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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11770 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa
IA BR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 64783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione in data 23.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
(già Parte_1 Parte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante rappresentata e P.IVA_1 Parte_3 difesa dall'Avv. Giampiero Stuppia (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso il di lui studio in Roma, Via Magna Grecia n.30/A, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Ricorrente-attrice
E
DOTT. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dagli Avv.ti Giovanni Levati (C.F. ) e Maria Francesca Genova (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Perugia, C.F._4
Piazza della Repubblica n. 77, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente-convenuto
Oggetto: responsabilità professionale (commercialista).
Conclusioni: come precisate nelle note sostitutive dell'udienza del 22.04.2025 e precisamente:
Parte ricorrente “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, accertata la responsabilità professionale del Dott. per le ragioni ed i titoli di cui in parte motiva ed, in CP_1 particolare, per omessa presentazione del modello dichiarativo EAS nonché per aver omesso qualsivoglia comunicazione dell'approssimarsi e dell'avvenuto spirare del termine della scadenza dichiarativa, - condannare il Dott. al risarcimento del danno che si quantificata in euro € CP_1
60.219,56 o nella diversa misura che sarà quantificata all'esito dei giudizi pendenti la Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, ovvero, secondo il saggio e prudente apprezzamento dell'Ill.mo
Tribunale adito, oltre al rimborso delle spese sostenute e sostenende per difesa della scrivente dinanzi la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, sin d'ora, si indicano complessivamente – secondo i parametri di legge Dm n. 37/2018 – in complessivi € 7.195,00 oltre accessori di legge (€ 3.595 x 2 nel
1 valore minimo scaglione € 26.000- € 52.000 con base di calcolo effettuata sui singoli ricorso), oltre al rimborso delle somme corrisposte per l'attività professionale del resistente come documentate sub doc.
N.3;- comunque condannare parte resistente a tenere indenne, rimborsare e conseguentemente manlevare la Società da ogni conseguenza pregiudizievole discendente, connessa e, comunque, conseguenziale derivante dalla condotta individuata in premessa. Con rifusione delle spese di lite.”
Parte resistente “In via principale: rigettare integralmente tutte le domande di cui al ricorso perché inammissibili ed infondate per i motivi dedotti in premessa;
In via istruttoria: si richiede CTU contabile/fiscale tesa ad accertare l'esatto regime impositivo al quale la ricorrente era sottoposta negli anni in cui usufruiva della prestazione professionale del dr. sulla base della esatta CP_1 qualificazione della natura delle attività svolte. In ogni caso, riserva di ogni mezzo istruttorio e diverse conclusioni;
Spese di lite rifuse con distrazione a favore dei procuratori intestatari, o in subordine compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la (già Parte_1 [...]
evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il dott. Parte_2 [...] per ivi sentirne accertare la responsabilità professionale dello stesso per avere CP_1 omesso, nell'espletamento del mandato conferitogli, di presentare il Modello per la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti relativi agli enti associativi, introdotto dall'art. 30 del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009 (d'ora innanzi “ ) e di fornire ogni CP_2 comunicazione e informazione sia dell'approssimarsi della scadenza dichiarativa, che dell'avvenuta omissione della presentazione del solo appresa successivamente CP_2 con la notifica degli avvisi di accertamento da parte di . Controparte_3
