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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3977/2022
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino giudice relatore/estensore
Dott. Daniele Sodani giudice ha emesso il seguente
DECRETO sull'opposizione allo stato passivo dell'Amministrazione straordinaria di Controparte_1 proposta da ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Flavia Bruschi e dell'avv. Riccardo Bucci, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale
Clodio n. 56, giusta procura speciale in calce al ricorso
OPPONENTE
contro Controparte_2
, in persona del procuratore speciale ing. rappresentato e
[...] CP_3 difeso dall'avv. prof. Stefano Bellomo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Giuseppe
Faravelli n. 22, giusta procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. già dipendente di e successivamente, senza soluzione di Parte_1 CP_4 continuità, di e di con mansioni di pilota, qualifica di comandante, ha CP_5 CP_1 depositato ricorso in opposizione allo stato passivo di dell'Amministrazione straordinaria resistente esponendo di aver presentato tempestiva domanda di insinuazione allo stato passivo per il credito dovuto a titolo di differenze retributive per 13° e 14° mensilità e ferie, nonché per insufficiente e omesso versamento della contribuzione dovuta per la previdenza complementare e che, all'esito dell'udienza di verifica, il G.D. ha disposto: “Escluso per euro 13.334,88 poiché la
1 di 42 quantificazione della c.d. “retribuzione parametro” operata ai fini della rideterminazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità è stata effettuata sulla base di criteri errati;
in ogni caso, in quanto l'esclusione dalla base di computo della tredicesima mensilità della indennità di volo minima garantita risulta legittimata dal complessivo trattamento di maggior favore assicurato ai dipendenti con la previsione della quattordicesima mensilità
(infatti, il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dal d.P.R. n. 1070 del 1960 - che adotta una nozione omnicomprensiva di retribuzione - è derogabile - a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 741 del
1959 - da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto: cfr. Cass. 8501/02; 16191/04); - Escluso per euro 8.028,33 perché
l'identificazione della cd. “retribuzione parametro” effettuata dal ricorrente ai fini della rideterminazione della retribuzione dovuta nel periodo di ferie e di addestramento non è conforme alle previsioni del contratto collettivo, tenuto conto del principio di libertà (con il solo limite della sufficienza ex art. 36 Cost.) della contrattazione collettiva di stabilire quali siano gli elementi da includere nella base di calcolo della retribuzione parametro in tutti
i casi in cui - come nelle fattispecie in considerazione - la legge non stabilisca chiaramente la base di computo;
-
Escluso per euro 1.429,24 poiché i criteri adottati dalla Procedura nel determinare il contributo aziendale da versare al Fondo di previdenza complementare - e segnatamente l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile - risultano coerenti con la disciplina normativa e contrattuale di riferimento e il ricorrente non ha fornito elementi idonei a condurre ad una diversa quantificazione;
- Escluso per euro 358,80 poiché i criteri adottati dalla
Procedura nel determinare il contributo aziendale da versare al Fondo di previdenza complementare risultano coerenti con la disciplina normativa e contrattuale di riferimento e il ricorrente non ha fornito elementi idonei a giustificare un diverso conteggio. - Escluso per euro 744,64, atteso che la domanda di riconoscimento degli scatti di anzianità non trova riscontro nelle fonti che regolano il rapporto di lavoro”.
A fondamento della domanda, ha anzitutto argomentato in merito alle differenze retributive richieste sulle ferie godute, relative al periodo dall'1.01.2015 al 2.05.2017:
-che il 16.07.2014 era entrato in vigore il Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto
Aereo, applicato da tale data al rapporto di lavoro di cui è causa nella parte generale e nella sezione prima “Personale Navigante Tecnico” (cfr. CCNL Trasporto Aereo, Parte specifica
Personale Navigante Tecnico); mentre il rapporto precedentemente era regolato dal CCAL CAI;
-che aveva sempre svolto la propria attività lavorativa esclusivamente a bordo degli aeromobili, “nell'ambito delle mansioni attinenti al pilotaggio dell'aereomobile” anche nelle fasi precedenti e Con successive al volo;
solo a partire dal 15.10.2021 a seguito della cessione ad della attività di volo la parte opponente era stata posta in cigs a zero ore;
-che la retribuzione mensile ordinaria del personale navigante tecnico era strutturata su degli importi liquidati in misura fissa e continuativa (“stipendio mensile” e “indennità di volo
2 di 42 minima garantita”) e da importi liquidati, sempre in maniera continuativa ogni mese, la cui misura era proporzionale all'effettivo tempo trascorso in volo nell'adempimento delle proprie mansioni, come l'indennità oraria di volo integrativa;
-che l'indennità oraria di volo integrativa era modulata sulla base delle ore di volo effettuate, della qualifica e dell'anzianità di servizio;
gli importi di tale indennità, inoltre, erano articolati in quattro scaglioni orari ed erano tassativamente elencati in apposite tabelle allegate al contratto aziendale in atti e indicati nel conteggio;
-che, tuttavia, per effetto dell'art. 10 del Ccnl Trasporto Aereo, Sez. I Personale Navigante
Tecnico PNT (“Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al (Comandante e/o)Pilota la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”) aveva sempre percepito solamente la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita, senza la quota di indennità oraria di volo integrativa (IVO), sicché era stata privata della retribuzione della ordinaria attività lavorativa nella sua interezza.
Deduceva, ancora, con riguardo all'errato calcolo della 13esima e della 14esima mensilità:
-che fin dalla data di assunzione aveva percepito la 13esima e la 14esima mensilità in misura inferiore a quella spettante per legge;
-che, infatti, all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 1070 del 20/07/1960 era stato previsto che “Per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto”, mentre, in violazione di tale norma, l'art. 27 del CCNL aveva previsto che
“al personale navigante tecnico sono corrisposte, nel mese di dicembre, una 13 mensilità e, nel mese di giugno, una
14 mensilità costituite dallo stipendio mensile”;
-che tale disposizione contrattuale aveva, quindi, violato il dettato normativo in quanto, nel considerare la retribuzione parametro, aveva escluso l'indennità di volo minima garantita, parte integrante della retribuzione mensile globale di fatto, in quanto componente ordinaria della retribuzione del personale navigante avente la propria fonte legale nel codice della Navigazione
(art. 907), oltre ad essere prevista nella nozione di normale retribuzione mensile dall'art. 28 dello stesso Ccnl.
Con riguardo all'erroneo calcolo dei versamenti effettuati in favore della previdenza complementare, evidenziava:
- l'azienda aveva erroneamente calcolato il 2% di contribuzione, sottraendo alla base di calcolo tutte le trattenute per le giornate di solidarietà/cigs effettuate dal lavoratore, e ciò in violazione della previsione contrattuale e anche dell'art. 2120 c.c.;
3 di 42 -che nel 2014, inoltre, l'azienda aveva escluso dal calcolo della retribuzione imponibile, base di calcolo per il 3,12% di contribuzione complementare, tutte le indennità di volo, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 13, c. 19 del DL 145/13, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e successive proroghe relativamente agli anni 2015,
2016 e 2017;
-che, tuttavia, tale esclusione era illegittima, in quanto, per espressa previsione normativa disciplinante la previdenza complementare (art. 1 Dlgs 164/1997), “la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'art. 12 della legge 30 Aprile 1969 n. 153”, disposizione quest'ultima, né modificata né abrogata dal DL n. 145/2013, sulla scorta della quale l'azienda avrebbe dovuto inserire nella base imponibile per il calcolo del 3,12% da versare al fondo complementare, anche il 50% di tutte le indennità di volo, che invece erano rimaste completamente escluse.
Infine, ha sostenuto che ha illegittimamente escluso gli incrementi retributivi CP_1 connessi all'anzianità che sarebbero maturati dal mese di gennaio 2017, atteso che il contratto collettivo scaduto il 31.12.2016 è stato più volte prorogato tramite accordi sindacali e continua ad essere applicato.
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva insistendo per l'ammissione al passivo delle differenze retributive e contributive come specificate nella originaria istanza, ossia pari a complessivi € 23.895,89, di cui € 8.028,33 a titolo di differenze per ferie, € 744,64 per scatti di anzianità illegittimamente sospesi, € 13.334,88 a titolo differenze di 13^ e 14^ mensilità ed €
1.788,04 insufficiente e omesso versamento della contribuzione dovuta per la previdenza complementare.
Si è costituita l'Amministrazione straordinaria resistente, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità dell'art. 937 cod. nav. sollevata dal Tribunale di Roma e concludendo per il rigetto dell'opposizione nel merito.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di tardività del ricorso in opposizione allo stato passivo risultando dall'esame del fascicolo telematico il deposito del ricorso avvenuto in data 29.11.2022 e quindi entro il termine di 30 giorni decorrente, ai sensi dell'art. 99 comma 1
L.F., dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo prevista dall'art. 97 della L.F., pacificamente avvenuta in data 4.11.2022.
4 di 42 La parte resistente in sede di note conclusive ha rinunciato alla eccezione di prescrizione con riferimento alla quale ha preso atto “del deposito della sentenza n. 143 del 2023, con la quale la Corte
Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità dell'art. 937 cod. nav. con riferimento alla cui pendenza era stata sollevata tale eccezione”.
3. Premessa. Sull'onere probatorio.
Preliminarmente deve osservarsi, in via generale, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il preteso creditore il quale proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito del quale aveva chiesto l'ammissione, è onerato della prova dell'esistenza del credito medesimo, secondo la regola generale stabilita dall'articolo
2697 c.c. (tra le altre cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4156); da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela (o sull'amministrazione straordinaria) l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (cfr Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza, 03/03/2021, n. 5847).
In tema di opposizione allo stato passivo, la produzione di documenti nel giudizio di opposizione, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla L. Fall., artt. 98 e 99
e non essendo l'opposizione configurabile come un appello. Tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 della L. Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l'art. 99 della L. Fall. prevede l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (Cass. 25 febbraio 2020 n. 4952).
A mente dell'art. 99, comma 2, n. 4 della legge fallimentare l'opponente non deve solamente indicare nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, ivi compresi quelli già prodotti nel corso della fase di verificazione dello stato passivo, ma deve provvedere a depositarli in cancelleria almeno contestualmente al deposito del ricorso, conseguendone, in ipotesi di deposito successivo a tale termine, ed anche a prescindere dall'eccezione di controparte, la decadenza dalla facoltà di produzione (in tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte cfr Cass. civ. Sez. I,
28/07/2016, n. 15697; Cass. Sez. 1^, sent. n. 25174/2015, Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud.
04/11/2020) 17-05-2021, n. 13211; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21/06/2017) 10-08-2017, n.
5 di 42 19942; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/06/2022) 19-07-2022, n. 22620; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord.,
(ud. 03/02/2022) 05-07-2022, n. 21224).
Solo in relazione ai contenuti e termini di un'eventuale eccezione nuova sollevata dall'opposto rispetto a quelle sollevate in sede di verifica, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. Tuttavia, ove la produzione documentale è estranea al tema introdotto dalla nuova eccezione di parte opposta ma riguarda sempre il profilo dell'esistenza, entità e rango del credito insinuato dell'opponente, non è ammissibile la nuova documentazione (Cass. civ. Sez. I Ord., 06/09/2019, n. 22386; Cass. civ.
Sez. I, Ord., (ud. 29/03/2023) 04-08-2023, n. 23787).In merito alla questione relativa alla retribuzione spettante per il periodo di ferie, va rilevato quanto segue.
4. Sulla retribuzione per il periodo di ferie.
Ciò premesso, le clausole della contrattazione collettiva relative alla retribuzione nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenze della società opposta sono contenute all'interno del CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione prima personale navigante tecnico e Sezione seconda assistenti di volo, avente vigenza a far data dal 16.07.2014.
In particolare, il CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione prima personale navigante tecnico all'art. 10 (per Piloti e Comandanti) prevede: “Il Personale Navigante
Tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”, mentre il CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori,
Sezione seconda assistenti di volo all'art. 8 prevede che “Il Personale Navigante di Cabina ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie. Durante il periodo di ferie la
Società corrisponde al Personale Navigante di Cabina la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita.” nonché all'art. 25 che “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”.
6 di 42 Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti (Piloti, Comandanti,
Assistenti di Volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie.
Secondo l'opponente sono illegittime tali clausole nella parte in cui non prevedono anche l'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell'Indennità di Volo Oraria (IVO).
L'indennità di volo, prevista dall'art. 907 del codice della navigazione secondo cui “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”, è regolata dall'art. 26 del CCNL Trasporto Aereo, sezione prima personale navigante tecnico, ove viene previsto “• Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti) allegate. A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra sono quelli riportati nelle tabelle A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti. A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra sono quelli riportati nelle tabelle A2 per i
Comandanti e B2 per i Piloti. • Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A, A1,
A2 e B, B1, B2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”; analogamente viene previsto per gli assistenti di volo all'art. 23 del CCNL
Trasporto Aereo, sezione seconda assistenti di volo, che “• Agli Assistenti di Volo che svolgono servizio di volo come membri effettivi di equipaggio è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio, qualifica e con
l'articolazione e misure di cui alle tabelle allegate C (Capo Cabina Senior), D (Capi Cabina), E (Assistenti di
Volo). A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra (IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C1 (Capo Cabina Senior), D1 (Capi Cabina), E1 (Assistenti di Volo). A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra (IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C2 (Capo
Cabina Senior), D2 (Capi Cabina), E2 (Assistenti di Volo). • Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle C, C1, C2; D, D1, D2 ed E,
E1, E2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui
7 di 42 sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”. Disposizione di analogo contenuto erano riportate nel testo del CCAL CAI.
Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate, mentre l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14 CCNL
Trasporto Aereo e nell'art. 15 CCAL CAI che prevedono, in caso di inidoneità a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore – ovvero la principale mansione del lavoratore navigante – rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria (risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità.
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congeniato dalle parti sociali è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art.
8 di 42 36, comma 1, Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi
e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020,
n.13617).
Tuttavia, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese (essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa).
Con la precisazione che è connaturale alla struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura (essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione, o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi).
Per tali motivi, il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
Dunque, la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese e deve osservarsi che, dall'analisi delle buste paga prodotte, emerge che l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione risulta significativa.
A titolo esemplificativo, si consideri che lo stipendio mensile del ricorrente nell'anno 2015 era pari ad € 1.160,05 e l'indennità di volo minima garantita era pari ad € 2.799,47, mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2015 è stata pari ad € 22.350,81, corrispondente all'importo medio mensile di € 1.862,56; lo stipendio mensile del ricorrente nell'anno 2017 era pari ad € 1.224,53 e l'indennità di volo minima garantita era pari ad € 3.005,85
9 di 42 mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2017 (per n. 6 mesi) è stata pari ad €
7.249,46, corrispondente all'importo medio mensile di € 1.208,24.
Del resto, l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul complesso della retribuzione del lavoratore navigante emerge anche solo guardando alle tabelle retributive allegate al contratto collettivo. Utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo, la tabella A (ivo comandanti) allegata al CCNL, si osserva che il comandante con anzianità pari a zero che opera sul lungo raggio percepisce a titolo di stipendio € 1.051,88 e a titolo di indennità di volo minima garantita €
1.605,89, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 2.657,77 e giornaliera pari ad €
88,59. Sulla base della medesima tabella, il comandante con anzianità pari a zero che opera sul lungo raggio percepisce per ciascuna ora di volo effettuata € 34,96 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, € 69,92, € 104,88, € 1239,84) e tali valori aumentano con l'aumentare dell'anzianità.
Ne consegue che, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui un comandante con zero anni di anzianità effettui una sola ora di volo al giorno di media (eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), la retribuzione media giornaliera diviene pari ad € 123,55 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 28,29%; se poi, il medesimo comandante effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad € 193,47 (senza considerare che le ore di volo successive alla cinquantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del 54,20%. Al crescere dell'anzianità del lavoratore l'incidenza si riduce (in ragione dell'aumento della parte fissa della retribuzione) ma resta, in ogni caso, significativa. Facendo riferimento alla medesima tabella A, emerge che il comandante con 24 anni di anzianità percepisce a titolo di stipendio € 1.903,69 e a titolo di indennità di volo minima garantita € 5.180,54 per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 7.084,23 e giornaliera pari ad € 236,14. Tale comandante percepisce per ciascuna ora di volo effettuata € 56,45 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, € 112,91, € 169,36, € 225,81). Pertanto, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui tale comandante effettui una sola ora di volo al giorno di media, la retribuzione media giornaliera diviene pari ad € 292,59 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del
19,29%; se poi, il medesimo pilota effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad € 405,49 (senza considerare che le ore di volo successive alla cinquantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del 41,76%.
10 di 42 Analogo ragionamento può essere svolto in relazione ai piloti. Tenuto conto della Tabella
B (ivo piloti) CCNL, il pilota con anzianità pari a zero percepisce a titolo di stipendio € 810,25 e a titolo di indennità di volo minima garantita € 1.389,18, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 2.199,43 e giornaliera pari ad € 73,31; per ciascuna ora di volo effettuata percepisce €
24,30 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, € 48,60, € 72,90, € 97,20). Il pilota con zero anni di anzianità che effettui una sola ora di volo al giorno di media (eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), dunque, percepisce una retribuzione media giornaliera pari ad € 97,61 e, pertanto, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 24,89%; se poi, il medesimo assistente di volo effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad € 146,21 (senza considerare che le ore di volo successive alla quarantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del
49,85%.
Occorre allora domandarsi se - fermo restando che l'individuazione della retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori del settore è compito demandato all'autonomia contrattuale - sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre a tal punto la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
Vale ricordare che il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango costituzionale, stabilendo l'art. 36 Cost. che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. All'interno nel codice civile, poi, l'art. 2109
c.c. ribadisce il diritto del lavoratore “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” demandando la determinazione della sola durata di tale periodo alla legge, agli usi, o all'equità.
Il diritto alle ferie è riconosciuto, poi, dal diritto internazionale tra i diritti sociali fondamentali. È menzionato dall'art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che conferisce a ciascuno “il diritto al riposo e allo svago, inclusa una ragionevole 11 limitazione delle ore di lavoro
e ferie periodiche retribuite” nonché dall'art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consiglio d'Europa
(ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30) e dall'art. 7, lett. d), del Patto
11 di 42 internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali come espressione del diritto di ciascuno a condizioni di lavoro eque e favorevoli.
La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 157, riconosce all'art. 3 il diritto di tutte le persone a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima, prevedendo che “La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio”; inoltre, all'art. 7, comma 1, sancisce che “Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente
o dall'organismo appropriato in ciascun Paese”.
Nella normativa eurounitaria, il diritto a ferie annuali retribuite è sancito dall'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE. Una disciplina più dettagliata è stata, poi, individuata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, rubricato “ferie annuali”, che dispone
“
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Del medesimo tenore, per il personale di volo, è l'art 3 della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile secondo cui “
1. Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tali direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano dal d.l.gs. n. 66/2003 (in particolare, cfr. art. 10) e, per lo specifico settore del personale di volo che qui interessa, dall'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 che prevede “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
Pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale
12 di 42 titolo, dunque, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva 2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di
Giustizia, si veda, per tutte, Cass. n. 19842/2003). In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di
Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo
(sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
SH IRways plc, causa C-155/10). Per_1
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C Persona_2
257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come “due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”.
Nella Causa e altri
contro
SH IRways plc, richiamando tali principi, si giunge Per_1 all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva
2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo
13 di 42 di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
La Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza del
13.01.2022, causa C-514/20, ove viene messo in evidenza che “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” dal momento che “è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo”.
Afferma la Corte che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Per questo motivo, prosegue la citata sentenza, “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto
14 di 42 all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione”. Di qui la conclusione che contrasta con il diritto comunitario addirittura una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.
Che debba essere quella fornita dalla Corte di Giustizia l'interpretazione della locuzione
“ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato riconosciuto dalla Suprema Corte di
Cassazione che, dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, afferma che
“sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” e che “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (così Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13425; in senso conforme v. anche Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13427 nonché Cassazione civile, sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401). Di qui la decisione di cassare con rinvio la decisione sottoposta al suo vaglio, demandando al giudice di merito di “verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Ne discende la conclusione che le clausole contrattuali, sopra riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il pilota, comandante o l'assistente di volo è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro e che in alcun modo può ritenersi diretta
15 di 42 esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Tale ultima conclusione non può essere rimessa in discussione dalla più recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia del 4.10.2024 C-31423 IR TR (con espresso richiamo alla sentenza del 15 settembre 2011, e a. (C-155/10, EU:C:2011:588, punto 25), la quale - Per_1 che, in verità, si è occupata della diversa indennità diretta a “compensare forfettariamente talune spese sostenute dai lavoratori interessati in ragione degli spostamenti da essi effettuati nell'ambito del loro contratto di lavoro, vale a dire, a motivo del loro impiego”- ha solamente ribadito che le spese occasionali ed accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento di mansioni che incombono sul lavoratore non sono computabili nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Diversamente, invece, l'indennità di volo integrativa non può essere ricondotta, per le ragioni spiegate, tra le spese occasionali ed accessorie, perché non è destinata a compensare spese ma a remunerare il dipendente per un suo lavoro specifico, ossia per l'attività di volo, obbligazione principale e maggiormente rilevante tre le mansioni del personale di bordo.
Né può, del pari, condividersi l'assunto dell'amministrazione straordinaria secondo cui l'omesso computo della indennità di volo integrativa nei giorni di fruizione delle ferie abbia determinato una diminuzione della retribuzione inidonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Infatti, proprio il calcolo sopra elaborato sulla incidenza dell'ivo sulla misura della retribuzione media giornaliera fuga ogni dubbio sull'effetto concretamente dissuasivo sul diritto al godimento delle ferie, emergendo un'incidenza superiore al 20% e in alcuni casi anche superiore al 40 e al 50%.
Tali approdi sono stati, del resto, confermati dalla Suprema Corte che, con la sentenza n.
20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di
“condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante
Tecnico, a partire dal luglio 2014 (…), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”.
Né vale rilevare che, nel caso di specie, l'indennità di volo non è stata completamente esclusa dal computo della retribuzione spettante al lavoratore quando gode di ferie, essendo stata
16 di 42 considerata, seppure in parte (in quanto viene considerata solo l'indennità minima garantita e viene esclusa l'indennità di volo integrativa). Ed, infatti, costituendo l'indennità di volo integrativa una significativa componente della retribuzione mensile del lavoratore navigante, la sua esclusione dal computo della retribuzione dei giorni di ferie rende quest'ultima non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, ponendosi in contrasto con la “nozione europea di retribuzione feriale” che, come detto, deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (per la considerazione secondo cui anche una riduzione del trattamento economico del lavoratore navigante di circa il 30% appare significativa e in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie, cfr. Corte di Appello Milano, sentenza n. 684 del 02/07/2019).
Non coglie nel segno neppure l'argomentazione difensiva, espressa dal resistente, secondo cui ragionando in tal modo verrebbe compromesso il potere delle parti sociali di stabile il costo del lavoro: a ben vedere, infatti, resta inalterata la libertà di stabilire, in sede di contrattazione collettiva, il costo del lavoro, individuando la retribuzione ordinaria mensile spettante ai lavoratori di un determinato settore;
sennonché, una volta stabilita tale misura, le parti sociali non sono libere –perché ciò si pone in contrasto con le citate norme imperative– di scendere al di sotto di tale misura, in modo “non paragonabile”, quando disciplinano la retribuzione dovuta durante il periodo in cui il lavoratore gode di ferie.
Come affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 20216 del 23/06/2022, inoltre, non può ravvisarsi alcuna lesione del principio del legittimo affidamento, atteso che le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi per cui le parti sociali, nel redigere le norme collettive, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
Quanto alla prospettata lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va condiviso anche in questo caso il rilievo, contenuto nella sentenza n. 20216 del 23/06/2022, secondo cui “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello €-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
17 di 42 Tanto acclarato, non va sottaciuto che la Suprema Corte ha affermato i richiamati principi con riferimento al periodo minimo di ferie annuali, riconosciuto nell'ordinamento nazionale nella stessa misura minima prescritta dalle direttive comunitarie ovvero in quattro settimane all'anno
(art. 10 d.l.gs. n. 66/2003; art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) e che la Corte di Giustizia ha reso le proprie pronunce con esclusivo riferimento al periodo minimo di ferie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, dal momento che le misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti da tale disposizione non sono disciplinate da quest'ultima e, quindi, esulano anche dalla competenza del giudice comunitario (sentenza del 13.12.2018, Hein vs. Albert Holzkamm GmbH & Co. KG, causa C385/17).
Tuttavia, nel caso di specie, come si è visto, la contrattazione collettiva del settore (prima il CCAL e il CCNL poi) ha riconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all'anno, periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
La ratio sottesa a tale previsione di maggior favore rispetto alla garanzia minima prevista dalla legge va, chiaramente, individuata nella considerazione della peculiare gravosità delle mansioni svolte dal personale navigante, mansioni che incidono sul benessere psico-fisico dell'individuo in misura maggiore rispetto alla media delle altre attività lavorative, sicché, per tutelare pienamente il diritto alla salute del lavoratore, è stato garantito il godimento di 30 giorni di ferie annuali per i primi 5 anni di lavoro. Proprio in ragione dello stress psico-fisico connesso all'attività di volo appare evidente che il pieno recupero delle energie psicofisiche necessiti di un periodo di ferie crescente con l'aumento dell'anzianità di servizio del lavoratore, il che rende palese la ragione del previsto aumento del numero di ferie annuali fino a 35 giorni.
Pur rispondendo, dunque, la previsione di giorni di ferie aggiuntivi rispetto al minimo legale da parte della contrattazione collettiva alla medesima esigenza di tutela del diritto alla salute del lavoratore, la Suprema Corte, nella pronuncia n. 20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che le parti sociali, coniando un unitario istituto delle ferie non monetizzabili e non rinunciabili, avessero esteso la medesima disciplina anche ai giorni di ferie aggiuntivi rispetto al mimino legale (che dunque dovevano essere retribuiti in analoga misura).
Ad avviso della Suprema Corte, il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa 7 giorni) escluderebbe la lesione della garanzia di una retribuzione proporzionale e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. In altri termini, la garanzia in questione non deve essere apprezzata con riferimento al singolo giorno di ferie bensì
18 di 42 con riferimento alla retribuzione relativa ad un più ampio arco temporale, rispetto al quale la diminuzione della retribuzione relativa a soli 7 giorni non è idonea ad incidere in modo così significativo. In altri termini, i giorni di ferie di fonte legale ed i giorni di ferie di fonte collettiva non rappresentano un istituto unitario ma devono essere tenuti nettamente distinti, essendo ravvisabile solo con riferimento ai primi la tutela costituita dalla garanzia di percezione di una retribuzione non inferiore a quella ordinaria, tale da consentire al lavoratore di godere effettivamente dei giorni di ferie di cui a diritto, senza subire perdite economiche che potrebbero disincentivarne il godimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, vanno dichiarate nulle, per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. 185 n. 2005, le clausole collettive, contenute nel CCNL, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.
L'aver sopra ricordato che la citata norma imperativa individua quale debba essere la retribuzione spettante al lavoratore nei periodi di ferie, conduce a ritenere che le clausole nulle debbano ritenersi sostituite di diritto con la norma imperativa ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c..
Invero, la Suprema Corte ha più volte affermato che, anche in tema di nullità di clausole collettive per contrasto con norme imperative, deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa
(cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. lav., 23/01/1999, n.645; Cassazione civile, sez. lav.,
02/06/1998, n. 5414; Cassazione civile, 04/03/1983, n. 1612).
L'inserzione automatica di clausole ex lege impedisce che le clausole collettive in esame si pongano in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento, tale che, trattandosi di clausole legate alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, il contratto collettivo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione di tali pattuizioni relative alla retribuzione da corrispondere ai comandanti, ai piloti e agli assistenti di volo durante il periodo di ferie. La valutazione in ordine alla essenzialità della clausola affetta da nullità ex art. 1419, comma
1, c.c., infatti, non è richiesta quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Valgono, nel caso di specie, inoltre le considerazioni contenute nella sentenza di legittimità n. 645 del 1999 che ha escluso la possibilità di dare rilievo all'errore di diritto in cui incorre una parte sottoscrittrice del contratto collettivo quando stipula una clausola contrastante con una norma imperativa: “Né la ricorrente può utilmente invocare l'annullamento dell'accordo per errore di diritto, dovendosi qui ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13 maggio
19 di 42 1983 n. 3293), secondo cui la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative discende il diritto del ricorrente a percepire, per i giorni in cui godono di ferie, una retribuzione computata tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Potendo muovere, quindi, all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme spettanti al ricorrente con riferimento alla retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ritiene questo Tribunale che –seguendo le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
SH Per_1
IRways plc, causa C-155/10)– in considerazione della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo significativo di riferimento vada individuato in un anno solare, che costituisce un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee (in tal senso cfr il precedente della Suprema Corte Cass. Lav. Sentenza n. 37589 del 30/11/2021 laddove ha affermato il principio che “Ai fini della individuazione della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei permessi annui retribuiti, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata dell'8 giugno 1999, nonché del compenso da erogare durante le ferie, ai sensi dell'art. 12 dello stesso c.c.n.l. del 14 dicembre 1990, nella prospettiva di una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la media annua della retribuzione globale di fatto percepita, in cui confluiscono tutte le voci retributive corrisposte nell'arco temporale di maturazione del diritto e ove vengono in rilievo le varie componenti erogate su base mensile, o anche con cadenza diversa”).
Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore nel singolo anno
20 di 42 solare. Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra
365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato si noti che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, lo si è visto, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quando il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.
Sulla scorta di tali considerazioni non può essere condivisa l'osservazione di parte opponente rivolta ad includere tra le assenze computabili (da sottrarre al monte complessivo di
365 giorni) anche i giorni di riposo, posto che, durante tale periodo, non viene meno la regolare esecuzione del rapporto di lavoro, il quale non subisce una sospensione e la relativa retribuzione segue normali e ordinari criteri di determinazione. Si tratta, in sostanza, di giorni di riposo o di riserva che sono in fisiologica alternanza con i giorni di volo e non comportano un diverso computo della retribuzione.
L'aver in tal modo delineato quale debba essere l'esatto criterio di determinazione della retribuzione imposta dalle norme imperative per il periodo di ferie, rende evidente che non può essere accolta la domanda di pagamento delle somme richieste nella domanda di insinuazione a tale titolo, perché le stesse sono state determinate utilizzando un criterio di quantificazione che non appare conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario che governano la materia. Parte opponente ha, infatti, richiesto per ogni singolo giorno di ferie una retribuzione,
21 di 42 calcolata sulla base della qualifica e dell'anzianità di volo di ciascun lavoratore, pari a 2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito ex lege in un anno (900) diviso per 365. L'erroneità di tale modalità di calcolo appare evidente: viene, infatti, proposta una modalità che non utilizza come parametro il numero di ore effettivamente volate dal singolo lavoratore, ma quelle astrattamente volabili.
La circostanza che nel ricorso sia stato adottato un errato criterio di determinazione delle differenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere alla esatta quantificazione delle stesse in corso di causa, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio (sulla possibilità di procedere alla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., tra le tante, Cassazione civile sez. lav.,
01/02/2013, n.2416; Cassazione civile sez. lav., 11/04/2016, n.7041), fermo restando che la consulenza può essere svolta solo sulla base della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio (non potendo lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio essere utilizzato per supplire a carenze assertive o probatorie delle parti né, potendo, in tale sede, essere acquisiti nuovi documenti, attese le preclusioni costituite dal deposito dei rispettivi atti di costituzione).
Per tale ragione, è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), il totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di assenza nell'anno solare specificandone il titolo (malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause) se risultano dalle buste paga in atti, con l'espressa indicazione che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non sia possibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le buste paga, non doveva essere effettuato alcun calcolo. Appare, infatti, evidente che la mancata produzione di tutte le buste paga contenenti l'esatta indicazione di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo in ciascun anno solare impedisce di determinare, secondo i criteri sopra indicati, l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie sulla scorta della norma imperativa (infatti evidentemente la media annuale non può essere calcolata prescindendo dai dati relativi anche ad un solo mese). Poiché era onere dei lavoratori, che domandano il pagamento di differenze retributive, fornire al Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione di giudizio, limitatamente alle annualità rispetto alle quali difetta la produzione di tutte le buste paga nonché del prospetto di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo, la domanda di pagamento deve essere respinta. Con la precisazione che, la circostanza che il calcolo sia stato effettuato secondo il
22 di 42 criterio individuato dal Tribunale, dando applicazione alla norma imperativa, e non secondo il criterio – come si è visto erroneo – prospettato dal ricorrente, non può giustificare la carenza probatoria appena segnalata: agendo in giudizio al fine di ottenere il ricalcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie sulla base della considerazione che non è stato tenuto conto dell'indennità di volo integrativa percepita nel periodo di servizio, il ricorrente non potevano limitarsi ad allegare i prospetti relativi ai giorni di ferie goduti ma avrebbero dovuto produrre anche i dati relativi alle effettive ore di volo svolte nel periodo temporale per cui è causa ed ai compensi percepiti a titolo di indennità di volo integrativa.
Non va sottaciuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il collegio non può nemmeno esercitare i poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., in quanto, lo si è già detto in premessa, a mente dell'art. 99, comma 2, n. 4 della legge fallimentare l'opponente non deve solamente indicare nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, ivi compresi quelli già prodotti nel corso della fase di verificazione dello stato passivo, ma deve provvedere a depositarli in cancelleria almeno contestualmente al deposito del ricorso, conseguendone, in ipotesi di deposito successivo a tale termine, ed anche a prescindere dall'eccezione di controparte, la decadenza dalla facoltà di produzione (in tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte cfr Cass. civ. Sez. I,
28/07/2016, n. 15697; Cass. Sez. 1^, sent. n. 25174/2015, Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud.
04/11/2020) 17-05-2021, n. 13211; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21/06/2017) 10-08-2017, n.
19942; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/06/2022) 19-07-2022, n. 22620; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord.,
(ud. 03/02/2022) 05-07-2022, n. 21224). Con la conseguenza che la richiesta di integrazione documentale svolta ormai in corso di causa e all'esito della ctu appare irrimediabilmente tardiva.
Né risulta praticabile, pur in assenza di talune buste paga, un criterio di calcolo dell'ivo giornaliera che consideri gli importi e dati limitati a solo una porzione di anno solare considerandoli fittiziamente corrispondenti all'interno periodo annuale, posto che sarebbe un criterio inveritiero e disallineato rispetto all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nel corso di un intero anno rimasto, però, in parte non documentato.
Parimenti, non sono condivisibili le osservazioni critiche alla consulenza mosse da CP_1 laddove invoca il computo dell'importo dell'ivo sulla base delle aliquote di prima fascia tutte le
[...] volte in cui il passaggio alle fasce superiori sarebbe ipoteticamente determinato dall'inclusione
“virtuale” delle ore medie di ivo riferite a giorni di fruizione delle ferie, in quanto il criterio recepito dal tribunale (valore medio ivo giornaliera risultante dalla seguente formula “totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di
23 di 42 giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia,
l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione”) non comporta l'utilizzo di importi per ivo di fascia più alta per effetto dell'inclusione virtuale delle ore medie di ivo riferite ai giorni di fruizione delle ferie, computo che, in ogni caso, non sarebbe nemmeno virtuale ma conseguenziale al riconoscimento della effettiva spettanza di importi a titolo di indennità di volo integrativa anche durante i giorni di ferie.
Infine, non può neppure tenersi conto della richiesta di rivalutazione e riduzione degli importi contenuti nelle buste paga a titolo di ivr, quale indennità rivolta ad assicurare una retribuzione pari almeno al 93% della retribuzione che il lavoratore avrebbe conseguito a parità di ore di volo in prima del passaggio in e poi in Secondo parte CP_4 CP_5 CP_1 opposta, infatti, per effetto della maggiore retribuzione quale conseguenza del riconoscimento dell'ivo anche durante i giorni di ferie, consegue una riduzione o annullamento dell'importi spettanti a titolo di Ivr. In tal modo prospetta un credito restitutorio per somme CP_1 corrisposte a titolo di ivr non dovute al fine di portarle in compensazione con le somme riconosciute in ctu a titolo di ivo. Si tratta, tuttavia, di una eccezione di compensazione non rilevabile d'ufficio e sollevata dalla parte solo nel corso delle operazioni peritali, non invece entro il termine preclusivo della memoria di costituzione.
In conclusione, con riferimento alle annualità in relazione alle quali sono stati prodotti tutti i documenti necessari, la quantificazione delle differenze retributive può essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito, provvedendo a determinare l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera annuale ed a moltiplicarlo per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno.
In ragione di quanto sopra detto, in ordine alla sussistenza della garanzia solo per i giorni di ferie di fonte legale e non per quelli di fonte collettiva, vale rilevare che manca alcuna deduzione da parte del datore di lavoro, quale unico soggetto che può essere in possesso dei dati necessari ad effettuare una distinzione di tal fatta, sicché deve ritenersi che i giorni indicati dal ctu quali giorni goduti per ciascun anno a titolo di ferie appartengano al novero delle ferie annuali di fonte legale.
Gli importi dovuti andranno determinati moltiplicando l'importo medio dell'ivo giornaliera per il numero dei giorni di ferie di fonte legale indicati in ctu ossia 28 giorni per l'anno
2015 e 6 giorni per l'anno 2017. Non è stato invece compiuto alcun calcolo per il 2016, atteso che, come rilevato dal CTU, “risulta mancante nella documentazione prodotta da parte attrice la busta paga
24 di 42 ed il relativo specchio attività per il mese di ottobre 2016 motivo per il quale sarà esclusa dal calcolo finale l'intera annualità”.
Spettano, pertanto, al ricorrente a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie di fonte legale goduti nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze la seguente Controparte_1 somma: € 2.787,75 a titolo di totale ivo complessiva calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015 e 2017.
5. Differenze retributive per tredicesima e quattordicesima mensilità.
Il motivo di opposizione volto a lamentare l'indebita esclusione delle differenze retributive richieste a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, a fronte della mancata ricomprensione dell'indennità di volo minima garantita nella base di computo delle mensilità aggiuntive, è parzialmente fondato.
Costituisce principio tradizionale in materia lavoristica quello della c.d. inderogabilità “in peius”, vale a dire a svantaggio del lavoratore, delle previsioni contenute nella normativa legale o di matrice collettiva convenzionale, nel senso che in via generale deve intendersi consentito ai contraenti pattuire condizioni migliorative del trattamento minimo legale o collettivo, secondo il criterio del favor per il lavoratore, cioè della prevalenza della fonte a lui più favorevole, sia essa la legge, il contratto collettivo o il contratto individuale, a prescindere da qualsiasi gerarchia (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 22/06/2016, n.12900). Per converso, non è consentito all'autonomia individuale o collettiva introdurre una disciplina recante un contenuto peggiorativo, in relazione alla posizione del lavoratore, rispetto a quanto concordato in sede di contrattazione collettiva ovvero stabilito dalla normativa legale.
Si parla anche al riguardo di “inderogabilità unilaterale”, vale a dire che la disciplina eteronoma è destinata a prevalere su quella espressione di autonomia negoziale qualora l'atto di autonomia privata conduca a un trattamento deteriore per il lavoratore, e non anche nell'ipotesi in cui il trattamento riconosciuto dal contratto collettivo o individuale sia per il medesimo complessivamente più favorevole rispetto al parametro legale.
Una chiara conferma della generale operatività della regola dell'inderogabilità “in peius” si rinviene nell'art. 7, comma 3, legge 741/1959, a mente del quale alle norme che stabiliscono trattamenti economici e normativi minimi si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori. La Cassazione ha sul punto precisato che la nozione di inderogabilità dei minimi di trattamento retributivo attiene al risultato,
e non al percorso interno attraverso il quale la contrattazione collettiva perviene al rispetto dei suddetti minimi (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2003, n.16772).
25 di 42 In tema di mensilità aggiuntive per i lavoratori dipendenti, l'art. 17, comma 2, d.P.R.
1070/1960 prescrive che “per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto”. Secondo l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza, la nozione di retribuzione globale di fatto comprende non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricollega alle particolari modalità della prestazione, con esclusione dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali (Cassazione civile sez. lav., 16/09/2009, n.19956). In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'autonomia collettiva, “stabilendo un trattamento di maggior favore, può derogare, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, l. 14 luglio 1959 n. 741, anche al criterio di computo della tredicesima mensilità dettato - richiamando la "retribuzione globale di fatto" - dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, escludendo la computabilità dei compensi aggiuntivi nella tredicesima e prevedendo l'attribuzione di benefici diversi a favore del lavoratore” (cfr. in via esemplificativa
Cassazione civile sez. lav., 15/01/2013, n.813).
In applicazione di tale principio, ad esempio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto del lavoratore al computo nella tredicesima mensilità del compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata, a fronte della idoneità derogatoria riconosciuta alla previsione - contenuta nei contratti collettivi applicabili al rapporto - relativa alla corresponsione di una quattordicesima mensilità, essendo questa appartenente allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive. Secondo l'interpretazione di legittimità, il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina, difatti, deve essere accertato con riferimento non alle singole clausole ma alla regolamentazione complessiva di ciascun istituto, intendendosi per tale l'assetto complessivo di interessi omogenei (così Cassazione civile sez. lav.,
07/11/2003, n.16772, richiamando in parte motiva Cassazione civile sez. lav., 09/10/2000,
n.13443). Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha testualmente affermato che “nel comparare
… le discipline contrattuali succedutisi nel tempo si deve avere riguardo al complesso delle mensilità aggiuntive, che realizzano un interesse omogeneo ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella mensilizzata pur in occasione di eventi cui è collegata una presumibile spesa aggiuntiva rispetto a quella ordinaria (ad esempio: festività e ferie)”, ritenendo nel caso di specie in linea di principio migliorativa, se confrontata con il trattamento minimo che contempla una sola mensilità aggiuntiva – la disciplina contrattuale recante il riconoscimento di due ulteriori mensilità (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2003, n.16772).
Quantunque la S.C. (anche con riferimento a fattispecie riguardanti il trattamento economico di dipendenti ) abbia in effetti più volte enunciato in via generale il principio CP_1 della portata migliorativa della disciplina contrattuale collettiva che contempla in favore del
26 di 42 lavoratore la corresponsione di una tredicesima e una quattordicesima mensilità, nondimeno lo stesso organo nomofilattico ha sempre riconosciuto in capo al giudice di merito, cui è istituzionalmente riservata l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, il potere di valutare e accertare in concreto il carattere di maggior favore – rispetto alle previsioni dell'accordo interconfederale del 1946 reso efficace erga omnes con d.P.R. 1070/1960 – della pattuizione sul piano della contrattazione collettiva di due mensilità aggiuntive (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/06/2002, n.8501, peraltro richiamata nel provvedimento di esclusione dallo stato passivo).
D'altra parte, è convincimento diffuso che nel nostro ordinamento, pur non imponendosi necessariamente una nozione onnicomprensiva o inderogabile per la determinazione della
“normale retribuzione”, “il compito di procedere alla suddetta determinazione è affidato alla contrattazione collettiva, le cui scelte devono comunque essere effettuate nel rispetto dell'art. 36 Cost., il che significa che da un lato
l'assenza, in parte qua, di una nozione omnicomprensiva di retribuzione non equivale ad assoluta inesistenza di limiti al potere conferito alle parti sociali dall'altro che non appare di per sè illegittima l'eventuale esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie e della tredicesima di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.” (Cassazione civile sez. lav., 15/01/2013, n.813).
Fermo quanto sopra esposto in punto di diritto, sembra opportuno descrivere brevemente la regolamentazione, in base al CCNL del trasporto aereo del 17.7.2014, del trattamento economico relativo alle mensilità aggiuntive per il personale navigante.
Anzitutto, l'art. 28 del CCNL, Sezione Prima Personale Navigante Tecnico, stabilisce (per gli equipaggi operanti su volo a lungo raggio) che la retribuzione mensile e/o la normale retribuzione mensile del personale navigante tecnico è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita (IVMG) “e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”.
Come si è visto, in base all'art. 25 del CCNL, al Personale Navigante Tecnico è corrisposto lo “stipendio mensile”, versato per 14 mensilità, modulato sulla base dell'anzianità di servizio nelle misure indicate nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti) allegate (per le competenze a decorrere dal mese di maggio 2015 e dal mese di luglio 2016, rispettivamente, valgono invece i valori riportati nelle tabelle A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti e quelli riportati nelle tabelle A2 per i Comandanti e B2 per i Piloti).
In base all'art. 26, par. 1, del CCNL, ai in servizio è altresì riconosciuto per 12 Pt_2 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è
27 di 42 modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A
(Comandanti) e B ( allegate (per le competenze a decorrere dal mese di maggio 2015 e dal Pt_2 mese di luglio 2016 parimenti valgono i valori riportati nelle sopra richiamate tabelle A1/B1 e
A2/B2).
Per quanto concerne la tredicesima e la quattordicesima mensilità l'art. 27, par. 1, del
CCNL prevede la corresponsione al Personale Navigante Tecnico, nel mese di dicembre, di una tredicesima mensilità e, nel mese di giugno, di una quattordicesima mensilità, “costituite dallo stipendio mensile”, dunque con esclusione dell'indennità di volo minima garantita.
Analoga disciplina, a decorrere dal mese di maggio 2015, è stabilita per il trattamento del
Personale Navigante Tecnico operante su voli a corto raggio (cfr. “sistema retributivo equipaggi operanti su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 52 tonnellate e fino ad un massimo di
100 posti/passeggero” in calce all'art. 29 del CCNL).
In sintesi, mentre la normale retribuzione mensile, secondo la stessa definizione del
CCNL, è composta dallo stipendio mensile e dall'IVMG, la tredicesima mensilità (come pure la quattordicesima) comprende lo stipendio mensile ma non l'IVMG.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che il trattamento economico di fonte collettiva volto da un lato ad escludere l' dalla base di computo della tredicesima mensilità, dall'altro a Pt_3 riconoscere una quattordicesima mensilità parametrata sullo stipendio mensile, sia complessivamente peggiorativo, valutata sistematicamente la disciplina delle mensilità aggiuntive, rispetto al trattamento minimo legale ex art. 17, comma 2, d.P.R. 1070/1960.
In giurisprudenza è effettivamente attestata l'inesistenza di un principio di necessaria onnicomprensività di ciascun compenso aggiuntivo ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti: cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, n.23366 e Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, n.28937). Del pari acquisito è il convincimento circa la derogabilità del riferimento alla "retribuzione globale di fatto", quale base legale di computo della tredicesima mensilità, ad opera della contrattazione collettiva, purché sia tuttavia assicurato al lavoratore un trattamento complessivamente migliorativo nell'ambito del plesso contrattuale delle mensilità aggiuntive.
Nondimeno, si ritiene illegittima la scelta negoziale collettiva di escludere dalla tredicesima mensilità l' , ancorché ricompresa dall'art. 28 del CCNL nella nozione di “normale Pt_3 retribuzione mensile”, in primo luogo in quanto l'indennità di volo minimo garantita, come sopra già osservato, contribuisce a remunerare la mansione contrattuale tipica – quella di volo – svolta
28 di 42 dal personale navigante e a individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante in base all'art. 36, comma 1, Cost.
In tal senso, è dirimente la natura dell' di emolumento strutturalmente – poiché Pt_3 attribuito ogni mese in misura fissa, secondo fasce di importo crescente in base all'anzianità di servizio – e funzionalmente – poiché riconosciuto in considerazione delle peculiari condizioni di lavoro del personale aeronavigante – destinato a concorrere alla remunerazione della prestazione lavorativa tipica svolta dal personale di volo. A differenza delle indennità per il lavoro notturno, viceversa ritenute legittimamente eliminabili dalla base di computo della tredicesima, l è Pt_3 direttamente collegata non a contingenti modalità della prestazione, bensì alla stessa mansione principale richiesta in via ordinaria al lavoratore. Deve quindi negarsi che l'autonomia collettiva, avuto riguardo all'art. 17, comma 2, d.P.R. 1070/1960 e all'art. 36, comma 1, Cost., possa escludere dalla tredicesima una così essenziale componente del trattamento retributivo, anche sul piano strettamente economico, come meglio si vedrà infra.
In secondo luogo, la previsione nel CCNL di una quattordicesima mensilità, parametrata sullo stipendio base mensile, non vale a integrare un trattamento maggiormente favorevole rispetto al paradigma legale che identifica la base di computo della tredicesima mensilità nella
“retribuzione globale mensile di fatto”, nel caso di specie senz'altro costituita sia dallo stipendio base sia dall' . Pt_3
Quantunque la S.C. si sia talvolta espressa a proposito della portata intrinsecamente migliorativa della previsione di una doppia mensilità aggiuntiva di stipendio, tale conclusione poggia sull'implicito presupposto dell'inferiorità della misura delle indennità aggiuntive non computate nella tredicesima, nonostante la loro eventuale ricomprensione nella “retribuzione normale”, rispetto all'entità dello stipendio base mensile. Non è dunque possibile limitarsi a sostenere che la disciplina contrattuale, siccome attributiva di due mensilità aggiuntive, apporti per ciò solo una deroga “in melius” rispetto al criterio legale minimo del riconoscimento di una sola ulteriore mensilità, coincidente con la retribuzione globale mensile di fatto.
Piuttosto, occorre muovere dalla constatazione della significativa diversificazione tra il valore dello stipendio mensile e quello dell' , nel senso che il secondo si presenta Pt_4 sistematicamente superiore al primo, come chiaramente risultante dalle tabelle richiamate negli artt. 25 e 26 del CCNL.
A titolo esemplificativo, basti evidenziare che la tabella A contempla per il personale con qualifica di Comandante in caso di anzianità pari a zero uno stipendio base di € 1.051,88 e una indennità di volo minima garantita di € 1.605,89, mentre in caso di anzianità massima pari a 24
29 di 42 uno stipendio base di € 1903,69 e una indennità di volo minima garantita di € 5.180,54, con una progressiva e crescente diversificazione dell'importo dell'IVGM rispetto allo stipendio base. Lo stesso discorso vale per il trattamento riservato nella Tabella B ai Piloti, essendo previsto in caso di anzianità pari a zero uno stipendio base di € 810,25 e una indennità di volo minima garantita di
€ 1.389,18, mentre in caso di anzianità massima pari a 24 uno stipendio base di € 1.374,87 e una indennità di volo minima garantita di € 3.748,98. Analoghe considerazioni possono compiersi esaminando le tabelle A1/A2 e B1/B2.
La disamina delle buste paga prodotte dal lavoratore conferma il dato – derivante dall'applicazione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva – della costante inferiorità dello stipendio base in confronto all' , potendo tale voce arrivare ad Pt_3 equivalere fino quasi al triplo dell'importo dello stipendio mensile.
Deve quindi ribadirsi la conclusione che il riconoscimento di due mensilità aggiuntive di stipendio base (per tredicesima e quattordicesima) non è migliorativo rispetto al trattamento che il lavoratore avrebbe ottenuto se la tredicesima mensilità fosse stata regolata secondo il criterio legale della retribuzione globale mensile di fatto.
Contrariamente a quanto opinato da la connotazione peggiorativa della CP_1 disciplina collettiva nella materia della mensilità aggiuntive è predicabile in via generale nell'intero arco del rapporto lavorativo, oltre che – come basterebbe per giustificare in parte qua l'accoglimento dell'opposizione – nel periodo in contestazione, purtuttavia nei limiti risultanti dalla consulenza tecnica espletata.
Non è fondata, invece, la doglianza del lavoratore sulla mancata ricomprensione dell' nella quattordicesima mensilità, non sussistendo alcuna previsione legale volta a Pt_3 imporre la corresponsione di tale mensilità aggiuntiva, né tantomeno a garantirne un importo minimo ove prevista dalle parti.
Va dunque dichiarato nullo l'art. 27 del CCNL, nella misura in cui non comprende nella base di computo della tredicesima mensilità l'IVMG, per contrasto con la previsione normativa di maggior favore contenuta nell'art. 17, comma 2, d.P.R. 1070/1960.
Posto che l'incidenza peggiorativa dell'atto di autonomia collettiva deve essere scrutinata con riferimento non alla singola clausola sulla tredicesima ma alla disciplina complessiva delle mensilità aggiuntive, in punto quantum il credito del lavoratore per differenze retributive deve essere identificato nel differenziale tra l'ammontare della tredicesima mensilità calcolata secondo il criterio della “retribuzione globale mensile di fatto”, dunque comprensiva dello stipendio base e dell'IVMG, rispetto al cumulo degli emolumenti per mensilità aggiuntive come effettivamente
30 di 42 percepiti dal lavoratore (nelle annualità in contestazione) a titolo di tredicesima e di quattordicesima mensilità.
A tale scopo, è stato affidato al CTU il compito di calcolare, sulla scorta delle buste paga in atti, “l'ammontare della tredicesima – pari alla somma dello stipendio e dell'indennità di volo minima garantita – e, quindi, … la differenza tra tale importo e quanto già percepito nello stesso periodo a titolo di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima)”, precisandosi che anche in questo caso, in applicazione dei noti principi in tema di onere della prova, “con riferimento agli anni solari per i quali non sia possibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le buste paga” l'ausiliario avrebbe dovuto omettere di procedere ai conteggi.
Il CTU, tenuto conto del regime orario di svolgimento della prestazione lavorativa e delle decurtazioni stipendiali avvenute in base ai contratti di solidarietà, ha quantificato in € 1.503,90 il differenziale spettante al lavoratore a titolo di tredicesima, sulla base dei sopra richiamati criteri, per l'anno 2015.
Il CTU non ha invece potuto provvedere a calcolare il differenziale per le altre annualità in contestazione (2016 e 2017) a causa dell'assenza dei dati retributivi di percezione, siccome non rinvenuti agli atti del giudizio, che sarebbe stato onere del lavoratore documentare mediante la tempestiva produzione di tutte le buste paga, alla luce del regime di preclusioni sancito dall'art. 99, comma 2, legge fallimentare, che impone a pena di decadenza l'allegazione al ricorso dei documenti. Infatti, per poter rispondere al quesito posto (n. 5) e, quindi, determinare la 14esima mensilità da sommare alla tredicesima erogata a dicembre dell'anno 2016 il ctu avrebbe dovuto utilizzare la 14esima erogata a giugno dell'anno 2017, evidenza che ad avviso del ctu non vi è stata per la riferita carenza documentale relativa alle buste paga dei mesi successivi a maggio 2017.
Peraltro, la mensilità di giugno 2017 afferirebbe a un periodo successivo all'apertura dell'amministrazione straordinaria di rispetto al quale non è dato sapere con certezza CP_1 come sia stata concretamente regolata l'erogazione della tredicesima e della quattordicesima, quantunque parzialmente maturata prima dell'apertura della procedura concorsuale. Pertanto, anche in ipotesi di produzione di detta busta paga, non sarebbe stato parimenti possibile elaborare il conteggio per l'anno 2016 (oltre che per il 2017), in difetto di un'adeguata allegazione e dimostrazione del trattamento delle mensilità aggiuntive nella fase successiva all'ammissione alla procedura concorsuale.
A fronte di tale rilievo del ctu, parte opponente non ha specificamente dedotto ed indicato, alla luce delle concrete modalità di erogazione della tredicesima e quattordicesima, ove
31 di 42 rinvenire, invece, sulla scorta della documentazione in atti i dati contabili e retributivi utili al consulente per poter svolgere il calcolo differenziale di cui al quesito.
Quindi, anche con riguardo al ricalcolo della tredicesima non ricorrono elementi idonei a superare le conclusioni raggiunte dal consulente ed un'ulteriore integrazione della ctu o la sua convocazione a chiarimenti sarebbe inutile e superflua alla luce delle deduzioni delle parti e della documentazione disponibile.
In adesione delle risultanze della CTU, in conclusione, può quantificarsi nell'importo di €
1.503,90 il differenziale retributivo spettante al lavoratore a titolo di tredicesima mensilità.
6. Omessa contribuzione per la previdenza complementare.
6.1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva del lavoratore, con riferimento al pagamento dell'omissione contributiva destinata alla previdenza complementare, è infondata.
Per un rapido inquadramento della questione, giova premettere che la disciplina delle forme pensionistiche complementari, collocate nell'alveo dell'art. 38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria (secondo la teoria della "funzionalizzazione della previdenza complementare": cfr.
Corte Cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova il suo attuale referente normativo nel D.Lgs.
5 dicembre 2005, n. 252, che ha operato una riforma organica del settore, nella prospettiva di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione, informandolo al principio di autonomia
(ancorché "funzionalizzata").
In particolare, il D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 1, comma 2, prevede che "l'adesione alle forme pensionistiche complementari... è libera e volontaria" mentre il successivo art. 3, comma 1, dispone che "le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari", nella loro modulazione negoziale collettiva e regolamentare, "stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale".
Per quanto rileva in questa sede, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando (D.Lgs. n.
252 del 2005, art. 8, comma 1), che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), b), D.Lgs. cit.; sono queste le risorse che i fondi gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e che costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art. 11 (che vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione, a norma del comma 2, dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del Fondo della possibilità di riscatto della posizione individuale ai sensi del successivo art. 14, comma 1, nonché
32 di 42 la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma dello stesso art. 11, comma 7).
Ciò premesso in linea generale, la questione in rilievo attiene all'individuazione, nell'ambito del rapporto associativo tra lavoratore e Fondo, intermediato dal datore di lavoro, del soggetto legittimato ad insinuare allo stato passivo la corrispondente pretesa creditoria e, in particolare, se la legittimazione attiva ai fini dell'insinuazione al passivo del datore di lavoro per i contributi maturati, ma non versati dal datore di lavoro medesimo, spetti al dipendente ovvero al
Fondo di previdenza complementare.
Sul punto, giova anzitutto richiamare il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare (Cass. sez. Lav. n. 18477 del 28/06/2023; si v. anche Cass. sez. Lav. n. 11198 del
26/04/2024 secondo cui “In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie
l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva”).
Ebbene, se al credito relativo al versamento dei contributi destinati alla previdenza complementare va attribuita, in ossequio al menzionato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, natura giuridica retributiva e non previdenziale, ne deriva che, di regola, la legittimazione attiva alla riscossione di tale credito spetta al lavoratore.
Peraltro, la questione va esaminata anche alla luce della previsione dell'intervento CP_ dell'apposito Fondo di Garanzia dell' in caso di omissione contributiva del datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale, con diritto di surrogazione al lavoratore, a norma del D.Lgs. n.
80 del 1992, art. 5, commi 2 e 3.
In particolare, la norma citata dispone: i) che "contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1" (i.e. fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) "dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art.
9-bis convertito, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia" (comma 1); ii) che "nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia
33 di 42 rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al
Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultati omessi" (comma 2); iii) che "il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2" (comma 3).
Ebbene, dal testo della norma emerge chiaramente che il lavoratore ha diritto di vedere soddisfatte le proprie pretese in sede concorsuale e che, in caso di insoddisfazione totale o parziale nell'ambito della procedura di riferimento, può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia per integrare presso il Fondo complementare i contributi non versati dal datore di lavoro, nel qual caso il Fondo di garanzia "è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi".
Si tratta dunque di un diritto che compete in prima battuta al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, tanto che, in caso di fallimento di quest'ultimo, è mera facoltà del lavoratore richiedere l'intervento del Fondo di garanzia, il quale poi si surroga al lavoratore nell'ammissione al passivo fallimentare.
Diversamente, la legittimazione all'insinuazione al passivo rimane in capo al lavoratore, il cui rapporto con il Fondo di previdenza complementare resta disciplinato dalle specifiche regole associative (Cass. n.16116 del 07/06/2023).
Tanto basta ai fini del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da
. CP_1
A ciò si aggiunga, ad ulteriore supporto di tale conclusione, che la questione di cui si tratta
è stata dibattuta nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla analoga ipotesi di omesso versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR conferite dal lavoratore, per la quale la Suprema Corte è giunta ad individuare il criterio di attribuzione della legittimazione attiva alla insinuazione al passivo del relativo credito – al lavoratore ovvero al Fondo – nella modalità di finanziamento utilizzata (se di delegazione di pagamento o di cessione di credito).
In particolare, è stato affermato che, ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato all'insinuazione al passivo del credito relativo al pagamento delle quote di TFR accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare, occorre verificare se il "conferimento" del
TFR si sia concretamente tradotto in una vera e propria cessione, ovvero in una delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1270 c.c., poiché solo in quest'ultima ipotesi, in caso di fallimento
(come anche nel caso di amministrazione straordinaria), il contratto di mandato - qual è la delegazione di pagamento - si scioglie (art. 78, comma 2, l.fall.) e si ripristina così la titolarità delle
34 di 42 risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, che è quindi legittimato ad insinuarsi allo stato passivo (Cass. sez. Lav. n. 18477 del 28/06/2023 e n. 16266 del 08/06/2023).
In altre parole, deve ritenersi che il contesto normativo di riferimento, e in particolare il citato art. 5, d.lgs. 80/1992, lascia presumere che il "conferimento" in parola mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare (anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento – destinata a sciogliersi con il fallimento, a norma dell'art. 78, comma 2, legge fall. – salvo che dai documenti prodotti dalle parti a supporto, rispettivamente, della domanda e della eventuale eccezione di difetto di legittimazione attiva, o comunque dall'istruttoria svolta, emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione di credito, con conseguente trasferimento del relativo diritto al Fondo complementare, da cui consegue la legittimazione attiva di quest'ultimo.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve quindi ritenersi che, in assenza di elementi che possano far ritenere sussistente una qualche forma di cessione del credito relativo alla contribuzione destinata a finanziare la previdenza complementare, sussiste la legittimazione attiva del lavoratore.
È infondata, altresì, l'eccezione di prescrizione delle differenze contributive complementari ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. stante l'efficacia interruttiva della prescrizione di 5 anni della istanza di ammissione al passivo, depositata formalmente nel 2018 e avente ad oggetto i crediti dal 2015 al 2017 per il presente giudizio. Infatti, la domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione del credito con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 27/04/2022, n. 13143).
6.2. Passando all'esame del merito delle domande articolate dal ricorrente, va anzitutto evidenziato che, quanto alla domanda sub a), il CCNL pone a carico del datore di lavoro il contributo al Fondo di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto nella misura del 2% della “retribuzione utile ai fini del TFR” (art. 32), la quale è costituita da “stipendio mensile, ivi comprese le mensilità aggiuntive, indennità di volo minima garantita per 12 mensilità” (art. 29).
La disposizione contrattuale va integrata con il dettato legislativo di cui all'art. 2120 comma III c.c. il quale prevede che (anche) in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile a tal fine l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Peraltro, se sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 il pagamento della quota TFR maturata nel periodo di cassa integrazione guadagni spettava all' soltanto in caso di CP_7
35 di 42 cessazione del rapporto di lavoro al termine della cassa integrazione, mentre in caso contrario, e cioè qualora il rapporto di lavoro fosse proseguito normalmente all'esito della cassa integrazione, valeva la regola generale per cui il pagamento integrale del TFR spettava al datore di lavoro alla cessazione del rapporto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 148 (che ha abrogato l'art. 2 della legge n. 464/1972, ponendo definitivamente a carico del datore di lavoro il pagamento del
TFR anche per i periodi di cassa integrazione), per i periodi di cassa integrazione goduti dopo il
14 settembre 2015, il lavoratore ha sempre diritto al pagamento da parte dell'azienda della quota
TFR maturata in detto periodo.
Va quindi richiamato il principio generale per cui in tutti i casi di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause previste dall'art. 2110 c.c. o in caso di sospensione totale o parziale con integrazione salariale, nel determinare la base di calcolo del
TFR va conteggiato anche l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se il rapporto di lavoro si fosse svolto normalmente (Cass. 5 marzo 2003, n. 3261; Cass. 4 luglio
2018, n. 17501).
Ne discende, ai fini che qui interessano, che la “retribuzione utile ai fini del TFR”, sulla quale vanno conteggiati i contributi destinati alla previdenza complementare, comprendono anche la quota di retribuzione trattenuta dal datore di lavoro per le giornate di solidarietà/cigs effettuate dal lavoratore.
La tesi del ricorrente è quindi fondata sotto tale profilo.
non ha svolto alcuna considerazione o contestazione in merito alle deduzioni del CP_1 ricorrente (esposte in ricorso e nella tabella allegata) circa i giorni di solidarietà/cigs di cui ha effettivamente goduto e circa l'omesso computo delle quote di contribuzione trattenute dal datore di lavoro nella baso imponibile per il calcolo dei contributi destinati alla previdenza complementare.
In mancanza di prova del versamento dei contributi facoltativi nella misura dovuta, deve essere parzialmente accolto il ricorso con l'ammissione al passivo di del credito di € CP_1
358,80 a titolo di contributi omessi. Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
6.3. In riferimento alla domanda sub b), il ricorrente ha dedotto che ha CP_1 erroneamente escluso l'indennità di volo minima garantita dalla base imponibile per il calcolo dei contributi destinati alla previdenza complementare, in quanto, a suo dire, l'art. 13 comma 19 del d.l. 145/2013 (che ha escluso le indennità di volo dalla formazione del reddito a fini contributivi
36 di 42 per l'anno 2014) sarebbe applicabile solo alla previdenza obbligatoria e non anche a quella facoltativa.
L'assunto è infondato.
Va anzitutto evidenziato che, in via generale, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 164/1997, il reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale per i lavoratori iscritti al Fondo volo è CP_7 individuato sulla stessa base imponibile determinata ai fini fiscali a norma del TUIR, il quale all'art. 51 comma 6 statuisce che “le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.
Nell'ambito della disciplina fin qui delineata il legislatore è intervenuto con il decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale all'articolo
13, comma 19, ha disposto, per l'anno 2014, l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi facendone salva, tuttavia, la concorrenza ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare.
Successivamente, con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il provvedimento di esonero è stato esteso anche al triennio 2015-2017.
Ciò posto, secondo la tesi del ricorrente, l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile per gli anni 2014-2015-2016-2017 sarebbe circoscritta alla contribuzione obbligatoria
( e non si estenderebbe, quindi, alla contribuzione facoltativa destinata a finanziare le forme CP_7 di previdenza complementare, che verrebbe ad essere calcolata su una maggiore base imponibile, comprensiva anche delle indennità di volo.
La tesi poggia sulle seguenti argomentazioni:
- l'art. 1 del d.lgs. 164/1997, che individua i criteri di determinazione della base imponibile a fini contributivi, non è stato modificato né abrogato dal d.l. 145/2013;
- lo stesso art. 13 del d.l. 145/2013, al successivo comma 20, stabilisce che “alla copertura dell'onere recato dal comma 19 (ridotto versamento contributivo), pari a 28 milioni di euro…si provvede a valere sulle risorse riscosse dall' dall …all'entrata del CP_8 CP_9 bilancio dello Stato…”; secondo il ricorrente, è evidente che tale intervento del legislatore non può che riguardare soltanto la contribuzione obbligatoria, altrimenti non si giustificherebbe l'utilizzo di risorse pubbliche;
inoltre, diversamente opinando si produrrebbero effetti discriminatori, in quanto il lavoratore che accede alla previdenza complementare non potrebbe usufruire del beneficio statale previsto dalla norma citata.
37 di 42 Orbene, sotto il primo profilo va osservato che l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile contributiva prevista dal d.l. 145/2013 è di carattere meramente temporaneo e derogatorio rispetto alla norma generale richiamata dallo stesso ricorrente - che, come detto, include le indennità di volo nel calcolo – senza comportare alcuna abrogazione o modifica dei criteri di calcolo della base imponibile contributiva, al di fuori del ristretto ambito temporale espressamente indicato.
Pertanto, trattandosi di una disciplina speciale (sotto il profilo della sua applicazione temporale) e derogatoria, la stessa è applicabile pur non contenendo alcun espresso riferimento alle norme generali, che si devono intendere automaticamente derogate.
Inoltre, l'ambito applicativo della norma in esame (art. 13, comma 19, del d.l. 145/2013) va individuato anzitutto sulla base della formulazione letterale della disposizione, che si riferisce genericamente alla “formazione del reddito ai fini contributivi”, senza distinguere tra contribuzione obbligatoria e facoltativa.
È pur vero che il successivo comma 20 contiene la previsione della copertura finanziaria del maggior onere contributivo - costituito dalla determinazione della retribuzione pensionabile come comprensiva delle indennità di volo nella misura del 50% del loro ammontare, seppure escluse dalla base di calcolo dei contributi - in evidente riferimento alla sola contribuzione obbligatoria, ma ciò non può assumere alcuna valenza interpretativa in riferimento alla precedente disposizione, posto che l'onere di copertura finanziaria sussiste esclusivamente per la spesa di carattere pubblico e non anche per quella privata, che appunto finanzia la previdenza complementare.
È evidente che l'esclusione delle indennità di volo dalla base di calcolo dei contributi facoltativi, senza che il lavoratore possa beneficiare della previsione – valevole come detto solo per la previdenza obbligatoria - per cui le indennità sono calcolate per determinare la retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare, determina una riduzione del trattamento pensionistico derivante dalla previdenza complementare, ma ciò non determina alcuna disparità di trattamento, in ragione della natura facoltativa della previdenza complementare e del fatto che la stessa avvantaggia, in ogni caso, il lavoratore di un trattamento pensionistico maggiore e ulteriore rispetto a quello derivante dalla sola previdenza obbligatoria.
A ciò si aggiunga che, pur volendo accedere alla tesi del ricorrente - secondo cui l'art. 13 comma 19 del d.l. 145/2013 non è applicabile alla previdenza complementare ma solo a quella obbligatoria - non ne discenderebbe, automaticamente, la necessità di includere le indennità di volo nella base imponibile ai fini della contribuzione facoltativa.
38 di 42 Invero, si noti che l'art. 1 del d.lgs. 164/1997, il quale richiama i criteri per la determinazione della base imponibile a fini fiscali di cui al TUIR (ivi inclusa la norma che prevede l'inclusione delle indennità di volo nella misura del 50%), è dettata per la determinazione della base imponibile a fini contributivi per i lavoratori iscritti al Fondo volo istituito presso l e CP_7 non a quelli che hanno optato per forme di previdenza complementare.
Il finanziamento della previdenza complementare, infatti, è rimesso ai diversi criteri individuati dall'art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, il quale fa rinvio alla contrattazione individuale, collettiva o aziendale;
per ciò che riguarda i dipendenti delle compagnie aeree, il
CCNL stabilisce che il contributo posto a carico del datore di lavoro è stabilito nella misura del
2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (art. 32 CCNL). In altre parole, la base imponibile ai fini del calcolo dei contributi per la previdenza complementare è equiparata a quella per il calcolo del TFR, senza che operi alcun richiamo diretto alla disciplina del TUIR.
Ciò posto, l'allegazione del ricorrente circa la necessità di includere le indennità di volo nella base di calcolo dei contributi facoltativi non è supportata da alcuna deduzione in riferimento alla regolamentazione dei criteri specificamente applicabili per il calcolo del TFR, apparendo del tutto inconferente il richiamo al d.lgs. 164/1997 (disciplina del Fondo volo per le ragioni CP_7 sopra esposte.
In altre parole, indipendentemente dalla questione dell'applicabilità o meno dell'art. 13 comma 9 d.l. 145/2013 alla previdenza complementare, il ricorrente non ha individuato la disposizione contrattuale da applicarsi al fine di ritenere che le indennità di volo debbano essere incluse nella base imponibile, non avendo fatto alcun riferimento ai criteri di determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Il ricorso è quindi infondato e merita di essere rigettato con riferimento alla domanda di insinuazione allo stato passivo del credito di € 1.429,24 a titolo di contributi omessi.
7. Scatti di anzianità.
Parte ricorrente lamenta il mancato pagamento degli incrementi di retribuzione previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Trasporto Aereo – Parte specifica Vettori, del
16/07/2014 in ragione dell'anzianità maturata dal mese di gennaio 2017.
L'Amministrazione straordinaria resistente ha motivato la legittimità dell'esclusione in ragione degli accordi sottoscritti nel periodo dal febbraio 2017 al febbraio 2018 con le
[...]
, e i quali hanno previsto, tra Parte_5 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 Pt_6
l'altro, la sospensione degli effetti dell'anzianità ai fini retributivi, ossia ai fini dell'applicazione degli aumenti correlati all'anzianità previsti dal CCNL del Trasporto Aereo vigente per il periodo
39 di 42 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016; inoltre, ha dedotto che , il 2 dicembre 2021 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL Trasporto aereo il quale ha innovato la disciplina dei trattamenti retributivi correlati all'anzianità ed ha al contempo stabilito che l'accordo di rinnovo non trova applicazione per le aziende già in Amministrazione Straordinaria alla data di sottoscrizione del medesimo accordo.
L'eccezione formulata dalla parte resistente è corretta in quanto fin dal primo di tali accordi era stato stabilito che gli effetti dell'anzianità ai soli fini retributivi rimanessero sospesi fino alla definizione del rinnovo del CCNL: come emerge dalla documentazione prodotta dalla amministrazione opposta
Tuttavia in data 02/12/2021 veniva sottoscritto il rinnovo del CCNL – Parte Specifica
Vettori il quale, da un lato confermava integralmente la disciplina degli scatti di anzianità già contenuta nel previgente CCNL Trasporto Aereo-Parte specifica vettori del 14/07/2014, dall'altro nulla disponeva sugli scatti maturati nel periodo gennaio-aprile 2017 precedentemente sospesi.
Con la sottoscrizione, la sospensione degli effetti dell'anzianità a fini retributivi, prevista dall'accordo del 14 luglio 2014, è venuta meno.
La sottoscrizione del contratto è del 2 dicembre 2021 ed è successiva alla proposizione della domanda di ammissione al passivo del fallimento accolta solo parzialmente dalla amministrazione straordinaria e alla data di deposito dello stato passivo (18 novembre 2021).
Ciò premesso, deve osservarsi che dal carattere impugnatorio dell'opposizione allo stato passivo, in assenza di un'espressa previsione della facoltà dell'opponente di proporre domande nuove, emerge l'inammissibilità non solo di domande nuove, ma, più in generale dello ius variandi CP_1 dell'opponente. Infatti, dall'art. 99, comma 2, n. 3), secondo il quale il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni, si evince che l'atto di opposizione non è destinato a ospitare domande o sue modifiche, bensì solo circostanze di fatto e argomenti di diritto finalizzati all'accoglimento dell'impugnazione, vale a dire censure dirette a sollecitare l'accoglimento della domanda che, nella fase precedente, il giudice ha disatteso (in tutto o in parte).
Tuttavia, ritiene il Collegio, che proprio tale carattere impugnatorio dell'opposizione allo stato passivo comporta l'applicabilità del principio, affermato per il giudizio d'appello, secondo il quale il divieto di ius variandi non opera nel caso di deduzione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso
40 di 42 impossibile sollevare la relativa questione e che ciò non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito.
Pertanto, alla luce del fatto sopravvenuto costituito dal contratto collettivo di lavoro che ha fatto venir meno la sospensione prevista nei verbali di accorso stipulati tra l'Amministrazione straordinaria e le associazioni sindacali, l'opposizione deve essere accolta sotto il profilo in esame e deve disporsi l'ammissione al passivo del credito dell'opponente nella misura richiesta, stante la mancata contestazione dei conteggi da parte di , pari ad € 744,64. CP_1
8. Conclusioni.
In conclusione, devono essere accertati i seguenti importi in favore di Parte_1
- € 2.787,75 a titolo di totale Ivo complessiva calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015 e 2017;
- € 1.503,90 quale differenziale spettante al lavoratore a titolo di tredicesima per l'anno
2015;
- € 358,80 a titolo di contributi omessi;
- € 744,64 a titolo di incrementi retributivi per anzianità maturati da gennaio 2017.
Sugli importi riconosciuti spettano altresì al ricorrente ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
I crediti così accertati devono essere ammessi al passivo, con il privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di ctu vanno, invece, poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_15
, così decide:
[...]
