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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Concetta Zappalà Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino all'8 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 337/23 proposta da:
nata ad [...], il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente a [...], elettivamente
[...] domiciliata a Messina, in via XXVII Luglio, n. 61 isol. 172, presso lo studio dell'avv.
Giusy Costa , che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Falqui Cao ,ed
Antonello Monoriti appellato avente ad oggetto: ANF.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2019 , premesso di provvedere al Parte_2
mantenimento delle nipoti conviventi, esponeva di avere presentato domanda per il riconoscimento e l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare e che l'INPS aveva rigettato la suddetta domanda. Nelle more del giudizio si costituiva in giudizio Parte_1
n.q. di erede di , nelle more deceduto.
[...] Parte_2 Nella resistenza dell'Inps, con sentenza n. 1051/2022, emessa il 17.11.2022, il tribunale di Barcellona P.G. rigettava la domanda e compensava integralmente le spese del giudizio.
Osservava il decidente che con sentenza 180/1999, recepita dalle circolari INPS 195 del
04.11.99 e 213 del 18.12.2000, la Corte Costituzionale aveva equiparato i nipoti in linea retta il cui ascendente diretto era il nonno, ai figli legittimi, nell'ipotesi in cui, se minori di 18 anni, versassero in uno stato di bisogno in quanto non autonomamente autosufficienti ovvero fossero mantenuti dal nonno sotto il cui tetto vivevano o fossero da questi comunque mantenuti. Il mantenimento si verificava quando il nipote non era autosufficiente economicamente, quando cioè non aveva redditi personali superiori alla pensione minima Inps aumentata del 30%.
Con riferimento al requisito della vivenza a carico di cui alla sentenza della Corte Cost.
180/99, precisava che esso si riteneva realizzato quando l'ascendente provvedeva abitualmente al mantenimento del nipote e che nel caso in esame non era stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti ex lege richiesti avendo il ricorrente prodotto unicamente la propria dichiarazione reddituale relativa ai redditi
2018, senza nulla dedurre in ordine ai redditi delle nipoti.
Avverso detta pronunzia, con atto del 15 maggio 2023, proponeva appello la soccombente n.q. rilevando, in ordine alla condizione reddituale delle nipoti, che nulla avrebbe dovuto produrre il proprio dante causa in quanto era stato provato che le minori vivevano con lui e con la sig.ra (come risultante dalla dichiarazione Isee, dal Pt_1 decreto di affidamento del Tribunale per i Minorenni dell'8.10.2013 e dal decreto del
Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione del Giudice Tutelare, del 10.8.2017) sicchè, in relazione al requisito della vivenza a carico, avrebbe dovuto operare la presunzione per il sol fatto della convivenza delle minori con l'ascendente perché collocate in modo prevalente presso la di lui abitazione da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Aggiungeva, altresì, che con sentenza n. 356/2022, lo stesso Tribunale di Barcellona
P.G. il 17.3.2022 a definizione del procedimento n. 1624/2020 R.G. aveva condannato l'Inps al pagamento in favore di essa appellante, n.q. di tutrice di e di Parte_3
alla pensione di reversibilità del sig. , ritenendo provato il Parte_4 Parte_2
Pag. 2 di 4 requisito della vivenza a carico delle nipoti sulla base del solo verbale di giuramento del tutore del 22 settembre 2017, pure prodotto nel primo grado del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio la difesa dell'Inps si opponeva al gravame deducendo di avere, comunque, chiesto all'ufficio amministrativo di riesaminare la posizione alla luce delle osservazioni contenute in ricorso in appello ma che la risposta era stata nel senso di insistere nel rigetto della pretesa con la seguente motivazionedalla documentazione allegata (sentenza del Tribunale dei minori per affidamento) si evince che i minori
n. 22.12.2004 e n. 04.10.2006, sono stati affidati Parte_4 Parte_3
condivisivamente ad entrambi i genitori. Pertanto, il nonno paterno sig. Parte_2
non aveva la vivenza a carico dei nipoti, in quanto la madre degli stessi svolge regolare attività lavorativa dall'anno 2017 alla data odierna.>.
Disposta l'acquisizione in giudizio dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 356/2022, in esito al deposito, l'Inps, con memoria del 24 settembre 2024, dava atto di avere accolto la domanda e produceva i provvedimenti (mod. TE08 e comunicazione di liquidazione inviata al destinatario) attestanti la messa in pagamento della prestazione. Disposto, su istanza della , un differimento della trattazione, Pt_1 onde verificare l'effettiva liquidazione di quanto richiesto, sulle note depositate dalla stessa, in cui chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere, all'indomani della scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. dell'8 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIV DELLA DECISIONE
Legittima appare la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo l'Inps documentato di avere accolto la domanda in data 24 settembre 2024 e di avere proceduto alla liquidazione della prestazione richiesta (anf su pensione di cui era titolare il dante causa per un ammontare complessivo dal I ottobre 2017 fino a Parte_2
marzo 2020 ( epoca del decesso del dante causa) pari ad euro 1002,46.
Del resto, l'adesione della stessa appellante n.q. a siffatta pronuncia evidenzia inequivocabilmente il soddisfacimento della presta sostanziale dedotta in giudizio e la conseguente caducazione dell'interesse ad ottenere una statuizione giudiziale sul punto.
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, all'Inps vanno poste a carico le spese giudiziali che si liquidano, in applicazione dei parametri minimi, stante la
Pag. 3 di 4 semplicità delle questioni trattate e tenuto conto del valore della controversia, in complessivi euro 341 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, quanto al primo grado, in favore dell'odierna appellante ed in euro 337 oltre accessori di legge, ove dovuti, quanto al presente grado, in favore dell'Erario attesa l'intervenuta ammissione a gratuito patrocinio di parte attorea.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Pone a carico dell'Inps le spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in favore dell'appellante in euro 341 oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali e, quanto al presente grado, in favore dell'Erario in euro
337, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Messina 9 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. A. Santalucia dott. C. Zappalà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Concetta Zappalà Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino all'8 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 337/23 proposta da:
nata ad [...], il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente a [...], elettivamente
[...] domiciliata a Messina, in via XXVII Luglio, n. 61 isol. 172, presso lo studio dell'avv.
Giusy Costa , che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Falqui Cao ,ed
Antonello Monoriti appellato avente ad oggetto: ANF.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2019 , premesso di provvedere al Parte_2
mantenimento delle nipoti conviventi, esponeva di avere presentato domanda per il riconoscimento e l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare e che l'INPS aveva rigettato la suddetta domanda. Nelle more del giudizio si costituiva in giudizio Parte_1
n.q. di erede di , nelle more deceduto.
[...] Parte_2 Nella resistenza dell'Inps, con sentenza n. 1051/2022, emessa il 17.11.2022, il tribunale di Barcellona P.G. rigettava la domanda e compensava integralmente le spese del giudizio.
Osservava il decidente che con sentenza 180/1999, recepita dalle circolari INPS 195 del
04.11.99 e 213 del 18.12.2000, la Corte Costituzionale aveva equiparato i nipoti in linea retta il cui ascendente diretto era il nonno, ai figli legittimi, nell'ipotesi in cui, se minori di 18 anni, versassero in uno stato di bisogno in quanto non autonomamente autosufficienti ovvero fossero mantenuti dal nonno sotto il cui tetto vivevano o fossero da questi comunque mantenuti. Il mantenimento si verificava quando il nipote non era autosufficiente economicamente, quando cioè non aveva redditi personali superiori alla pensione minima Inps aumentata del 30%.
Con riferimento al requisito della vivenza a carico di cui alla sentenza della Corte Cost.
180/99, precisava che esso si riteneva realizzato quando l'ascendente provvedeva abitualmente al mantenimento del nipote e che nel caso in esame non era stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti ex lege richiesti avendo il ricorrente prodotto unicamente la propria dichiarazione reddituale relativa ai redditi
2018, senza nulla dedurre in ordine ai redditi delle nipoti.
Avverso detta pronunzia, con atto del 15 maggio 2023, proponeva appello la soccombente n.q. rilevando, in ordine alla condizione reddituale delle nipoti, che nulla avrebbe dovuto produrre il proprio dante causa in quanto era stato provato che le minori vivevano con lui e con la sig.ra (come risultante dalla dichiarazione Isee, dal Pt_1 decreto di affidamento del Tribunale per i Minorenni dell'8.10.2013 e dal decreto del
Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione del Giudice Tutelare, del 10.8.2017) sicchè, in relazione al requisito della vivenza a carico, avrebbe dovuto operare la presunzione per il sol fatto della convivenza delle minori con l'ascendente perché collocate in modo prevalente presso la di lui abitazione da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Aggiungeva, altresì, che con sentenza n. 356/2022, lo stesso Tribunale di Barcellona
P.G. il 17.3.2022 a definizione del procedimento n. 1624/2020 R.G. aveva condannato l'Inps al pagamento in favore di essa appellante, n.q. di tutrice di e di Parte_3
alla pensione di reversibilità del sig. , ritenendo provato il Parte_4 Parte_2
Pag. 2 di 4 requisito della vivenza a carico delle nipoti sulla base del solo verbale di giuramento del tutore del 22 settembre 2017, pure prodotto nel primo grado del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio la difesa dell'Inps si opponeva al gravame deducendo di avere, comunque, chiesto all'ufficio amministrativo di riesaminare la posizione alla luce delle osservazioni contenute in ricorso in appello ma che la risposta era stata nel senso di insistere nel rigetto della pretesa con la seguente motivazionedalla documentazione allegata (sentenza del Tribunale dei minori per affidamento) si evince che i minori
n. 22.12.2004 e n. 04.10.2006, sono stati affidati Parte_4 Parte_3
condivisivamente ad entrambi i genitori. Pertanto, il nonno paterno sig. Parte_2
non aveva la vivenza a carico dei nipoti, in quanto la madre degli stessi svolge regolare attività lavorativa dall'anno 2017 alla data odierna.>.
Disposta l'acquisizione in giudizio dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 356/2022, in esito al deposito, l'Inps, con memoria del 24 settembre 2024, dava atto di avere accolto la domanda e produceva i provvedimenti (mod. TE08 e comunicazione di liquidazione inviata al destinatario) attestanti la messa in pagamento della prestazione. Disposto, su istanza della , un differimento della trattazione, Pt_1 onde verificare l'effettiva liquidazione di quanto richiesto, sulle note depositate dalla stessa, in cui chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere, all'indomani della scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. dell'8 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIV DELLA DECISIONE
Legittima appare la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo l'Inps documentato di avere accolto la domanda in data 24 settembre 2024 e di avere proceduto alla liquidazione della prestazione richiesta (anf su pensione di cui era titolare il dante causa per un ammontare complessivo dal I ottobre 2017 fino a Parte_2
marzo 2020 ( epoca del decesso del dante causa) pari ad euro 1002,46.
Del resto, l'adesione della stessa appellante n.q. a siffatta pronuncia evidenzia inequivocabilmente il soddisfacimento della presta sostanziale dedotta in giudizio e la conseguente caducazione dell'interesse ad ottenere una statuizione giudiziale sul punto.
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, all'Inps vanno poste a carico le spese giudiziali che si liquidano, in applicazione dei parametri minimi, stante la
Pag. 3 di 4 semplicità delle questioni trattate e tenuto conto del valore della controversia, in complessivi euro 341 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, quanto al primo grado, in favore dell'odierna appellante ed in euro 337 oltre accessori di legge, ove dovuti, quanto al presente grado, in favore dell'Erario attesa l'intervenuta ammissione a gratuito patrocinio di parte attorea.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Pone a carico dell'Inps le spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in favore dell'appellante in euro 341 oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali e, quanto al presente grado, in favore dell'Erario in euro
337, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Messina 9 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. A. Santalucia dott. C. Zappalà
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