Chiedeva, dunque, la condanna di parte resistente al risarcimento del danno pari alle somme accertate, in via sanzionatoria, dall' , per un importo di euro 60.219,56 o Controparte_3 nella diversa misura quantificata in corso di causa, essendo pendenti i giudizi avanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso i sopracitati avvisi di accertamento, oltre al rimborso delle spese sostenute per difesa dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma indicate in complessivi euro 7.195,00 e accessori di legge, unitamente al rimborso delle somme corrisposte per l'attività professionale del resistente come documentate nonché la condanna a tenere indenne la società ricorrente da ogni conseguenza pregiudizievole discendente, connessa e, comunque, consequenziale derivante dalla condotta del professionista e con vittoria di spese del presente giudizio.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente deduceva che:
- aveva conferito l'incarico al Dott. per la cura ed effettuazione di tutti gli CP_1 adempimenti fiscali e tributari – anche dichiarativi – nonché per la corretta tenuta della contabilità dell'associazione (poi trasformata successivamente in Società);
- nel 2018, la SIAE aveva richiesto alla ricorrente la documentazione relativa alla contabilità amministrativa, fiscale e tributaria relativa agli anni 2014 e 2015 anche al fine di verificare la presentazione e corretta compilazione del Modello EAS;
dopo la consegna della
2 documentazione richiesta, la verifica terminava con un processo verbale di constatazione di violazione (cd. “PVC”);
- a seguito delle risultanze del PVC, l' D.P. II di Roma aveva accertato Controparte_3
l'omessa presentazione del modello EAS anno 2014 e, conseguentemente, aveva ritenuto di assoggettare i ricavi della ricorrente ad imposta IVA in assenza del detto modello. Invero,
l'omessa presentazione del modello EAS comportava, in via sanzionatoria, che i ricavi della
Società Sportiva dovevano essere ritenuti di natura commerciale e, conseguentemente, non sottoposti a regime agevolato – completa esenzione IVA- applicabile alle società sportive;
- in data 09.10.2019, l' le aveva notificato, a mezzo PEC, avviso di Controparte_3 accertamento n. TK 504F303493/2019, relativo all'anno 2014 e l'avviso di accertamento n. TK
503F303514/2019 relativo all'anno 2015;
- in particolare, con il primo avviso di accertamento, relativo l'omesso versamento IVA
(periodo settembre – dicembre 2014) veniva richiesto di pagamento di un importo complessivo di € 32.423,62 (di cui €15.515,00 per imposte non corrisposte, € 13.963,50 per sanzioni, € 2.936,37 per interessi sino al 7.12.2019 e spese) e con il secondo avviso di accertamento, riguardante l'omesso versamento IVA in relazione al primo trimestre 2015, veniva richiesto il pagamento di un importo complessivo pari ad € 27.795,94 (di cui €
13.604,00 per imposte non corrisposte, € 12.243,60 per sanzioni, € 1.939,59 per interessi sino al
8.10.2019 e spese), entrambi per l'omessa presentazione del modello EAS il cui termine era fissato al 31.03.2011;
- aveva impugnato i predetti avvisi di accertamento presso la C.T.P. di Roma;
- il Dott. contattato per i chiarimenti del caso, confermava la circostanza CP_1 dell'omessa presentazione del Modello EAS sul riferito presupposto che il rapporto professionale non afferiva anche l'adempimento di tale incombente;
- il professionista convenuto ometteva altresì ogni altra comunicazione e informazione sia dell'approssimarsi della scadenza dichiarativa, che dell'avvenuta omissione della presentazione del Modello EAS, solo appresa – in via successiva - dal deducente con le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate;
- dalla condotta del Dott. erano derivati danni alla ricorrente in quanto tutti i ricavi CP_1 della , sin dal 2009, erano stati assoggettati in via sanzionatoria ad IVA e ad imposte Pt_2 dirette con automatica decadenza di tutte le agevolazioni fiscali degli Enti del terzo settore senza fini di lucro;
- in data 15.01.2020, aveva avanzato, a mezzo pec, formale richiesta a controparte di risarcimento del danno subito a causa della illegittima condotta;
successivamente, in data
24.02.2020, la società ricorrente notificava formale invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex. art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014; dopo iniziale adesione alla procedura, in data 16.06.2020, controparte (dopo sollecito della deducente) comunicava impossibilità di composizione bonaria della lite.