41 di 42 - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, allo stato Parte_7 passivo di , con il privilegio generale di Controparte_15 cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., per i seguenti importi: € 2.787,75 a titolo di totale Ivo complessiva calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015 e 2017;
€ 1.503,90 quale differenziale spettante al lavoratore a titolo di tredicesima per l'anno
2015; € 358,80 a titolo di contributi omessi;
€ 744,64 a titolo di incrementi retributivi per anzianità maturati da gennaio 2017; il tutto oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna in Amministrazione straordinaria al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Flavia Bruschi e dell'avv. Riccardo Bucci quali antistatari;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, in uguale misura tra loro nei rapporti interni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sorrentino dott. Francesco Vigorito
42 di 42
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino giudice relatore/estensore
Dott. Daniele Sodani giudice ha emesso il seguente
DECRETO sull'opposizione allo stato passivo dell'Amministrazione straordinaria di Controparte_1 proposta da ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Flavia Bruschi e dell'avv. Riccardo Bucci, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale
Clodio n. 56, giusta procura speciale in calce al ricorso
OPPONENTE
contro Controparte_2
, in persona del procuratore speciale ing. rappresentato e
[...] CP_3 difeso dall'avv. prof. Stefano Bellomo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Giuseppe
Faravelli n. 22, giusta procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. già dipendente di e successivamente, senza soluzione di Parte_1 CP_4 continuità, di e di con mansioni di pilota, qualifica di comandante, ha CP_5 CP_1 depositato ricorso in opposizione allo stato passivo di dell'Amministrazione straordinaria resistente esponendo di aver presentato tempestiva domanda di insinuazione allo stato passivo per il credito dovuto a titolo di differenze retributive per 13° e 14° mensilità e ferie, nonché per insufficiente e omesso versamento della contribuzione dovuta per la previdenza complementare e che, all'esito dell'udienza di verifica, il G.D. ha disposto: “Escluso per euro 13.334,88 poiché la
1 di 42 quantificazione della c.d. “retribuzione parametro” operata ai fini della rideterminazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità è stata effettuata sulla base di criteri errati;
in ogni caso, in quanto l'esclusione dalla base di computo della tredicesima mensilità della indennità di volo minima garantita risulta legittimata dal complessivo trattamento di maggior favore assicurato ai dipendenti con la previsione della quattordicesima mensilità
(infatti, il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dal d.P.R. n. 1070 del 1960 - che adotta una nozione omnicomprensiva di retribuzione - è derogabile - a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 741 del
1959 - da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto: cfr. Cass. 8501/02; 16191/04); - Escluso per euro 8.028,33 perché
l'identificazione della cd. “retribuzione parametro” effettuata dal ricorrente ai fini della rideterminazione della retribuzione dovuta nel periodo di ferie e di addestramento non è conforme alle previsioni del contratto collettivo, tenuto conto del principio di libertà (con il solo limite della sufficienza ex art. 36 Cost.) della contrattazione collettiva di stabilire quali siano gli elementi da includere nella base di calcolo della retribuzione parametro in tutti
i casi in cui - come nelle fattispecie in considerazione - la legge non stabilisca chiaramente la base di computo;
-
Escluso per euro 1.429,24 poiché i criteri adottati dalla Procedura nel determinare il contributo aziendale da versare al Fondo di previdenza complementare - e segnatamente l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile - risultano coerenti con la disciplina normativa e contrattuale di riferimento e il ricorrente non ha fornito elementi idonei a condurre ad una diversa quantificazione;
- Escluso per euro 358,80 poiché i criteri adottati dalla
Procedura nel determinare il contributo aziendale da versare al Fondo di previdenza complementare risultano coerenti con la disciplina normativa e contrattuale di riferimento e il ricorrente non ha fornito elementi idonei a giustificare un diverso conteggio. - Escluso per euro 744,64, atteso che la domanda di riconoscimento degli scatti di anzianità non trova riscontro nelle fonti che regolano il rapporto di lavoro”.
A fondamento della domanda, ha anzitutto argomentato in merito alle differenze retributive richieste sulle ferie godute, relative al periodo dall'1.01.2015 al 2.05.2017:
-che il 16.07.2014 era entrato in vigore il Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto
Aereo, applicato da tale data al rapporto di lavoro di cui è causa nella parte generale e nella sezione prima “Personale Navigante Tecnico” (cfr. CCNL Trasporto Aereo, Parte specifica
Personale Navigante Tecnico); mentre il rapporto precedentemente era regolato dal CCAL CAI;
-che aveva sempre svolto la propria attività lavorativa esclusivamente a bordo degli aeromobili, “nell'ambito delle mansioni attinenti al pilotaggio dell'aereomobile” anche nelle fasi precedenti e Con successive al volo;
solo a partire dal 15.10.2021 a seguito della cessione ad della attività di volo la parte opponente era stata posta in cigs a zero ore;
-che la retribuzione mensile ordinaria del personale navigante tecnico era strutturata su degli importi liquidati in misura fissa e continuativa (“stipendio mensile” e “indennità di volo
2 di 42 minima garantita”) e da importi liquidati, sempre in maniera continuativa ogni mese, la cui misura era proporzionale all'effettivo tempo trascorso in volo nell'adempimento delle proprie mansioni, come l'indennità oraria di volo integrativa;
-che l'indennità oraria di volo integrativa era modulata sulla base delle ore di volo effettuate, della qualifica e dell'anzianità di servizio;
gli importi di tale indennità, inoltre, erano articolati in quattro scaglioni orari ed erano tassativamente elencati in apposite tabelle allegate al contratto aziendale in atti e indicati nel conteggio;
-che, tuttavia, per effetto dell'art. 10 del Ccnl Trasporto Aereo, Sez. I Personale Navigante
Tecnico PNT (“Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al (Comandante e/o)Pilota la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”) aveva sempre percepito solamente la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita, senza la quota di indennità oraria di volo integrativa (IVO), sicché era stata privata della retribuzione della ordinaria attività lavorativa nella sua interezza.
Deduceva, ancora, con riguardo all'errato calcolo della 13esima e della 14esima mensilità:
-che fin dalla data di assunzione aveva percepito la 13esima e la 14esima mensilità in misura inferiore a quella spettante per legge;
-che, infatti, all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 1070 del 20/07/1960 era stato previsto che “Per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto”, mentre, in violazione di tale norma, l'art. 27 del CCNL aveva previsto che
“al personale navigante tecnico sono corrisposte, nel mese di dicembre, una 13 mensilità e, nel mese di giugno, una
14 mensilità costituite dallo stipendio mensile”;
-che tale disposizione contrattuale aveva, quindi, violato il dettato normativo in quanto, nel considerare la retribuzione parametro, aveva escluso l'indennità di volo minima garantita, parte integrante della retribuzione mensile globale di fatto, in quanto componente ordinaria della retribuzione del personale navigante avente la propria fonte legale nel codice della Navigazione
(art. 907), oltre ad essere prevista nella nozione di normale retribuzione mensile dall'art. 28 dello stesso Ccnl.
Con riguardo all'erroneo calcolo dei versamenti effettuati in favore della previdenza complementare, evidenziava:
- l'azienda aveva erroneamente calcolato il 2% di contribuzione, sottraendo alla base di calcolo tutte le trattenute per le giornate di solidarietà/cigs effettuate dal lavoratore, e ciò in violazione della previsione contrattuale e anche dell'art. 2120 c.c.;
3 di 42 -che nel 2014, inoltre, l'azienda aveva escluso dal calcolo della retribuzione imponibile, base di calcolo per il 3,12% di contribuzione complementare, tutte le indennità di volo, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 13, c. 19 del DL 145/13, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e successive proroghe relativamente agli anni 2015,
2016 e 2017;
-che, tuttavia, tale esclusione era illegittima, in quanto, per espressa previsione normativa disciplinante la previdenza complementare (art. 1 Dlgs 164/1997), “la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'art. 12 della legge 30 Aprile 1969 n. 153”, disposizione quest'ultima, né modificata né abrogata dal DL n. 145/2013, sulla scorta della quale l'azienda avrebbe dovuto inserire nella base imponibile per il calcolo del 3,12% da versare al fondo complementare, anche il 50% di tutte le indennità di volo, che invece erano rimaste completamente escluse.
Infine, ha sostenuto che ha illegittimamente escluso gli incrementi retributivi CP_1 connessi all'anzianità che sarebbero maturati dal mese di gennaio 2017, atteso che il contratto collettivo scaduto il 31.12.2016 è stato più volte prorogato tramite accordi sindacali e continua ad essere applicato.
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva insistendo per l'ammissione al passivo delle differenze retributive e contributive come specificate nella originaria istanza, ossia pari a complessivi € 23.895,89, di cui € 8.028,33 a titolo di differenze per ferie, € 744,64 per scatti di anzianità illegittimamente sospesi, € 13.334,88 a titolo differenze di 13^ e 14^ mensilità ed €
1.788,04 insufficiente e omesso versamento della contribuzione dovuta per la previdenza complementare.
Si è costituita l'Amministrazione straordinaria resistente, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità dell'art. 937 cod. nav. sollevata dal Tribunale di Roma e concludendo per il rigetto dell'opposizione nel merito.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di tardività del ricorso in opposizione allo stato passivo risultando dall'esame del fascicolo telematico il deposito del ricorso avvenuto in data 29.11.2022 e quindi entro il termine di 30 giorni decorrente, ai sensi dell'art. 99 comma 1
L.F., dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo prevista dall'art. 97 della L.F., pacificamente avvenuta in data 4.11.2022.
4 di 42 La parte resistente in sede di note conclusive ha rinunciato alla eccezione di prescrizione con riferimento alla quale ha preso atto “del deposito della sentenza n. 143 del 2023, con la quale la Corte
Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità dell'art. 937 cod. nav. con riferimento alla cui pendenza era stata sollevata tale eccezione”.
3. Premessa. Sull'onere probatorio.
Preliminarmente deve osservarsi, in via generale, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il preteso creditore il quale proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito del quale aveva chiesto l'ammissione, è onerato della prova dell'esistenza del credito medesimo, secondo la regola generale stabilita dall'articolo
2697 c.c. (tra le altre cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4156); da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela (o sull'amministrazione straordinaria) l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (cfr Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza, 03/03/2021, n. 5847).
In tema di opposizione allo stato passivo, la produzione di documenti nel giudizio di opposizione, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla L. Fall., artt. 98 e 99
e non essendo l'opposizione configurabile come un appello. Tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 della L. Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l'art. 99 della L. Fall. prevede l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (Cass. 25 febbraio 2020 n. 4952).
A mente dell'art. 99, comma 2, n. 4 della legge fallimentare l'opponente non deve solamente indicare nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, ivi compresi quelli già prodotti nel corso della fase di verificazione dello stato passivo, ma deve provvedere a depositarli in cancelleria almeno contestualmente al deposito del ricorso, conseguendone, in ipotesi di deposito successivo a tale termine, ed anche a prescindere dall'eccezione di controparte, la decadenza dalla facoltà di produzione (in tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte cfr Cass. civ. Sez. I,
28/07/2016, n. 15697; Cass. Sez. 1^, sent. n. 25174/2015, Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud.
04/11/2020) 17-05-2021, n. 13211; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21/06/2017) 10-08-2017, n.
5 di 42 19942; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/06/2022) 19-07-2022, n. 22620; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord.,
(ud. 03/02/2022) 05-07-2022, n. 21224).
Solo in relazione ai contenuti e termini di un'eventuale eccezione nuova sollevata dall'opposto rispetto a quelle sollevate in sede di verifica, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. Tuttavia, ove la produzione documentale è estranea al tema introdotto dalla nuova eccezione di parte opposta ma riguarda sempre il profilo dell'esistenza, entità e rango del credito insinuato dell'opponente, non è ammissibile la nuova documentazione (Cass. civ. Sez. I Ord., 06/09/2019, n. 22386; Cass. civ.
Sez. I, Ord., (ud. 29/03/2023) 04-08-2023, n. 23787).In merito alla questione relativa alla retribuzione spettante per il periodo di ferie, va rilevato quanto segue.
4. Sulla retribuzione per il periodo di ferie.
Ciò premesso, le clausole della contrattazione collettiva relative alla retribuzione nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenze della società opposta sono contenute all'interno del CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione prima personale navigante tecnico e Sezione seconda assistenti di volo, avente vigenza a far data dal 16.07.2014.
In particolare, il CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione prima personale navigante tecnico all'art. 10 (per Piloti e Comandanti) prevede: “Il Personale Navigante
Tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”, mentre il CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori,
Sezione seconda assistenti di volo all'art. 8 prevede che “Il Personale Navigante di Cabina ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie. Durante il periodo di ferie la
Società corrisponde al Personale Navigante di Cabina la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita.” nonché all'art. 25 che “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”.
6 di 42 Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti (Piloti, Comandanti,
Assistenti di Volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie.
Secondo l'opponente sono illegittime tali clausole nella parte in cui non prevedono anche l'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell'Indennità di Volo Oraria (IVO).
L'indennità di volo, prevista dall'art. 907 del codice della navigazione secondo cui “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”, è regolata dall'art. 26 del CCNL Trasporto Aereo, sezione prima personale navigante tecnico, ove viene previsto “• Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti) allegate. A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra sono quelli riportati nelle tabelle A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti. A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra sono quelli riportati nelle tabelle A2 per i
Comandanti e B2 per i Piloti. • Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A, A1,
A2 e B, B1, B2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”; analogamente viene previsto per gli assistenti di volo all'art. 23 del CCNL
Trasporto Aereo, sezione seconda assistenti di volo, che “• Agli Assistenti di Volo che svolgono servizio di volo come membri effettivi di equipaggio è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio, qualifica e con
l'articolazione e misure di cui alle tabelle allegate C (Capo Cabina Senior), D (Capi Cabina), E (Assistenti di
Volo). A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra (IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C1 (Capo Cabina Senior), D1 (Capi Cabina), E1 (Assistenti di Volo). A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra (IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C2 (Capo
Cabina Senior), D2 (Capi Cabina), E2 (Assistenti di Volo). • Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle C, C1, C2; D, D1, D2 ed E,
E1, E2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui
7 di 42 sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”. Disposizione di analogo contenuto erano riportate nel testo del CCAL CAI.
Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate, mentre l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14 CCNL
Trasporto Aereo e nell'art. 15 CCAL CAI che prevedono, in caso di inidoneità a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore – ovvero la principale mansione del lavoratore navigante – rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria (risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità.
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congeniato dalle parti sociali è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art.
8 di 42 36, comma 1, Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi
e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020,
n.13617).
Tuttavia, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese (essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa).
Con la precisazione che è connaturale alla struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura (essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione, o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi).
Per tali motivi, il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
Dunque, la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese e deve osservarsi che, dall'analisi delle buste paga prodotte, emerge che l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione risulta significativa.
A titolo esemplificativo, si consideri che lo stipendio mensile del ricorrente nell'anno 2015 era pari ad € 1.160,05 e l'indennità di volo minima garantita era pari ad € 2.799,47, mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2015 è stata pari ad € 22.350,81, corrispondente all'importo medio mensile di € 1.862,56; lo stipendio mensile del ricorrente nell'anno 2017 era pari ad € 1.224,53 e l'indennità di volo minima garantita era pari ad € 3.005,85
9 di 42 mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2017 (per n. 6 mesi) è stata pari ad €
7.249,46, corrispondente all'importo medio mensile di € 1.208,24.
Del resto, l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul complesso della retribuzione del lavoratore navigante emerge anche solo guardando alle tabelle retributive allegate al contratto collettivo. Utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo, la tabella A (ivo comandanti) allegata al CCNL, si osserva che il comandante con anzianità pari a zero che opera sul lungo raggio percepisce a titolo di stipendio € 1.051,88 e a titolo di indennità di volo minima garantita €
1.605,89, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 2.657,77 e giornaliera pari ad €
88,59. Sulla base della medesima tabella, il comandante con anzianità pari a zero che opera sul lungo raggio percepisce per ciascuna ora di volo effettuata € 34,96 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, € 69,92, € 104,88, € 1239,84) e tali valori aumentano con l'aumentare dell'anzianità.
Ne consegue che, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui un comandante con zero anni di anzianità effettui una sola ora di volo al giorno di media (eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), la retribuzione media giornaliera diviene pari ad € 123,55 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 28,29%; se poi, il medesimo comandante effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad € 193,47 (senza considerare che le ore di volo successive alla cinquantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del 54,20%. Al crescere dell'anzianità del lavoratore l'incidenza si riduce (in ragione dell'aumento della parte fissa della retribuzione) ma resta, in ogni caso, significativa. Facendo riferimento alla medesima tabella A, emerge che il comandante con 24 anni di anzianità percepisce a titolo di stipendio € 1.903,69 e a titolo di indennità di volo minima garantita € 5.180,54 per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 7.084,23 e giornaliera pari ad € 236,14. Tale comandante percepisce per ciascuna ora di volo effettuata € 56,45 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, € 112,91, € 169,36, € 225,81). Pertanto, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui tale comandante effettui una sola ora di volo al giorno di media, la retribuzione media giornaliera diviene pari ad € 292,59 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del
19,29%; se poi, il medesimo pilota effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad € 405,49 (senza considerare che le ore di volo successive alla cinquantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del 41,76%.
10 di 42 Analogo ragionamento può essere svolto in relazione ai piloti. Tenuto conto della Tabella
B (ivo piloti) CCNL, il pilota con anzianità pari a zero percepisce a titolo di stipendio € 810,25 e a titolo di indennità di volo minima garantita € 1.389,18, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 2.199,43 e giornaliera pari ad € 73,31; per ciascuna ora di volo effettuata percepisce €
24,30 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, € 48,60, € 72,90, € 97,20). Il pilota con zero anni di anzianità che effettui una sola ora di volo al giorno di media (eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), dunque, percepisce una retribuzione media giornaliera pari ad € 97,61 e, pertanto, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 24,89%; se poi, il medesimo assistente di volo effettua una media di tre ore di volo al giorno, la retribuzione media giornaliera diviene almeno pari ad € 146,21 (senza considerare che le ore di volo successive alla quarantesima sono retribuite in misura maggiore) e l'indennità di volo integrativa viene ad incidere almeno nella misura del
49,85%.
Occorre allora domandarsi se - fermo restando che l'individuazione della retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori del settore è compito demandato all'autonomia contrattuale - sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre a tal punto la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
Vale ricordare che il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango costituzionale, stabilendo l'art. 36 Cost. che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. All'interno nel codice civile, poi, l'art. 2109
c.c. ribadisce il diritto del lavoratore “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” demandando la determinazione della sola durata di tale periodo alla legge, agli usi, o all'equità.
Il diritto alle ferie è riconosciuto, poi, dal diritto internazionale tra i diritti sociali fondamentali. È menzionato dall'art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che conferisce a ciascuno “il diritto al riposo e allo svago, inclusa una ragionevole 11 limitazione delle ore di lavoro
e ferie periodiche retribuite” nonché dall'art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consiglio d'Europa
(ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30) e dall'art. 7, lett. d), del Patto
11 di 42 internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali come espressione del diritto di ciascuno a condizioni di lavoro eque e favorevoli.
La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 157, riconosce all'art. 3 il diritto di tutte le persone a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima, prevedendo che “La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio”; inoltre, all'art. 7, comma 1, sancisce che “Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente
o dall'organismo appropriato in ciascun Paese”.
Nella normativa eurounitaria, il diritto a ferie annuali retribuite è sancito dall'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE. Una disciplina più dettagliata è stata, poi, individuata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, rubricato “ferie annuali”, che dispone
“
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Del medesimo tenore, per il personale di volo, è l'art 3 della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile secondo cui “
1. Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tali direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano dal d.l.gs. n. 66/2003 (in particolare, cfr. art. 10) e, per lo specifico settore del personale di volo che qui interessa, dall'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 che prevede “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
Pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale
12 di 42 titolo, dunque, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva 2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di
Giustizia, si veda, per tutte, Cass. n. 19842/2003). In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di
Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo
(sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
SH IRways plc, causa C-155/10). Per_1
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C Persona_2
257/04, sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come “due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”.
