Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Antonina Riccio e Giancarlo Di Fede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS- del 10 gennaio 2024, notificato il 13.01.2024, con il quale il Questore di Agrigento ha revocato la licenza di porto d'armi per uso tiro a volo;
nonché di ogni altro atto ad esso provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa NN ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 10 gennaio 2024, notificato il 13.01.2024, con il quale il Questore di Agrigento ha revocato la licenza di porto d'armi per uso tiro a volo.
2. Il ricorrente premette di essere in possesso di porto d'armi di fucile per uso sport, rilasciato in data 19/12/2011 dal Commissariato di P.S. di Canicattì; di aver ottenuto, in data 27.03.2018, il rilascio del porto d'armi di fucile per uso tiro a volo e, successivamente, di aver acquistato alcune armi e munizioni, denunciate in data 22.10.2018.
Il ricorrente precisa di aver risieduto, dal 9.5.2018 al 14.11.2022, nell’abitazione di C.da Montagna, in cui deteneva le armi in questione; ciò fino a quando si è sposato, spostando dal 15.11.22 la propria residenza in via -OMISSIS-, dove attualmente vive con la moglie.
Dal 29.10.2020 il fratello del ricorrente, -OMISSIS-, ha trasferito la propria residenza nell'abitazione di Contrada Montagna a causa della separazione dalla moglie ed ivi ancora risiede.
In data 02.09.2022 i Carabinieri di Canicattì hanno eseguito presso l'abitazione del ricorrente in C.da Montagna un ritiro cautelare di tutte le armi e del titolo porto d'armi di fucile per uso tiro a volo; avverso il quale il ricorrente ha rappresentato di avere proposto ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Agrigento.
Il ricorrente ha, nelle more, ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, a cui ha fatto seguito una istanza di accesso ai documenti da parte del medesimo.
In tale occasione, sono emersi taluni errori effettuati in sede istruttoria dall’amministrazione (che aveva ascritto al ricorrente alcuni precedenti riconducibili al fratello) per cui la stessa ha adottato una parziale rettifica della nota di avvio del procedimento, a cui è seguita la notifica del provvedimento di revoca oggi impugnato.
3. Il provvedimento impugnato motiva facendo riferimento ad un rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente ai sensi degli artt.582, 583, 585, 624 c.p. e art. 4 L. 110/1975 (reati contro la persona e in materia di armi); effettua, inoltre, un richiamo al fratello, deferito per reati contro la persona; in particolare per minaccia, atti persecutori e danneggiamento.
4. Avverso il provvedimento di revoca sono dedotti i motivi di:
A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 11, 39, 42 e 43 DEL T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n.773 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO, DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.
Il provvedimento sarebbe privo di reale motivazione che risulterebbe essere illogica e contraddittoria tenuto conto che nel periodo in cui le armi erano detenute nella abitazione condivisa, il fratello EN non avrebbe avuto accesso alle armi custodite in una cassaforte.
B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 11, 39, 42 e 43 DEL T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n.773 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO, DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE – DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE PER L'ASSENZA DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PERSONALITA' DEL RICORRENTE" - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.
Dal contenuto del provvedimento impugnato non emergerebbe il percorso attraverso il quale la P.A. sia pervenuta a un giudizio di cattiva condotta e di pericolo di abuso del titolo da parte del ricorrente. La valutazione sull'affidabilità in ordine all'utilizzo delle armi non sarebbe adeguata poiché la P.A. avrebbe dato esclusivo rilievo ai rapporti di parentela con soggetti pregiudicati non conviventi.
Neppure il richiamo al rinvio a giudizio del ricorrente potrebbe essere considerato sufficiente in quanto la pendenza di un procedimento penale anche per fatti gravi, di per sé, non comporterebbe il venir meno dell'affidabilità circa la detenzione delle armi.
5. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, con memoria, ha difeso la correttezza del proprio operato.
6. In vista dell’udienza di trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memorie.
7. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
Le censure verranno scrutinate cumulativamente in quanto strettamente connesse.
In via generale, in materia, la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte Costituzionale hanno ribadito come la detenzione e il porto d'armi non costituiscano un diritto assoluto; le valutazioni dell'Autorità in questo ambito sono caratterizzate da ampia discrezionalità, come evidenziato dagli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, dei quali il ricorrente lamenta la violazione.
L’art. 43 del R.D., in particolare, consente di ritirare o di negare il rilascio o il rinnovo dei titoli abilitativi sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi da parte del richiedente.
In considerazione della finalità preventivo-cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità; non è necessario al riguardo un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Tali valutazioni devono essere comunque fondate su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, condotte secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, improntate all’apprezzamento delle circostanze rilevanti e delle specificità del caso concreto.
È stato affermato infatti che “ La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi. Conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ” (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334).
Nella fattispecie, l’amministrazione resistente invoca come ragione del provvedimento elementi che, soprattutto valutati nel complesso e “ ratione temporis ”, rendono non irragionevole la prognosi di inaffidabilità.
In particolare, l’amministrazione adduce un rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente che ragionevolmente ha generato un sospetto in merito all’affidabilità del ricorrente.
Sul punto, va sottolineato come l’esito del procedimento penale - concluso nel 2025 in sede di appello con una sentenza di assoluzione - non è dirimente poichè la legittimità del provvedimento impugnato va accertata al tempo della sua adozione, alla data della quale (10 gennaio 2024), risultava pendente il procedimento penale in parola che si è definito dapprima con una sentenza di parziale condanna in primo grado (depositata il 26 febbraio 2024), riformata poi in sede di appello, in data 18 settembre 2025, con una assoluzione.
Il favorevole esito del giudizio penale per il ricorrente, pertanto, rappresenta una sopravvenienza che l’amministrazione potrebbe tenere in considerazione in sede di eventuale autotutela su specifica istanza dell’interessato, qualora vi fossero i relativi presupposti, ma non può condizionare la valutazione di legittimità del provvedimento ratione temporis adottato.
Il provvedimento impugnato richiama inoltre una circostanza significativa e non contestata: l’essere state le armi in parola custodite, al tempo del ritiro, presso l’abitazione del ricorrente ove risiedeva, al tempo del ritiro oltre che ad oggi, il fratello controindicato.
Tale elemento, è già di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni dell’amministrazione circa il rischio che le armi, pur ove debitamente custodite, potessero essere apprese da un soggetto controindicato.
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono un oggettivo e accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che ci sia anche solo il rischio di abuso.
Nel caso di specie, non si ravvisano elementi per rilevare una violazione della normativa in materia o carenze istruttorie e/o motivazionali come lamentato dal ricorrente; la prognosi di rischio posta a fondamento del divieto è ancorata a fatti oggettivi e considerati al tempo di adozione del provvedimento impugnato.
9. In definitiva, alla luce dell’esigenza prioritaria di tutela dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, la valutazione dell’amministrazione, ratione temporis adottata, non risulta manifestamente incongrua o illogica, e come tale, è insindacabile in sede di legittimità.
10. Il ricorso va pertanto rigettato.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna TA, Presidente FF
Luca Girardi, Primo Referendario
NN ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ST | Anna TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.