Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palermo
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6476 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato ad [...], in data [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to in Palermo, via Principe Umberto, 39, presso lo studio dell'Avv. VE LE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
VE LE, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Partinico (PA), via Rappa, 25, presso lo studio dell'Avv. GRILLO ANTONELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E CON L'INTERVENTO dell'avv. TRISTANO ROSAMARIA, n.q. di curatore del minore , nato a Persona_1
Palermo, in data 15/09/2021, elettivamente domiciliato presso lo studio in Palermo, via
Notarbartolo, 5;
E del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Disconoscimento di figlio legittimo (art. 250, 233, 244 c.c.)
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostituzione di udienza dell'11/12/2024 al- le quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, depositato in data 21/05/2024, conveniva in Parte_1
Esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente a Balestrate (PA) in data
07/04/2001 e che da tale unione erano stati concepiti tre figli: , nato a [...] in Per_2 data 03/01/2003, , nata a [...] in data [...], e il piccolo , Per_3 Per_1 nato a [...] [...].
Riferiva che nel corso di un litigio la moglie aveva rivelato di avere avuto una relazione extra coniugale durante il periodo del concepimento con e di essere Persona_4 certa che quest'ultimo fosse il padre biologico del piccolo . Per_1
L'odierno attore, lasciata la casa coniugale, al fine di verificare la veridicità della rivela- zione, aveva deciso di sottoporsi all'esame del DNA presso il laboratorio “CONSORZIO BIO-
GENESI SCARL” di Partinico (PA) all'esito del quale veniva accertato che fra il e Pt_1
non vi era nessun rapporto di filiazione. Per_1
Con provvedimento del 31/05/2024, questo Giudice ordinava l'integrazione del con- traddittorio nei confronti del minore e nominava quale curatore per lo stesso l'avv. TRISTA-
NO ROSAMARIA che si costituiva chiedendo di accertare il disconoscimento della paternità
e di disporre un supporto psicologico per il nucleo familiare e per il minore al fine di ac- compagnare il minore, di soli 3 anni, nella scoperta della verità.
Si costituiva la madre VE che non si opponeva alla richiesta di parte ricorrente.
Non essendo necessaria nessuna istruzione probatoria, in data 11/12/2024 la causa, ri- tenuta matura, veniva posta in decisione.
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Con riguardo alla tempestività dell'azione, la cui verifica per consolidato orientamento giurisprudenziale, compete anche in via d'ufficio al Tribunale, afferendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti sì che i termini di decadenza rivestono natura pubblicistica ed inderogabile (Cass. 16.3.2007 n. 6302), deve evidenziarsi che questa è stata proposta da parte dell'attore tempestivamente, entro i 5 anni dalla nascita del bambino, termine ultimo inderogabile.
Il dato temporale è avallato, altresì, dalla circostanza che il per fugare i dubbi CP_1 circa la paternità del piccolo nata a [...], in data [...], ha procedu- Per_1 to a effettuare test “ANALISI DEI POLIMORFISMI GENETICI AI FINI ATTRIBUZIONE O DI-
SCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÁ” presso il laboratorio CONSORZIO BIOGENESI
SCARL del quale allega referto del 17/07/2023.
Peraltro – si rileva incidentalmente - la madre del bambino, odierna convenuta si è co- stituita, non opponendosi all'odierno accertamento della paternità, confermando l'accertamento dell'incompatibilità tra il DNA del e del bambino attraverso esami di Pt_1 laboratorio di una struttura privata. Nel merito della domanda, rammentato che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 235, comma 1, n. 3, c.c. (nella parte in cui, ai fini dell'azione di di- sconoscimento della paternità, subordinava l'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con il pre- sunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie) sancita dalla Corte Costi- tuzionale con la pronuncia n. 266, del 6.7.2006, mentre non è necessaria la previa dimo- strazione dell'adulterio della moglie, è invece indispensabile procedere a prove di compati- bilità genetica, deve rimarcarsi che l'attore si è sottoposto ad accertamenti ematochimici, dopo che la moglie ha comunque rivelato il suo adulterio, attraverso i quali è rimasto accer- tato che possiede un patrimonio genetico incompatibile con il padre le- Persona_1 gittimo.
Da quanto allegato, dalla comparazione di quelle regioni del DNA emerge che: “Le anali- si molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dal campione d (Padre presunto) e dal campione d (Figlio) hanno Parte_1 Persona_1 permesso di rilevare che non è figlio biologico di ” Persona_1 Parte_1
(cfr. referto CONSORZIO BIOGENESI SCARL).
Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del presupposto sancito dall'art. 235, comma I, n. 3 cod. civ. visto quanto emerso dagli esami effettuati il minore risulta essere il frutto della relazione extraconiugale confessata dalla moglie all'odierno attore.
La possibilità di comprovare il presupposto sancito dalla norma in questione anche me- diante il ricorso alle indagini di natura genetica risulta, peraltro, ormai ammissibile a segui- to della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 235 cod. civ., nella parte in cui subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta ca- ratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, pronunziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio 2006 n. 266
Tale risultanza del raffronto del patrimonio genetico ha consentito di escludere con cer- tezza che l'odierno attore sia il vero padre del minore.
In particolare, tutte le caratteristiche genetiche del figlio che non sono presenti nella ma- dre devono essere obbligatoriamente ereditate dal padre biologico. Se il padre presunto pre- senta nel suo profilo genetico queste caratteristiche risulta essere il padre biologico, altri- menti viene escluso come padre biologico. In pratica, se vi è una differenziazione dei due profili per tre o più caratteristiche genetiche, l'esclusione è certa (0% di probabilità di essere il padre biologico).
Alla luce del complesso degli elementi fin qui messi in luce deve necessariamente con- cludersi, quindi, per l'accoglimento della domanda proposta da ai sensi Parte_1 del combinato disposto degli artt. 235 e 244 c.c., con conseguente declaratoria di discono- scimento.
Deve inoltre disporsi che il competente ufficiale dello stato civile proceda alle relative annotazioni a margine all'atto di nascita di , nato a Palermo, in [...] Persona_1
15/09/2021 registrato presso il Comune di Balestrate (PA) atto. n. 31, P. 1 S. A
La natura delle statuizioni adottate rende opportuna l'integrale compensazione delle spe- se tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezio- ne disattese, il tribunale in composizione collegiale così provvede: in accoglimento della domanda proposta, dichiara che , nato a [...]- Persona_1 mo, in data 15/09/2021, non è figlio legittimo di;
Parte_1 dispone trasmettersi la presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Ci- vile del Comune di BALESTRATE (PA) per le necessarie annotazioni a margine all'atto di na- scita di , nato a [...], in data [...], registrato al n. 31, P. 1 Persona_1
S.A, anno 2021; dispone la presa in carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di avviare percorso di supporto psicologico che accompagni il minore nella crescita, assicurandogli il sostegno necessario nel percorso di scoperta delle sue origini e orientando i genitori nella sua cura, nel suo superiore interesse, con invito a relazionare al Giudice Tutelare;
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
19/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.