Nella Causa e altri
contro
SH IRways plc, richiamando tali principi, si giunge Per_1 all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva
2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo
13 di 42 di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
La Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza del
13.01.2022, causa C-514/20, ove viene messo in evidenza che “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” dal momento che “è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo”.
Afferma la Corte che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Per questo motivo, prosegue la citata sentenza, “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto
14 di 42 all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione”. Di qui la conclusione che contrasta con il diritto comunitario addirittura una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.
Che debba essere quella fornita dalla Corte di Giustizia l'interpretazione della locuzione
“ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato riconosciuto dalla Suprema Corte di
Cassazione che, dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, afferma che
“sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” e che “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (così Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13425; in senso conforme v. anche Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13427 nonché Cassazione civile, sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401). Di qui la decisione di cassare con rinvio la decisione sottoposta al suo vaglio, demandando al giudice di merito di “verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Ne discende la conclusione che le clausole contrattuali, sopra riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il pilota, comandante o l'assistente di volo è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro e che in alcun modo può ritenersi diretta
15 di 42 esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Tale ultima conclusione non può essere rimessa in discussione dalla più recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia del 4.10.2024 C-31423 IR TR (con espresso richiamo alla sentenza del 15 settembre 2011, e a. (C-155/10, EU:C:2011:588, punto 25), la quale - Per_1 che, in verità, si è occupata della diversa indennità diretta a “compensare forfettariamente talune spese sostenute dai lavoratori interessati in ragione degli spostamenti da essi effettuati nell'ambito del loro contratto di lavoro, vale a dire, a motivo del loro impiego”- ha solamente ribadito che le spese occasionali ed accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento di mansioni che incombono sul lavoratore non sono computabili nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Diversamente, invece, l'indennità di volo integrativa non può essere ricondotta, per le ragioni spiegate, tra le spese occasionali ed accessorie, perché non è destinata a compensare spese ma a remunerare il dipendente per un suo lavoro specifico, ossia per l'attività di volo, obbligazione principale e maggiormente rilevante tre le mansioni del personale di bordo.
Né può, del pari, condividersi l'assunto dell'amministrazione straordinaria secondo cui l'omesso computo della indennità di volo integrativa nei giorni di fruizione delle ferie abbia determinato una diminuzione della retribuzione inidonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Infatti, proprio il calcolo sopra elaborato sulla incidenza dell'ivo sulla misura della retribuzione media giornaliera fuga ogni dubbio sull'effetto concretamente dissuasivo sul diritto al godimento delle ferie, emergendo un'incidenza superiore al 20% e in alcuni casi anche superiore al 40 e al 50%.
Tali approdi sono stati, del resto, confermati dalla Suprema Corte che, con la sentenza n.
20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di
“condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante
Tecnico, a partire dal luglio 2014 (…), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”.
Né vale rilevare che, nel caso di specie, l'indennità di volo non è stata completamente esclusa dal computo della retribuzione spettante al lavoratore quando gode di ferie, essendo stata
16 di 42 considerata, seppure in parte (in quanto viene considerata solo l'indennità minima garantita e viene esclusa l'indennità di volo integrativa). Ed, infatti, costituendo l'indennità di volo integrativa una significativa componente della retribuzione mensile del lavoratore navigante, la sua esclusione dal computo della retribuzione dei giorni di ferie rende quest'ultima non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, ponendosi in contrasto con la “nozione europea di retribuzione feriale” che, come detto, deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (per la considerazione secondo cui anche una riduzione del trattamento economico del lavoratore navigante di circa il 30% appare significativa e in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie, cfr. Corte di Appello Milano, sentenza n. 684 del 02/07/2019).
Non coglie nel segno neppure l'argomentazione difensiva, espressa dal resistente, secondo cui ragionando in tal modo verrebbe compromesso il potere delle parti sociali di stabile il costo del lavoro: a ben vedere, infatti, resta inalterata la libertà di stabilire, in sede di contrattazione collettiva, il costo del lavoro, individuando la retribuzione ordinaria mensile spettante ai lavoratori di un determinato settore;
sennonché, una volta stabilita tale misura, le parti sociali non sono libere –perché ciò si pone in contrasto con le citate norme imperative– di scendere al di sotto di tale misura, in modo “non paragonabile”, quando disciplinano la retribuzione dovuta durante il periodo in cui il lavoratore gode di ferie.
Come affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 20216 del 23/06/2022, inoltre, non può ravvisarsi alcuna lesione del principio del legittimo affidamento, atteso che le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi per cui le parti sociali, nel redigere le norme collettive, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
Quanto alla prospettata lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va condiviso anche in questo caso il rilievo, contenuto nella sentenza n. 20216 del 23/06/2022, secondo cui “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello €-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative
"minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
17 di 42 Tanto acclarato, non va sottaciuto che la Suprema Corte ha affermato i richiamati principi con riferimento al periodo minimo di ferie annuali, riconosciuto nell'ordinamento nazionale nella stessa misura minima prescritta dalle direttive comunitarie ovvero in quattro settimane all'anno
(art. 10 d.l.gs. n. 66/2003; art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) e che la Corte di Giustizia ha reso le proprie pronunce con esclusivo riferimento al periodo minimo di ferie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, dal momento che le misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti da tale disposizione non sono disciplinate da quest'ultima e, quindi, esulano anche dalla competenza del giudice comunitario (sentenza del 13.12.2018, Hein vs. Albert Holzkamm GmbH & Co. KG, causa C385/17).
Tuttavia, nel caso di specie, come si è visto, la contrattazione collettiva del settore (prima il CCAL e il CCNL poi) ha riconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all'anno, periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
La ratio sottesa a tale previsione di maggior favore rispetto alla garanzia minima prevista dalla legge va, chiaramente, individuata nella considerazione della peculiare gravosità delle mansioni svolte dal personale navigante, mansioni che incidono sul benessere psico-fisico dell'individuo in misura maggiore rispetto alla media delle altre attività lavorative, sicché, per tutelare pienamente il diritto alla salute del lavoratore, è stato garantito il godimento di 30 giorni di ferie annuali per i primi 5 anni di lavoro. Proprio in ragione dello stress psico-fisico connesso all'attività di volo appare evidente che il pieno recupero delle energie psicofisiche necessiti di un periodo di ferie crescente con l'aumento dell'anzianità di servizio del lavoratore, il che rende palese la ragione del previsto aumento del numero di ferie annuali fino a 35 giorni.
Pur rispondendo, dunque, la previsione di giorni di ferie aggiuntivi rispetto al minimo legale da parte della contrattazione collettiva alla medesima esigenza di tutela del diritto alla salute del lavoratore, la Suprema Corte, nella pronuncia n. 20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che le parti sociali, coniando un unitario istituto delle ferie non monetizzabili e non rinunciabili, avessero esteso la medesima disciplina anche ai giorni di ferie aggiuntivi rispetto al mimino legale (che dunque dovevano essere retribuiti in analoga misura).
Ad avviso della Suprema Corte, il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa 7 giorni) escluderebbe la lesione della garanzia di una retribuzione proporzionale e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. In altri termini, la garanzia in questione non deve essere apprezzata con riferimento al singolo giorno di ferie bensì
18 di 42 con riferimento alla retribuzione relativa ad un più ampio arco temporale, rispetto al quale la diminuzione della retribuzione relativa a soli 7 giorni non è idonea ad incidere in modo così significativo. In altri termini, i giorni di ferie di fonte legale ed i giorni di ferie di fonte collettiva non rappresentano un istituto unitario ma devono essere tenuti nettamente distinti, essendo ravvisabile solo con riferimento ai primi la tutela costituita dalla garanzia di percezione di una retribuzione non inferiore a quella ordinaria, tale da consentire al lavoratore di godere effettivamente dei giorni di ferie di cui a diritto, senza subire perdite economiche che potrebbero disincentivarne il godimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, vanno dichiarate nulle, per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. 185 n. 2005, le clausole collettive, contenute nel CCNL, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.
L'aver sopra ricordato che la citata norma imperativa individua quale debba essere la retribuzione spettante al lavoratore nei periodi di ferie, conduce a ritenere che le clausole nulle debbano ritenersi sostituite di diritto con la norma imperativa ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c..
Invero, la Suprema Corte ha più volte affermato che, anche in tema di nullità di clausole collettive per contrasto con norme imperative, deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa
(cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. lav., 23/01/1999, n.645; Cassazione civile, sez. lav.,
02/06/1998, n. 5414; Cassazione civile, 04/03/1983, n. 1612).
L'inserzione automatica di clausole ex lege impedisce che le clausole collettive in esame si pongano in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento, tale che, trattandosi di clausole legate alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, il contratto collettivo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione di tali pattuizioni relative alla retribuzione da corrispondere ai comandanti, ai piloti e agli assistenti di volo durante il periodo di ferie. La valutazione in ordine alla essenzialità della clausola affetta da nullità ex art. 1419, comma
1, c.c., infatti, non è richiesta quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Valgono, nel caso di specie, inoltre le considerazioni contenute nella sentenza di legittimità n. 645 del 1999 che ha escluso la possibilità di dare rilievo all'errore di diritto in cui incorre una parte sottoscrittrice del contratto collettivo quando stipula una clausola contrastante con una norma imperativa: “Né la ricorrente può utilmente invocare l'annullamento dell'accordo per errore di diritto, dovendosi qui ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13 maggio
19 di 42 1983 n. 3293), secondo cui la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative discende il diritto del ricorrente a percepire, per i giorni in cui godono di ferie, una retribuzione computata tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Potendo muovere, quindi, all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme spettanti al ricorrente con riferimento alla retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ritiene questo Tribunale che –seguendo le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
SH Per_1
IRways plc, causa C-155/10)– in considerazione della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo significativo di riferimento vada individuato in un anno solare, che costituisce un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee (in tal senso cfr il precedente della Suprema Corte Cass. Lav. Sentenza n. 37589 del 30/11/2021 laddove ha affermato il principio che “Ai fini della individuazione della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei permessi annui retribuiti, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata dell'8 giugno 1999, nonché del compenso da erogare durante le ferie, ai sensi dell'art. 12 dello stesso c.c.n.l. del 14 dicembre 1990, nella prospettiva di una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la media annua della retribuzione globale di fatto percepita, in cui confluiscono tutte le voci retributive corrisposte nell'arco temporale di maturazione del diritto e ove vengono in rilievo le varie componenti erogate su base mensile, o anche con cadenza diversa”).
Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore nel singolo anno
20 di 42 solare. Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra
365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato si noti che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, lo si è visto, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quando il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.
Sulla scorta di tali considerazioni non può essere condivisa l'osservazione di parte opponente rivolta ad includere tra le assenze computabili (da sottrarre al monte complessivo di
365 giorni) anche i giorni di riposo, posto che, durante tale periodo, non viene meno la regolare esecuzione del rapporto di lavoro, il quale non subisce una sospensione e la relativa retribuzione segue normali e ordinari criteri di determinazione. Si tratta, in sostanza, di giorni di riposo o di riserva che sono in fisiologica alternanza con i giorni di volo e non comportano un diverso computo della retribuzione.
L'aver in tal modo delineato quale debba essere l'esatto criterio di determinazione della retribuzione imposta dalle norme imperative per il periodo di ferie, rende evidente che non può essere accolta la domanda di pagamento delle somme richieste nella domanda di insinuazione a tale titolo, perché le stesse sono state determinate utilizzando un criterio di quantificazione che non appare conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario che governano la materia. Parte opponente ha, infatti, richiesto per ogni singolo giorno di ferie una retribuzione,
21 di 42 calcolata sulla base della qualifica e dell'anzianità di volo di ciascun lavoratore, pari a 2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito ex lege in un anno (900) diviso per 365. L'erroneità di tale modalità di calcolo appare evidente: viene, infatti, proposta una modalità che non utilizza come parametro il numero di ore effettivamente volate dal singolo lavoratore, ma quelle astrattamente volabili.
La circostanza che nel ricorso sia stato adottato un errato criterio di determinazione delle differenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere alla esatta quantificazione delle stesse in corso di causa, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio (sulla possibilità di procedere alla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., tra le tante, Cassazione civile sez. lav.,
01/02/2013, n.2416; Cassazione civile sez. lav., 11/04/2016, n.7041), fermo restando che la consulenza può essere svolta solo sulla base della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio (non potendo lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio essere utilizzato per supplire a carenze assertive o probatorie delle parti né, potendo, in tale sede, essere acquisiti nuovi documenti, attese le preclusioni costituite dal deposito dei rispettivi atti di costituzione).
Per tale ragione, è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), il totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di assenza nell'anno solare specificandone il titolo (malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause) se risultano dalle buste paga in atti, con l'espressa indicazione che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non sia possibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le buste paga, non doveva essere effettuato alcun calcolo. Appare, infatti, evidente che la mancata produzione di tutte le buste paga contenenti l'esatta indicazione di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo in ciascun anno solare impedisce di determinare, secondo i criteri sopra indicati, l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie sulla scorta della norma imperativa (infatti evidentemente la media annuale non può essere calcolata prescindendo dai dati relativi anche ad un solo mese). Poiché era onere dei lavoratori, che domandano il pagamento di differenze retributive, fornire al Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione di giudizio, limitatamente alle annualità rispetto alle quali difetta la produzione di tutte le buste paga nonché del prospetto di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo, la domanda di pagamento deve essere respinta. Con la precisazione che, la circostanza che il calcolo sia stato effettuato secondo il
22 di 42 criterio individuato dal Tribunale, dando applicazione alla norma imperativa, e non secondo il criterio – come si è visto erroneo – prospettato dal ricorrente, non può giustificare la carenza probatoria appena segnalata: agendo in giudizio al fine di ottenere il ricalcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie sulla base della considerazione che non è stato tenuto conto dell'indennità di volo integrativa percepita nel periodo di servizio, il ricorrente non potevano limitarsi ad allegare i prospetti relativi ai giorni di ferie goduti ma avrebbero dovuto produrre anche i dati relativi alle effettive ore di volo svolte nel periodo temporale per cui è causa ed ai compensi percepiti a titolo di indennità di volo integrativa.
Non va sottaciuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il collegio non può nemmeno esercitare i poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., in quanto, lo si è già detto in premessa, a mente dell'art. 99, comma 2, n. 4 della legge fallimentare l'opponente non deve solamente indicare nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, ivi compresi quelli già prodotti nel corso della fase di verificazione dello stato passivo, ma deve provvedere a depositarli in cancelleria almeno contestualmente al deposito del ricorso, conseguendone, in ipotesi di deposito successivo a tale termine, ed anche a prescindere dall'eccezione di controparte, la decadenza dalla facoltà di produzione (in tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte cfr Cass. civ. Sez. I,
28/07/2016, n. 15697; Cass. Sez. 1^, sent. n. 25174/2015, Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud.
04/11/2020) 17-05-2021, n. 13211; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21/06/2017) 10-08-2017, n.
19942; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/06/2022) 19-07-2022, n. 22620; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord.,
(ud. 03/02/2022) 05-07-2022, n. 21224). Con la conseguenza che la richiesta di integrazione documentale svolta ormai in corso di causa e all'esito della ctu appare irrimediabilmente tardiva.
Né risulta praticabile, pur in assenza di talune buste paga, un criterio di calcolo dell'ivo giornaliera che consideri gli importi e dati limitati a solo una porzione di anno solare considerandoli fittiziamente corrispondenti all'interno periodo annuale, posto che sarebbe un criterio inveritiero e disallineato rispetto all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nel corso di un intero anno rimasto, però, in parte non documentato.
Parimenti, non sono condivisibili le osservazioni critiche alla consulenza mosse da CP_1 laddove invoca il computo dell'importo dell'ivo sulla base delle aliquote di prima fascia tutte le
[...] volte in cui il passaggio alle fasce superiori sarebbe ipoteticamente determinato dall'inclusione
“virtuale” delle ore medie di ivo riferite a giorni di fruizione delle ferie, in quanto il criterio recepito dal tribunale (valore medio ivo giornaliera risultante dalla seguente formula “totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di
23 di 42 giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia,
l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione”) non comporta l'utilizzo di importi per ivo di fascia più alta per effetto dell'inclusione virtuale delle ore medie di ivo riferite ai giorni di fruizione delle ferie, computo che, in ogni caso, non sarebbe nemmeno virtuale ma conseguenziale al riconoscimento della effettiva spettanza di importi a titolo di indennità di volo integrativa anche durante i giorni di ferie.
Infine, non può neppure tenersi conto della richiesta di rivalutazione e riduzione degli importi contenuti nelle buste paga a titolo di ivr, quale indennità rivolta ad assicurare una retribuzione pari almeno al 93% della retribuzione che il lavoratore avrebbe conseguito a parità di ore di volo in prima del passaggio in e poi in Secondo parte CP_4 CP_5 CP_1 opposta, infatti, per effetto della maggiore retribuzione quale conseguenza del riconoscimento dell'ivo anche durante i giorni di ferie, consegue una riduzione o annullamento dell'importi spettanti a titolo di Ivr. In tal modo prospetta un credito restitutorio per somme CP_1 corrisposte a titolo di ivr non dovute al fine di portarle in compensazione con le somme riconosciute in ctu a titolo di ivo. Si tratta, tuttavia, di una eccezione di compensazione non rilevabile d'ufficio e sollevata dalla parte solo nel corso delle operazioni peritali, non invece entro il termine preclusivo della memoria di costituzione.
In conclusione, con riferimento alle annualità in relazione alle quali sono stati prodotti tutti i documenti necessari, la quantificazione delle differenze retributive può essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito, provvedendo a determinare l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera annuale ed a moltiplicarlo per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno.
In ragione di quanto sopra detto, in ordine alla sussistenza della garanzia solo per i giorni di ferie di fonte legale e non per quelli di fonte collettiva, vale rilevare che manca alcuna deduzione da parte del datore di lavoro, quale unico soggetto che può essere in possesso dei dati necessari ad effettuare una distinzione di tal fatta, sicché deve ritenersi che i giorni indicati dal ctu quali giorni goduti per ciascun anno a titolo di ferie appartengano al novero delle ferie annuali di fonte legale.
Gli importi dovuti andranno determinati moltiplicando l'importo medio dell'ivo giornaliera per il numero dei giorni di ferie di fonte legale indicati in ctu ossia 28 giorni per l'anno
2015 e 6 giorni per l'anno 2017. Non è stato invece compiuto alcun calcolo per il 2016, atteso che, come rilevato dal CTU, “risulta mancante nella documentazione prodotta da parte attrice la busta paga
24 di 42 ed il relativo specchio attività per il mese di ottobre 2016 motivo per il quale sarà esclusa dal calcolo finale l'intera annualità”.
Spettano, pertanto, al ricorrente a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie di fonte legale goduti nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze la seguente Controparte_1 somma: € 2.787,75 a titolo di totale ivo complessiva calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015 e 2017.
5. Differenze retributive per tredicesima e quattordicesima mensilità.
Il motivo di opposizione volto a lamentare l'indebita esclusione delle differenze retributive richieste a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, a fronte della mancata ricomprensione dell'indennità di volo minima garantita nella base di computo delle mensilità aggiuntive, è parzialmente fondato.
