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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2127/2022 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. VIRGILIO IGNAZIO (CF: ) e dell'Avv. ANDREA C.F._1
RENIERI (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. LISONI MARCO (CF C.F._3
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2101/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
06/07/2022
CONCLUSIONI
In data 11/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 Per la parte appellante piaccia alla Corte, in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_1
d'ora in poi avverso la sentenza n. 2101/22 pronunciata
[...] Controparte_1 il 6.7.22 dal Tribunale di Firenze nel giudizio RG 9886/18 proposto da
[...]
d'ora in poi ed in totale riforma della Controparte_2 Controparte_2 sentenza impugnata:
a) dichiarare che la risoluzione del vincolo associativo non poteva essere pronunciata essendo cessata la materia del contendere né conseguentemente poteva essere ordinata la restituzione della quota;
b) respingere la domanda di restituzione della penalità per la mancanza di qualità delle uve;
c) dichiarare giusta l'art. 96 c.p.c. che ha agito in giudizio Controparte_2 temerariamente e condannarla ai danni per lite temeraria;
d) condannare alle spese del giudizio di primo grado;
Controparte_2
e) dandosi atto che l'appellante in esecuzione della sentenza impugnata ha pagato ad con riserva di ripetizione la somma di euro 5.052,91, Controparte_2 ordinarne la restituzione con gli accessori e gli interessi. Vittoria di spese e di onorari di questo grado.
Per la parte appellata:
Piaccia all'On.le Corte di Appello di Firenze, contraris reiectis, confermare la Sentenza n.210172022, resa dal Tribunale di Firenze in data 6/07/2022 nel giudizio iscritto al R.G.9886/2018 e per gli effetti condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze, tanto del primo, che del secondo grado, con distrazione delle spese a favore del presente intestatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2101/2022 pubblicata il 06/07/2022, il Tribunale di Firenze accogliendo in parte la domanda dell' , Parte_1 ha così deciso:
1) dichiara la risoluzione del vincolo associativo inter partes con obbligo per la convenuta alla restituzione della quota associativa per la somma indicata in citazione,
2) dichiara infondata la domanda di pagamento con riferimento alle somme decurtate a titolo di penale per il mancato conferimento delle uve,
3) dichiara fondata la domanda di pagamento delle somme oggetto di decurtazione per la minore valutazione da parte della Controparte_3 pagina 2 di 18 delle uve conferite, CP_1
4) condanna, pertanto, la al pagamento, Controparte_4 anche a titolo di restituzione, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 5.052,91, e
4) vista la parziale soccombenza, compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande della proposte nei CP_2 confronti della e volte a sentir accertare il Controparte_1 diritto di conseguire il rimborso delle trattenute operate in sede di liquidazione dei conferimenti della vendemmia 2014, a fronte dell'indebita applicazione delle penalità da mancanza di qualità delle uve conferite e da mancati conferimenti
(che avevano comportato minori liquidazioni, per € 3.482,18 e addebiti, anche per minori conferimenti, per € 3.980,00) nonché a sentir dichiarare la risoluzione del vincolo associativo per inadempimento della convenuta agli obblighi statuari e condannare quest'ultima al rimborso della propria quota sociale pari ad €
1.624,73, quantificando quindi la propria pretesa in complessivi € 9.086,91.
Si era costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Controparte_1
(di seguito solo o anche
[...] Parte_2
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
l' , (di seguito solo o Controparte_2 CP_2
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la Controparte_2 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello relativi:
1. all'accoglimento della domanda di risoluzione del vincolo sociale;
2. all'accoglimento della domanda di restituzione delle penali per mancanza di qualità delle uve;
3. al mancato accoglimento della domanda del contenuto di lite temeraria giusta ex art.96 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe pagina 3 di 18 trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 11/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di gravame, la deduce che il Tribunale non CP_3 avrebbe correttamente valorizzato il documento n. 27 prodotto in giudizio, ovvero la delibera n. 360 assunta dal proprio CdA il 17.10.2019 ed approvata all'unanimità, mediante la quale l' era stata esclusa dalla Controparte_2 compagine sociale per non aver adempiuto ai patti sociali, non avendo eseguito conferimenti per le vendemmie delle annate dal 2015 al 2018.
Per tale ragione, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione del vincolo associativo ad avrebbe dovuto, piuttosto, dichiarare cessata la materia del contendere essendo stato il vincolo associativo sciolto sin dal 2019, di talché il Tribunale avrebbe, conseguentemente, errato nel disporre la restituzione a , della quota sociale che avrebbe dovuto essere CP_2 restituita ai sensi degli artt. 11 e 13 dello statuto sociale.
pagina 4 di 18 L'APPELLATA replica, sul punto, sottolineando l'avvenuta proposizione della propria domanda di risoluzione del vincolo sociale, sin dal primo grado del giudizio e quindi prima della menzionata delibera di esclusione.
Ciò posto, il Collegio rileva, in primo luogo, che l'eccezione di esclusione de
[...]
dalla compagine sociale della è stata tardivamente CP_2 CP_3 sollevata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. avendo la Controparte_1 ivi testualmente affermato che “l'azienda agricola è stata accettata CP_2 come socio della sca nella seduta del C.d.A. del 17 Controparte_1 ottobre 2013 (vedi doc. '1' fascicolo di parte convenuta). Ci preme fare presente che il Consiglio di Amministrazione della nella Controparte_5 sua seduta del 17 ottobre 2019 ha deliberato l'esclusione da socio dell'azienda
[...]
. (doc. '27')” CP_2
Infatti, anche se trattasi di fatto sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado, risalendo la pretesa esclusione dell'APPELLATA al 17.10.2019, ben avrebbe potuto essere allegato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data
25.11.2019.
Ad ogni buon conto - avendo replicato nella terza memoria ex CP_2 art. 183 c.p.c., ovvero nella prima occasione utile, che tale delibera, oltre a non essere stata depositata telematicamente, non le sarebbe stata neppure comunicata - la stessa delibera, di cui si ignora l'oggetto precipuo, non avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto contestata, dalla motivazione ignota e non comunicata alla interessata.
Infatti, effettivamente il doc. 27 non risulta prodotto nel fascicolo di primo grado visibile in via telematica, né tantomeno in grado di appello, di talché in difetto di produzione della asserita delibera di esclusione de non è dato CP_2 sapere perché questa sarebbe stata esclusa dalla CANTINA SOCIALE e di talché la valutazione della domanda di risoluzione del vincolo associativo dalla stessa proposta non avrebbe potuto ritenersi preclusa.
Non risulta neppure provata la comunicazione di tale delibera alla
[...]
così come prevede l'art. 12 dello Statuto secondo cui: CP_6
pagina 5 di 18 La conoscenza di tale delibera di esclusione avrebbe permesso alla CP_2
di opporvisi, come previsto dall'art. 11 dello Statuto della
[...] CP_1 sotto riportato, il quale dispone che l'esclusione del socio avrebbe potuto
[...] aver luogo, oltre nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
Ad ogni modo, nel disporre la restituzione delle quote sociali, il Tribunale non avrebbe agito in contrasto con la ulteriore disposizione statutaria volta a regolare le ipotesi di recesso ed esclusione del socio, essendo prevista, in entrambi i casi, la liquidazione della quota sociale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sotto riportato:
pagina 6 di 18 L'APPELLANTE non ha, infine, sorretto la propria doglianza con motivazioni distinte rispetto al mero richiamo dello Statuto, non avendo specificato sotto quali profili specifici sarebbe individuabile un contrasto con la pronuncia giudiziale della restituzione del valore della quota a . CP_2
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata, con non luogo a provvedere, sotto il profilo esaminato, sulla domanda riproposta dall'APPELLANTE sub a), volta a sentir sostanzialmente rigettare la domanda di risoluzione del vincolo associativo e quella di restituzione della quota entrambe proposte da
[...]
, a fronte della correttezza del loro accoglimento. CP_2
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo di gravame, la critica la sentenza di Controparte_1 primo grado, per avere il Tribunale accolto la domanda di restituzione delle penalità applicate, per mancanza di qualità delle uve conferite ed espresso un indebito giudizio di disvalore sul regolamento di conferimento, approvato dall'assemblea dei soci, avendolo censurato, da un lato, perché non vi sarebbero puntualmente disciplinate le modalità di valutazione delle uve e di applicazione delle penali e, dall'altro, perché queste ultime sarebbero previste in esito ad esami eseguiti unilateralmente e senza contraddittorio.
Per contro, a detta della , gli esiti dell'analisi delle uve conferite CP_3 sarebbero stati immediatamente comunicati al socio, consentendogli, dunque, di muovere contestazioni, posto che i cedolini depositati in giudizio dall'APPELLATA, originaria parte attrice, contengono oltre al numero attribuito al socio conferitore quando entra, la stampa del giorno del conferimento, con l'ora di ingresso e di uscita, la stampa del peso netto dell'uva conferita e del suo aspetto visivo e degli esisti delle analisi circa la gradazione e le penalità applicate. CP_7
Evidenzia inoltre, la che l'APPELLATA non avrebbe Controparte_1 specificamente individuato le condotte trasgressive od omissive ad essa imputate.
pagina 7 di 18 Ciò posto, rileva il Collegio che, effettivamente, il primo Giudice ha censurato l'applicazione delle penali dalla riconnesse agli esiti riscontrati Controparte_1 nel processo di valutazione delle uve conferite, riscontrandone l'illegittimità, in quanto tale applicazione sarebbe avvenuta in assenza di contraddittorio e sulla base di una valutazione arbitraria (essendo stati gli esami eseguiti unilateralmente).
Tali valutazioni, tuttavia, non sono condivisibili, in quanto, in base a quanto rappresentato dalle parti, le modalità di analisi (la cui natura osta ad una puntuale definizione delle stesse, in sede statutaria e regolamentare, discendendone, altrimenti, una possibile “cristallizzazione” che ne avrebbe ostacolato il futuro, eventuale, adeguamento, a fronte di progressi nello stato della tecnica), prevedono l'impiego di un macchinario in grado di restituirne l'esito all'atto del conferimento.
Il Regolamento di conferimento della inoltre, disciplina, Controparte_1 comunque, le modalità di conferimento dato che, per quanto qui di interesse, all'art. 8 prevede che l'uva avrebbe dovuto essere conferita “nelle migliori condizioni” ovvero, avrebbe dovuto, in conformità all'art.7 dello Statuto, essere
“sana, matura, mercantile e non ammostata”; lo stesso Regolamento all'art. 10 disciplina la classificazione delle uve consegnate, secondo i criteri della gradazione zuccherina, la quale avrebbe dato luogo al calcolo del monte gradi per ogni carico, oltre, qualora ritenuto necessario, all'inserimento del parametro di acidità totale e/o PH della qualità delle uve, mediante inserimento dei nuovi parametri analitici modificabili di anno in anno, valutativi sia dello stato sanitario delle uve stesse, mediante lo strumento , che del colore degli uvaggi. CP_7
Al riguardo, il teste socio della società agricola Testimone_1 [...]
, conferitore di uve alla al momento dei fatti per cui CP_2 CP_3
è lite, ha dichiarato che quando egli arrivava alla sede della Controparte_1 poneva su una pesa “il carrello con l'uva per pesarlo, la cantina faceva un prelievo per valutare la gradazione alcoolica” aggiungendo che “poi l'operatore ci diceva, in base a quanto rilevato, in quale tramoggia fare il versamento dell'uva, cosa che
pagina 8 di 18 facevamo noi, preciso che la nostra uva è di una tipologia particolare Chianti
Classico per cui noi versavamo in una cisterna particolare per la nostra tipologia,
a seconda della gradazione, che comunque veniva valutata dalla cooperativa”.
Il teste collaboratore della e socio Testimone_2 Controparte_2 conferitore della ha dichiarato: “preciso che noi arrivavamo Controparte_1 alla Cooperativa con il carrello e salivamo su una pesa, nel momento della pesa la
Coop faceva anche un prelievo per valutare sia la gradazione alcolica che la qualità dell'uva, la sanità dell'uva veniva valutata dall'addetto e poi c'era una macchina detta che faceva l'analisi. Questa analisi vien fatta tramite CP_7 prelievo di una provetta in quel momento, prima dello scarico, e poi in laboratorio. In occasione della pesa ci veniva rilasciato un cedolino con il peso
d'entrata e la gradazione dell'uva, per la qualità dell'uva se non ci sono vizi evidenti ogni valutazione è rimandata all'analisi I risultati del però CP_7 CP_7 non ci vengono comunicati al momento dello scarico, io penso che se uno li vuole conoscere li debba chiedere espressamente. Questa è la prassi e ricordo che anche in quell'occasione hanno preso le provette;
il codice a barre è attaccato sulla provetta e poi viene apposto sul cedolino dell'uscita, a noi, praticamente danno due cedolini, uno è quello immediato e visivo al momento della pesa e
l'altro è quello anche con il codice a barre del prelievo.”
Detto teste, rispondendo al capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183 della parte attrice (DCV che l'esito della pesata, dell'analisi sulla gradazione alcolica e delle penalità assegnate veniva riportato sul “cedolino di pesata” che le veniva consegnato e che le si mostra) ha poi precisato: “vedo il cedolino che è il secondo, quello che viene rilasciato all'uscita perché il primo è fatto a mano, ma non c'è il codice a barre, non ci sono riferimenti all'analisi ”. CP_7
Il teste enologo della , interrogato sui capitoli di Tes_3 Controparte_1 prova dedotti dalla convenuta C.F. ha a sua volta dichiarato che “il tempo di risposta del nostro sui prelievi fatti alla pesa è di un minuto, dal momento CP_7 in cui si inserisce la provetta, le risposte sono attribuite ad ogni codice a barre sono conservate con i riferimenti dei codici a barre” e che “i report non vengono
pagina 9 di 18 consegnati se non richiesti, io consegno i dati all'amministrazione, io non ho rapporti con i soci in questi casi”.
Il teste , impiegato della , interrogato sui Testimone_4 Controparte_1 capitoli di prova dedotti da quest'ultima, ha dichiarato: “noi inviamo i report ai soci conferitori o per posta o consegnati al momento del ritiro dell'assegno per il pagamento di uno degli acconti o al saldo, non ci facevamo firmare nulla per ricevuta, i report sono sempre allegati all'estratto conto dei pagamenti, non li consegno io personalmente, ma non faccio io le spedizioni o le consegne”; ”vedo il cedolino che mi mostra l'Avv. Barbacci non c'è il codice a barre, la penalità indicata nel cedolino può riferirsi a diverse cose, non so a cosa si riferisca”.
In particolate, rispondendo sul cap. 10 (DCV: “Che alle uve conferite dalla azienda agricola sono state effettuate tutte le prescritte analisi in CP_2 sede di conferimento secondo quanto previsto dal regolamento di conferimento adottato nella campagna del 2014”), detto teste ha dichiarato: ”sì, sono state fatte tutte le analisi, io ho il report completo anche per la , come il CP_2 documento 34 che riporta le risultanze dei carrelli le lettere di attribuzione” mentre in risposta al cap. 12 (DCV: “Che nessuna contestazione è stata sollevata dall'azienda agricola al momento del conferimento, né al momento CP_2 della consegna dei cedolini di pesata né prima che le uve confluissero nella vasca comune”) ed al cap. 13 (DCV: “ Che nessun altro socio ha intentato nei confronti della un contenzioso giudiziario relativo alla procedura di Controparte_8 classificazione, gradazione e assegnazione delle penalità assegnate alle uve conferite”) il ha rispettivamente affermato: “nessuna contestazione” e Tes_4
“non abbiamo avuto altre contestazioni sulle classificazioni”.
Il teste ha, infine, precisato che “tutti i conferitori sapevano che Tes_4 venivano fatte le analisi perché il regolamento di conferimento che le CP_7 prevede è stato deliberato durante un'assemblea fatta prima della vendemmia. In quell'occasione vengono indicate le modalità del conferimento, con specificazione anche delle analisi che vengono fatte, come da doc.3 b in atti che vedo”.
pagina 10 di 18 Ebbene, in base a quanto dichiarato dai testi, ritiene il Collegio che le penalità previste – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - non siano state applicate unilateralmente e senza contraddittorio (come erroneamente rilevato dal Tribunale) essendo le stesse evincibili, piuttosto, da esiti obiettivi visionabili, nell'immediato, dal socio conferitore (ancorché l'applicazione delle stesse sanzioni, di cui tali esiti costituiscano il presupposto, avvenisse in un secondo momento). Eventuali doglianze attinenti agli esiti riscontrati avrebbero dovuto, conseguentemente, essere mosse in sede di conferimento (ad esempio, richiedendo una nuova analisi delle uve conferite), una volta consegnato il cedolino con il codice a barre, ove si consideri che la confusione con le uve che erano già nella disponibilità della avrebbe impedito di Controparte_1 muovere, in un secondo tempo, contestazioni suscettibili di verifica in concreto.
Anche se, nella fattispecie, la non ha prodotto i cedolini con i Controparte_1 codici a barre ovvero i report delle analisi , non è dato escludere che queste CP_7 ultime fossero state fatte al momento del conferimento delle uve, per quanto riferito dai testi, ove si consideri che aveva dichiarato in atto di CP_2 citazione di primo grado che “nessuna analisi fu fatta in sede di conferimento delle uve, prima che il prodotto confluisse un'unica botte unitamente a quello degli altri soci” venendo però smentita sul punto dalle deposizioni testimoniali, avendo in particolare, come sopra riportato, il teste sul punto, Tes_4 dichiarato: “… sono state fatte tutte le analisi, io ho il report completo anche per la , come il documento 34 che riporta le risultanze dei carrelli le CP_2 lettere di attribuzione”.
Pertanto, poiché le modalità di conferimento e la classificazione delle uve consegnate sono regolate, nei termini sopra precisati, dal Regolamento della
CANTINA SOCIALE accettato dai soci e, comunque, non contestato e poiché i report venivano inviati “ai soci conferitori o per posta o consegnati al momento del ritiro dell'assegno per il pagamento di uno degli acconti o al saldo”, non può
pagina 11 di 18 ritenersi come ha fatto il Tribunale che le penalità siano state applicate in assenza di contraddittorio.
Quanto alla differenza tra gli importi liquidati ed il reale dovuto calcolato sulla base dei cedolini rilasciati dalla , sulla base delle uve pesate, il Controparte_1
Collegio rileva che la doglianza de attiene al fatto che la CP_2
, nel pagare quanto dovuto, nei prospetti di liquidazione di seguito CP_3 riportati, avrebbe disatteso le risultanze dei cedolini acquisiti in sede di conferimento:
Primo acconto (Doc. 12) Secondo acconto (Doc. 13)
Saldo (Doc. 14)
pagina 12 di 18
In particolare, nella liquidazione del primo acconto, l'anomalia risiederebbe nell'aver, la , liquidato: CP_3
- 2110 kg a gradazione 16,500;
- 940 kg a gradazione 17,500.
Ciò, contrariamente a quanto sarebbe risultato dalle analisi effettuate in sede di conferimento (alla luce delle quali, la gradazione dell'uva sarebbe sempre superiore a 17,800).
La , nell'eseguire il ricalcolo (doc. 17) di quanto dovuto, rispetto a CP_2 quanto corrisposto dalla , ha, inoltre, evidenziato che: CP_3
a) sotto il profilo della gradazione per come risultante dai cedolini allegati, il conferimento avrebbe avuto ad oggetto:
- 16.510,00 kg di uve con gradazione sino a 18,50 (classe 3);
- 9.920,00 kg di uve con gradazione sino a 19,50 (classe 4);
b) in ordine alla sanità, sempre per come risultante dai cedolini allegati, il conferimento avrebbe avuto ad oggetto:
- 23.380 kg di uva di qualità A (senza applicazione di penalità);
- 940,00 kg di uva di qualità B (con applicazione di 1 penalità);
- 2.110,00 kg di uva di qualità C (con applicazione di 2 penalità). pagina 13 di 18 Ciò posto rileva il Collegio che dalla disamina della documentazione prodotta
(cedolini e prospetti di liquidazione) emerge, effettivamente, la divergenza lamentata da e presupposto della pretesa, accolta al Giudice di CP_2 primo grado, volta a conseguire la somma per un totale di € 3.482,18.
Detta divergenza, esaminando congiuntamente cedolini e prospetti di liquidazione, parrebbe rinvenirsi:
- sotto il profilo della qualità delle uve, ovvero della gradazione, dall'incongruente collocamento delle uve conferite in scaglioni di qualità inferiore
(effettivamente non risultando dai cedolini, come allegato da , CP_2 alcun conferimento di uva con gradazione inferiore a 17,600, a differenza di quanto risultante dai prospetti di liquidazione);
- sotto il profilo della sanità delle uve, alla luce dell'individuazione di una serie di penalità superiori rispetto a quelle risultanti dai cedolini.
Tuttavia, detta discrepanza relativa all'applicazione, in sede di liquidazione, di penalità maggiori rispetto a quelle risultanti dai cedolini si spiega alla luce delle relative modalità operative.
Infatti, stando alle prove testimoniali assunte, le analisi si sarebbero svolte in molteplici passaggi:
- in occasione del conferimento, il cedolino rilasciato avrebbe attestato peso
d'entrata e gradazione dell'uva, senza contenere, salvo vizi evidenti, attestazioni attinenti alla qualità dell'uva;
- durante il conferimento, sarebbe stato, altresì, prelevato un campione dall'uva conferita, successivamente sottoposto all'analisi , ai fini CP_7 dell'individuazione delle penali riconducibili a difetti di sanità dell'uva.
Come già evidenziato il teste ha sul punto, dichiarato: “… sono state Tes_4 fatte tutte le analisi, io ho il report completo anche per la , come il CP_2 documento 34 che riporta le risultanze dei carrelli le lettere di attribuzione”, documento di seguito riprodotto:
pagina 14 di 18 Ritiene dunque la Corte che le penalità siano state applicate in relazione alla qualità dell'uva come inconfutabilmente accertata all'esito delle analisi che CP_7 come evidenziato dalla , hanno legittimamente comportato le CP_3 decurtazioni lamentate dalla . Controparte_2
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata, dovendosi scomputare dall'importo riconosciuto dal giudice di prime cure, quello di € 3.482,18, di cui al
CONTEGGIO CONFERIMENTO UVE CAMPAGNA 2014 elaborato dall'APPELLATA, tenendo conto del e della sanità delle uve sulla base dei Controparte_9 cedolini emessi all'atto del conferimento delle uve senza tener conto dell'esito delle analisi svolte nel rispetto del contraddittorio. CP_7
Ne consegue la riduzione della condanna dell'APPELLANTE al “pagamento, anche
a titolo di restituzione, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro
5.052,91” di cui al capo 4) della sentenza di prime cure ad € 1.624,73.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo d'appello, la critica il mancato Controparte_1 accoglimento della domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da essa proposta in primo grado, adducendo che le ragioni azionate a sostegno della pretesa fatta valere da fossero “meri pretesti”, dato che, in primo luogo, la CP_2 stessa era stata esclusa dalla compagine sociale.
Il motivo deve essere rigettato non ricorrendo, ad avviso del Collegio, i presupposti che consentano di applicare l'art. 96 c.p.c. per le argomentazioni già
pagina 15 di 18 svolte in ordine alla mancata prova della esclusione dell'APPELLATA e, comunque, in difetto di prova adeguata della temerarietà della lite e dei pretesi danni patiti in ragione di ciò.
La sentenza va, dunque, sul punto, confermata.
IV. Le domande dell'APPELLANTE
La ha chiesto di condannare alla Parte_3 Controparte_10 restituzione in proprio favore della somma di € 5.052,91, da essa pagata in esecuzione della sentenza appellata, con gli accessori e gli interessi.
Dovendosi confermare la sentenza impugnata in punto di condanna alla restituzione della quota sociale, pari al corrispondente al valore di € 1.624,73 e dovendosi, al contempo, invece, riformare la sentenza di prime cure in punto di condanna della alla restituzione delle penalità applicate a Controparte_1 [...]
, deve essere restituita all'APPELLANTE la minor somma di € CP_2
3.428,18, avendo la stessa versato all'APPELLATA, in esecuzione della sentenza impugnata e con riserva di ripetizione, la somma di € 5.052,91.
Anche se la non ha documentato di aver pagato per Controparte_1 compulsum la suddetta somma, l' non ha contestato tale Controparte_2 circostanza nella prima occasione utile e cioè con il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., di talché il pagamento predetto può ritenersi pacifico tra le parti.
Su tale somma sono dovuti gli interessi dal pagamento al saldo effettivo.
V. Le spese processuali
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione di 2/3 e poste a carico di C.F. ed a favore per la residua parte, quelle del primo grado e del Parte_4 procuratore antistatario della medesima quelle del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
37/2018, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta,
pagina 16 di 18 con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 2101/2022 emessa dal Tribunale di Firenze
[...]
e pubblicata il 06/07/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
• RIDUCE la condanna dell'APPELLANTE al “pagamento, anche a titolo di restituzione, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 5.052,91”, di cui al capo 4) della sentenza di prime cure, ad € 1.624,73;
• in parziale accoglimento della domanda dell'APPELLANTE di restituzione, in proprio favore, della somma di € 5.052,91, CONDANNA, quindi, l'
[...]
a restituire all'APPELLANTE la minor somma di € Controparte_2
3.428,18, oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
2. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
3. DICHIARA le spese di entrambi i gradi del giudizio compensate tra le parti in ragione di 2/3 e CONDANNA l'APPELLANTE alla rifusione:
• in favore dell'APPELLATA della residua parte delle spese di primo grado, liquidate per l'intero in € 2.552,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
• in favore del procuratore antistatario dell'APPELLATA della residua parte delle spese di primo grado, liquidate per l'intero in € 1.923,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio dell'8.04.2025
pagina 17 di 18 Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2127/2022 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. VIRGILIO IGNAZIO (CF: ) e dell'Avv. ANDREA C.F._1
RENIERI (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. LISONI MARCO (CF C.F._3
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2101/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
06/07/2022
CONCLUSIONI
In data 11/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 Per la parte appellante piaccia alla Corte, in accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_1
d'ora in poi avverso la sentenza n. 2101/22 pronunciata
[...] Controparte_1 il 6.7.22 dal Tribunale di Firenze nel giudizio RG 9886/18 proposto da
[...]
d'ora in poi ed in totale riforma della Controparte_2 Controparte_2 sentenza impugnata:
a) dichiarare che la risoluzione del vincolo associativo non poteva essere pronunciata essendo cessata la materia del contendere né conseguentemente poteva essere ordinata la restituzione della quota;
b) respingere la domanda di restituzione della penalità per la mancanza di qualità delle uve;
c) dichiarare giusta l'art. 96 c.p.c. che ha agito in giudizio Controparte_2 temerariamente e condannarla ai danni per lite temeraria;
d) condannare alle spese del giudizio di primo grado;
Controparte_2
e) dandosi atto che l'appellante in esecuzione della sentenza impugnata ha pagato ad con riserva di ripetizione la somma di euro 5.052,91, Controparte_2 ordinarne la restituzione con gli accessori e gli interessi. Vittoria di spese e di onorari di questo grado.
Per la parte appellata:
Piaccia all'On.le Corte di Appello di Firenze, contraris reiectis, confermare la Sentenza n.210172022, resa dal Tribunale di Firenze in data 6/07/2022 nel giudizio iscritto al R.G.9886/2018 e per gli effetti condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze, tanto del primo, che del secondo grado, con distrazione delle spese a favore del presente intestatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2101/2022 pubblicata il 06/07/2022, il Tribunale di Firenze accogliendo in parte la domanda dell' , Parte_1 ha così deciso:
1) dichiara la risoluzione del vincolo associativo inter partes con obbligo per la convenuta alla restituzione della quota associativa per la somma indicata in citazione,
2) dichiara infondata la domanda di pagamento con riferimento alle somme decurtate a titolo di penale per il mancato conferimento delle uve,
3) dichiara fondata la domanda di pagamento delle somme oggetto di decurtazione per la minore valutazione da parte della Controparte_3 pagina 2 di 18 delle uve conferite, CP_1
4) condanna, pertanto, la al pagamento, Controparte_4 anche a titolo di restituzione, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 5.052,91, e
4) vista la parziale soccombenza, compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande della proposte nei CP_2 confronti della e volte a sentir accertare il Controparte_1 diritto di conseguire il rimborso delle trattenute operate in sede di liquidazione dei conferimenti della vendemmia 2014, a fronte dell'indebita applicazione delle penalità da mancanza di qualità delle uve conferite e da mancati conferimenti
(che avevano comportato minori liquidazioni, per € 3.482,18 e addebiti, anche per minori conferimenti, per € 3.980,00) nonché a sentir dichiarare la risoluzione del vincolo associativo per inadempimento della convenuta agli obblighi statuari e condannare quest'ultima al rimborso della propria quota sociale pari ad €
1.624,73, quantificando quindi la propria pretesa in complessivi € 9.086,91.
Si era costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Controparte_1
(di seguito solo o anche
[...] Parte_2
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
l' , (di seguito solo o Controparte_2 CP_2
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la Controparte_2 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello relativi:
1. all'accoglimento della domanda di risoluzione del vincolo sociale;
2. all'accoglimento della domanda di restituzione delle penali per mancanza di qualità delle uve;
3. al mancato accoglimento della domanda del contenuto di lite temeraria giusta ex art.96 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe pagina 3 di 18 trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 11/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di gravame, la deduce che il Tribunale non CP_3 avrebbe correttamente valorizzato il documento n. 27 prodotto in giudizio, ovvero la delibera n. 360 assunta dal proprio CdA il 17.10.2019 ed approvata all'unanimità, mediante la quale l' era stata esclusa dalla Controparte_2 compagine sociale per non aver adempiuto ai patti sociali, non avendo eseguito conferimenti per le vendemmie delle annate dal 2015 al 2018.
Per tale ragione, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione del vincolo associativo ad avrebbe dovuto, piuttosto, dichiarare cessata la materia del contendere essendo stato il vincolo associativo sciolto sin dal 2019, di talché il Tribunale avrebbe, conseguentemente, errato nel disporre la restituzione a , della quota sociale che avrebbe dovuto essere CP_2 restituita ai sensi degli artt. 11 e 13 dello statuto sociale.
pagina 4 di 18 L'APPELLATA replica, sul punto, sottolineando l'avvenuta proposizione della propria domanda di risoluzione del vincolo sociale, sin dal primo grado del giudizio e quindi prima della menzionata delibera di esclusione.
Ciò posto, il Collegio rileva, in primo luogo, che l'eccezione di esclusione de
[...]
dalla compagine sociale della è stata tardivamente CP_2 CP_3 sollevata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. avendo la Controparte_1 ivi testualmente affermato che “l'azienda agricola è stata accettata CP_2 come socio della sca nella seduta del C.d.A. del 17 Controparte_1 ottobre 2013 (vedi doc. '1' fascicolo di parte convenuta). Ci preme fare presente che il Consiglio di Amministrazione della nella Controparte_5 sua seduta del 17 ottobre 2019 ha deliberato l'esclusione da socio dell'azienda
[...]
. (doc. '27')” CP_2
Infatti, anche se trattasi di fatto sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado, risalendo la pretesa esclusione dell'APPELLATA al 17.10.2019, ben avrebbe potuto essere allegato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data
25.11.2019.
Ad ogni buon conto - avendo replicato nella terza memoria ex CP_2 art. 183 c.p.c., ovvero nella prima occasione utile, che tale delibera, oltre a non essere stata depositata telematicamente, non le sarebbe stata neppure comunicata - la stessa delibera, di cui si ignora l'oggetto precipuo, non avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto contestata, dalla motivazione ignota e non comunicata alla interessata.
Infatti, effettivamente il doc. 27 non risulta prodotto nel fascicolo di primo grado visibile in via telematica, né tantomeno in grado di appello, di talché in difetto di produzione della asserita delibera di esclusione de non è dato CP_2 sapere perché questa sarebbe stata esclusa dalla CANTINA SOCIALE e di talché la valutazione della domanda di risoluzione del vincolo associativo dalla stessa proposta non avrebbe potuto ritenersi preclusa.
