TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1506/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione consensuale, promossa
da
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario MILAZZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'Avv. Mario MILAZZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta opposizione.
Rimessa in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 25/03/2025, e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 10/05/1972 (trascritto al n. 1189,
parte 2, serie A, anno 1972 - Comune di CATANIA, come si evince dai certificati anagrafici di matrimonio in atti) - dal quale è nata, in data 08/12/1991, la figlia , maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente (già epoca della separazione) - hanno chiesto a questo Tribunale di modificare la condizione (omologata con decreto n. 2533/2022, reso il 10/11/2022 nel procedimento n. 11514/2022 R.G., avente ad oggetto la loro separazione consensuale) concernente l'onere del Pt_2
di corrispondere mensilmente alla un assegno per il relativo mantenimento dell'importo di € Pt_1
100,00 (rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT), essendo intervenuto nelle more un mutamento delle condizioni economiche delle parti, atteso che il percepisce una pensione Pt_2
mensile di € 709,00 e la una di € 642,0. Pt_1
Le parti hanno chiesto, dunque, di modificare le condizioni della separazione consensuale come segue:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga opportuno.
2) I coniugi reciprocamente rinunciano a qualunque assegno di mantenimento nei confronti
dell'altro;
3) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e,
pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale. Le
spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento, ricorrendo i presupposti per apportare la chiesta modifica – segnatamente quella di cui al n. 2) - rispetto all'accordo omologato con il predetto decreto e va pertanto statuito come in domanda. Trattandosi di ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1506/2025 R.G.V.G.:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, prende atto del nuovo accordo, come riportato in parte motiva,
concernente le condizioni di separazione personale delle parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 06/06/2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco