TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9712/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Lucia Capo,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via Vernieri n. 73;
- Opponente –
CONTRO
C.F. in persona del curatore Avv. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppina Parrilli, giusta procura alle liti agli Per_1
atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, C.so Garibaldi n.
148;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i proponevano Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2092/2020 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla Il ingiungeva a Controparte_1
il pagamento di euro 50.500,00, oltre interessi, spese legali Parte_1
ed accessori in favore Il in virtù del mancato pagamento di canoni Controparte_1
di fitto per il ramo d'azienda sottoscritto con scrittura privata del 16.12.2015. Eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova ex art. 633
c.p.c.; la mancanza del contratto di locazione;
il difetto di legittimazione passiva, chiedendo la risoluzione di diritto del contratto di affitto del ramo di azienda.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, poiché non fondato su prova scritta, per mancanza di titolo, che inficia la legittimità dello stesso e la sua valida emissione e, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla società opponente al Fallimento opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
con spese e compensi del presente giudizio in favore dell'avvocato anticipatario.
Con comparsa depositata in data 02.03.2021, il si costituiva in Controparte_1
giudizio contestando in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e chiedendo in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito e in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese ed onorari.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: che il decreto ingiuntivo era stato reso su prova scritta sufficiente ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; che veniva prodotto agli atti il contratto di fitto di ramo d'azienda dal quale si evincevano le obbligazioni in capo all'odierno opponente nei confronti dell'opposto; che l'opposta era pienamente legittimata al recupero dei canoni di fitto per cui è causa e per il recupero delle somme dovute al fallimento dal Supermercato cinque stelle per l'occupazione sine titulo CP_1
dell'immobile di proprietà del sig. che la richiesta di sospensione della Pt_2
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto andava rigettata essendo il credito sotteso certo liquido ed esigibile, sorretto da prova scritta identificata nel contratto di fitto di azienda prodotto agli atti, il quale non poteva considerarsi risolto. Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperito il tentato di mediazione con esito negativo e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuto non accessorio alcun approfondimento istruttorio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.02.2025 sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Con provvedimento del 27.02.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione
civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5),
mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Si osserva che parte opponente contesta la propria legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di pagamento a titolo di canoni di locazione commerciale mentre con riguardo alle somme richieste a titolo di 23 mensilità relative al contratto di fitto di ramo di azienda ne eccepisce la non debenza in quanto ai sensi dell'art. 79 L.F. in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento , il contratto si era risolto.
Con riguardo alla voce di credito relativa ai canoni di locazione commerciale dell'immobile ove veniva esercitata l'azienda, si osserva in via del tutto preliminare che non risulta depositato il titolo contrattuale;
inoltre per come si evince dal contratto di fitto di azienda risulta sottoscritto in data 23.11.2015 contratto di locazione commerciale stipulato tra i locatori e e la società in bonis avente ad oggetto Parte_3 CP_2 CP_1
i locali di proprietà di e . All'art. 9 del contratto di affitto Parte_3 CP_2
di ramo di azienda intercorso tra e semplificata le parti CP_1 Controparte_3
hanno espressamente stabilito che “ L'affittuario dichiara di ben conoscere detto contratto di
locazione e le clausole e riserve in esso contenute. Le parti convengono che detto contratto non venga
trasferito per effetto del presente affitto di azienda e, pertanto, l'affittuario si impegna a fornire la
provvista necessaria per onorare il detto contratto di locazione, pena la risoluzione del presente
contratto”. Nel caso in esame, come si evince agevolmente dal contratto di affitto di ramo di azienda le parti hanno stabilito che l'acquirente dell'azienda non subentra nei contratti in corso ( art. 2558 c.c.) . Quindi le parti, nell'esercizio delle propria autonomia privata hanno escluso, in deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 2558 c.c., la successione nel contratto di locazione. Pertanto fondata è l' eccezione sollevata da parte opponente di carenza di legittimazione passiva .
Venendo alla ulteriore voce di credito relativa al mancato pagamento dei canoni derivanti dal contratto di affitto di azienda si rileva che lo stesso stipulato in data 16.12.2015 per la durata di un anno era ancora in corso alla data di dichiarazione di fallimento in assenza di prova di disdetta. Infatti l'art 4 del contratto prevede il tacito rinnovo nell'ipotesi di mancanza di disdetta.
L' art. 79 legge fallimentare prevede che il fallimento "non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda", da ciò derivandone, come corollario, che lo stesso prosegua.
La prosecuzione è resa evidente dal fatto che lo strumento attribuito al curatore per non sottostare alla protrazione degli effetti della continuazione del contratto è il diritto di recesso, atto unilaterale recettizio che produce effetto dalla sua comunicazione e non dalla precedente dichiarazione di fallimento.
In assenza di richiesta di recesso da parte della Curatela e in assenza di domanda di risoluzione proposta da parte dell'opponente il contratto deve ritenersi ancora valido e efficace. Non è stata svolta alcuna contestazione sul quantum ( art. 115 cpc).
Deve ritenersi, pertanto che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata la parte opponente al pagamento della somma di euro 11.500 a titolo di 23 mensilità in relazione al contratto di affitto di azienda.
Le spese processuali sono poste a carico di parte opponente e liquidate sulla base del decisum
in virtù dei parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2092/2020, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento della somma pari a euro 11.500 per le causali di cui in motivazione in favore della parte opposta.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta liquidate in complessivi euro 2540 oltre Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9712/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Lucia Capo,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via Vernieri n. 73;
- Opponente –
CONTRO
C.F. in persona del curatore Avv. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppina Parrilli, giusta procura alle liti agli Per_1
atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, C.so Garibaldi n.
