Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3819/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Antonio Giovanni Fusaro
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Marcello CARNOVALE
t Email_2
Avv. Umberto FERRATO
t Email_3
Controparte_2
- parte resistente –
Avv. Ombretta CAFORIO
Email_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2022 la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
03420229003490813000 notificata il 21.6.2022 con la quale le è stata domandata la somma
2010, 2011 e 2012.
Precisamente, parte ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli AVA sottesi all'intimazione di pagamento opposta (nn. 33420140005495108000 e 33420150002591160000) nonché l'estinzione per prescrizione della pretesa impositiva azionata poiché, pur a voler considerare che gli avvisi di addebito presupposti le siano stati realmente notificati, essa apparirebbe in ogni caso prescritta essendo decorsi oltre cinque anni dal momento delle loro notifiche (le quali, per tabulas, risulterebbero effettuate rispettivamente il 4.9.15 e il 27.10.15).
Si è poi costituita in giudizio la quale ha eccepito la propria carenza di Controparte_3
legittimazione a resistere rispetto all'omessa notifica degli avvisi di addebito – dal momento che tale attività è di pertinenza dell' e su di essa non sarebbe stata in grado di rispondere – ed ha CP_4 sottolineato l'impossibilità per la ricorrente di far valere la prescrizione precedente stante la corretta notifica degli avvisi di addebito e la loro non impugnazione entro i quaranta giorni previsti dalla legge.
Ha ulteriormente sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo stato il relativo termine utilmente interrotto sia dall'agente della riscossione attraverso la sua attività – la quale si è esplicata, oltre che attraverso la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, mediante la notificazione di altra intimazione di pagamento (la n. 03420219002159415000) realizzata in data
20.10.2022 – sia dal ricorrente che in data 15.1.2016 avrebbe proposto istanza di rateazione ordinaria di somme iscritte a ruolo con identificativo n. 124879, poi in data 14.12.2016 avrebbe invece presentato la revoca di tale istanza per intervenuta adesione alla definizione agevolata (prima rottamazione) ed infine in data 5.8.2022 avrebbe proposto istanza di rateazione ordinaria di somme iscritte a ruolo con identificativo n. 205582.
L'agente della riscossione ha inoltre allegato l'estratto di ruolo relativo alla posizione contributiva della ricorrente, dal quale si evincerebbe che alcune somme afferenti ai carichi sarebbero state sgravate, anche se non per l'intero, mentre altre sarebbero state parzialmente riscosse nella misura di
€ 2.278,68 a copertura delle prime 11 rate della prima rateazione e nella misura di € 5.378,47 per il pagamento dei primi 4 ratei del piano Pt_2
In seguito, si è costituito in giudizio anche , il quale ha allegato prova della puntuale notifica CP_4 degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione nonché una comunicazione attinente a taluni sgravi operati, ricevuta dalla contribuente in data 17.11.2015. Durante la celebrazione della prima udienza, tenutasi il 6.6.2024, la ricorrente negava di aver presentato le istanze di rateizzazione del debito di cui aveva allegato i provvedimenti di CP_5
ammissione e disconosceva le firme che, secondo la documentazione depositata dall'agente della riscossione resistente, avrebbe apposto all'istanza di definizione agevolata allegata.
All'udienza del 4.4.2025 eccepiva la genericità del disconoscimento della firma e domandava CP_5
tempestivamente la verificazione delle firme apposte.
***
1. Sulla legittimazione passiva di CP_5
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_6
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_5
cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento.
Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
2. Sull'incontrovertibilità dei crediti portati dall'atto impugnato
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge – a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi – deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24
d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica degli atti presupposti è stata allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U,
Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione
a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
b) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, con riferimento all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si fanno valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risultano essere stati notificati gli avvisi di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di quaranta giorni dalla notifica degli stessi, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass.
n. 29294/2019).
Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, però, dagli atti di causa di questo giudizio si evince che all'opponente sono stati regolarmente notificati gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento tempestivamente impugnata (cfr. relate in allegati ). CP_4
Acclarata dunque la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999) e, pertanto, l'inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
3. Sulla intervenuta prescrizione successiva
Resta, pertanto, da vagliare il motivo dell'opposizione afferente alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. La doglianza è fondata.
Invero, riconoscendo pieno valore probatorio – e, conseguentemente, valore interruttivo ai fini del calcolo del termine prescrizionale – all'allegata istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente in data 14.12.2016, per effetto della stessa i crediti portati dagli atti prodromici all'intimazione si sarebbero estinti per effetto del decorso del tempo non, rispettivamente, alle date del 10.7.2020 e dell'1.9.2020, ma in data 14.12.2021, e dunque molto tempo prima rispetto alla notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta soltanto il giorno 21.6.2022.
Infatti, nonostante la parte ricorrente abbia disconosciuto le firme apposte a tale documento e a questo disconoscimento sia seguita istanza di verificazione da parte dell' che intendeva Controparte_3
avvalersene in giudizio, questo giudice ha deciso di non dar seguito ad una consulenza tecnica d'ufficio grafologica – la quale, appunto, non è un mezzo istruttorio primario ed imprescindibile, ma
è rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante (Cass. Civ. 8881/2005; Cass. Civ. 3009/2002) – essendo in grado di determinare l'autenticità della scrittura e quindi la veridicità del documento comparando lo stesso con altra scrittura già introitata nel processo e offerta proprio dalla parte ricorrente, ossia la procura alle liti – scrittura certamente originale e ritualmente acquisita – (Cass.
Civ. 887/2018).
In ragione di tanto, deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore e portati dagli avvisi di addebito ancora in essere a seguito dell'annullamento di cui l' ha dato conto con la comunicazione CP_4
prodotta in atti.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo.
CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nei restanti carichi portati dagli avvisi di addebito nn. 33420140005495108000 e 33420150002591160000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 03420229003490813000 opposta;
- dichiara compensate per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l' Controparte_6
al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente
[...]
giudizio, che liquida in € 1.769,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- compensa le spese nei confronti di . CP_4
Castrovillari, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).