Riteneva, pertanto, gravemente negligente il comportamento del resistente in quanto, per fatto e colpa del Dott. tutti i ricavi della erano stati assoggettati in via CP_1 Pt_2 sanzionatoria ad IVA e ad imposte dirette con automatica decadenza di tutte le agevolazioni fiscali degli Enti del terzo settore;
al contrario, in ipotesi di presentazione del modello EAS da
3 parte del commercialista, la società non avrebbe dovuto versare alcunché e non avrebbe ricevuto alcun provvedimento da parte dell . Controparte_3
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il commercialista
, il quale, contestando la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dal Controparte_1 ricorrente nei suoi confronti, deduceva:
- di avere svolto attività in favore della società dal 2008 al 31 dicembre 2011; Pt_2
- l'incarico conferito consisteva nella sola tenuta delle scritture contabili;
-comunque, l'allora non era soggetta ad alcun obbligo Controparte_4 dichiarativo fiscale né tantomeno era soggetto giuridico che avrebbe potuto beneficiare degli sgravi fiscali connessi all'invio del modello EAS ex art. 30 DL n.185/2008 trattandosi di ente associativo dilettantistico iscritto nel registro del Coni che non svolgeva attività commerciale e pertanto era esonerato ai sensi del comma 3-bis dell'art. 30 del DL 185/2008 dall'invio del modulo EAS;
- nel mese di luglio 2014, l'allora modificava il proprio statuto e, nel Controparte_4 settembre di quello stesso anno, otteneva, previa costituzione dell'ATI con la
[...]
e la , l'uso in concessione del Centro Sportivo Comunale CP_5 Controparte_6
Polifunzionale sito in Roma alla via A. Moravia;
- successivamente, nel settembre 2015 l'associazione si trasformava in SSD e come si poteva evincere dalla perizia allegata all'atto di trasformazione (all.ti 3 e 4 comparsa di costituzione), la ricorrente aveva riformulato i propri scopi statutari, includendo attività a carattere didattico e commerciale e, precisamente, “promuovendo e diffondendo la pratica sportiva, culturale
e del tempo libero, compresa l'attività didattica” presso l'Impianto Sportivo Comunale
Polifunzionale di Roma sopracitato;
- in data 31.03.2015 presentava per la prima volta il Modello EAS. Antecedentemente al settembre 2014, pertanto, non era stata svolta alcuna attività che facesse sottoporre l' all'obbligo di presentazione del Modello EAS tanto che l'attività ispettiva CP_4 riguardava il periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività presso l'impianto sportivo comunale (e la costituzione dell'ATI) e la data di presentazione del Modello EAS;
- nello specifico, gli avvisi di accertamento rilevavano e sanzionavano l'omesso versamento
IVA a carico della soltanto a partire dal mese di settembre 2014 ovvero in Parte_2 coincidenza proprio con l'inizio dell'attività presso il Centro Polifunzionale di Roma su Contr concessione rilasciata all' ostituita a partire dal 01.09.2014 e per la durata di anni sei. Lo stesso verbale della SIAE (cfr. all. 2 pag. 2 memoria 183/6 co. n.2) descriveva esattamente che la “verifica ha insistito sui periodi di imposta IVA 2014 - 2015 - 1016 – 2017”;
- il passaggio da ente puramente istituzionale a soggetto parzialmente commerciale costituiva presupposto oggettivo per l'insorgere dell'obbligo di presentazione del modello EAS, non già nel 2011 come erroneamente affermato dalla ricorrente, ma entro 60 giorni dall'inizio dell'attività commerciale, ossia tra luglio e settembre 2014;
- la aveva erroneamente presentato la domanda nel marzo del 2015 e detto errore Pt_2 veniva ingiustamente addebitato al professionista che all'epoca della variazione non era incaricato degli affari della Associazione e che correttamente nell'anno 2011 aveva ritenuto la stessa cliente esonerata dall'invio del modello di cui si tratta;
4 - che non sussisteva il danno lamentato poiché non vi era prova di un'effettiva riduzione patrimoniale subita dalla quale conseguenza diretta della condotta professionale Pt_2 posta in essere dal dr. negli anni in cui aveva ricevuto mandato. CP_1
3. Disposto il mutamento del rito e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e il rigetto delle residue istanze istruttorie ad eccezione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal professionista convenuto;
ritenuta dunque matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni ulteriori rinvii e mutato l'organo giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del
22.04.2025 la causa passava quindi in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In primo luogo, giova premettere che la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ., n. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato (a cui è associabile, per quanto qui rileva,
l'attività richiesta nel caso di specie al convenuto), l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., Sez. 3, n. 25112/2017; Cass. Civ., Sez. 3, n. 26516/2020; Cass.
Civ., Sez. 2, n. 7064/2021).
Del pari, in caso di responsabilità del commercialista, il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole (Cass., sez. 3,
10/11/2016, n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito che la prestazione svolta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri
5 necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (cfr., ex plurimis Cass. Civ., n. 6967/2006; Cass.
Civ., n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 13873/2020).
5. Passando all'esame del merito della presente controversia, dalla documentazione in atti (e prodotta dalla stessa ricorrente-attrice doc 3 e doc. 4 relativi a fatture e a bonifici in favore del commercialista) il rapporto contrattuale tra le parti risulta provato solamente da settembre
2008 sino dicembre 2011.
Essendovi contestazione da parte del convenuto sull'esistenza del rapporto contrattuale negli anni successivi e mancando la relativa prova, si deve ritenere che negli anni 2012 e seguenti il commercialista convenuto non fosse legato a nessun rapporto con la società.
7. Fatta questa premessa, deve chiarirsi che la rientrava, sin dalla sua costituzione, tra Pt_2
i soggetti obbligati all'invio del Modello Eas poichè è documentalmente provato che la stessa esercitava regolarmente attività sportiva verso i soci dietro pagamento di quote/corrispettivi.
Ebbene, come chiarito da con circolare n. 12/E del 09.04.2009 l'obbligo Controparte_3 di inviare il Modello EAS gravava anche sugli Enti Associativi che percepiscono solo quote sociali o proventi ex art. 148 Tuir e 4 DPR 633/1972, per cui il soggetto controllato era comunque tenuto all'onere per fruire delle citate agevolazioni.
8. Pertanto, il dott. si è reso inadempiente nel corso del suo mandato alla corretta CP_1 valutazione delle necessità di inviare il modello Eas, stante l'espressa richiesta di chiarimenti sul punto inviata dalla al dr con fax del 19.11.2009. Pt_2 CP_1
9. Tuttavia, come detto sopra, la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ., n. 33442/2022).
10. Nel caso di specie, appare assorbente il rilievo per cui, così come dedotto dalla stessa parte attrice, l'art. 2, co. 1, D.L. 16/2012 ha introdotto una remissione in bonis a favore dei contribuenti che non avessero inoltrato anche detto modello entro il termine del 31.03.2011 di farlo entro il nuovo termine del 31.12.2012 versando contestualmente una sanzione.
Ne consegue che nell'anno 2012, durante il quale il commercialista convenuto non aveva un rapporto contrattuale con la ricorrente come si evince dalla documentazione in atti e come risulta confermato dal fatto che la stessa si sia limitata a richiedere il rimborso del Pt_2 compenso per gli anni 2009-2011, la società avrebbe potuto effettuare la dichiarazione tardiva prevista.
Tale omissione da un lato rileva ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c. e dall'altro interrompe ogni nesso di conseguenzialità con la presunta responsabilità in cui sarebbe precedentemente incorso il commercialista con conseguente rigetto delle richieste risarcitorie.
8. L'assenza di responsabilità del commercialista determinata dalla suddetta interruzione del nesso di causalità esclude il diritto al risarcimento del danno preteso dalla ricorrente-attrice.
6 Neppure può essere accolta la domanda di rimborso del compenso versato dalla società ricorrente al professionista convenuto dal momento che le parcelle del dr. CP_1 evidenziano quale corrispettivo la sola attività di tenuta delle scritture contabili e di consulenza professionale e non è stato fornito alcun elemento utile per isolare la quota di compenso imputabile alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla società nel novembre 2009.
Invero, per quel periodo non risultano fatture emesse per quella specifica consulenza (di novembre 2009) dal momento che a fronte della fattura n. 42 del 20.04.2009 emessa per consulenza gennaio-marzo 2009, la successiva fattura n. 178 del 13.12.2010 riguarda la consulenza per il periodo luglio-settembre 2010.
8. Alla luce di quanto precede, la domanda attorea deve essere rigettata.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra attrice e convenuto, la circostanza relativa all'oggettivo compimento da parte del convenuto della condotta negligente, anche senza non causativa dei danni, giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra l'attore e il convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Compensa per intero le spese di lite tra e il dr. Parte_1
Controparte_1
Così deciso in Roma, 11.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa IA BR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Annamaria Ciamarra
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa
IA BR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 64783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione in data 23.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
TRA
(già Parte_1 Parte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante rappresentata e P.IVA_1 Parte_3 difesa dall'Avv. Giampiero Stuppia (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso il di lui studio in Roma, Via Magna Grecia n.30/A, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Ricorrente-attrice
E
DOTT. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dagli Avv.ti Giovanni Levati (C.F. ) e Maria Francesca Genova (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Perugia, C.F._4
Piazza della Repubblica n. 77, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente-convenuto
Oggetto: responsabilità professionale (commercialista).
Conclusioni: come precisate nelle note sostitutive dell'udienza del 22.04.2025 e precisamente:
Parte ricorrente “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, accertata la responsabilità professionale del Dott. per le ragioni ed i titoli di cui in parte motiva ed, in CP_1 particolare, per omessa presentazione del modello dichiarativo EAS nonché per aver omesso qualsivoglia comunicazione dell'approssimarsi e dell'avvenuto spirare del termine della scadenza dichiarativa, - condannare il Dott. al risarcimento del danno che si quantificata in euro € CP_1
60.219,56 o nella diversa misura che sarà quantificata all'esito dei giudizi pendenti la Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, ovvero, secondo il saggio e prudente apprezzamento dell'Ill.mo
Tribunale adito, oltre al rimborso delle spese sostenute e sostenende per difesa della scrivente dinanzi la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, sin d'ora, si indicano complessivamente – secondo i parametri di legge Dm n. 37/2018 – in complessivi € 7.195,00 oltre accessori di legge (€ 3.595 x 2 nel
1 valore minimo scaglione € 26.000- € 52.000 con base di calcolo effettuata sui singoli ricorso), oltre al rimborso delle somme corrisposte per l'attività professionale del resistente come documentate sub doc.
N.3;- comunque condannare parte resistente a tenere indenne, rimborsare e conseguentemente manlevare la Società da ogni conseguenza pregiudizievole discendente, connessa e, comunque, conseguenziale derivante dalla condotta individuata in premessa. Con rifusione delle spese di lite.”
Parte resistente “In via principale: rigettare integralmente tutte le domande di cui al ricorso perché inammissibili ed infondate per i motivi dedotti in premessa;
In via istruttoria: si richiede CTU contabile/fiscale tesa ad accertare l'esatto regime impositivo al quale la ricorrente era sottoposta negli anni in cui usufruiva della prestazione professionale del dr. sulla base della esatta CP_1 qualificazione della natura delle attività svolte. In ogni caso, riserva di ogni mezzo istruttorio e diverse conclusioni;
Spese di lite rifuse con distrazione a favore dei procuratori intestatari, o in subordine compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la (già Parte_1 [...]
evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il dott. Parte_2 [...] per ivi sentirne accertare la responsabilità professionale dello stesso per avere CP_1 omesso, nell'espletamento del mandato conferitogli, di presentare il Modello per la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti relativi agli enti associativi, introdotto dall'art. 30 del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009 (d'ora innanzi “ ) e di fornire ogni CP_2 comunicazione e informazione sia dell'approssimarsi della scadenza dichiarativa, che dell'avvenuta omissione della presentazione del solo appresa successivamente CP_2 con la notifica degli avvisi di accertamento da parte di . Controparte_3
