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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1541 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale al margine del ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
CONVENUTO, CONTUMACE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità conseguente all'omologa del CP_2 requisito sanitario riconosciuto. CP_ Con decreto di omologa del 30 novembre 2023, notificato all' in data 7 dicembre 2023, la ricorrente è stata, infatti, riconosciuta invalida ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, fin dalla data della domanda amministrativa.
La ricorrente ha esposto che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni per la liquidazione pagina 1 di 3 della prestazione e i vani solleciti telefonici nei confronti dell' , alla data di proposizione del CP_2 ricorso l' non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto de quo, né alla CP_1 corresponsione della prestazione e degli arretrati.
Ha, altresì, dichiarato e provato di essere in possesso del requisito contributivo richiesto ai fini del riconoscimento del diritto de quo e dell'erogazione della relativa prestazione.
L' convenuto, benché abbia ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è CP_1 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La parte ricorrente, con le note di trattazione per le udienze dell'11 febbraio e del 30 giugno
2025, ha dato atto di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione, ivi compresi gli arretrati e gli interessi maturati e ha, dunque, confermato le proprie conclusioni.
La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata, quindi, tenuta in decisione.
Alla luce della documentazione prodotta, risulta pacifico che, in ragione del riconoscimento del suo stato di invalida ai sensi della legge n. 222 del 1984, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, la ricorrente abbia diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa.
Parimenti, le produzioni documentali attestano la sussistenza del requisito contributivo richiesto ai fini del riconoscimento del diritto de quo e dell'erogazione della relativa prestazione.
La domanda deve essere, dunque, accolta, poiché sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità, conseguente al riconoscimento dello stato di invalida ai sensi della legge n. 222 del 1984, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, fin dalla data della domanda amministrativa. CP_ L' deve, pertanto, essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 9 dicembre 2021, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e devono essere, perciò, CP_ poste interamente a carico dell' liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore della prestazione e degli annessi arretrati (da € 5.201,00 a € 26.000,00), con riferimento ai valori minimi, nella misura indicata nella nota spese, stante la natura seriale e non complessa della controversia, in considerazione degli scarni adempimenti necessari in relazione alle fasi di studio, pagina 2 di 3 introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché della rapida definizione del giudizio.
Non si ritiene di dover riconoscere la richiesta maggiorazione del 10% delle spese di lite in quanto la redazione del ricorso mediante l'inserimento di collegamenti ipertestuali, tenuto conto della brevità e semplicità dell'atto e del limitato numero delle produzioni allegate (ben calendate e visibili nella apposita sezione di Consolle), non ha determinato una effettiva agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa (cfr. Cass. ord. n. 37692/2022).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendosi i medesimi dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, spettante Parte_1 in ragione del riconoscimento del suo stato di invalida ai sensi della legge n. 222 del 1984, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 9 dicembre 2021; CP_
- per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei della prestazione maturati e maturandi, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 9 dicembre 2021, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991; CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e c.p.a., e di euro 43,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 14 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1541 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale al margine del ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
CONVENUTO, CONTUMACE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità conseguente all'omologa del CP_2 requisito sanitario riconosciuto. CP_ Con decreto di omologa del 30 novembre 2023, notificato all' in data 7 dicembre 2023, la ricorrente è stata, infatti, riconosciuta invalida ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, fin dalla data della domanda amministrativa.
La ricorrente ha esposto che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni per la liquidazione pagina 1 di 3 della prestazione e i vani solleciti telefonici nei confronti dell' , alla data di proposizione del CP_2 ricorso l' non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto de quo, né alla CP_1 corresponsione della prestazione e degli arretrati.
Ha, altresì, dichiarato e provato di essere in possesso del requisito contributivo richiesto ai fini del riconoscimento del diritto de quo e dell'erogazione della relativa prestazione.
L' convenuto, benché abbia ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è CP_1 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La parte ricorrente, con le note di trattazione per le udienze dell'11 febbraio e del 30 giugno
2025, ha dato atto di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione, ivi compresi gli arretrati e gli interessi maturati e ha, dunque, confermato le proprie conclusioni.
La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata, quindi, tenuta in decisione.
Alla luce della documentazione prodotta, risulta pacifico che, in ragione del riconoscimento del suo stato di invalida ai sensi della legge n. 222 del 1984, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, la ricorrente abbia diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa.
Parimenti, le produzioni documentali attestano la sussistenza del requisito contributivo richiesto ai fini del riconoscimento del diritto de quo e dell'erogazione della relativa prestazione.
La domanda deve essere, dunque, accolta, poiché sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità, conseguente al riconoscimento dello stato di invalida ai sensi della legge n. 222 del 1984, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, fin dalla data della domanda amministrativa. CP_ L' deve, pertanto, essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 9 dicembre 2021, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e devono essere, perciò, CP_ poste interamente a carico dell' liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore della prestazione e degli annessi arretrati (da € 5.201,00 a € 26.000,00), con riferimento ai valori minimi, nella misura indicata nella nota spese, stante la natura seriale e non complessa della controversia, in considerazione degli scarni adempimenti necessari in relazione alle fasi di studio, pagina 2 di 3 introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché della rapida definizione del giudizio.
Non si ritiene di dover riconoscere la richiesta maggiorazione del 10% delle spese di lite in quanto la redazione del ricorso mediante l'inserimento di collegamenti ipertestuali, tenuto conto della brevità e semplicità dell'atto e del limitato numero delle produzioni allegate (ben calendate e visibili nella apposita sezione di Consolle), non ha determinato una effettiva agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa (cfr. Cass. ord. n. 37692/2022).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendosi i medesimi dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, spettante Parte_1 in ragione del riconoscimento del suo stato di invalida ai sensi della legge n. 222 del 1984, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 9 dicembre 2021; CP_
- per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei della prestazione maturati e maturandi, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 9 dicembre 2021, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991; CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e c.p.a., e di euro 43,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 14 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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