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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/11/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4268/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Garretto del Foro di Catania
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone
RESISTENTE
OGGETTO: merito ATP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
1 Sempre in via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il ricorso contiene specifiche contestazioni alla CTU.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi in via principale il requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità civile ed in subordine dell'assegno di invalidità civile previsto per gli inabili con permanente inabilità lavorativa superiore al 74% ai sensi della legge n. 118/71, nonché riconoscersi lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92.
Il CTU nominato in sede di ATP, nella propria relazione peritale, ha escluso la sussistenza dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, accertando una permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'87%, con conseguente diritto all'assegno di invalidità civile.
Nella relazione peritale espletata nel presente giudizio di opposizione il CTU ha accertato invece la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità civile
(invalidità al 100%), con decorrenza dall'epoca della visita peritale del marzo 2025, confermando l'insussistenza del requisito sanitario relativo allo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma
3, legge n. 104/92.
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, sussistono i requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di inabilità civile a far data dal marzo 2025.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, in ragione del rigetto della domanda relativa allo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n.
104/92 e della data di decorrenza del requisito sanitario della pensione di inabilità civile (successivo all'accertamento espletato nella fase di ATP).
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente poste carico dell' . CP_1
P.Q.M.
2 definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede;
1) in parziale accoglimento della domanda, dichiara che sussistono in capo a i Parte_1
requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di inabilità civile, a far data dal marzo
2025;
2) rigetta nel resto;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali;
4) pone i costi delle CTU, liquidate come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 02.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4268/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Garretto del Foro di Catania
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone
RESISTENTE
OGGETTO: merito ATP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
1 Sempre in via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il ricorso contiene specifiche contestazioni alla CTU.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi in via principale il requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità civile ed in subordine dell'assegno di invalidità civile previsto per gli inabili con permanente inabilità lavorativa superiore al 74% ai sensi della legge n. 118/71, nonché riconoscersi lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92.
Il CTU nominato in sede di ATP, nella propria relazione peritale, ha escluso la sussistenza dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, accertando una permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'87%, con conseguente diritto all'assegno di invalidità civile.
Nella relazione peritale espletata nel presente giudizio di opposizione il CTU ha accertato invece la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità civile
(invalidità al 100%), con decorrenza dall'epoca della visita peritale del marzo 2025, confermando l'insussistenza del requisito sanitario relativo allo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma
3, legge n. 104/92.
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, sussistono i requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di inabilità civile a far data dal marzo 2025.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, in ragione del rigetto della domanda relativa allo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n.
104/92 e della data di decorrenza del requisito sanitario della pensione di inabilità civile (successivo all'accertamento espletato nella fase di ATP).
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente poste carico dell' . CP_1
P.Q.M.
2 definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede;
1) in parziale accoglimento della domanda, dichiara che sussistono in capo a i Parte_1
requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di inabilità civile, a far data dal marzo
2025;
2) rigetta nel resto;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali;
4) pone i costi delle CTU, liquidate come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 02.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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