Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2025, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avvocato Ketura Chiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in parte qua dell’autorizzazione n. Prt.G. 0010704/2025 trasmessa dal Comune di Sarno in data 12 marzo 2025 e rilasciata per la realizzazione di un intervento su un preesistente impianto di proprietà della INWIT sito in Sarno in Frazione Episcopio su area privata di cui alla S.C.I.A. presentata dalla Wind Tre in data 29.10.2024, limitatamente alla parte in cui pone (punto j delle prescrizioni) l’obbligo di versamento del Canone Unico patrimoniale, inclusa la richiesta di pagamento del CUP ivi acclusa; b) del provvedimento prot. Prt.G. 0014894/2025 - U - 07/04/2025 con il quale il Comune di Sarno, in risposta alla nota di riscontro presentata dalla società in data 31.03.2025, conferma la legittimità della prescrizione imposta all’atto autorizzativo impugnato sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi incluso e ove possa occorrere il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina nel Comune di Sarno del Canone Unico Patrimoniale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarno n. 26 del 30.04.2021 e gli atti ad esso conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato al Comune di Sarno l’8 maggio 2025 e depositato il 13 maggio 2025, la società ricorrente impugna l’autorizzazione comunale numero 10704 del 2025, comunicata alla ricorrente il 12 marzo 2025, per la realizzazione di un intervento su un preesistente impianto di proprietà di altra società sito nel territorio comunale su area privata, limitatamente alla parte in cui, al punto J) delle prescrizioni, pone l’obbligo di versamento al Comune del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 831 bis, legge 160 del 2019, impugnando, altresì, il provvedimento comunale del 7 aprile 2025 con cui si conferma la legittimità della prescrizione contestata; parte ricorrente impugna, inoltre, qualora possa occorrere, il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 26 del 2021.
Il Comune di Sarno si costituisce in giudizio ed eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione, in quanto la controversia, avente ad oggetto l’obbligo di pagamento del canone unico patrimoniale, sarebbe estranea alla giurisdizione amministrativa.
Parte ricorrente replica che la prescrizione oggetto di impugnazione non costituirebbe un atto meramente patrimoniale, bensì una condizione apposta all’esercizio del potere di autorizzazione per cui, trattandosi di prescrizione autoritativa, rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa.
La causa è trattata all’udienza pubblica del 11 febbraio 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
A giudizio del Collegio, l’eccezione sul difetto di giurisdizione è fondata.
Con il provvedimento impugnato è stata autorizzata la installazione di una stazione radio base di telefonia mobile sull’infrastruttura già esistente di proprietà di altra società. L’autorizzazione è accompagnata da alcune prescrizioni, contrassegnate dalle lettere da A) a K). Parte ricorrente contesta la prescrizione di cui alla lettera J) laddove si prescrive che è fatto obbligo di versare il canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, comma 831 bis, della legge 160 del 2019, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Sebbene denominata prescrizione, la disposizione impugnata costituisce un mero richiamo all’obbligo di pagamento del canone nei termini previsti dalla legge e non si presenta come funzionale al rilascio o alla validità del titolo autorizzativo.
Essa, in sostanza, non costituisce una condizione per il rilascio dell’autorizzazione, che rimane autonomamente valida ed efficace, ma rappresenta una richiesta di pagamento che, ad avviso del Comune resistente, troverebbe fondamento direttamente nella legge, specificamente nell’articolo 1, comma 831 bis, della legge 160 del 2019, come modificata dal decreto-legge 77 del 2021, convertito in legge 108 del 2021.
A giudizio del Collegio, quindi, la contestazione della doverosità del pagamento del canone non attiene alle modalità di esercizio del potere pubblico di autorizzazione dell’impianto, consistendo, piuttosto, nella negazione del presupposto legale per l’imposizione del canone.
Ne deriva che la relativa controversia esula dalla giurisdizione amministrativa, trattandosi di stabilire se l’impianto autorizzato sia soggetto o meno al pagamento del canone unico patrimoniale previsto dall’articolo 1, comma 831 bis, della legge 160 del 2019, in base al quale gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 € per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.
Esclusa la giurisdizione amministrativa sulla controversia, per la individuazione del giudice cui spetta la cognizione della causa è necessario accertare la natura del canone contestato.
Qualora il canone fosse preteso dall’amministrazione comunale a titolo di corrispettivo per l’occupazione di uno spazio pubblico, la contestazione della pretesa rientrerebbe nella giurisdizione ordinaria, perché si tratterebbe di un rapporto patrimoniale paritario tra parte pubblica e parte privata.
Qualora, invece, fosse richiesta una prestazione tributaria, la contestazione del presupposto per l’imposizione del tributo sarebbe compresa nella giurisdizione tributaria.
La questione non è di agevole soluzione, tanto che, recentemente, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di VI (ordinanza numero 100 del 2025) ha rinviato pregiudizialmente alla Corte di Cassazione, ex articolo 363 bis del codice di procedura civile, la questione di giurisdizione sull’impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, legge 160 del 2019.
A giudizio del Collegio, comunque, pur presentandosi il canone unico patrimoniale previsto dall’articolo 1, comma 831, della legge richiamata come corrispettivo per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, diversamente deve essere valutato il canone unico patrimoniale dovuto in base al comma 831 bis dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica. Quest’ultimo canone non si presenta come corrispettivo patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico, configurandosi piuttosto come prestazione patrimoniale dovuta sul presupposto dello svolgimento di un’attività di rilevanza economica, quale l’esercizio di un servizio di pubblica utilità mediante l’impiego di una infrastruttura di comunicazione elettronica. Il collegamento del canone unico patrimoniale di cui al comma 831 bis con un presupposto d’imposta in tal senso configurato dalla legge depone per la natura tributaria dell’imposizione.
Ne deriva la giurisdizione tributaria sulla controversia in esame.
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione sulla causa, in favore del giudice tributario, con la compensazione delle spese di lite, per le difficoltà e i contrasti giurisprudenziali sulla questione di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV ZA, Presidente
IO DO, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO DO | LV ZA |
IL SEGRETARIO