Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1957, n. 37
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24 marzo 1957
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 , si applicano anche agli ex dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che prima della entrata in vigore della legge stessa abbiano conseguito la nomina in ruolo.

Entrata in vigore il 24 marzo 1957