148;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i proponevano Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2092/2020 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla Il ingiungeva a Controparte_1
il pagamento di euro 50.500,00, oltre interessi, spese legali Parte_1
ed accessori in favore Il in virtù del mancato pagamento di canoni Controparte_1
di fitto per il ramo d'azienda sottoscritto con scrittura privata del 16.12.2015. Eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova ex art. 633
c.p.c.; la mancanza del contratto di locazione;
il difetto di legittimazione passiva, chiedendo la risoluzione di diritto del contratto di affitto del ramo di azienda.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, poiché non fondato su prova scritta, per mancanza di titolo, che inficia la legittimità dello stesso e la sua valida emissione e, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla società opponente al Fallimento opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
con spese e compensi del presente giudizio in favore dell'avvocato anticipatario.
Con comparsa depositata in data 02.03.2021, il si costituiva in Controparte_1
giudizio contestando in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e chiedendo in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito e in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese ed onorari.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: che il decreto ingiuntivo era stato reso su prova scritta sufficiente ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; che veniva prodotto agli atti il contratto di fitto di ramo d'azienda dal quale si evincevano le obbligazioni in capo all'odierno opponente nei confronti dell'opposto; che l'opposta era pienamente legittimata al recupero dei canoni di fitto per cui è causa e per il recupero delle somme dovute al fallimento dal Supermercato cinque stelle per l'occupazione sine titulo CP_1
dell'immobile di proprietà del sig. che la richiesta di sospensione della Pt_2
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto andava rigettata essendo il credito sotteso certo liquido ed esigibile, sorretto da prova scritta identificata nel contratto di fitto di azienda prodotto agli atti, il quale non poteva considerarsi risolto. Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperito il tentato di mediazione con esito negativo e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuto non accessorio alcun approfondimento istruttorio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.02.2025 sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Con provvedimento del 27.02.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione
civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5),
mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Si osserva che parte opponente contesta la propria legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di pagamento a titolo di canoni di locazione commerciale mentre con riguardo alle somme richieste a titolo di 23 mensilità relative al contratto di fitto di ramo di azienda ne eccepisce la non debenza in quanto ai sensi dell'art. 79 L.F. in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento , il contratto si era risolto.
Con riguardo alla voce di credito relativa ai canoni di locazione commerciale dell'immobile ove veniva esercitata l'azienda, si osserva in via del tutto preliminare che non risulta depositato il titolo contrattuale;
inoltre per come si evince dal contratto di fitto di azienda risulta sottoscritto in data 23.11.2015 contratto di locazione commerciale stipulato tra i locatori e e la società in bonis avente ad oggetto Parte_3 CP_2 CP_1
i locali di proprietà di e . All'art. 9 del contratto di affitto Parte_3 CP_2
di ramo di azienda intercorso tra e semplificata le parti CP_1 Controparte_3
hanno espressamente stabilito che “ L'affittuario dichiara di ben conoscere detto contratto di
locazione e le clausole e riserve in esso contenute. Le parti convengono che detto contratto non venga
trasferito per effetto del presente affitto di azienda e, pertanto, l'affittuario si impegna a fornire la
provvista necessaria per onorare il detto contratto di locazione, pena la risoluzione del presente
contratto”. Nel caso in esame, come si evince agevolmente dal contratto di affitto di ramo di azienda le parti hanno stabilito che l'acquirente dell'azienda non subentra nei contratti in corso ( art. 2558 c.c.) . Quindi le parti, nell'esercizio delle propria autonomia privata hanno escluso, in deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 2558 c.c., la successione nel contratto di locazione. Pertanto fondata è l' eccezione sollevata da parte opponente di carenza di legittimazione passiva .
Venendo alla ulteriore voce di credito relativa al mancato pagamento dei canoni derivanti dal contratto di affitto di azienda si rileva che lo stesso stipulato in data 16.12.2015 per la durata di un anno era ancora in corso alla data di dichiarazione di fallimento in assenza di prova di disdetta. Infatti l'art 4 del contratto prevede il tacito rinnovo nell'ipotesi di mancanza di disdetta.
L' art. 79 legge fallimentare prevede che il fallimento "non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda", da ciò derivandone, come corollario, che lo stesso prosegua.
La prosecuzione è resa evidente dal fatto che lo strumento attribuito al curatore per non sottostare alla protrazione degli effetti della continuazione del contratto è il diritto di recesso, atto unilaterale recettizio che produce effetto dalla sua comunicazione e non dalla precedente dichiarazione di fallimento.
In assenza di richiesta di recesso da parte della Curatela e in assenza di domanda di risoluzione proposta da parte dell'opponente il contratto deve ritenersi ancora valido e efficace. Non è stata svolta alcuna contestazione sul quantum ( art. 115 cpc).
Deve ritenersi, pertanto che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannata la parte opponente al pagamento della somma di euro 11.500 a titolo di 23 mensilità in relazione al contratto di affitto di azienda.
Le spese processuali sono poste a carico di parte opponente e liquidate sulla base del decisum
in virtù dei parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2092/2020, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento della somma pari a euro 11.500 per le causali di cui in motivazione in favore della parte opposta.
3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta liquidate in complessivi euro 2540 oltre Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara