Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 11/12/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA ER NI, ET MA, TE TA, DA UZ, CO TA, IO AI, LB ER, IJ IC, LO OM, BE AD, FR LO DA, CH AN, IO RO, LU AM, RE EL, IA AG, SS SA ZI, PP BR, IC ZI, LO MO, AL IZ, RE ZO, AL US, rappresentati e difesi dagli avvocati IA Trambusti, Simona Anika Iaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Biassono, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 6;
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- delle ordinanze permanenti del Comandante della Polizia Locale del Comune di Biassono nn. 95, 96, 97, 98 e 99 del 21 novembre 2023, attuate tramite apposizione della relativa cartellonistica nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2023, aventi ad oggetto alcune modifiche alla circolazione stradale nel Comune di Biassono, nella parte in cui prevedono l’alterazione dei sensi di marcia e delle svolte nelle Vie: De Tintori, Cristoforo Colombo, Macallé e Costa Alta, nonché avuto riguardo alla realizzazione di una rotonda in SP6 all’altezza di Via Costa Alta;
- del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Biassono, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22 febbraio 2022, ivi inclusa la relazione generale e tutti gli altri allegati e documenti di piano, nella parte in cui prevedono l’alterazione dei sensi di marcia e delle svolte nelle Vie: De Tintori, Cristoforo Colombo, Macallé e Costa Alta, nonché avuto riguardo alla realizzazione di una rotonda in SP6 all’altezza di Via Costa Alta;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e o comunque connesso.
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da NI SA ER il 13/11/2024:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- in parte qua della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Biassono n. 23 del 25 giugno 2024, pubblicata dal 28 agosto 2024 al 27 settembre 2024, di adozione della “Variante Generale Degli Atti Del Piano Di Governo Del Territorio (Pgt) Ai Sensi Della L.R. 11 Marzo 2005 N.12 E Revisione Del Regolamento Edilizio Comunale” e tutti i relativi allegati, tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, l’allegato “Doc.1B-All.2-Viabilit_784_11559” e l’allegato “Doc.1D=2A=3C-Allegati Relazione 1-2-3-4-5-6 - Allegato n. 3: Valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità in attuazione dell’art. 40 delle NTA del PTCP”, nella parte in cui mutano la classificazione di Via Costa Alta e la relativa prosecuzione in termini di strada “E –strada urbana di quartiere” e prevedono la possibilità di traffico di attraversamento ovest-est della città;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
3) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da NI SA ER il 22/7/2025:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti;
- in parte qua della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Biassono n. 21 del 28 aprile 2025, pubblicata all’albo pretorio in data 29 maggio 2025, avente ad oggetto “Variante Generale degli Atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n.12.- Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva” e tutti i relativi allegati, tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, l’allegato “Doc.1B-All.2-Viabilita.pdf.p7m”, l’allegato “doc.1d2a3c-allegatirelazione1-2-3-4-5.pdf- Allegato n. 3: Valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità in attuazione dell’art. 40 delle NTA del PTCP.pdf.p7m”, l’allegato “doc.4-all.3 allegatirelazione1-2-3-4-5.pdf.p7m” e l’allegato “Doc.4-Relazione_controdeduzioni-agg1.pdf.p7m”, nella parte in cui confermano la classificazione di Via Costa Alta e la relativa prosecuzione in termini di strada “E – strada urbana di quartiere” e prevedono la possibilità di traffico di attraversamento ovest-est della città;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Biassono;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il dott. FA RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il gravame principale i ricorrenti impugnano, in primo luogo, il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Biassono, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22 febbraio 2022, nella parte in cui prevede la modificazione della viabilità, dei sensi di marcia e delle svolte nelle Vie: de Tintori, Cristoforo Colombo, Macallé e Costa Alta, tutte ubicate nel territorio comunale, nonché la previsione della realizzazione di una rotonda in SP6 all’altezza di Via Costa Alta.
Nel contempo contestano le ordinanze del Comandante della Polizia Locale del Comune di Biassono nn. 95, 96, 97, 98 e 99 del 21 novembre 2023, la cui cartellonistica è stata installata nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 2023, mediante le quali sono state disposte alcune modifiche alla circolazione stradale nel Comune di Biassono, variando la viabilità, i sensi di marcia e le svolte nelle Vie: de Tintori, Cristoforo Colombo, Macallé e Costa Alta, nonché avuto riguardo alla realizzazione di una rotonda in SP6 all’altezza di Via Costa Alta.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, i medesimi ricorrenti impugnano la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Biassono n. 23 del 25 giugno 2024, pubblicata dal 28 agosto 2024 al 27 settembre 2024, di adozione della “Variante Generale Degli Atti Del Piano Di Governo Del Territorio (Pgt) ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e revisione del Regolamento Edilizio Comunale” nella parte in cui muta la classificazione di Via Costa Alta e la relativa prosecuzione in termini di strada “E – strada urbana di quartiere”, con previsione della possibilità di traffico di attraversamento ovest-est della città.
Infine, con il secondo ricorso per motivi aggiunti si contesta la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Biassono n. 21 del 28 aprile 2025, pubblicata all’albo pretorio in data 29 maggio 2025, avente ad oggetto “Variante Generale degli Atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n.12.- Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva” nella parte in cui confermano la classificazione di Via Costa Alta e la relativa prosecuzione in termini di strada “E – strada urbana di quartiere” e prevedono la possibilità di traffico di attraversamento ovest-est della città.
2) Devono essere esaminate con precedenza le eccezioni pregiudiziali di rito formulate dal Comune di Biassono.
2.1) Il Comune deduce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso principale nella parte in cui contesta la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22 febbraio 2022 recante l’adozione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), senza censurare la successiva delibera consiliare n. 32 del 27 maggio 2022 recante l’approvazione del piano stesso.
L’eccezione è infondata.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che per le parti in cui la deliberazione di approvazione del piano abbia confermato la deliberazione di adozione dello stesso, l’omessa impugnazione della prima non determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera di adozione, in quanto l’eventuale annullamento di quest’ultima esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento di approvazione, siccome solo confermativo, per lo meno in parte qua (cfr. Cons. Stato, sez. II; 13 ottobre 2021 n. 6883 e giur ivi richiamata: Consiglio di Stato sez. IV, 14 luglio 2014 n. 3654; Consiglio di Stato, sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 921).
Diverso è l’assetto che si determina laddove le previsioni adottate siano modificate in sede di approvazione, essendo in tale caso necessaria l’impugnazione anche della deliberazione di approvazione, se ritenuta lesiva.
Ciò deriva dall’applicazione del principio generale relativo ad ogni fattispecie in cui, nel corso di un procedimento giurisdizionale già avviato, sopravvenga una nuova statuizione amministrativa. Se quest’ultima in nulla abbia modificato o innovato con riferimento alla fattispecie controversa, sarebbe inutile e senza ragione onerare il ricorrente dell’impugnazione dell’atto sopravvenuto, che in nulla immuta la res controversa, per cui la sentenza è idonea a produrre effetti anche in pregiudizio della nuova statuizione amministrativa, in parte qua rimasta immutata.
Tale circostanza si è verificata nel caso di specie, poiché la delibera di adozione del piano, impugnata con il ricorso principale, è stata confermata dalla successiva di approvazione per le parti oggetto di contestazione, sicché la mancata impugnazione della delibera consiliare approvativa non incide sull’attuale persistenza dell’interesse al ricorso, con conseguente infondatezza dell’eccezione in esame.
2.2) Con altra eccezione, il Comune deduce la tardività del ricorso principale nella parte in cui contesta le ordinanze dirigenziali che hanno modificato la viabilità, evidenziando che esse sono state affisse all’Albo pretorio comunale il 21 novembre 2023 e per 15 giorni consecutivi, sicché gli atti dovrebbero ritenersi conosciuti dai ricorrenti per lo meno dal 6 dicembre 2023, con la conseguenza che il termine ultimo di impugnazione dovrebbe individuarsi nel giorno 5 febbraio 2024.
Il ricorso è stato notificato il 9 febbraio 2024, sicché dovrebbe ritenersi tardivo.
L’eccezione è infondata.
L’art. 6 del d.lgs. 1992 n. 285 dispone, al comma 4 (come integrato con il richiamo all’art. 5), che “l’ente proprietario della strada può, con ordinanza motivata resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”.
Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Ne consegue, in coerenza con un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons St., sez. V, 21 settembre 2022, n. 8118; Cass. civ. sez. II, 28 giugno 2005, n. 13875; Cass. civ. Sez. II, 13 febbraio 2009, n. 3660), che i provvedimenti in tema di circolazione stradale sono resi noti con la segnaletica di cui all’art. 38 del Codice della strada e solo da quel momento decorre il termine per la relativa impugnazione, tenuto conto anche del fatto che l’esecutività dell’ordine o del divieto ha efficacia dal momento in cui viene installata la segnaletica stradale.
Invero, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge.
In altre parole, per potersi pretendere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione stradale, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e della pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità – notizia del comportamento imposto, ma un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce (cfr. giur cit.).
Il principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato: “La sussistenza, in capo agli automobilisti, di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale (nella specie, al limite di velocità), presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità, impositivo dell’obbligo o del divieto e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge” (cfr. Cass. civ. n. 36412/2021).
Nel caso di specie, il ricorso è tempestivo in quanto la decorrenza del termine di impugnazione deve essere correlata non al tempo di pubblicazione delle ordinanze impugnate, ma al tempo di apposizione della cartellonistica stradale, rispetto al quale il termine perentorio di impugnazione è stato rispettato, con conseguente infondatezza dell’eccezione in esame.
2.3) Con riferimento ai due ricorsi per motivi aggiunti, l’amministrazione comunale deduce, nell’ambito di un’eccezione volta a contestare l’inerenza al merito amministrativo delle censure articolate dai ricorrenti, la mancata allegazione di un’aspettativa qualificata dei ricorrenti a fronte dell’impugnazione della variante generale al PGT.
L’eccezione pone il tema, comunque rilevabile d’ufficio e sottoposto al difensore dei ricorrenti nel corso della discussione in pubblica udienza, della legittimazione e dell’interesse ad impugnare la variante.
Quest’ultima viene contestata nella parte in cui modifica la classificazione delle strade comunali, variando la qualificazione di Via Costa Alta da strada locale urbana di categoria F in “strada urbana
di quartiere” di categoria E.
In materia di impugnazione di piani urbanistici o di varianti urbanistiche, la legittimazione ad agire – quale affermazione, da valutare in astratto, della titolarità di una situazione giuridica soggettiva differenziata e qualificata di cui si chiede tutela a fronte della lesione prodotta dall’azione amministrativa – è integrata dalla dimostrazione di uno stabile collegamento con l’area cui si riferisce l’intervento contestato, secondo il parametro della c.d. vicinitas.
Nel caso di specie, alcuni ricorrenti affermano di risiedere in via Costa Alta, altri in strade limitrofe, come via Giovanni XXIII, via Macallé e via Cristoforo Colombo; seppure difetta la produzione dei certificati di residenza, a dimostrazione della veridicità dell’assunto, il Tribunale ritiene che, stante la mancanza di specifiche deduzioni sul punto ad opera della stessa amministrazione comunale, il particolare profilo fattuale debba ritenersi non contestato e tanto basta per ritenere sussistente la legittimazione ad agire, centrata sul criterio della vicinitas.
La questione si pone in modo diverso per quanto attiene all’interesse ad impugnare la variante di piano.
In materia di impugnazione degli strumenti di programmazione territoriale la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 4193; Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2021, n. 7812 e la giurisprudenza ivi citata) è orientata a ritenere che la sussistenza della mera vicinitas non costituisca elemento sufficiente a comprovare contestualmente la legittimazione e l’interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione, in relazione alla configurazione dell’interesse ad agire, di un danno (certo o altamente probabile) riguardante la specifica posizione della parte istante.
La sollecitazione di un sindacato giurisdizionale sugli strumenti urbanistici generali e attuativi è, infatti, ammissibile nel solo caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardino direttamente i beni di proprietà, ovvero comportino un significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili, non potendo, invece, essere sufficiente l’allegazione di un generico danno all’ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell’ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione.
In definitiva, il criterio della vicinitas, se è idoneo a comprovare la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia, non esaurisce le condizioni di ammissibilità del ricorso, dovendo la parte ricorrente fornire, altresì, la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo, sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l’area (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8 giugno 2021, n. 4375).
Sul punto, vale ricordare (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 9 dicembre 2021, n. 22, relativa all’impugnazione di titoli autorizzatori edilizi, ma recante l’applicazione di principi processuali generali riferibili anche al caso di specie), che la giurisprudenza tiene ferma la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, ravvisando la necessità “che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato”.
Nel caso di specie, i ricorrenti contestano, con i due ricorsi per motivi aggiunti, il cambiamento di classificazione di via Costa Alta da strada locale urbana di categoria F in “strada urbana di quartiere” di categoria E.
A fondamento dell’interesse all’impugnazione vengono poste le criticità che il cambiamento della viabilità avrebbe determinato sul traffico di via Costa Alta. In alcuni passaggi argomentativi si accenna al peggioramento delle condizioni ambientali, nonché “ad un aumento dell’inquinamento acustico ed atmosferico del quartiere”, evidenziando come Via Costa Alta sia adiacente a una zona che la variante generale al PGT ha previsto di classificare come “quartiere giardino” e che dovrebbe, pertanto, “essere soggetta a particolare attenzione e protezione ambientale e paesaggistica”.
Si tratta di deduzioni generiche che non valgono a palesare l’interesse all’impugnazione della variante, che postula, come già ricordato, la dimostrazione del concreto e specifico pregiudizio di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l’area subito dai singoli residenti ricorrenti.
L’allegazione, supportata solo da materiale fotografico, dell’incremento del traffico veicolare in via Costa può sorreggere l’impugnazione degli atti che hanno modificato la viabilità – contestati con il ricorso principale – ma non sostanzia un interesse a censurare la variante urbanistica che ha modificato la classificazione della strada.
Gli elementi addotti a tal fine, stante la loro genericità e mancanza di specificazione in relazione alla sfera giuridica soggettiva dei diversi ricorrenti, non valgono a differenziare la posizione di costoro da quella della collettività indifferenziata, a fronte della contestazione della mutata classificazione della strada.
Va ribadito che, fuori dei casi in cui il ricorrente si dolga di prescrizioni che direttamente incidano sui suoli in sua proprietà (censurandone ad esempio la destinazione, ovvero l’imposizione su di essi di vincoli espropriativi), è certamente ammissibile anche il ricorso proposto dai proprietari di aree vicine o confinanti con quelle cui si riferisce la prescrizione contestata, ma in tal caso occorre che sia dimostrata anche la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale per le aree riferibili ai ricorrenti o comunque incidente su interessi propri e specifici degli esponenti (cfr. Tar Lombardia, sez. II, 18 dicembre 2023, n. 3091, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 6082 e Cons. Stato sez. IV n. 2097/2018).
Ne deriva che il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse.
3) Quanto al ricorso principale, va in primo luogo precisato, in ragione dell’eccezione sollevata sul punto dall’amministrazione comunale, che le censure proposte attengono a profili di legittimità dei provvedimenti gravati e non accedono al merito amministrativo, in quanto si sostanziano nella contestazione della coerenza del PGTU con il PGT, nonché nella dedotta violazione dell’art. 36 del d.lgs 1992 n. 285, in termini di difetto di istruttoria, in quanto il piano del traffico e le correlate ordinanze impugnate non migliorerebbero le condizioni della circolazione veicolare e determinerebbero un maggiore inquinamento atmosferico e acustico.
In tale contesto va dato atto che i ricorrenti hanno rinunciato al quarto motivo di impugnazione teso a contestare la mancata approvazione del PGTU ad opera del Consiglio comunale.
Le censure proposte e sinteticamente richiamate non possono essere condivise.
Non è contestato che il quadro normativo di riferimento imponga – in particolare art. 36, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 - la coerenza del PGTU con il PGT, nondimeno nel caso in esame tale coerenza non risulta violata.
Il PGT, con riferimento al tempo di approvazione del PGTU e di emanazione delle ordinanze gravate, qualificava via Costa Alta come strada locale di tipo F, ossia strada locale urbana; nondimeno, tale circostanza non è di per sé ostativa alla realizzazione del doppio senso di marcia, né è dimostrato che tale mutamento sia inadeguato rispetto alle concrete caratteristiche della strada, fermo restando che la scelta sottende un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione.
Del resto, il PGT non reca alcuna indicazione vincolante in ordine alla viabilità da realizzare nel particolare quartiere, limitandosi a qualificare la zona interessata dalle ordinanze come “residenziale di completamento”.
La circostanza che gli strumenti urbanistici prevedano la qualificazione dell’area come “quartiere giardino” non si traduce in un vincolo o in un limite alle scelte che l’amministrazione può compiere mediante il PGTU, trattandosi di un’espressione meramente descrittiva, che non incide sulla zonizzazione dell’area.
Non solo, come chiaramente evidenziato dal Comune, la descrizione indicata riguarda insediamenti composti da edifici mono e plurifamiliari, individuati solo in funzione degli interventi edilizi ammissibili sugli edifici stessi, senza alcuna incidenza sulla viabilità praticabile.
Non è condivisibile neppure la tesi secondo la quale la modificazione della viabilità avrebbe determinato un peggioramento delle condizioni del traffico e della situazione di inquinamento atmosferico ed acustico, così tradendo la finalità di cui all’art. 36 del d.lgs. 1992 n. 285.
In primo luogo, va osservato che il dedotto peggioramento delle condizioni ambientali, complessivamente intese, non è supportato sul piano dimostrativo, sostanziandosi in una mera allegazione, che non assume specificità in ragione delle sole immagini fotografiche prodotte in giudizio.
Inoltre la modificazione realizzata dal Comune è destinata ad incidere sulla complessiva viabilità di quartiere e non solo sulla via Costa Alta, sicché è in relazione al complesso dell’intervento che deve essere valutata la coerenza della modificazione con gli obiettivi di cui al citato art. 36.
L’amministrazione ha riferito del “miglioramento del deflusso su via Gerardo dei Tintori con riduzione degli accodamenti e delle emissioni lungo l’asse e una sostanziale riduzione dei tempi di percorrenza sulle assi del comparto (fino a 20/25 minuti nelle ore di punta) dovuta evidentemente alla nuova regolamentazione dell’intersezione semaforizzata e alla maggiore fluidità indotta dalla nuova rotatoria” e tali indicazioni non sono superate dalle deduzioni dei ricorrenti.
Anche il riferimento all’incidentalità dell’area non depone nel senso dell’irragionevolezza delle scelte amministrative, specie considerando che alcuni eventi richiamati dai ricorrenti non sembrano correlabili, stante le puntuali deduzioni svolte sul punto dall’amministrazione resistente, al cambiamento della viabilità.
Quanto all’istruttoria, va osservato che la relazione al PGTU – rispetto al quale le ordinanze di variazione della viabilità integrano degli atti attuativi - esplicita le indagini eseguite e le criticità che sono state rilevate, sulla base di un’analisi relativa all’intero quartiere e non parcellizzata su una singola strada.
La relazione riferisce delle analisi trasportistiche eseguite e dei mezzi di indagine utilizzati per ricostruire la distribuzione dei flussi di traffico sulla rete comunale, portando l’attenzione all’ambito stradale cui appartiene anche via Costa Alta e sulle specifiche criticità che lo caratterizzavano.
Il riferimento ad indagini compiute anche nel periodo interessato dall’epidemia COVID non appare espressivo di carenza di istruttoria, trattandosi solo di un elemento della complessiva attività svolta dal Comune, fermo restando che le criticità che l’amministrazione ha rilevato e in ragione delle quali ha adottato gli atti impugnati non sono smentite dalle deduzioni dei ricorrenti.
Va, pertanto ribadita l’infondatezza delle censure proposte.
4) In definitiva, il ricorso principale è infondato e va respinto, mentre i successivi ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse.
La complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti;
3) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
FA RN, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RN | CH GO |
IL SEGRETARIO