Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6800/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]3, elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via Biancheri n. 13/3, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Bruno, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
05/03/1955 ed ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via Assarotti n. 15/6 bis, presso lo studio dell'Avv. Barbara Bocca, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - preliminarmente – con sentenza parziale – dichiarare la cessazione degli effetti civili del
Genova, l'11.05.1980, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova Atto
n. 290 Parte II Serie A Anno 1980 Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Genova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- a conferma dei provvedimenti presidenziali provvisori, dichiarare i signori ed Pt_1 CP_1 economicamente indipendenti l'uno dall'altra e che nulla sia dovuto dal marito a titolo di assegno divorzile di mantenimento in favore della signora . Con vittoria delle CP_1 spese di lite”.
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e/o domanda reietta, previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse dalla resistente;
- accertare e dichiarare il diritto della IG.ra a percepire un assegno Controparte_1 divorzile a carico del IG. nell'ammontare di euro 400,00 mensili o nel diverso Parte_1
importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso proposto in data 29/07/2022, il IG. ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova (GE) in data 11/05/1980 con la IG.ra , dalla cui unione erano Controparte_1
nate due figlie e , rispettivamente in data 25/10/1985 e 29/10/1992, entrambe Per_1 Per_2
oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, e da cui si era separato come da sentenza n. 935/2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 17/04/2023, chiedendo che nulla venisse più disposto a titolo di mantenimento della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15/11/2022, si è costituita in giudizio la IG.ra la quale, pur aderendo alla domanda in punto stato civile, si è opposta alla Controparte_1
modifica richiesta dal ricorrente ed ha chiesto che le venisse riconosciuto un assegno divorzile in suo favore pari ad € 400,00 mensili o di diverso importo, maggiore o minore, che risulti dovuto in corso di causa.
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza non reclamata emessa in data 31/01/2023 il
Presidente F.F., in persona del dott. Danilo Corvacchiola, ha revocato il contributo al mantenimento della moglie previsto in sede di separazione con effetto dalla domanda. Rimesse quindi le parti dinanzi al G.I., all'udienza del 06/04/2023 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale in punto status e la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione previa precisazione delle conclusioni.
Con sentenza parziale n. 935/2023 pubblicata in data 17/04/2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra il IG. e la IG.ra Parte_1
, rimettendo nuovamente le parti dinanzi al G.I. ove, concessi i termini ex Controparte_1
art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante le prove orali per interpello e per testi nonché con le produzioni documentali delle parti e l'ordine di esibizione alle stesse delle ultime dichiarazioni dei redditi aggiornate e dell'estratto conto dei conti correnti.
La causa è stata infine rinviata all'udienza cartolare del 23/05/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * * * * *
Ciò premesso, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 935/2023 pubblicata in data 17/04/2023 con cui è stato pronunciato il divorzio fra le parti, l'unico motivo di dissidio fra le stesse attiene al riconoscimento in punto an e quantum di un assegno divorzile chiesto dalla IG.ra nei confronti del ricorrente. CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 5, co. VI della Legge n. 898/1970, tale emolumento può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo fornito alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
Quindi, a differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze negative del coniuge economicamente più “debole” consentendogli di mantenere (quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita
“tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile ha una funzione composita di tipo sia assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”.
Ciò in quanto permane, ad avviso della Suprema Corte, la necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono
l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale scelta interpretativa, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile a fronte delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
Gli ormai ex coniugi non devono infatti essere considerati come “monadi senza passato” (così
Trib. Roma il 26/09/2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Per applicare tali principi alla fattispecie concreta occorre pertanto prendere le mosse dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ricostruendo il patrimonio degli stessi sulla base delle allegazioni delle parti ovvero con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, per poi verificare se la disparità economico reddituale sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, non potendo limitarsi al mero raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ma dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi del profilo economico-patrimoniale dell'altro anche in relazione alle potenzialità future, considerando la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante quale chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.
È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi- ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione delle Sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Nel caso in esame, dal raffronto delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali degli ormai ex coniugi, non emerge un sensibile squilibrio economico fra le parti tale da giustificare, sotto il profilo assistenziale, un contributo in favore dell'ex coniuge economicamente più debole.
Invero, il IG. può contare su un reddito medio annuo netto derivante dalla pensione Pt_1
di vecchiaia pari a circa € 19.072,50, così ottenuto:
- 730 2020: Reddito Imponibile € 23.504,00 – Imposta Netta € 3.276,00 + Credito d'imposta
€ 00,00 – Addizionale Regionale € 338,00 – Addizionale Comunale € 188,00 = €
19.702,00;
- 730 2021: Reddito Imponibile € 23.605,00 – Imposta Netta € 4.694,00 + Credito d'imposta
€ 00,00 – Addizionale Regionale € 340,00 – Addizionale Comunale € 189,00 = €
18.382,00; - 730 2022: Reddito Imponibile € 23.943,00 – Imposta Netta € 4.786,00 + Credito d'imposta
€ 00,00 – Addizionale Regionale € 346,00 – Addizionale Comunale € 192,00 = €
18.619,00;
- 730 2023: Reddito Imponibile € 24.593,00 – Imposta Netta € 4.402,00 + Credito d'imposta
€ 00,00 – Addizionale Regionale € 358,00 – Addizionale Comunale € 246,00 = €
19.587,00;
corrispondente ad una liquidità mensile media pari ad € 1.589,37 per dodici mensilità, con cui tuttavia il IG. non deve far fronte ad oneri alloggiativi in quanto vive in un immobile Pt_1
di sua proprietà che non è gravato da un mutuo.
Di contro, la IG.ra ha percepito nel medesimo periodo di riferimento un reddito CP_1 medio annuo pari a circa € 16.601,00 netti così ottenuto:
- PF 2020: Reddito imponibile € 20.825,00 00 – Imposta Netta € 3.584,00 + Credito
d'imposta € 00,00 – Addizionale Regionale € 290,00 – Addizionale Comunale € 167,00 =
€ 16.784,00;
- PF 2021: Reddito imponibile € 20.901,00 00 – Imposta Netta € 3.653,00 + Credito
d'imposta € 00,00 – Addizionale Regionale € 281,00 – Addizionale Comunale € 167,00 =
€ 16.790,00;
- PF 2022: Reddito Imponibile € 19.120,00 – Imposta Netta € 3.071,00 + Credito d'imposta
€ 00,00 – Addizionale Regionale a credito € 259,00 – Addizionale Comunale € 153,00 = €
15.637,00;
- PF 2023: Reddito Imponibile € 20.503,00 – Imposta Netta € 2.821,00 + Credito d'imposta
€ 00,00 – Addizionale Regionale € 284,00 – Addizionale Comunale € 205,00 = €
17.193,00;
corrispondente ad una liquidità mensile media pari ad € 1.383,41 su dodici mensilità, con cui ella deve però far fronte al pagamento di un canone di locazione per la propria abitazione pari ad € 550,00 residuando quindi una disponibilità mensile pari a circa € 833,41.
Tuttavia tale squilibrio reddituale è stato successivamente compensato dal fatto che il IG.
, proprio al fine di regolare ogni questione patrimoniale con la moglie, ha acquistato Pt_1
dalla IG.ra la quota del 50% della casa ex coniugale versandole come corrispettivo CP_1
la somma di € 55.000,00, corrispondenti quindi a 100 mensilità locative. A ciò si aggiunga che l'assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili previsto in sede di separazione, pur con le diverse finalità di cui all'art. 156 c.c. di consentire al coniuge economicamente più debole di far fronte alle conseguenze negative della separazione dovendo la IG.ra reperire altra sistemazione abitativa, è stato successivamente CP_1
ridotto in sede di appello con sentenza n. 57/2014, che aveva già in allora confermato la parziale sufficienza delle risorse economiche della IG.ra per far fronte alle proprie CP_1
esigenze di vita.
Con riferimento invece alla componente perequativo-compensativa, la IG.ra non CP_1
ha fornito nel presente giudizio sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare che le scelte attuate di comune accordo dai coniugi in costanza di matrimonio abbiano inciso in maniera significativa sulla propria condizione economica in termini di rinuncia ad eventuali occasioni lavorative, di perdita di chance di crescita professionale e di sacrificio delle proprie aspirazioni in favore della famiglia.
