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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello;
letti gli art. 127 ter e 281 decies cpc;
visto il decreto del 22.4.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della di- scussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8130 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(P. IVA: rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Luca Cirillo
(C.F.: ) con il quale è elettivamente domiciliata in Na- CodiceFiscale_1
poli, alla via Seggio del Popolo, n. 22.
RICORRENTE
E
, C.F.: , rapp.ta e difesa, come da procura CP_1 CodiceFiscale_2
in allegato alla comparsa di costituzione ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c.
e art. 10 DPR 123/2001, dall'Avv. Antonio Salierno (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Portici (NA) alla
[...]
Via Dalbono n. 15 (P.co Punzo is. 5).
Sentenza proc. n. 8130/24 r.g. pag. 1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso che:
il 16 aprile 2019 la signora stipulava con la società Centro Cinofilo il CP_1
Pettirosso s.a.s., un contratto di pensione a lunga permanenza che prevedeva un canone mensile di €.210,00 al fine di affidare alla società ricorrente il proprio ca- ne, appartenente alla razza ST, di nome SO e contraddistinto dal numero identificativo (microchip) 380260004078537;
la signora non ha pagato le rette mensili a partire da ottobre 2022 e fino a CP_1
marzo 2023, né ha ritirato il cane di sua proprietà nonostante i numerosi tentativi da parte del legale rapp.te del Centro Cinofilo, oltre ad €.316,00 per antiparassi- tari e spese mediche, per un importo complessivo di €. 5.063,00;
deduceva che tale inadempimento, oltre a fondare il diritto della società ricorren-
te ad ottenere il pagamento delle somme indicate al punto precedente, ai sensi dell'art. 1453 c.c. è causa di risoluzione del contratto oggetto di causa;
chiedeva quindi dichiararsi risolto per inadempimento della resistente il contratto in questione e condannarsi la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.399 oltre interessi ed a ritirare il cane appartenente alla razza
ST di nome SO ed identificato con il microchip n. 380260004078537,
fissando altresì la penale prevista dall'art. 614 bis c.p.c., con vittoria di spese.
Il resistente deduceva preliminarmente che: eccepisce l'improcedibilità della domanda perché parte ricorrente non ha esperito la negoziazione assistita (art. 3 c. 1 DL 132/2014);
eccepisce l'invalidità del ricorso mancando l'invito al convenuto a costituirsi non oltre 10 giorni prima dell'udienza; chiede il mutamento del rito essendo la causa di complessa istruttoria;
nel merito che:
Sentenza proc. n. 8130/24 r.g. pag. 2
non vi è prova della legittimazione attiva dell'istante non essendovi prova che il soggetto che abbia conferito mandato sia effettivamente il suo legale rappresen-
tante;
non vi è prova del credito vantato;
in data 14.2.2023, il cane SO risulta ceduto al IG. Parte_2
;
[...]
eccepisce, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva;
la IG.ra pagava regolarmente il canone di pensione con delle ricariche Po- CP_1
ste Pay o dei bonifici bancari intestati al IG. ; Persona_1
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva preliminarmente che la domanda è procedibile perché
la negoziazione assistita ex art. 3 c. 1 DL 132/2014 è condizione di procedibilità
della sola domanda di pagamento mentre il ricorrente ha proposto ulteriori do-
mande di altra natura.
I vizi del ricorso sono sanati dalla tempestiva costituzione del resistente.
Il resistente non ha proposto istanze istruttorie né ha chiesto il termine per pro-
porle e, pertanto, non vi sono motivi per disporre il mutamento del rito.
Nel merito va detto che il ricorrente ha prodotto contratto intestato al “Centro Ci-
nofilo il Pettirosso” sottoscritto dalla nel quale è previsto il l'affidamento CP_1
del cane in questione per il canone mensile di € 210 oltre spese mediche.
La sig. stessa ha dichiarato che pagava regolarmente il canone di pensione CP_1
con delle ricariche Poste Pay o dei bonifici bancari intestati al IG. Persona_1
(l.r. del ricorrente).
[...]
Ne consegue che il rapporto obbligatorio non è contestato ed ogni altra eccezione
è infondata in quanto contraddice quanto ammesso dalla ricorrente.
Il credito vantato è provato dal contratto, è la resistente che deve provare di aver-
lo estinto ed i pagamenti dedotti si riferiscono ad un periodo precedente.
La vendita del cane, infine, è irrilevante trattandosi di res inter alios acta che non muta il soggetto del rapporto obbligatorio intercorso con l'istante.
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In definitiva la domanda di risoluzione del contratto può essere accolta stante il perdurare dell'inadempimento.
La resistente va condannata al pagamento delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali, ed al ritiro del cane tuttora ricoverato presso la struttura.
Va accolta, infine, la richiesta di comminare la penale ex art. 614 bis cpc, penale che può essere commisurata al canone dovuto in € 10 al giorno a decorrere da gg.
7 dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositi-
vo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso de- Parte_1 CP_1
positato il 15.4.24, così provvede:
1. dichiara risolto per inadempimento della resistente il contratto in questione;
2. condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di
€ 5.399 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
3. condanna la resistente a ritirare immediatamente il cane appartenente alla raz-
za ST di nome SO ed identificato con il microchip n.
380260004078537 ricoverato presso la ricorrente;
4. condanna la resistente al pagamento della somma di € 10 per ogni giorno di ritardo oltre il settimo nell'esecuzione della pronunzia di cui al punto 3.;
5. condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario ed euro 545 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 23.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
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