Costituisce principio tradizionale in materia lavoristica quello della c.d. inderogabilità “in peius”, vale a dire a svantaggio del lavoratore, delle previsioni contenute nella normativa legale o di matrice collettiva convenzionale, nel senso che in via generale deve intendersi consentito ai contraenti pattuire condizioni migliorative del trattamento minimo legale o collettivo, secondo il criterio del favor per il lavoratore, cioè della prevalenza della fonte a lui più favorevole, sia essa la legge, il contratto collettivo o il contratto individuale, a prescindere da qualsiasi gerarchia (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 22/06/2016, n.12900). Per converso, non è consentito all'autonomia individuale o collettiva introdurre una disciplina recante un contenuto peggiorativo, in relazione alla posizione del lavoratore, rispetto a quanto concordato in sede di contrattazione collettiva ovvero stabilito dalla normativa legale.
Si parla anche al riguardo di “inderogabilità unilaterale”, vale a dire che la disciplina eteronoma è destinata a prevalere su quella espressione di autonomia negoziale qualora l'atto di autonomia privata conduca a un trattamento deteriore per il lavoratore, e non anche nell'ipotesi in cui il trattamento riconosciuto dal contratto collettivo o individuale sia per il medesimo complessivamente più favorevole rispetto al parametro legale.
Una chiara conferma della generale operatività della regola dell'inderogabilità “in peius” si rinviene nell'art. 7, comma 3, legge 741/1959, a mente del quale alle norme che stabiliscono trattamenti economici e normativi minimi si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori. La Cassazione ha sul punto precisato che la nozione di inderogabilità dei minimi di trattamento retributivo attiene al risultato,
e non al percorso interno attraverso il quale la contrattazione collettiva perviene al rispetto dei suddetti minimi (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2003, n.16772).
25 di 42 In tema di mensilità aggiuntive per i lavoratori dipendenti, l'art. 17, comma 2, d.P.R.
1070/1960 prescrive che “per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto”. Secondo l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza, la nozione di retribuzione globale di fatto comprende non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricollega alle particolari modalità della prestazione, con esclusione dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali (Cassazione civile sez. lav., 16/09/2009, n.19956). In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'autonomia collettiva, “stabilendo un trattamento di maggior favore, può derogare, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, l. 14 luglio 1959 n. 741, anche al criterio di computo della tredicesima mensilità dettato - richiamando la "retribuzione globale di fatto" - dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, escludendo la computabilità dei compensi aggiuntivi nella tredicesima e prevedendo l'attribuzione di benefici diversi a favore del lavoratore” (cfr. in via esemplificativa
Cassazione civile sez. lav., 15/01/2013, n.813).
In applicazione di tale principio, ad esempio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto del lavoratore al computo nella tredicesima mensilità del compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata, a fronte della idoneità derogatoria riconosciuta alla previsione - contenuta nei contratti collettivi applicabili al rapporto - relativa alla corresponsione di una quattordicesima mensilità, essendo questa appartenente allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive. Secondo l'interpretazione di legittimità, il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina, difatti, deve essere accertato con riferimento non alle singole clausole ma alla regolamentazione complessiva di ciascun istituto, intendendosi per tale l'assetto complessivo di interessi omogenei (così Cassazione civile sez. lav.,
07/11/2003, n.16772, richiamando in parte motiva Cassazione civile sez. lav., 09/10/2000,
n.13443). Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha testualmente affermato che “nel comparare
… le discipline contrattuali succedutisi nel tempo si deve avere riguardo al complesso delle mensilità aggiuntive, che realizzano un interesse omogeneo ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella mensilizzata pur in occasione di eventi cui è collegata una presumibile spesa aggiuntiva rispetto a quella ordinaria (ad esempio: festività e ferie)”, ritenendo nel caso di specie in linea di principio migliorativa, se confrontata con il trattamento minimo che contempla una sola mensilità aggiuntiva – la disciplina contrattuale recante il riconoscimento di due ulteriori mensilità (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2003, n.16772).
Quantunque la S.C. (anche con riferimento a fattispecie riguardanti il trattamento economico di dipendenti ) abbia in effetti più volte enunciato in via generale il principio CP_1 della portata migliorativa della disciplina contrattuale collettiva che contempla in favore del
26 di 42 lavoratore la corresponsione di una tredicesima e una quattordicesima mensilità, nondimeno lo stesso organo nomofilattico ha sempre riconosciuto in capo al giudice di merito, cui è istituzionalmente riservata l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, il potere di valutare e accertare in concreto il carattere di maggior favore – rispetto alle previsioni dell'accordo interconfederale del 1946 reso efficace erga omnes con d.P.R. 1070/1960 – della pattuizione sul piano della contrattazione collettiva di due mensilità aggiuntive (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/06/2002, n.8501, peraltro richiamata nel provvedimento di esclusione dallo stato passivo).
D'altra parte, è convincimento diffuso che nel nostro ordinamento, pur non imponendosi necessariamente una nozione onnicomprensiva o inderogabile per la determinazione della
“normale retribuzione”, “il compito di procedere alla suddetta determinazione è affidato alla contrattazione collettiva, le cui scelte devono comunque essere effettuate nel rispetto dell'art. 36 Cost., il che significa che da un lato
l'assenza, in parte qua, di una nozione omnicomprensiva di retribuzione non equivale ad assoluta inesistenza di limiti al potere conferito alle parti sociali dall'altro che non appare di per sè illegittima l'eventuale esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie e della tredicesima di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.” (Cassazione civile sez. lav., 15/01/2013, n.813).
Fermo quanto sopra esposto in punto di diritto, sembra opportuno descrivere brevemente la regolamentazione, in base al CCNL del trasporto aereo del 17.7.2014, del trattamento economico relativo alle mensilità aggiuntive per il personale navigante.
Anzitutto, l'art. 28 del CCNL, Sezione Prima Personale Navigante Tecnico, stabilisce (per gli equipaggi operanti su volo a lungo raggio) che la retribuzione mensile e/o la normale retribuzione mensile del personale navigante tecnico è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita (IVMG) “e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”.
Come si è visto, in base all'art. 25 del CCNL, al Personale Navigante Tecnico è corrisposto lo “stipendio mensile”, versato per 14 mensilità, modulato sulla base dell'anzianità di servizio nelle misure indicate nelle tabelle A (Comandanti) e B (Piloti) allegate (per le competenze a decorrere dal mese di maggio 2015 e dal mese di luglio 2016, rispettivamente, valgono invece i valori riportati nelle tabelle A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti e quelli riportati nelle tabelle A2 per i Comandanti e B2 per i Piloti).
In base all'art. 26, par. 1, del CCNL, ai in servizio è altresì riconosciuto per 12 Pt_2 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è
27 di 42 modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A
(Comandanti) e B ( allegate (per le competenze a decorrere dal mese di maggio 2015 e dal Pt_2 mese di luglio 2016 parimenti valgono i valori riportati nelle sopra richiamate tabelle A1/B1 e
A2/B2).
Per quanto concerne la tredicesima e la quattordicesima mensilità l'art. 27, par. 1, del
CCNL prevede la corresponsione al Personale Navigante Tecnico, nel mese di dicembre, di una tredicesima mensilità e, nel mese di giugno, di una quattordicesima mensilità, “costituite dallo stipendio mensile”, dunque con esclusione dell'indennità di volo minima garantita.
Analoga disciplina, a decorrere dal mese di maggio 2015, è stabilita per il trattamento del
Personale Navigante Tecnico operante su voli a corto raggio (cfr. “sistema retributivo equipaggi operanti su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 52 tonnellate e fino ad un massimo di
100 posti/passeggero” in calce all'art. 29 del CCNL).
In sintesi, mentre la normale retribuzione mensile, secondo la stessa definizione del
CCNL, è composta dallo stipendio mensile e dall'IVMG, la tredicesima mensilità (come pure la quattordicesima) comprende lo stipendio mensile ma non l'IVMG.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che il trattamento economico di fonte collettiva volto da un lato ad escludere l' dalla base di computo della tredicesima mensilità, dall'altro a Pt_3 riconoscere una quattordicesima mensilità parametrata sullo stipendio mensile, sia complessivamente peggiorativo, valutata sistematicamente la disciplina delle mensilità aggiuntive, rispetto al trattamento minimo legale ex art. 17, comma 2, d.P.R. 1070/1960.
In giurisprudenza è effettivamente attestata l'inesistenza di un principio di necessaria onnicomprensività di ciascun compenso aggiuntivo ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti: cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, n.23366 e Cassazione civile sez. lav., 12/11/2018, n.28937). Del pari acquisito è il convincimento circa la derogabilità del riferimento alla "retribuzione globale di fatto", quale base legale di computo della tredicesima mensilità, ad opera della contrattazione collettiva, purché sia tuttavia assicurato al lavoratore un trattamento complessivamente migliorativo nell'ambito del plesso contrattuale delle mensilità aggiuntive.
Nondimeno, si ritiene illegittima la scelta negoziale collettiva di escludere dalla tredicesima mensilità l' , ancorché ricompresa dall'art. 28 del CCNL nella nozione di “normale Pt_3 retribuzione mensile”, in primo luogo in quanto l'indennità di volo minimo garantita, come sopra già osservato, contribuisce a remunerare la mansione contrattuale tipica – quella di volo – svolta
28 di 42 dal personale navigante e a individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante in base all'art. 36, comma 1, Cost.
In tal senso, è dirimente la natura dell' di emolumento strutturalmente – poiché Pt_3 attribuito ogni mese in misura fissa, secondo fasce di importo crescente in base all'anzianità di servizio – e funzionalmente – poiché riconosciuto in considerazione delle peculiari condizioni di lavoro del personale aeronavigante – destinato a concorrere alla remunerazione della prestazione lavorativa tipica svolta dal personale di volo. A differenza delle indennità per il lavoro notturno, viceversa ritenute legittimamente eliminabili dalla base di computo della tredicesima, l è Pt_3 direttamente collegata non a contingenti modalità della prestazione, bensì alla stessa mansione principale richiesta in via ordinaria al lavoratore. Deve quindi negarsi che l'autonomia collettiva, avuto riguardo all'art. 17, comma 2, d.P.R. 1070/1960 e all'art. 36, comma 1, Cost., possa escludere dalla tredicesima una così essenziale componente del trattamento retributivo, anche sul piano strettamente economico, come meglio si vedrà infra.
In secondo luogo, la previsione nel CCNL di una quattordicesima mensilità, parametrata sullo stipendio base mensile, non vale a integrare un trattamento maggiormente favorevole rispetto al paradigma legale che identifica la base di computo della tredicesima mensilità nella
“retribuzione globale mensile di fatto”, nel caso di specie senz'altro costituita sia dallo stipendio base sia dall' . Pt_3
Quantunque la S.C. si sia talvolta espressa a proposito della portata intrinsecamente migliorativa della previsione di una doppia mensilità aggiuntiva di stipendio, tale conclusione poggia sull'implicito presupposto dell'inferiorità della misura delle indennità aggiuntive non computate nella tredicesima, nonostante la loro eventuale ricomprensione nella “retribuzione normale”, rispetto all'entità dello stipendio base mensile. Non è dunque possibile limitarsi a sostenere che la disciplina contrattuale, siccome attributiva di due mensilità aggiuntive, apporti per ciò solo una deroga “in melius” rispetto al criterio legale minimo del riconoscimento di una sola ulteriore mensilità, coincidente con la retribuzione globale mensile di fatto.
Piuttosto, occorre muovere dalla constatazione della significativa diversificazione tra il valore dello stipendio mensile e quello dell' , nel senso che il secondo si presenta Pt_4 sistematicamente superiore al primo, come chiaramente risultante dalle tabelle richiamate negli artt. 25 e 26 del CCNL.
A titolo esemplificativo, basti evidenziare che la tabella A contempla per il personale con qualifica di Comandante in caso di anzianità pari a zero uno stipendio base di € 1.051,88 e una indennità di volo minima garantita di € 1.605,89, mentre in caso di anzianità massima pari a 24
29 di 42 uno stipendio base di € 1903,69 e una indennità di volo minima garantita di € 5.180,54, con una progressiva e crescente diversificazione dell'importo dell'IVGM rispetto allo stipendio base. Lo stesso discorso vale per il trattamento riservato nella Tabella B ai Piloti, essendo previsto in caso di anzianità pari a zero uno stipendio base di € 810,25 e una indennità di volo minima garantita di
€ 1.389,18, mentre in caso di anzianità massima pari a 24 uno stipendio base di € 1.374,87 e una indennità di volo minima garantita di € 3.748,98. Analoghe considerazioni possono compiersi esaminando le tabelle A1/A2 e B1/B2.
La disamina delle buste paga prodotte dal lavoratore conferma il dato – derivante dall'applicazione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva – della costante inferiorità dello stipendio base in confronto all' , potendo tale voce arrivare ad Pt_3 equivalere fino quasi al triplo dell'importo dello stipendio mensile.
Deve quindi ribadirsi la conclusione che il riconoscimento di due mensilità aggiuntive di stipendio base (per tredicesima e quattordicesima) non è migliorativo rispetto al trattamento che il lavoratore avrebbe ottenuto se la tredicesima mensilità fosse stata regolata secondo il criterio legale della retribuzione globale mensile di fatto.
Contrariamente a quanto opinato da la connotazione peggiorativa della CP_1 disciplina collettiva nella materia della mensilità aggiuntive è predicabile in via generale nell'intero arco del rapporto lavorativo, oltre che – come basterebbe per giustificare in parte qua l'accoglimento dell'opposizione – nel periodo in contestazione, purtuttavia nei limiti risultanti dalla consulenza tecnica espletata.
Non è fondata, invece, la doglianza del lavoratore sulla mancata ricomprensione dell' nella quattordicesima mensilità, non sussistendo alcuna previsione legale volta a Pt_3 imporre la corresponsione di tale mensilità aggiuntiva, né tantomeno a garantirne un importo minimo ove prevista dalle parti.
Va dunque dichiarato nullo l'art. 27 del CCNL, nella misura in cui non comprende nella base di computo della tredicesima mensilità l'IVMG, per contrasto con la previsione normativa di maggior favore contenuta nell'art. 17, comma 2, d.P.R. 1070/1960.
Posto che l'incidenza peggiorativa dell'atto di autonomia collettiva deve essere scrutinata con riferimento non alla singola clausola sulla tredicesima ma alla disciplina complessiva delle mensilità aggiuntive, in punto quantum il credito del lavoratore per differenze retributive deve essere identificato nel differenziale tra l'ammontare della tredicesima mensilità calcolata secondo il criterio della “retribuzione globale mensile di fatto”, dunque comprensiva dello stipendio base e dell'IVMG, rispetto al cumulo degli emolumenti per mensilità aggiuntive come effettivamente
30 di 42 percepiti dal lavoratore (nelle annualità in contestazione) a titolo di tredicesima e di quattordicesima mensilità.
A tale scopo, è stato affidato al CTU il compito di calcolare, sulla scorta delle buste paga in atti, “l'ammontare della tredicesima – pari alla somma dello stipendio e dell'indennità di volo minima garantita – e, quindi, … la differenza tra tale importo e quanto già percepito nello stesso periodo a titolo di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima)”, precisandosi che anche in questo caso, in applicazione dei noti principi in tema di onere della prova, “con riferimento agli anni solari per i quali non sia possibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le buste paga” l'ausiliario avrebbe dovuto omettere di procedere ai conteggi.
Il CTU, tenuto conto del regime orario di svolgimento della prestazione lavorativa e delle decurtazioni stipendiali avvenute in base ai contratti di solidarietà, ha quantificato in € 1.503,90 il differenziale spettante al lavoratore a titolo di tredicesima, sulla base dei sopra richiamati criteri, per l'anno 2015.
Il CTU non ha invece potuto provvedere a calcolare il differenziale per le altre annualità in contestazione (2016 e 2017) a causa dell'assenza dei dati retributivi di percezione, siccome non rinvenuti agli atti del giudizio, che sarebbe stato onere del lavoratore documentare mediante la tempestiva produzione di tutte le buste paga, alla luce del regime di preclusioni sancito dall'art. 99, comma 2, legge fallimentare, che impone a pena di decadenza l'allegazione al ricorso dei documenti. Infatti, per poter rispondere al quesito posto (n. 5) e, quindi, determinare la 14esima mensilità da sommare alla tredicesima erogata a dicembre dell'anno 2016 il ctu avrebbe dovuto utilizzare la 14esima erogata a giugno dell'anno 2017, evidenza che ad avviso del ctu non vi è stata per la riferita carenza documentale relativa alle buste paga dei mesi successivi a maggio 2017.
Peraltro, la mensilità di giugno 2017 afferirebbe a un periodo successivo all'apertura dell'amministrazione straordinaria di rispetto al quale non è dato sapere con certezza CP_1 come sia stata concretamente regolata l'erogazione della tredicesima e della quattordicesima, quantunque parzialmente maturata prima dell'apertura della procedura concorsuale. Pertanto, anche in ipotesi di produzione di detta busta paga, non sarebbe stato parimenti possibile elaborare il conteggio per l'anno 2016 (oltre che per il 2017), in difetto di un'adeguata allegazione e dimostrazione del trattamento delle mensilità aggiuntive nella fase successiva all'ammissione alla procedura concorsuale.
A fronte di tale rilievo del ctu, parte opponente non ha specificamente dedotto ed indicato, alla luce delle concrete modalità di erogazione della tredicesima e quattordicesima, ove
31 di 42 rinvenire, invece, sulla scorta della documentazione in atti i dati contabili e retributivi utili al consulente per poter svolgere il calcolo differenziale di cui al quesito.
Quindi, anche con riguardo al ricalcolo della tredicesima non ricorrono elementi idonei a superare le conclusioni raggiunte dal consulente ed un'ulteriore integrazione della ctu o la sua convocazione a chiarimenti sarebbe inutile e superflua alla luce delle deduzioni delle parti e della documentazione disponibile.
In adesione delle risultanze della CTU, in conclusione, può quantificarsi nell'importo di €
1.503,90 il differenziale retributivo spettante al lavoratore a titolo di tredicesima mensilità.
6. Omessa contribuzione per la previdenza complementare.
6.1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva del lavoratore, con riferimento al pagamento dell'omissione contributiva destinata alla previdenza complementare, è infondata.
Per un rapido inquadramento della questione, giova premettere che la disciplina delle forme pensionistiche complementari, collocate nell'alveo dell'art. 38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria (secondo la teoria della "funzionalizzazione della previdenza complementare": cfr.
Corte Cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), trova il suo attuale referente normativo nel D.Lgs.
5 dicembre 2005, n. 252, che ha operato una riforma organica del settore, nella prospettiva di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione, informandolo al principio di autonomia
(ancorché "funzionalizzata").
In particolare, il D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 1, comma 2, prevede che "l'adesione alle forme pensionistiche complementari... è libera e volontaria" mentre il successivo art. 3, comma 1, dispone che "le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari", nella loro modulazione negoziale collettiva e regolamentare, "stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale".
Per quanto rileva in questa sede, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando (D.Lgs. n.
252 del 2005, art. 8, comma 1), che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), b), D.Lgs. cit.; sono queste le risorse che i fondi gestiscono secondo le modalità previste dall'art. 6 e che costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art. 11 (che vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione, a norma del comma 2, dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del Fondo della possibilità di riscatto della posizione individuale ai sensi del successivo art. 14, comma 1, nonché
32 di 42 la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma dello stesso art. 11, comma 7).
Ciò premesso in linea generale, la questione in rilievo attiene all'individuazione, nell'ambito del rapporto associativo tra lavoratore e Fondo, intermediato dal datore di lavoro, del soggetto legittimato ad insinuare allo stato passivo la corrispondente pretesa creditoria e, in particolare, se la legittimazione attiva ai fini dell'insinuazione al passivo del datore di lavoro per i contributi maturati, ma non versati dal datore di lavoro medesimo, spetti al dipendente ovvero al
Fondo di previdenza complementare.
Sul punto, giova anzitutto richiamare il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare (Cass. sez. Lav. n. 18477 del 28/06/2023; si v. anche Cass. sez. Lav. n. 11198 del
26/04/2024 secondo cui “In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie
l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva”).
Ebbene, se al credito relativo al versamento dei contributi destinati alla previdenza complementare va attribuita, in ossequio al menzionato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, natura giuridica retributiva e non previdenziale, ne deriva che, di regola, la legittimazione attiva alla riscossione di tale credito spetta al lavoratore.
Peraltro, la questione va esaminata anche alla luce della previsione dell'intervento CP_ dell'apposito Fondo di Garanzia dell' in caso di omissione contributiva del datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale, con diritto di surrogazione al lavoratore, a norma del D.Lgs. n.
80 del 1992, art. 5, commi 2 e 3.
In particolare, la norma citata dispone: i) che "contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1" (i.e. fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) "dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art.
9-bis convertito, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia" (comma 1); ii) che "nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia
33 di 42 rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al
Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultati omessi" (comma 2); iii) che "il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2" (comma 3).
Ebbene, dal testo della norma emerge chiaramente che il lavoratore ha diritto di vedere soddisfatte le proprie pretese in sede concorsuale e che, in caso di insoddisfazione totale o parziale nell'ambito della procedura di riferimento, può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia per integrare presso il Fondo complementare i contributi non versati dal datore di lavoro, nel qual caso il Fondo di garanzia "è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi".
Si tratta dunque di un diritto che compete in prima battuta al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, tanto che, in caso di fallimento di quest'ultimo, è mera facoltà del lavoratore richiedere l'intervento del Fondo di garanzia, il quale poi si surroga al lavoratore nell'ammissione al passivo fallimentare.
Diversamente, la legittimazione all'insinuazione al passivo rimane in capo al lavoratore, il cui rapporto con il Fondo di previdenza complementare resta disciplinato dalle specifiche regole associative (Cass. n.16116 del 07/06/2023).
Tanto basta ai fini del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da
. CP_1
A ciò si aggiunga, ad ulteriore supporto di tale conclusione, che la questione di cui si tratta
è stata dibattuta nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla analoga ipotesi di omesso versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR conferite dal lavoratore, per la quale la Suprema Corte è giunta ad individuare il criterio di attribuzione della legittimazione attiva alla insinuazione al passivo del relativo credito – al lavoratore ovvero al Fondo – nella modalità di finanziamento utilizzata (se di delegazione di pagamento o di cessione di credito).
In particolare, è stato affermato che, ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato all'insinuazione al passivo del credito relativo al pagamento delle quote di TFR accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare, occorre verificare se il "conferimento" del
TFR si sia concretamente tradotto in una vera e propria cessione, ovvero in una delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1270 c.c., poiché solo in quest'ultima ipotesi, in caso di fallimento
(come anche nel caso di amministrazione straordinaria), il contratto di mandato - qual è la delegazione di pagamento - si scioglie (art. 78, comma 2, l.fall.) e si ripristina così la titolarità delle
34 di 42 risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, che è quindi legittimato ad insinuarsi allo stato passivo (Cass. sez. Lav. n. 18477 del 28/06/2023 e n. 16266 del 08/06/2023).
In altre parole, deve ritenersi che il contesto normativo di riferimento, e in particolare il citato art. 5, d.lgs. 80/1992, lascia presumere che il "conferimento" in parola mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare (anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento – destinata a sciogliersi con il fallimento, a norma dell'art. 78, comma 2, legge fall. – salvo che dai documenti prodotti dalle parti a supporto, rispettivamente, della domanda e della eventuale eccezione di difetto di legittimazione attiva, o comunque dall'istruttoria svolta, emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione di credito, con conseguente trasferimento del relativo diritto al Fondo complementare, da cui consegue la legittimazione attiva di quest'ultimo.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve quindi ritenersi che, in assenza di elementi che possano far ritenere sussistente una qualche forma di cessione del credito relativo alla contribuzione destinata a finanziare la previdenza complementare, sussiste la legittimazione attiva del lavoratore.
È infondata, altresì, l'eccezione di prescrizione delle differenze contributive complementari ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. stante l'efficacia interruttiva della prescrizione di 5 anni della istanza di ammissione al passivo, depositata formalmente nel 2018 e avente ad oggetto i crediti dal 2015 al 2017 per il presente giudizio. Infatti, la domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione del credito con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 27/04/2022, n. 13143).
6.2. Passando all'esame del merito delle domande articolate dal ricorrente, va anzitutto evidenziato che, quanto alla domanda sub a), il CCNL pone a carico del datore di lavoro il contributo al Fondo di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto nella misura del 2% della “retribuzione utile ai fini del TFR” (art. 32), la quale è costituita da “stipendio mensile, ivi comprese le mensilità aggiuntive, indennità di volo minima garantita per 12 mensilità” (art. 29).
La disposizione contrattuale va integrata con il dettato legislativo di cui all'art. 2120 comma III c.c. il quale prevede che (anche) in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile a tal fine l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Peraltro, se sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 il pagamento della quota TFR maturata nel periodo di cassa integrazione guadagni spettava all' soltanto in caso di CP_7
35 di 42 cessazione del rapporto di lavoro al termine della cassa integrazione, mentre in caso contrario, e cioè qualora il rapporto di lavoro fosse proseguito normalmente all'esito della cassa integrazione, valeva la regola generale per cui il pagamento integrale del TFR spettava al datore di lavoro alla cessazione del rapporto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 148 (che ha abrogato l'art. 2 della legge n. 464/1972, ponendo definitivamente a carico del datore di lavoro il pagamento del
TFR anche per i periodi di cassa integrazione), per i periodi di cassa integrazione goduti dopo il
14 settembre 2015, il lavoratore ha sempre diritto al pagamento da parte dell'azienda della quota
TFR maturata in detto periodo.
Va quindi richiamato il principio generale per cui in tutti i casi di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause previste dall'art. 2110 c.c. o in caso di sospensione totale o parziale con integrazione salariale, nel determinare la base di calcolo del
TFR va conteggiato anche l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se il rapporto di lavoro si fosse svolto normalmente (Cass. 5 marzo 2003, n. 3261; Cass. 4 luglio
2018, n. 17501).
Ne discende, ai fini che qui interessano, che la “retribuzione utile ai fini del TFR”, sulla quale vanno conteggiati i contributi destinati alla previdenza complementare, comprendono anche la quota di retribuzione trattenuta dal datore di lavoro per le giornate di solidarietà/cigs effettuate dal lavoratore.
La tesi del ricorrente è quindi fondata sotto tale profilo.
non ha svolto alcuna considerazione o contestazione in merito alle deduzioni del CP_1 ricorrente (esposte in ricorso e nella tabella allegata) circa i giorni di solidarietà/cigs di cui ha effettivamente goduto e circa l'omesso computo delle quote di contribuzione trattenute dal datore di lavoro nella baso imponibile per il calcolo dei contributi destinati alla previdenza complementare.
In mancanza di prova del versamento dei contributi facoltativi nella misura dovuta, deve essere parzialmente accolto il ricorso con l'ammissione al passivo di del credito di € CP_1
358,80 a titolo di contributi omessi. Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
6.3. In riferimento alla domanda sub b), il ricorrente ha dedotto che ha CP_1 erroneamente escluso l'indennità di volo minima garantita dalla base imponibile per il calcolo dei contributi destinati alla previdenza complementare, in quanto, a suo dire, l'art. 13 comma 19 del d.l. 145/2013 (che ha escluso le indennità di volo dalla formazione del reddito a fini contributivi
36 di 42 per l'anno 2014) sarebbe applicabile solo alla previdenza obbligatoria e non anche a quella facoltativa.
L'assunto è infondato.
Va anzitutto evidenziato che, in via generale, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 164/1997, il reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale per i lavoratori iscritti al Fondo volo è CP_7 individuato sulla stessa base imponibile determinata ai fini fiscali a norma del TUIR, il quale all'art. 51 comma 6 statuisce che “le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.
Nell'ambito della disciplina fin qui delineata il legislatore è intervenuto con il decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale all'articolo
13, comma 19, ha disposto, per l'anno 2014, l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi facendone salva, tuttavia, la concorrenza ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare.
Successivamente, con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il provvedimento di esonero è stato esteso anche al triennio 2015-2017.
Ciò posto, secondo la tesi del ricorrente, l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile per gli anni 2014-2015-2016-2017 sarebbe circoscritta alla contribuzione obbligatoria
( e non si estenderebbe, quindi, alla contribuzione facoltativa destinata a finanziare le forme CP_7 di previdenza complementare, che verrebbe ad essere calcolata su una maggiore base imponibile, comprensiva anche delle indennità di volo.
La tesi poggia sulle seguenti argomentazioni:
- l'art. 1 del d.lgs. 164/1997, che individua i criteri di determinazione della base imponibile a fini contributivi, non è stato modificato né abrogato dal d.l. 145/2013;
- lo stesso art. 13 del d.l. 145/2013, al successivo comma 20, stabilisce che “alla copertura dell'onere recato dal comma 19 (ridotto versamento contributivo), pari a 28 milioni di euro…si provvede a valere sulle risorse riscosse dall' dall …all'entrata del CP_8 CP_9 bilancio dello Stato…”; secondo il ricorrente, è evidente che tale intervento del legislatore non può che riguardare soltanto la contribuzione obbligatoria, altrimenti non si giustificherebbe l'utilizzo di risorse pubbliche;
inoltre, diversamente opinando si produrrebbero effetti discriminatori, in quanto il lavoratore che accede alla previdenza complementare non potrebbe usufruire del beneficio statale previsto dalla norma citata.
37 di 42 Orbene, sotto il primo profilo va osservato che l'esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile contributiva prevista dal d.l. 145/2013 è di carattere meramente temporaneo e derogatorio rispetto alla norma generale richiamata dallo stesso ricorrente - che, come detto, include le indennità di volo nel calcolo – senza comportare alcuna abrogazione o modifica dei criteri di calcolo della base imponibile contributiva, al di fuori del ristretto ambito temporale espressamente indicato.
Pertanto, trattandosi di una disciplina speciale (sotto il profilo della sua applicazione temporale) e derogatoria, la stessa è applicabile pur non contenendo alcun espresso riferimento alle norme generali, che si devono intendere automaticamente derogate.
Inoltre, l'ambito applicativo della norma in esame (art. 13, comma 19, del d.l. 145/2013) va individuato anzitutto sulla base della formulazione letterale della disposizione, che si riferisce genericamente alla “formazione del reddito ai fini contributivi”, senza distinguere tra contribuzione obbligatoria e facoltativa.
È pur vero che il successivo comma 20 contiene la previsione della copertura finanziaria del maggior onere contributivo - costituito dalla determinazione della retribuzione pensionabile come comprensiva delle indennità di volo nella misura del 50% del loro ammontare, seppure escluse dalla base di calcolo dei contributi - in evidente riferimento alla sola contribuzione obbligatoria, ma ciò non può assumere alcuna valenza interpretativa in riferimento alla precedente disposizione, posto che l'onere di copertura finanziaria sussiste esclusivamente per la spesa di carattere pubblico e non anche per quella privata, che appunto finanzia la previdenza complementare.
È evidente che l'esclusione delle indennità di volo dalla base di calcolo dei contributi facoltativi, senza che il lavoratore possa beneficiare della previsione – valevole come detto solo per la previdenza obbligatoria - per cui le indennità sono calcolate per determinare la retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare, determina una riduzione del trattamento pensionistico derivante dalla previdenza complementare, ma ciò non determina alcuna disparità di trattamento, in ragione della natura facoltativa della previdenza complementare e del fatto che la stessa avvantaggia, in ogni caso, il lavoratore di un trattamento pensionistico maggiore e ulteriore rispetto a quello derivante dalla sola previdenza obbligatoria.
A ciò si aggiunga che, pur volendo accedere alla tesi del ricorrente - secondo cui l'art. 13 comma 19 del d.l. 145/2013 non è applicabile alla previdenza complementare ma solo a quella obbligatoria - non ne discenderebbe, automaticamente, la necessità di includere le indennità di volo nella base imponibile ai fini della contribuzione facoltativa.
38 di 42 Invero, si noti che l'art. 1 del d.lgs. 164/1997, il quale richiama i criteri per la determinazione della base imponibile a fini fiscali di cui al TUIR (ivi inclusa la norma che prevede l'inclusione delle indennità di volo nella misura del 50%), è dettata per la determinazione della base imponibile a fini contributivi per i lavoratori iscritti al Fondo volo istituito presso l e CP_7 non a quelli che hanno optato per forme di previdenza complementare.
Il finanziamento della previdenza complementare, infatti, è rimesso ai diversi criteri individuati dall'art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, il quale fa rinvio alla contrattazione individuale, collettiva o aziendale;
per ciò che riguarda i dipendenti delle compagnie aeree, il
CCNL stabilisce che il contributo posto a carico del datore di lavoro è stabilito nella misura del
2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (art. 32 CCNL). In altre parole, la base imponibile ai fini del calcolo dei contributi per la previdenza complementare è equiparata a quella per il calcolo del TFR, senza che operi alcun richiamo diretto alla disciplina del TUIR.
Ciò posto, l'allegazione del ricorrente circa la necessità di includere le indennità di volo nella base di calcolo dei contributi facoltativi non è supportata da alcuna deduzione in riferimento alla regolamentazione dei criteri specificamente applicabili per il calcolo del TFR, apparendo del tutto inconferente il richiamo al d.lgs. 164/1997 (disciplina del Fondo volo per le ragioni CP_7 sopra esposte.
In altre parole, indipendentemente dalla questione dell'applicabilità o meno dell'art. 13 comma 9 d.l. 145/2013 alla previdenza complementare, il ricorrente non ha individuato la disposizione contrattuale da applicarsi al fine di ritenere che le indennità di volo debbano essere incluse nella base imponibile, non avendo fatto alcun riferimento ai criteri di determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Il ricorso è quindi infondato e merita di essere rigettato con riferimento alla domanda di insinuazione allo stato passivo del credito di € 1.429,24 a titolo di contributi omessi.
7. Scatti di anzianità.
Parte ricorrente lamenta il mancato pagamento degli incrementi di retribuzione previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Trasporto Aereo – Parte specifica Vettori, del
16/07/2014 in ragione dell'anzianità maturata dal mese di gennaio 2017.
L'Amministrazione straordinaria resistente ha motivato la legittimità dell'esclusione in ragione degli accordi sottoscritti nel periodo dal febbraio 2017 al febbraio 2018 con le
[...]
, e i quali hanno previsto, tra Parte_5 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 Pt_6
l'altro, la sospensione degli effetti dell'anzianità ai fini retributivi, ossia ai fini dell'applicazione degli aumenti correlati all'anzianità previsti dal CCNL del Trasporto Aereo vigente per il periodo
39 di 42 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016; inoltre, ha dedotto che , il 2 dicembre 2021 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL Trasporto aereo il quale ha innovato la disciplina dei trattamenti retributivi correlati all'anzianità ed ha al contempo stabilito che l'accordo di rinnovo non trova applicazione per le aziende già in Amministrazione Straordinaria alla data di sottoscrizione del medesimo accordo.
L'eccezione formulata dalla parte resistente è corretta in quanto fin dal primo di tali accordi era stato stabilito che gli effetti dell'anzianità ai soli fini retributivi rimanessero sospesi fino alla definizione del rinnovo del CCNL: come emerge dalla documentazione prodotta dalla amministrazione opposta
Tuttavia in data 02/12/2021 veniva sottoscritto il rinnovo del CCNL – Parte Specifica
Vettori il quale, da un lato confermava integralmente la disciplina degli scatti di anzianità già contenuta nel previgente CCNL Trasporto Aereo-Parte specifica vettori del 14/07/2014, dall'altro nulla disponeva sugli scatti maturati nel periodo gennaio-aprile 2017 precedentemente sospesi.
Con la sottoscrizione, la sospensione degli effetti dell'anzianità a fini retributivi, prevista dall'accordo del 14 luglio 2014, è venuta meno.
La sottoscrizione del contratto è del 2 dicembre 2021 ed è successiva alla proposizione della domanda di ammissione al passivo del fallimento accolta solo parzialmente dalla amministrazione straordinaria e alla data di deposito dello stato passivo (18 novembre 2021).
Ciò premesso, deve osservarsi che dal carattere impugnatorio dell'opposizione allo stato passivo, in assenza di un'espressa previsione della facoltà dell'opponente di proporre domande nuove, emerge l'inammissibilità non solo di domande nuove, ma, più in generale dello ius variandi CP_1 dell'opponente. Infatti, dall'art. 99, comma 2, n. 3), secondo il quale il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni, si evince che l'atto di opposizione non è destinato a ospitare domande o sue modifiche, bensì solo circostanze di fatto e argomenti di diritto finalizzati all'accoglimento dell'impugnazione, vale a dire censure dirette a sollecitare l'accoglimento della domanda che, nella fase precedente, il giudice ha disatteso (in tutto o in parte).
Tuttavia, ritiene il Collegio, che proprio tale carattere impugnatorio dell'opposizione allo stato passivo comporta l'applicabilità del principio, affermato per il giudizio d'appello, secondo il quale il divieto di ius variandi non opera nel caso di deduzione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso
40 di 42 impossibile sollevare la relativa questione e che ciò non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito.
Pertanto, alla luce del fatto sopravvenuto costituito dal contratto collettivo di lavoro che ha fatto venir meno la sospensione prevista nei verbali di accorso stipulati tra l'Amministrazione straordinaria e le associazioni sindacali, l'opposizione deve essere accolta sotto il profilo in esame e deve disporsi l'ammissione al passivo del credito dell'opponente nella misura richiesta, stante la mancata contestazione dei conteggi da parte di , pari ad € 744,64. CP_1
8. Conclusioni.
In conclusione, devono essere accertati i seguenti importi in favore di Parte_1
- € 2.787,75 a titolo di totale Ivo complessiva calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015 e 2017;
- € 1.503,90 quale differenziale spettante al lavoratore a titolo di tredicesima per l'anno
2015;
- € 358,80 a titolo di contributi omessi;
- € 744,64 a titolo di incrementi retributivi per anzianità maturati da gennaio 2017.
Sugli importi riconosciuti spettano altresì al ricorrente ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
I crediti così accertati devono essere ammessi al passivo, con il privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di ctu vanno, invece, poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_15
, così decide:
[...]
41 di 42 - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, allo stato Parte_7 passivo di , con il privilegio generale di Controparte_15 cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., per i seguenti importi: € 2.787,75 a titolo di totale Ivo complessiva calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015 e 2017;
€ 1.503,90 quale differenziale spettante al lavoratore a titolo di tredicesima per l'anno
2015; € 358,80 a titolo di contributi omessi;
€ 744,64 a titolo di incrementi retributivi per anzianità maturati da gennaio 2017; il tutto oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna in Amministrazione straordinaria al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Flavia Bruschi e dell'avv. Riccardo Bucci quali antistatari;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, in uguale misura tra loro nei rapporti interni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sorrentino dott. Francesco Vigorito
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