Non vi è prova quindi di quel contributo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Invero, del tutto privo di riscontro probatorio è rimasto l'assunto della IG.ra CP_1
secondo cui ella avrebbe trasformato il proprio rapporto di lavoro da full-time a part-time per dedicarsi alle incombenze domestiche e all'accudimento delle figlie dal momento che il IG.
era spesso in trasferta per lavoro. Pt_1
Anzi, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi è emerso che entrambi i coniugi abbiamo apportato un contributo significativo all'accudimento e alla crescita delle figlie nate dall'unione e che il IG. sia stato un padre sempre presente nella loro vita, Pt_1
accompagnandole a danza, aiutandole a fare i compiti e affrontava con loro aspetti intimi dell'adolescenza.
Sul punto si vedano le dichiarazioni della figlia delle parti, IG.ra , presente Testimone_1
all'epoca dei fatti, la quale ha dichiarato: “Confermo che da quando è nata mia sorella, a danza al mattino ci accompagnava mio papà, lui ci aiutava nei compiti, se c'era da comprare
i libri ci pensava lui. Mia mamma era in casa faceva da mangiare ma per la nostra crescita
c'è stato di più mio papà… Ad esempio il primo depilatore me l'ha comprato mio papà e sui primi aspetti intimi mi sono confrontata con lui”. Inoltre a specifiche domande la figlia ha così risposto: “Mio papà non lavorava in trasferta, le trasferte erano soltanto in giornata e non stava fuori per lunghi periodi. Mi ricordo che le sue trasferte erano comunque all'interno della Liguria, poteva capitare che andasse a San
Remo ma generalmente la sera era a casa. Per quanto riguarda la scuola avevamo il servizio di scuolabus che passava sotto casa e ci lasciava davanti a scuola. Questo dalle elementari
e medie. Quando tornavo a casa c'era sempre la baby-sitter per mia sorella con cui ci passiamo 7 anni e a danza andando nel quartiere mi ricordo che da una certa età andavo da sola e poi quando finivo veniva a prendermi mio papà. Sono andata dai 3 anni e mezzo fino ai 18 passati”.
Ed ancora: “Avevamo il pulmino e la babysitter. Il part-time era di pomeriggio e alle 5-5 e mezza c'era mio papà a casa” e poi “non è vero, non erano a sua esclusiva. Come ho detto prima anche a scuola alle recite ai saggi di danza c'era sempre anche mio papà. Anche mia sorella che è 7 anni più piccola ha fatto danza e non mi ricordo mia mamma a danza, a prenderci c'era sempre mio papà. Poi sicuramente ha contribuito anche lei a crescerci, ma ci sono sempre stati entrambi, hanno sempre presenziato entrambi alle feste di compleanno
e a parlare con i professori e i maestri. Non era un'esclusiva di mia madre anzi era più facile che mio papà essendo sempre in giro si fermasse lui a parlare con i professori piuttosto che mia madre che non poteva lasciare il negozio”.
Del tutto irrilevanti si sono dimostrate invece le dichiarazioni rese dal IG. , Testimone_2
fratello della convenuta, il quale, pur confermando che le trasferte del IG. fossero di Pt_1
breve durata, ha dichiarato di conoscere i fatti così come raccontati dalla sorella.
Per i medesimi motivi, sono irrilevanti le dichiarazioni rese dalla IG.ra , ex Testimone_3
responsabile di lavoro della IG.ra , che peraltro nulla ha saputo riferire in merito CP_1
alla scelta del cambio di orario da full-time a part-time da parte della convenuta che lo aveva già ottenuto prima della loro conoscenza.
In questo quadro, non sussistono a parere del Collegio i presupposti, né sotto il profilo assistenziale né sotto quello perequativo-compensativo, per il riconoscimento in favore della
IG.ra di un assegno divorzile con la conseguenza che la domanda va rigettata con CP_1
conferma della revoca già disposta del precedente assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nella misura liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M.
55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 935/2023 pubblicata in data 17/04/2023, con cui è stato pronunciato il divorzio fra le parti per il resto le ulteriori domande formulate dalle parti. Pt_2
CONDANNA la IG.ra al pagamento delle spese di lite in favore del IG. Controparte_1
che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al Parte_1
15%, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Genova, lì 11/10/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro