TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 2398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2398 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
LUCIA CRISTINA ARQUILLA
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
MARIA CRISTINA BERGODI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
3.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto del figlio minore a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (8.03.2022), con conseguente CP_ condanna dell convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 16/11/2023, questo Tribunale, all'esito di procedimento ex art. 445 bis iscritto, riconosceva il minore Persona_1
in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con
[...]
decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 17.11.2023;
- di aver trasmesso, in data 18.11.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l' non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Nel costituirsi nel presente giudizio, peraltro, l' ha rappresentato che “la sede CP_1
di Palestrina ha liquidato la prestazione richiesta, come da elaborazione del
14/04/2024, con decorrenza riconosciuta in omologa” e che “i ratei in favore di parte ricorrente sono stati liquidati in data 16/04/2024 (Prestazione n°07712184)
e disposto il pagamenti per il 16/04/2024 presso l'Istituto di Credito indicato dalla ricorrente”; l'ente convenuto ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con decreto in data 24.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
25.03.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note predette, rappresentando che “la ricorrente ha percepito l'importo dovuto nel mese di
Maggio 2024, successivamente alla proposizione del ricorso e alla notifica dello stesso”, evidenziando “che la documentazione prodotta da controparte in merito all'emissione degli avvisi di pagamento non può considerarsi ufficiale in quanto non sono comunicazioni, successivamente spedite alla ricorrente”; la medesima difesa ha pertanto insistito “per la cessazione della materia del contendere in quanto il pagamento risulta effettuato successivamente alla notifica del ricorso, con conseguente condanna alle spese di lite o compensazione delle stesse”.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' (“modello Te08” e “dettaglio di pagamento CP_1
arretrati”), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
Infatti, se da una parte è vero che non vi è prova che la comunicazione di liquidazione della prestazione (di data anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) sia stata ricevuta dalla sig.ra , è altrettanto vero che Pt_1
la ricorrente, a fronte di quanto dedotto dall' in ordine alla data in cui ne CP_1
sarebbe stato disposto il pagamento (16/04/2024), avrebbe dovuto dimostrare di essersi vista accreditare la somma in un momento successivo, mentre si è limitata ad affermare, del tutto genericamente, e senza fornirne alcuna prova, di aver
“percepito l'importo dovuto nel mese di Maggio 2024”.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- compensa le spese di lite. Tivoli, 26/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2398 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
LUCIA CRISTINA ARQUILLA
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
MARIA CRISTINA BERGODI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.04.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
3.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto del figlio minore a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (8.03.2022), con conseguente CP_ condanna dell convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 16/11/2023, questo Tribunale, all'esito di procedimento ex art. 445 bis iscritto, riconosceva il minore Persona_1
in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con
[...]
decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 17.11.2023;
- di aver trasmesso, in data 18.11.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l' non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Nel costituirsi nel presente giudizio, peraltro, l' ha rappresentato che “la sede CP_1
di Palestrina ha liquidato la prestazione richiesta, come da elaborazione del
14/04/2024, con decorrenza riconosciuta in omologa” e che “i ratei in favore di parte ricorrente sono stati liquidati in data 16/04/2024 (Prestazione n°07712184)
e disposto il pagamenti per il 16/04/2024 presso l'Istituto di Credito indicato dalla ricorrente”; l'ente convenuto ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con decreto in data 24.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
25.03.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note predette, rappresentando che “la ricorrente ha percepito l'importo dovuto nel mese di
Maggio 2024, successivamente alla proposizione del ricorso e alla notifica dello stesso”, evidenziando “che la documentazione prodotta da controparte in merito all'emissione degli avvisi di pagamento non può considerarsi ufficiale in quanto non sono comunicazioni, successivamente spedite alla ricorrente”; la medesima difesa ha pertanto insistito “per la cessazione della materia del contendere in quanto il pagamento risulta effettuato successivamente alla notifica del ricorso, con conseguente condanna alle spese di lite o compensazione delle stesse”.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine al pagamento della prestazione dedotta in lite e della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' (“modello Te08” e “dettaglio di pagamento CP_1
arretrati”), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
Infatti, se da una parte è vero che non vi è prova che la comunicazione di liquidazione della prestazione (di data anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) sia stata ricevuta dalla sig.ra , è altrettanto vero che Pt_1
la ricorrente, a fronte di quanto dedotto dall' in ordine alla data in cui ne CP_1
sarebbe stato disposto il pagamento (16/04/2024), avrebbe dovuto dimostrare di essersi vista accreditare la somma in un momento successivo, mentre si è limitata ad affermare, del tutto genericamente, e senza fornirne alcuna prova, di aver
“percepito l'importo dovuto nel mese di Maggio 2024”.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- compensa le spese di lite. Tivoli, 26/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli