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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5820/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LARA BINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/B, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) Affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la Per_1 madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima. B) Diritto del padre di incontrare e frequentare il figlio, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni del minore, secondo un calendario libero in considerazione della tipologia di attività svolta e dell'età dei figli stessi, sia per il periodo ordinario che festivo e feriale. C) Rinnovo di espressa delega del Sig. alla Sig.ra lla sottoscrizione di autorizzazioni Pt_2 Pt_1 scolastiche o mediche riguardanti il figlio minore. D) Dichiarazione di indipendenza economica dei due coniugi, in forza delle rispettive attività lavorative, con conseguente conferma di assenza di dazione a titolo di contribuzione al mantenimento personale. E) Versamento da parte del Sig. alla Sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento Pt_2 Pt_1
1 dei figli, fino alla loro autosufficienza economica, tramite bonifico bancario entro il giorno 15, della somma mensile di €. 1.200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, già comprensiva delle spese straordinarie, tra cui sono da annoverarsi quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, scolastiche, ricreative e sportive secondo la previsione del Protocollo d'Intesa approvato dal CNF, rientranti in un concordato plafond di €. 500,00 mensili, superando il quale lo stesso parteciperà al relativo sostenimento nella misura del 50%. F) Riconoscimento alla Sig.ra del diritto alla presentazione di richiesta dell'assegno unico Pt_1 nella misura del 100%. G) Versamento da parte del Sig. alla Sig.ra sempre tramite bonifico bancario entro Pt_2 Pt_1 il giorno 15, della somma mensile di €. 268,50, quale quota parte del rateo di rimborso del mutuo agli stessi cointestato, acceso per l'acquisto della casa coniugale, posta in Viareggio, Via Di Montramito. H) Versamento, in occasione del percepimento della tredicesima e quattordicesima mensilità, rispettivamente accreditate a suo favore a Dicembre e a Giugno, da parte del Sig. alla Sig.ra Pt_2
sempre a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, l'ulteriore importo di €. 666,00, Pt_1 pari ad un terzo dell'emolumento retributivo base, fino alla loro autosufficienza economica. I) Compensazione integrale delle spese della presente procedura tra le parti ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 14/3/2007, antecedentemente al quale è nata la figlia (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente, e successivamente al quale è nato il figlio (nato il [...]), ancora Persona_3 minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 107/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 7/3/2025 e passata in giudicato in data 13/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 12/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
n Viareggio (LU) in data 14/3/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 14, Parte 1, dell'Anno 2007; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
RD BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LARA BINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/B, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) Affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la Per_1 madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima. B) Diritto del padre di incontrare e frequentare il figlio, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni del minore, secondo un calendario libero in considerazione della tipologia di attività svolta e dell'età dei figli stessi, sia per il periodo ordinario che festivo e feriale. C) Rinnovo di espressa delega del Sig. alla Sig.ra lla sottoscrizione di autorizzazioni Pt_2 Pt_1 scolastiche o mediche riguardanti il figlio minore. D) Dichiarazione di indipendenza economica dei due coniugi, in forza delle rispettive attività lavorative, con conseguente conferma di assenza di dazione a titolo di contribuzione al mantenimento personale. E) Versamento da parte del Sig. alla Sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento Pt_2 Pt_1
1 dei figli, fino alla loro autosufficienza economica, tramite bonifico bancario entro il giorno 15, della somma mensile di €. 1.200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, già comprensiva delle spese straordinarie, tra cui sono da annoverarsi quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, scolastiche, ricreative e sportive secondo la previsione del Protocollo d'Intesa approvato dal CNF, rientranti in un concordato plafond di €. 500,00 mensili, superando il quale lo stesso parteciperà al relativo sostenimento nella misura del 50%. F) Riconoscimento alla Sig.ra del diritto alla presentazione di richiesta dell'assegno unico Pt_1 nella misura del 100%. G) Versamento da parte del Sig. alla Sig.ra sempre tramite bonifico bancario entro Pt_2 Pt_1 il giorno 15, della somma mensile di €. 268,50, quale quota parte del rateo di rimborso del mutuo agli stessi cointestato, acceso per l'acquisto della casa coniugale, posta in Viareggio, Via Di Montramito. H) Versamento, in occasione del percepimento della tredicesima e quattordicesima mensilità, rispettivamente accreditate a suo favore a Dicembre e a Giugno, da parte del Sig. alla Sig.ra Pt_2
sempre a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, l'ulteriore importo di €. 666,00, Pt_1 pari ad un terzo dell'emolumento retributivo base, fino alla loro autosufficienza economica. I) Compensazione integrale delle spese della presente procedura tra le parti ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 14/3/2007, antecedentemente al quale è nata la figlia (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente, e successivamente al quale è nato il figlio (nato il [...]), ancora Persona_3 minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 107/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 7/3/2025 e passata in giudicato in data 13/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 12/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
n Viareggio (LU) in data 14/3/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 14, Parte 1, dell'Anno 2007; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
RD BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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