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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 784/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Primo Giorgio Belardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via G. Di Vittorio, 125, Chianciano Terme (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “Art. 1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto.
1 Art. 2) Nella casa coniugale sita in Torrita di Siena, Loc. Nuova Croce n. 27 lettera a) resterà ad abitare la Sig.ra con il figlio Parte_1 [...] ed il figlio maggiorenne mentre il Sig. Per_1 Persona_2 [...] si trasferirà altrove, prelevando dalla suddetta Parte_2 abitazione tutti i propri effetti personali.
Art. 3) I signori e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 entrambi autosufficienti economicamente (si allega copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi;
all. doc. n.4 e 5) e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo al proprio mantenimento;
Art. 4) II Sig. provvederà a versare alla , entro Parte_2 Parte_1 il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di €.400,00 Per_1 mensili (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche, scolastiche e di altro genere cosi come individuate nel protocollo stipulato dal Tribunale di Siena, che le parti dichiarano di aver ben letto ed esaminato (all. doc. n.6); a carico del sig.
[...] resta anche il pagamento le utenze della ex casa coniugale. Parte_2
Art. 5) I signori e eserciteranno la potestà genitoriale congiunta Pt_1 Parte_2 sul minore , che viene prevalentemente collocato presso la residenza Per_1 della madre.
Art. 6) L'assegno unico e/o qualsiasi altro emolumento previsto dalla legge in favore del nucleo familiare e/o del figlio minore, verrà percepito nella misura del 100% dalla signora e il sig. rilascia sin da ora il Parte_1 Parte_2 suo espresso assenso, impegnandosi a sottoscrivere qualunque documento a ciò necessario;
Art. 7) Le detrazioni spettanti per il figlio verranno usufruite dalle parti nella misura del 50% ciascuna, salvo diverso accordo delle parti.
Art. 8) Per quanto riguarda il diritto di visita al figlio minore Parte_2 potrà vedere e tenere con sé il minore ogni lunedì e mercoledì,
2 riaccompagnandolo (a scuola oppure presso la residenza della madre) il mattino successivo, inoltre il minore trascorrerà fine settimana alternati con il padre dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera entro le ore 21,00. I signori e concorderanno anno per anno come trascorrerà Pt_1 Parte_2 Per_1 le festività, assicurando comunque l'alternanza tra i genitori, fino da ora concordano affinché il bambino trascorra due settimane ininterrotte con ciascuno dei genitori durante le vacanze estive.
Art. 9) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato, con il presente accordo, ogni rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, rinunciando espressamente e reciprocamente a richieste di mantenimento;
Art. 10) I ricorrenti si prestano sin da ora assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto e si impegnano a sottostare alle formalità necessarie”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
3 rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati figli
29.11.1998) e (10.5.2018) e ritenuto che le condizioni inerenti Per_2 Per_1 al minore siano rispondenti al suo interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Torrita di Siena per l'anno 1998 al n. 14, Parte 2, Serie
A; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
19/06/1975 a Torrita di Siena (SI) e , nato il [...] a Parte_2
LU (SI), che si sono uniti in matrimonio in data 26/07/1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrita di Siena dell'anno 1998 al n. 14, Parte 2, Serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Torrita di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 11/04/2025
4 Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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