Chiedeva, dunque, la condanna di parte resistente al risarcimento del danno pari alle somme accertate, in via sanzionatoria, dall' , per un importo di euro 60.219,56 o Controparte_3 nella diversa misura quantificata in corso di causa, essendo pendenti i giudizi avanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso i sopracitati avvisi di accertamento, oltre al rimborso delle spese sostenute per difesa dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma indicate in complessivi euro 7.195,00 e accessori di legge, unitamente al rimborso delle somme corrisposte per l'attività professionale del resistente come documentate nonché la condanna a tenere indenne la società ricorrente da ogni conseguenza pregiudizievole discendente, connessa e, comunque, consequenziale derivante dalla condotta del professionista e con vittoria di spese del presente giudizio.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente deduceva che:
- aveva conferito l'incarico al Dott. per la cura ed effettuazione di tutti gli CP_1 adempimenti fiscali e tributari – anche dichiarativi – nonché per la corretta tenuta della contabilità dell'associazione (poi trasformata successivamente in Società);
- nel 2018, la SIAE aveva richiesto alla ricorrente la documentazione relativa alla contabilità amministrativa, fiscale e tributaria relativa agli anni 2014 e 2015 anche al fine di verificare la presentazione e corretta compilazione del Modello EAS;
dopo la consegna della
2 documentazione richiesta, la verifica terminava con un processo verbale di constatazione di violazione (cd. “PVC”);
- a seguito delle risultanze del PVC, l' D.P. II di Roma aveva accertato Controparte_3
l'omessa presentazione del modello EAS anno 2014 e, conseguentemente, aveva ritenuto di assoggettare i ricavi della ricorrente ad imposta IVA in assenza del detto modello. Invero,
l'omessa presentazione del modello EAS comportava, in via sanzionatoria, che i ricavi della
Società Sportiva dovevano essere ritenuti di natura commerciale e, conseguentemente, non sottoposti a regime agevolato – completa esenzione IVA- applicabile alle società sportive;
- in data 09.10.2019, l' le aveva notificato, a mezzo PEC, avviso di Controparte_3 accertamento n. TK 504F303493/2019, relativo all'anno 2014 e l'avviso di accertamento n. TK
503F303514/2019 relativo all'anno 2015;
- in particolare, con il primo avviso di accertamento, relativo l'omesso versamento IVA
(periodo settembre – dicembre 2014) veniva richiesto di pagamento di un importo complessivo di € 32.423,62 (di cui €15.515,00 per imposte non corrisposte, € 13.963,50 per sanzioni, € 2.936,37 per interessi sino al 7.12.2019 e spese) e con il secondo avviso di accertamento, riguardante l'omesso versamento IVA in relazione al primo trimestre 2015, veniva richiesto il pagamento di un importo complessivo pari ad € 27.795,94 (di cui €
13.604,00 per imposte non corrisposte, € 12.243,60 per sanzioni, € 1.939,59 per interessi sino al
8.10.2019 e spese), entrambi per l'omessa presentazione del modello EAS il cui termine era fissato al 31.03.2011;
- aveva impugnato i predetti avvisi di accertamento presso la C.T.P. di Roma;
- il Dott. contattato per i chiarimenti del caso, confermava la circostanza CP_1 dell'omessa presentazione del Modello EAS sul riferito presupposto che il rapporto professionale non afferiva anche l'adempimento di tale incombente;
- il professionista convenuto ometteva altresì ogni altra comunicazione e informazione sia dell'approssimarsi della scadenza dichiarativa, che dell'avvenuta omissione della presentazione del Modello EAS, solo appresa – in via successiva - dal deducente con le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate;
- dalla condotta del Dott. erano derivati danni alla ricorrente in quanto tutti i ricavi CP_1 della , sin dal 2009, erano stati assoggettati in via sanzionatoria ad IVA e ad imposte Pt_2 dirette con automatica decadenza di tutte le agevolazioni fiscali degli Enti del terzo settore senza fini di lucro;
- in data 15.01.2020, aveva avanzato, a mezzo pec, formale richiesta a controparte di risarcimento del danno subito a causa della illegittima condotta;
successivamente, in data
24.02.2020, la società ricorrente notificava formale invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex. art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014; dopo iniziale adesione alla procedura, in data 16.06.2020, controparte (dopo sollecito della deducente) comunicava impossibilità di composizione bonaria della lite.
Riteneva, pertanto, gravemente negligente il comportamento del resistente in quanto, per fatto e colpa del Dott. tutti i ricavi della erano stati assoggettati in via CP_1 Pt_2 sanzionatoria ad IVA e ad imposte dirette con automatica decadenza di tutte le agevolazioni fiscali degli Enti del terzo settore;
al contrario, in ipotesi di presentazione del modello EAS da
3 parte del commercialista, la società non avrebbe dovuto versare alcunché e non avrebbe ricevuto alcun provvedimento da parte dell . Controparte_3
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il commercialista
, il quale, contestando la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dal Controparte_1 ricorrente nei suoi confronti, deduceva:
- di avere svolto attività in favore della società dal 2008 al 31 dicembre 2011; Pt_2
- l'incarico conferito consisteva nella sola tenuta delle scritture contabili;
-comunque, l'allora non era soggetta ad alcun obbligo Controparte_4 dichiarativo fiscale né tantomeno era soggetto giuridico che avrebbe potuto beneficiare degli sgravi fiscali connessi all'invio del modello EAS ex art. 30 DL n.185/2008 trattandosi di ente associativo dilettantistico iscritto nel registro del Coni che non svolgeva attività commerciale e pertanto era esonerato ai sensi del comma 3-bis dell'art. 30 del DL 185/2008 dall'invio del modulo EAS;
- nel mese di luglio 2014, l'allora modificava il proprio statuto e, nel Controparte_4 settembre di quello stesso anno, otteneva, previa costituzione dell'ATI con la
[...]
e la , l'uso in concessione del Centro Sportivo Comunale CP_5 Controparte_6
Polifunzionale sito in Roma alla via A. Moravia;
- successivamente, nel settembre 2015 l'associazione si trasformava in SSD e come si poteva evincere dalla perizia allegata all'atto di trasformazione (all.ti 3 e 4 comparsa di costituzione), la ricorrente aveva riformulato i propri scopi statutari, includendo attività a carattere didattico e commerciale e, precisamente, “promuovendo e diffondendo la pratica sportiva, culturale
e del tempo libero, compresa l'attività didattica” presso l'Impianto Sportivo Comunale
Polifunzionale di Roma sopracitato;
- in data 31.03.2015 presentava per la prima volta il Modello EAS. Antecedentemente al settembre 2014, pertanto, non era stata svolta alcuna attività che facesse sottoporre l' all'obbligo di presentazione del Modello EAS tanto che l'attività ispettiva CP_4 riguardava il periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività presso l'impianto sportivo comunale (e la costituzione dell'ATI) e la data di presentazione del Modello EAS;
- nello specifico, gli avvisi di accertamento rilevavano e sanzionavano l'omesso versamento
IVA a carico della soltanto a partire dal mese di settembre 2014 ovvero in Parte_2 coincidenza proprio con l'inizio dell'attività presso il Centro Polifunzionale di Roma su Contr concessione rilasciata all' ostituita a partire dal 01.09.2014 e per la durata di anni sei. Lo stesso verbale della SIAE (cfr. all. 2 pag. 2 memoria 183/6 co. n.2) descriveva esattamente che la “verifica ha insistito sui periodi di imposta IVA 2014 - 2015 - 1016 – 2017”;
- il passaggio da ente puramente istituzionale a soggetto parzialmente commerciale costituiva presupposto oggettivo per l'insorgere dell'obbligo di presentazione del modello EAS, non già nel 2011 come erroneamente affermato dalla ricorrente, ma entro 60 giorni dall'inizio dell'attività commerciale, ossia tra luglio e settembre 2014;
- la aveva erroneamente presentato la domanda nel marzo del 2015 e detto errore Pt_2 veniva ingiustamente addebitato al professionista che all'epoca della variazione non era incaricato degli affari della Associazione e che correttamente nell'anno 2011 aveva ritenuto la stessa cliente esonerata dall'invio del modello di cui si tratta;
4 - che non sussisteva il danno lamentato poiché non vi era prova di un'effettiva riduzione patrimoniale subita dalla quale conseguenza diretta della condotta professionale Pt_2 posta in essere dal dr. negli anni in cui aveva ricevuto mandato. CP_1
3. Disposto il mutamento del rito e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e il rigetto delle residue istanze istruttorie ad eccezione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal professionista convenuto;
ritenuta dunque matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni ulteriori rinvii e mutato l'organo giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del
22.04.2025 la causa passava quindi in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In primo luogo, giova premettere che la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ., n. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato (a cui è associabile, per quanto qui rileva,
l'attività richiesta nel caso di specie al convenuto), l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., Sez. 3, n. 25112/2017; Cass. Civ., Sez. 3, n. 26516/2020; Cass.
Civ., Sez. 2, n. 7064/2021).
Del pari, in caso di responsabilità del commercialista, il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole (Cass., sez. 3,
10/11/2016, n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito che la prestazione svolta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri
5 necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (cfr., ex plurimis Cass. Civ., n. 6967/2006; Cass.
Civ., n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 13873/2020).
5. Passando all'esame del merito della presente controversia, dalla documentazione in atti (e prodotta dalla stessa ricorrente-attrice doc 3 e doc. 4 relativi a fatture e a bonifici in favore del commercialista) il rapporto contrattuale tra le parti risulta provato solamente da settembre
2008 sino dicembre 2011.
Essendovi contestazione da parte del convenuto sull'esistenza del rapporto contrattuale negli anni successivi e mancando la relativa prova, si deve ritenere che negli anni 2012 e seguenti il commercialista convenuto non fosse legato a nessun rapporto con la società.
7. Fatta questa premessa, deve chiarirsi che la rientrava, sin dalla sua costituzione, tra Pt_2
i soggetti obbligati all'invio del Modello Eas poichè è documentalmente provato che la stessa esercitava regolarmente attività sportiva verso i soci dietro pagamento di quote/corrispettivi.
Ebbene, come chiarito da con circolare n. 12/E del 09.04.2009 l'obbligo Controparte_3 di inviare il Modello EAS gravava anche sugli Enti Associativi che percepiscono solo quote sociali o proventi ex art. 148 Tuir e 4 DPR 633/1972, per cui il soggetto controllato era comunque tenuto all'onere per fruire delle citate agevolazioni.
8. Pertanto, il dott. si è reso inadempiente nel corso del suo mandato alla corretta CP_1 valutazione delle necessità di inviare il modello Eas, stante l'espressa richiesta di chiarimenti sul punto inviata dalla al dr con fax del 19.11.2009. Pt_2 CP_1
9. Tuttavia, come detto sopra, la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ., n. 33442/2022).
10. Nel caso di specie, appare assorbente il rilievo per cui, così come dedotto dalla stessa parte attrice, l'art. 2, co. 1, D.L. 16/2012 ha introdotto una remissione in bonis a favore dei contribuenti che non avessero inoltrato anche detto modello entro il termine del 31.03.2011 di farlo entro il nuovo termine del 31.12.2012 versando contestualmente una sanzione.
Ne consegue che nell'anno 2012, durante il quale il commercialista convenuto non aveva un rapporto contrattuale con la ricorrente come si evince dalla documentazione in atti e come risulta confermato dal fatto che la stessa si sia limitata a richiedere il rimborso del Pt_2 compenso per gli anni 2009-2011, la società avrebbe potuto effettuare la dichiarazione tardiva prevista.
Tale omissione da un lato rileva ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c. e dall'altro interrompe ogni nesso di conseguenzialità con la presunta responsabilità in cui sarebbe precedentemente incorso il commercialista con conseguente rigetto delle richieste risarcitorie.
8. L'assenza di responsabilità del commercialista determinata dalla suddetta interruzione del nesso di causalità esclude il diritto al risarcimento del danno preteso dalla ricorrente-attrice.
6 Neppure può essere accolta la domanda di rimborso del compenso versato dalla società ricorrente al professionista convenuto dal momento che le parcelle del dr. CP_1 evidenziano quale corrispettivo la sola attività di tenuta delle scritture contabili e di consulenza professionale e non è stato fornito alcun elemento utile per isolare la quota di compenso imputabile alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla società nel novembre 2009.
Invero, per quel periodo non risultano fatture emesse per quella specifica consulenza (di novembre 2009) dal momento che a fronte della fattura n. 42 del 20.04.2009 emessa per consulenza gennaio-marzo 2009, la successiva fattura n. 178 del 13.12.2010 riguarda la consulenza per il periodo luglio-settembre 2010.
8. Alla luce di quanto precede, la domanda attorea deve essere rigettata.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra attrice e convenuto, la circostanza relativa all'oggettivo compimento da parte del convenuto della condotta negligente, anche senza non causativa dei danni, giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra l'attore e il convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Compensa per intero le spese di lite tra e il dr. Parte_1
Controparte_1
Così deciso in Roma, 11.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa IA BR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Annamaria Ciamarra
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