Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 919/2025 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. BROCCOLI Parte_1
MARIA DOLORES, dall'avv. Walter Miceli e dell'avv. Fabio Ganci
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa , dal dott. Controparte_2
Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 01.07.2025.
Con ricorso depositato in data 25.03.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di prestare servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di CP_1 docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, succedutisi nel tempo e specificamente allegati in ricorso (cfr. contratti prodotti), chiedeva a Codesto
Tribunale l'accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti, così concludendo “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 4.671,88 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, alpagamento Controparte_3 della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenutadi giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente
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55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Il , nel costituirsi in giudizio, contestava il ricorso in Controparte_4 quanto infondato in fatto e in diritto;
ad ogni modo, provvedeva a rideterminare gli importi asseritamente spettanti alla parte ricorrente sulla scorta dei giorni di ferie effettivamente fruiti.
Parte ricorrente, aderendo al riconteggio operato dal , così modificava la proprie CP_1 conclusioni “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 4.123,16 a titolo diindennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è così decisa.
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Il ricorso è fondato aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica
2 del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Inoltre, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, in forza del più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della L. n. 937 del
1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Ciò posto, avendo parte ricorrente aderito al conteggio offerto dal , che ha CP_1 proceduto a rideterminare il quantum sulla scorta dei giorni di ferie effettivamente residuati, ed assumendo, dunque, quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute il valore lordo della retribuzione giornaliera come dichiarata in ricorso non fatta oggetto di contestazione, ne consegue che spetta alla stessa la somma complessiva di Euro € 4.123,16 oltre accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al DM
55/2015 come modificato dal DM 147/2022 aumentate del 10% ex art 4 co. 1bis cit DM
(causa di lavoro, scaglione da 1.101,00 a 5.200,00), in ragione della serialità della
3 controversia, restano compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento delle eccezioni sollevate dal e sono poste a carico del per la restante parte, CP_1 CP_1 secondo soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.919/2025 RG , così provvede:
-accoglie il ricorso e accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'a.s. 2023/2024;
- per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_4 parte ricorrente dell'indennità per ferie maturate e non godute per la somma complessiva di euro € 4.123,16 oltre accessori di legge;
-condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di CP_1 euro 963,60 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Crotone, 01/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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