Non risulta neppure provata la comunicazione di tale delibera alla
[...]
così come prevede l'art. 12 dello Statuto secondo cui: CP_6
pagina 5 di 18 La conoscenza di tale delibera di esclusione avrebbe permesso alla CP_2
di opporvisi, come previsto dall'art. 11 dello Statuto della
[...] CP_1 sotto riportato, il quale dispone che l'esclusione del socio avrebbe potuto
[...] aver luogo, oltre nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
Ad ogni modo, nel disporre la restituzione delle quote sociali, il Tribunale non avrebbe agito in contrasto con la ulteriore disposizione statutaria volta a regolare le ipotesi di recesso ed esclusione del socio, essendo prevista, in entrambi i casi, la liquidazione della quota sociale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sotto riportato:
pagina 6 di 18 L'APPELLANTE non ha, infine, sorretto la propria doglianza con motivazioni distinte rispetto al mero richiamo dello Statuto, non avendo specificato sotto quali profili specifici sarebbe individuabile un contrasto con la pronuncia giudiziale della restituzione del valore della quota a . CP_2
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata, con non luogo a provvedere, sotto il profilo esaminato, sulla domanda riproposta dall'APPELLANTE sub a), volta a sentir sostanzialmente rigettare la domanda di risoluzione del vincolo associativo e quella di restituzione della quota entrambe proposte da
[...]
, a fronte della correttezza del loro accoglimento. CP_2
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo di gravame, la critica la sentenza di Controparte_1 primo grado, per avere il Tribunale accolto la domanda di restituzione delle penalità applicate, per mancanza di qualità delle uve conferite ed espresso un indebito giudizio di disvalore sul regolamento di conferimento, approvato dall'assemblea dei soci, avendolo censurato, da un lato, perché non vi sarebbero puntualmente disciplinate le modalità di valutazione delle uve e di applicazione delle penali e, dall'altro, perché queste ultime sarebbero previste in esito ad esami eseguiti unilateralmente e senza contraddittorio.
Per contro, a detta della , gli esiti dell'analisi delle uve conferite CP_3 sarebbero stati immediatamente comunicati al socio, consentendogli, dunque, di muovere contestazioni, posto che i cedolini depositati in giudizio dall'APPELLATA, originaria parte attrice, contengono oltre al numero attribuito al socio conferitore quando entra, la stampa del giorno del conferimento, con l'ora di ingresso e di uscita, la stampa del peso netto dell'uva conferita e del suo aspetto visivo e degli esisti delle analisi circa la gradazione e le penalità applicate. CP_7
Evidenzia inoltre, la che l'APPELLATA non avrebbe Controparte_1 specificamente individuato le condotte trasgressive od omissive ad essa imputate.
pagina 7 di 18 Ciò posto, rileva il Collegio che, effettivamente, il primo Giudice ha censurato l'applicazione delle penali dalla riconnesse agli esiti riscontrati Controparte_1 nel processo di valutazione delle uve conferite, riscontrandone l'illegittimità, in quanto tale applicazione sarebbe avvenuta in assenza di contraddittorio e sulla base di una valutazione arbitraria (essendo stati gli esami eseguiti unilateralmente).
Tali valutazioni, tuttavia, non sono condivisibili, in quanto, in base a quanto rappresentato dalle parti, le modalità di analisi (la cui natura osta ad una puntuale definizione delle stesse, in sede statutaria e regolamentare, discendendone, altrimenti, una possibile “cristallizzazione” che ne avrebbe ostacolato il futuro, eventuale, adeguamento, a fronte di progressi nello stato della tecnica), prevedono l'impiego di un macchinario in grado di restituirne l'esito all'atto del conferimento.
Il Regolamento di conferimento della inoltre, disciplina, Controparte_1 comunque, le modalità di conferimento dato che, per quanto qui di interesse, all'art. 8 prevede che l'uva avrebbe dovuto essere conferita “nelle migliori condizioni” ovvero, avrebbe dovuto, in conformità all'art.7 dello Statuto, essere
“sana, matura, mercantile e non ammostata”; lo stesso Regolamento all'art. 10 disciplina la classificazione delle uve consegnate, secondo i criteri della gradazione zuccherina, la quale avrebbe dato luogo al calcolo del monte gradi per ogni carico, oltre, qualora ritenuto necessario, all'inserimento del parametro di acidità totale e/o PH della qualità delle uve, mediante inserimento dei nuovi parametri analitici modificabili di anno in anno, valutativi sia dello stato sanitario delle uve stesse, mediante lo strumento , che del colore degli uvaggi. CP_7
Al riguardo, il teste socio della società agricola Testimone_1 [...]
, conferitore di uve alla al momento dei fatti per cui CP_2 CP_3
è lite, ha dichiarato che quando egli arrivava alla sede della Controparte_1 poneva su una pesa “il carrello con l'uva per pesarlo, la cantina faceva un prelievo per valutare la gradazione alcoolica” aggiungendo che “poi l'operatore ci diceva, in base a quanto rilevato, in quale tramoggia fare il versamento dell'uva, cosa che
pagina 8 di 18 facevamo noi, preciso che la nostra uva è di una tipologia particolare Chianti
Classico per cui noi versavamo in una cisterna particolare per la nostra tipologia,
a seconda della gradazione, che comunque veniva valutata dalla cooperativa”.
Il teste collaboratore della e socio Testimone_2 Controparte_2 conferitore della ha dichiarato: “preciso che noi arrivavamo Controparte_1 alla Cooperativa con il carrello e salivamo su una pesa, nel momento della pesa la
Coop faceva anche un prelievo per valutare sia la gradazione alcolica che la qualità dell'uva, la sanità dell'uva veniva valutata dall'addetto e poi c'era una macchina detta che faceva l'analisi. Questa analisi vien fatta tramite CP_7 prelievo di una provetta in quel momento, prima dello scarico, e poi in laboratorio. In occasione della pesa ci veniva rilasciato un cedolino con il peso
d'entrata e la gradazione dell'uva, per la qualità dell'uva se non ci sono vizi evidenti ogni valutazione è rimandata all'analisi I risultati del però CP_7 CP_7 non ci vengono comunicati al momento dello scarico, io penso che se uno li vuole conoscere li debba chiedere espressamente. Questa è la prassi e ricordo che anche in quell'occasione hanno preso le provette;
il codice a barre è attaccato sulla provetta e poi viene apposto sul cedolino dell'uscita, a noi, praticamente danno due cedolini, uno è quello immediato e visivo al momento della pesa e
l'altro è quello anche con il codice a barre del prelievo.”
Detto teste, rispondendo al capitolo 6) della seconda memoria ex art. 183 della parte attrice (DCV che l'esito della pesata, dell'analisi sulla gradazione alcolica e delle penalità assegnate veniva riportato sul “cedolino di pesata” che le veniva consegnato e che le si mostra) ha poi precisato: “vedo il cedolino che è il secondo, quello che viene rilasciato all'uscita perché il primo è fatto a mano, ma non c'è il codice a barre, non ci sono riferimenti all'analisi ”. CP_7
Il teste enologo della , interrogato sui capitoli di Tes_3 Controparte_1 prova dedotti dalla convenuta C.F. ha a sua volta dichiarato che “il tempo di risposta del nostro sui prelievi fatti alla pesa è di un minuto, dal momento CP_7 in cui si inserisce la provetta, le risposte sono attribuite ad ogni codice a barre sono conservate con i riferimenti dei codici a barre” e che “i report non vengono
pagina 9 di 18 consegnati se non richiesti, io consegno i dati all'amministrazione, io non ho rapporti con i soci in questi casi”.
Il teste , impiegato della , interrogato sui Testimone_4 Controparte_1 capitoli di prova dedotti da quest'ultima, ha dichiarato: “noi inviamo i report ai soci conferitori o per posta o consegnati al momento del ritiro dell'assegno per il pagamento di uno degli acconti o al saldo, non ci facevamo firmare nulla per ricevuta, i report sono sempre allegati all'estratto conto dei pagamenti, non li consegno io personalmente, ma non faccio io le spedizioni o le consegne”; ”vedo il cedolino che mi mostra l'Avv. Barbacci non c'è il codice a barre, la penalità indicata nel cedolino può riferirsi a diverse cose, non so a cosa si riferisca”.
In particolate, rispondendo sul cap. 10 (DCV: “Che alle uve conferite dalla azienda agricola sono state effettuate tutte le prescritte analisi in CP_2 sede di conferimento secondo quanto previsto dal regolamento di conferimento adottato nella campagna del 2014”), detto teste ha dichiarato: ”sì, sono state fatte tutte le analisi, io ho il report completo anche per la , come il CP_2 documento 34 che riporta le risultanze dei carrelli le lettere di attribuzione” mentre in risposta al cap. 12 (DCV: “Che nessuna contestazione è stata sollevata dall'azienda agricola al momento del conferimento, né al momento CP_2 della consegna dei cedolini di pesata né prima che le uve confluissero nella vasca comune”) ed al cap. 13 (DCV: “ Che nessun altro socio ha intentato nei confronti della un contenzioso giudiziario relativo alla procedura di Controparte_8 classificazione, gradazione e assegnazione delle penalità assegnate alle uve conferite”) il ha rispettivamente affermato: “nessuna contestazione” e Tes_4
“non abbiamo avuto altre contestazioni sulle classificazioni”.
Il teste ha, infine, precisato che “tutti i conferitori sapevano che Tes_4 venivano fatte le analisi perché il regolamento di conferimento che le CP_7 prevede è stato deliberato durante un'assemblea fatta prima della vendemmia. In quell'occasione vengono indicate le modalità del conferimento, con specificazione anche delle analisi che vengono fatte, come da doc.3 b in atti che vedo”.
pagina 10 di 18 Ebbene, in base a quanto dichiarato dai testi, ritiene il Collegio che le penalità previste – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - non siano state applicate unilateralmente e senza contraddittorio (come erroneamente rilevato dal Tribunale) essendo le stesse evincibili, piuttosto, da esiti obiettivi visionabili, nell'immediato, dal socio conferitore (ancorché l'applicazione delle stesse sanzioni, di cui tali esiti costituiscano il presupposto, avvenisse in un secondo momento). Eventuali doglianze attinenti agli esiti riscontrati avrebbero dovuto, conseguentemente, essere mosse in sede di conferimento (ad esempio, richiedendo una nuova analisi delle uve conferite), una volta consegnato il cedolino con il codice a barre, ove si consideri che la confusione con le uve che erano già nella disponibilità della avrebbe impedito di Controparte_1 muovere, in un secondo tempo, contestazioni suscettibili di verifica in concreto.
Anche se, nella fattispecie, la non ha prodotto i cedolini con i Controparte_1 codici a barre ovvero i report delle analisi , non è dato escludere che queste CP_7 ultime fossero state fatte al momento del conferimento delle uve, per quanto riferito dai testi, ove si consideri che aveva dichiarato in atto di CP_2 citazione di primo grado che “nessuna analisi fu fatta in sede di conferimento delle uve, prima che il prodotto confluisse un'unica botte unitamente a quello degli altri soci” venendo però smentita sul punto dalle deposizioni testimoniali, avendo in particolare, come sopra riportato, il teste sul punto, Tes_4 dichiarato: “… sono state fatte tutte le analisi, io ho il report completo anche per la , come il documento 34 che riporta le risultanze dei carrelli le CP_2 lettere di attribuzione”.
Pertanto, poiché le modalità di conferimento e la classificazione delle uve consegnate sono regolate, nei termini sopra precisati, dal Regolamento della
CANTINA SOCIALE accettato dai soci e, comunque, non contestato e poiché i report venivano inviati “ai soci conferitori o per posta o consegnati al momento del ritiro dell'assegno per il pagamento di uno degli acconti o al saldo”, non può
pagina 11 di 18 ritenersi come ha fatto il Tribunale che le penalità siano state applicate in assenza di contraddittorio.
Quanto alla differenza tra gli importi liquidati ed il reale dovuto calcolato sulla base dei cedolini rilasciati dalla , sulla base delle uve pesate, il Controparte_1
Collegio rileva che la doglianza de attiene al fatto che la CP_2
, nel pagare quanto dovuto, nei prospetti di liquidazione di seguito CP_3 riportati, avrebbe disatteso le risultanze dei cedolini acquisiti in sede di conferimento:
Primo acconto (Doc. 12) Secondo acconto (Doc. 13)
Saldo (Doc. 14)
pagina 12 di 18
In particolare, nella liquidazione del primo acconto, l'anomalia risiederebbe nell'aver, la , liquidato: CP_3
- 2110 kg a gradazione 16,500;
- 940 kg a gradazione 17,500.
Ciò, contrariamente a quanto sarebbe risultato dalle analisi effettuate in sede di conferimento (alla luce delle quali, la gradazione dell'uva sarebbe sempre superiore a 17,800).
La , nell'eseguire il ricalcolo (doc. 17) di quanto dovuto, rispetto a CP_2 quanto corrisposto dalla , ha, inoltre, evidenziato che: CP_3
a) sotto il profilo della gradazione per come risultante dai cedolini allegati, il conferimento avrebbe avuto ad oggetto:
- 16.510,00 kg di uve con gradazione sino a 18,50 (classe 3);
- 9.920,00 kg di uve con gradazione sino a 19,50 (classe 4);
b) in ordine alla sanità, sempre per come risultante dai cedolini allegati, il conferimento avrebbe avuto ad oggetto:
- 23.380 kg di uva di qualità A (senza applicazione di penalità);
- 940,00 kg di uva di qualità B (con applicazione di 1 penalità);
- 2.110,00 kg di uva di qualità C (con applicazione di 2 penalità). pagina 13 di 18 Ciò posto rileva il Collegio che dalla disamina della documentazione prodotta
(cedolini e prospetti di liquidazione) emerge, effettivamente, la divergenza lamentata da e presupposto della pretesa, accolta al Giudice di CP_2 primo grado, volta a conseguire la somma per un totale di € 3.482,18.
Detta divergenza, esaminando congiuntamente cedolini e prospetti di liquidazione, parrebbe rinvenirsi:
- sotto il profilo della qualità delle uve, ovvero della gradazione, dall'incongruente collocamento delle uve conferite in scaglioni di qualità inferiore
(effettivamente non risultando dai cedolini, come allegato da , CP_2 alcun conferimento di uva con gradazione inferiore a 17,600, a differenza di quanto risultante dai prospetti di liquidazione);
- sotto il profilo della sanità delle uve, alla luce dell'individuazione di una serie di penalità superiori rispetto a quelle risultanti dai cedolini.
Tuttavia, detta discrepanza relativa all'applicazione, in sede di liquidazione, di penalità maggiori rispetto a quelle risultanti dai cedolini si spiega alla luce delle relative modalità operative.
Infatti, stando alle prove testimoniali assunte, le analisi si sarebbero svolte in molteplici passaggi:
- in occasione del conferimento, il cedolino rilasciato avrebbe attestato peso
d'entrata e gradazione dell'uva, senza contenere, salvo vizi evidenti, attestazioni attinenti alla qualità dell'uva;
- durante il conferimento, sarebbe stato, altresì, prelevato un campione dall'uva conferita, successivamente sottoposto all'analisi , ai fini CP_7 dell'individuazione delle penali riconducibili a difetti di sanità dell'uva.
Come già evidenziato il teste ha sul punto, dichiarato: “… sono state Tes_4 fatte tutte le analisi, io ho il report completo anche per la , come il CP_2 documento 34 che riporta le risultanze dei carrelli le lettere di attribuzione”, documento di seguito riprodotto:
pagina 14 di 18 Ritiene dunque la Corte che le penalità siano state applicate in relazione alla qualità dell'uva come inconfutabilmente accertata all'esito delle analisi che CP_7 come evidenziato dalla , hanno legittimamente comportato le CP_3 decurtazioni lamentate dalla . Controparte_2
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata, dovendosi scomputare dall'importo riconosciuto dal giudice di prime cure, quello di € 3.482,18, di cui al
CONTEGGIO CONFERIMENTO UVE CAMPAGNA 2014 elaborato dall'APPELLATA, tenendo conto del e della sanità delle uve sulla base dei Controparte_9 cedolini emessi all'atto del conferimento delle uve senza tener conto dell'esito delle analisi svolte nel rispetto del contraddittorio. CP_7
Ne consegue la riduzione della condanna dell'APPELLANTE al “pagamento, anche
a titolo di restituzione, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro
5.052,91” di cui al capo 4) della sentenza di prime cure ad € 1.624,73.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo d'appello, la critica il mancato Controparte_1 accoglimento della domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da essa proposta in primo grado, adducendo che le ragioni azionate a sostegno della pretesa fatta valere da fossero “meri pretesti”, dato che, in primo luogo, la CP_2 stessa era stata esclusa dalla compagine sociale.
Il motivo deve essere rigettato non ricorrendo, ad avviso del Collegio, i presupposti che consentano di applicare l'art. 96 c.p.c. per le argomentazioni già
pagina 15 di 18 svolte in ordine alla mancata prova della esclusione dell'APPELLATA e, comunque, in difetto di prova adeguata della temerarietà della lite e dei pretesi danni patiti in ragione di ciò.
La sentenza va, dunque, sul punto, confermata.
IV. Le domande dell'APPELLANTE
La ha chiesto di condannare alla Parte_3 Controparte_10 restituzione in proprio favore della somma di € 5.052,91, da essa pagata in esecuzione della sentenza appellata, con gli accessori e gli interessi.
Dovendosi confermare la sentenza impugnata in punto di condanna alla restituzione della quota sociale, pari al corrispondente al valore di € 1.624,73 e dovendosi, al contempo, invece, riformare la sentenza di prime cure in punto di condanna della alla restituzione delle penalità applicate a Controparte_1 [...]
, deve essere restituita all'APPELLANTE la minor somma di € CP_2
3.428,18, avendo la stessa versato all'APPELLATA, in esecuzione della sentenza impugnata e con riserva di ripetizione, la somma di € 5.052,91.
Anche se la non ha documentato di aver pagato per Controparte_1 compulsum la suddetta somma, l' non ha contestato tale Controparte_2 circostanza nella prima occasione utile e cioè con il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., di talché il pagamento predetto può ritenersi pacifico tra le parti.
Su tale somma sono dovuti gli interessi dal pagamento al saldo effettivo.
V. Le spese processuali
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti in ragione di 2/3 e poste a carico di C.F. ed a favore per la residua parte, quelle del primo grado e del Parte_4 procuratore antistatario della medesima quelle del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
37/2018, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta,
pagina 16 di 18 con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 2101/2022 emessa dal Tribunale di Firenze
[...]
e pubblicata il 06/07/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
• RIDUCE la condanna dell'APPELLANTE al “pagamento, anche a titolo di restituzione, in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 5.052,91”, di cui al capo 4) della sentenza di prime cure, ad € 1.624,73;
• in parziale accoglimento della domanda dell'APPELLANTE di restituzione, in proprio favore, della somma di € 5.052,91, CONDANNA, quindi, l'
[...]
a restituire all'APPELLANTE la minor somma di € Controparte_2
3.428,18, oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
2. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
3. DICHIARA le spese di entrambi i gradi del giudizio compensate tra le parti in ragione di 2/3 e CONDANNA l'APPELLANTE alla rifusione:
• in favore dell'APPELLATA della residua parte delle spese di primo grado, liquidate per l'intero in € 2.552,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
• in favore del procuratore antistatario dell'APPELLATA della residua parte delle spese di primo grado, liquidate per l'intero in € 1.923,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio dell'8.04.2025
pagina 17 di 18 Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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