trascorreranno lunedì-mercoledì-sabato-
domenica con la madre e, di conseguenza, martedì1giovedì1venerdì con il padre;
● una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno;
● vacanze pasquali divise a metà, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
● tre settimane con il padre e tre settimane con la madre durante le vacanze estive;
3
● fatta salva una diversa organizzazione concordata tra i genitori a causa di impegni
improvvisi/impedimenti/imprevisti di qualsiasi natura. Considerata la collocazione
paritaria ciascun genitore si occuperà di tutte le incombenze (scolastiche,
extrascolastiche, ludiche, sportive, etc.) legate ai figli nei giorni in cui saranno a sé
affidati. In caso di impegni improvvisi/impedimenti/imprevisti contatterà l'altro genitore
per una diversa regolamentazione, o si avvarrà dell'ausilio di baby-sitter sostenendone i
relativi costi. In ragione della regolamentazione con collocazione paritaria ciascun
genitore sosterrà direttamente le spese del mantenimento ordinario dei figli senza alcun
contributo in favore di un genitore verso l'altro. Le spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Padova, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50%
ciascuno. L'assegno unico per i figli rimarrà ripartito nella misura del 50% in favore di
ciascun genitore, così come sino ad oggi suddiviso. I permessi di cui alla L. 104/92
verranno usufruiti dal padre, così come sino ad oggi usufruiti. Il signor Parte_2
manterrà la delega per le operazioni sul libretto postale intestato al figlio nel Per_2
quale viene versata l'indennità di frequenza della quale il predetto è beneficiario, con
estensione della delega anche alla signora Parte_1
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a
pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
15. I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento degli accordi assunti, non avranno
nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo.”
Per il P.M.: “Visto.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 03.08.2013 in Albignasego (PD), 4
trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 22, serie A, anno 2013; dall'unione coniugale sono nati due figli: nata a [...], in data [...] e Per_1
nato a Padova, in data [...] a [...] Per_2
Le parti, in data 18.11.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 14.01.2025, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza
n. 120/2025, pubblicata il 28.01.2025, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 15.09.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 14.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 13 al 15 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione 5
personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dal 13 al 15 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Attesa la natura del giudizio, essendo le parti patrocinate dal medesimo legale, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 03.08.2013 in ALBIGNASEGO (PD) e trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 2013;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 13 al 15 delle conclusioni rassegnante in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 13346/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 18.11.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. STRAPPAFELCI ELVIO, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“In relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio i sottoscritti
e chiedono che, una volta decorso il periodo di tempo Parte_1 Parte_2
previsto dall'art. 3 della L. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che
pronuncia la separazione personale la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 2
bis.51, comma 3, c.p.c. il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter,
comma 2, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga
le seguenti conclusioni
12. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e in Albignasego (PD), il 03.08.2013, trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
Stato Civile del comune di Albignasego dell'anno 2013, atto n. 22 parte II serie A,
ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della
sentenza; PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI PATTUIZIONI
13. Affido condiviso dei figli e con collocazione paritaria presso i Per_1 Per_2
genitori ovvero presso la madre nella casa familiare sita in Maserà di Padova, via F. T.
Marinetti n. 1, e presso il padre nell'alloggio di servizio che gli verrà assegnato, con la
seguente regolamentazione dei tempi che i minori trascorreranno con i genitori:
● giorni fissi martedì e venerdì con il padre/ lunedì e mercoledì con la madre;
● giorni alternati giovedì – sabato – domenica;
A settimane alterne i figli trascorreranno,
quindi, lunedì-mercoledì-giovedì con la madre e, di conseguenza, martedì-venerdì-sabato-
domenica con il padre. La settimana seguente, trascorreranno lunedì-mercoledì-sabato-
domenica con la madre e, di conseguenza, martedì1giovedì1venerdì con il padre;
● una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno;
● vacanze pasquali divise a metà, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
● tre settimane con il padre e tre settimane con la madre durante le vacanze estive;
3
● fatta salva una diversa organizzazione concordata tra i genitori a causa di impegni
improvvisi/impedimenti/imprevisti di qualsiasi natura. Considerata la collocazione
paritaria ciascun genitore si occuperà di tutte le incombenze (scolastiche,
extrascolastiche, ludiche, sportive, etc.) legate ai figli nei giorni in cui saranno a sé
affidati. In caso di impegni improvvisi/impedimenti/imprevisti contatterà l'altro genitore
per una diversa regolamentazione, o si avvarrà dell'ausilio di baby-sitter sostenendone i
relativi costi. In ragione della regolamentazione con collocazione paritaria ciascun
genitore sosterrà direttamente le spese del mantenimento ordinario dei figli senza alcun
contributo in favore di un genitore verso l'altro. Le spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Padova, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50%
ciascuno. L'assegno unico per i figli rimarrà ripartito nella misura del 50% in favore di
ciascun genitore, così come sino ad oggi suddiviso. I permessi di cui alla L. 104/92
verranno usufruiti dal padre, così come sino ad oggi usufruiti. Il signor Parte_2
manterrà la delega per le operazioni sul libretto postale intestato al figlio nel Per_2
quale viene versata l'indennità di frequenza della quale il predetto è beneficiario, con
estensione della delega anche alla signora Parte_1
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a
pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento.
15. I coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento degli accordi assunti, non avranno
nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo.”
Per il P.M.: “Visto.”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 03.08.2013 in Albignasego (PD), 4
trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 22, serie A, anno 2013; dall'unione coniugale sono nati due figli: nata a [...], in data [...] e Per_1
nato a Padova, in data [...] a [...] Per_2
Le parti, in data 18.11.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 14.01.2025, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza
n. 120/2025, pubblicata il 28.01.2025, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 15.09.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 14.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 13 al 15 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione 5
personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dal 13 al 15 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Attesa la natura del giudizio, essendo le parti patrocinate dal medesimo legale, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 03.08.2013 in ALBIGNASEGO (PD) e trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 2013;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 13 al 15 delle conclusioni rassegnante in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 1.10.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari