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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3483 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.06.2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, alla via Cola di Rienzo n. 149 presso lo studio dell'Avv. Giulio Gonnella
e dell'Avv. Elvia Restaino, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, CP_1
Via Cardinal de Luca n. 1 presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Ruzza che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 28.06.2024, disposta mediante trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni come da note d'udienza depositate telematicamente e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 04.11.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Chiusdino (SI) il
17.05.1997 con registrato agli atti dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune all'anno 1997 atto n. 5, parte 2, Serie A;
- che dall'unione tra le parti erano nate le figlie (12.01.2012) e Per_1 Per_2
(01.12.2004);
- che il rapporto coniugale era venuto meno a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dalla con il sig. risalente al CP_1 CP_2 mese di maggio 2020 e tuttora in corso;
- che i coniugi erano separati di fatto dal mese di luglio 2020 e, dal mese di dicembre 2020, la aveva abbandonato la casa coniugale insieme alle CP_1 proprie figlie per trasferirsi presso altra abitazione, unitamente al proprio compagno;
- che dal mese di agosto 2020 i coniugi avevano tentato di addivenire ad una separazione consensuale ma senza esito positivo;
- di percepire euro 13.000,00/16.000,00 netti annui circa quale osteopata libero professionista e di essere in difficoltà economiche;
- di essere affetto da una grave patologia cardiaca che comportava una maggiore difficoltà nell'adempiere ai propri impegni professionali;
- di essere proprietario esclusivo della casa coniugale su cui gravava un mutuo ipotecario di euro 900,00 mensili, corrisposti dal padre del con Pt_1 scadenza al 2028 e di un immobile sito in Canale Monterano su cui gravava un mutuo ipotecario di euro 300,00 mensili con scadenza al 2033 e concesso in locazione per euro 370,00 mensili e per 50/300 di un immobile pervenuto in eredità che non produceva alcun reddito;
- di essere comproprietario nella misura del 50% unitamente alla moglie di un immobile in Canale Monterano su cui gravava un mutuo con rata mensile di euro 302,00 con scadenza al 2033 e concesso in locazione per euro 380,00 mensili e di un immobile sito in Bracciano su cui gravava un mutuo con rata mensile di euro 430,00 con scadenza al 2034 e concesso in locazione per euro 550,00 mensili;
- di corrispondere interamente il rateo mensile di euro 664,00 per l'immobile di proprietà della ove quest'ultima risiedeva unitamente alle figlie e al CP_1 compagno dal mese di dicembre 2020;
- che la percepiva euro 1.400,00 mensili quale supplente insegnante di CP_1 sostegno presso l'I.C. “Tittoni” di Bracciano, oltre a quanto percepito “in nero” per le ripetizioni di lingua inglese e per l'attività privata di tutoraggio per bambini e ragazzi affetti da D.S.A. che fornisce presso l'immobile in cui risiede ed euro 3.800,00 annui a titolo di canone di locazione per un posto barca sito in Civitavecchia;
- che la figlia percepiva una indennità di frequenza di euro 300,00 Per_2 mensili per nove mensilità, di cui la usufruiva al 100%; CP_1
- di versare euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento per le figlie sin dal mese di marzo 2021.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi disponendo l'autonomia economica dei coniugi,
l'affidamento condiviso delle figlie e con collocamento presso la Per_1 Per_2 casa materna, disciplinare il diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento per le figlie di euro 400,00 mensili con spese straordinarie al 50% tra le parti, stabilire che le detrazioni per le figlie a carico saranno distribuite al 50% ciascuno e disporsi l'accollo della in via esclusiva del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di CP_1 sua proprietà esclusiva, disporsi che i coniugi contribuiranno nella misura del 50% al pagamento degli oneri relativi agli immobili in comproprietà.
Con memoria difensiva depositata il 28.01.2022 si costituiva in giudizio la la quale contestava la ricostruzione dei fatti di controparte e deduceva: CP_1
- che durante il matrimonio il aveva intrattenuto diverse relazioni Pt_1 extraconiugali;
- che la non aveva abbandonato la casa coniugale bensì, a seguito del CP_1 trasferimento del in un immobile condotto in locazione in Bracciano Pt_1 ed a fronte dell'impossibilità di pagamento del canone, lo stesso chiedeva alla moglie di allontanarsene in modo da poterla locare e coprire così i costi del relativo mutuo;
- di avere sempre sostenuto il nella propria attività lavorativa che aveva Pt_1 sempre prodotto entrate cospicue che gli avevano consentito di aprire due studi professionali e di godere di uno stile di vita agiato;
- di avere sempre lavorato durante la vita matrimoniale ma di aver cessato la propria attività lavorativa dopo la nascita delle figlie in modo da permettere al marito di dedicarsi completamente alla sua professione;
- che gli immobili in comproprietà con il marito erano concessi in locazione e producevano importi che coprivano la rata mensile dei mutui che gravavano sugli stessi e di cui la non aveva mai disposto;
CP_1
- che il si recava presso la casa coniugale esclusivamente nei fine Pt_1 settimana per vedere le figlie e che la stessa era di recente stata concessa in locazione per la produzione cinematografica di un film;
- che la mancata sottoscrizione dell'accordo di separazione era dovuta al fatto che la aveva proposto la vendita di uno degli immobili in comproprietà CP_1 al fine di ridurre l'onere economico che tali beni determinavano;
- che il marito percepiva molto più di quanto aveva dichiarato nel ricorso;
- di svolgere l'attività lavorativa di insegnante di sostegno e di essere riuscita a sostenere le spese quotidiane grazie ai proventi derivanti dalla vendita di un immobile di sua proprietà;
- che il posto barca all'interno del Porto Turistico Riva di Traiano era locato e con i relativi profitti provvedeva a saldare gli oneri portuali;
- che l'indennità di frequenza della figlia non veniva più corrisposta dal Per_2 mese di luglio 2021;
- che il padre si era opposto alla vaccinazione per il Covid-19 della figlia Per_2 di fatto impedendo alla figlia di usufruire dei mezzi pubblici necessari per raggiungere la scuola e la Scuola del Teatro dell'Opera da lei frequentata perché sprovvista di green pass rafforzato;
- che il padre assumeva decisioni inerenti la vita delle figlie senza coinvolgere la come ad esempio acquistare il motorino per la figlia CP_1 Per_2
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1 Per_2 con collocamento presso la casa materna, disciplinare il diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento per le figlie di euro 1.000,00 mensili con spese straordinarie al 50% tra le parti, la corresponsione al 100% dei ratei mensili per il mutuo sull'immobile di Via Civitavecchia n. 83 a titolo di mantenimento per la resistente o di una somma equivalente o, in subordine, l'assegnazione della casa coniugale di Via delle Trafogliette, un assegno di mantenimento per la da CP_1 liquidarsi in via equitativa dal giudice e di provvedere allo scambio delle autovetture nella disponibilità delle parti.
All'udienza presidenziale del 08.02.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., con separata ordinanza, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento presso la madre, disciplinava il diritto di Per_1 Per_2 visita paterno e disponeva a carico del un assegno di mantenimento di Pt_1 euro 650,00 mensili per il mantenimento della moglie ed un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie (euro
300,00 mensili per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di
Manziana.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 31.05.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto di aver proposto a di seguire un percorso terapeutico che Per_2 la ragazza aveva accettato e che i rapporti tra i coniugi continuavano ad essere conflittuali.
Con decreto del 01.06.2022 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
11.11.2022.
In data 18.07.2022 parte ricorrente formulava istanza di anticipazione dell'udienza e, con decreto del 20.07.2022, il Giudice anticipava l'udienza alla data del 23.09.2022 concedendo termine alla parte resistente di depositare note autorizzate.
Con decreto del 14.09.2022 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
04.11.2022.
All'udienza del 04.11.2022, comparivano le parti personalmente e le parti richiedevano la concessione dei termini ex art. 183, VI, c.p.c. ed il Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava all'udienza del
17.03.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
Con decreto del 28.02.2023 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 17.03.2023. La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale della resistente reso all'udienza del 29.09.2023 e alla medesima udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale e, per parte resistente, anche il deposito della copia dei movimenti del libretto postale intestato alla figlia su cui confluisce l'indennità di frequenza della figlia.
All'udienza cartolare tenutasi il 28.06.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'assegnazione della casa coniugale e sull'affidamento della figlia Per_1
La resistente ha richiesto il pagamento della rata connessa al mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in Manziana, Via Civitavecchia n. 83, di sua esclusiva proprietà, in cui risiede unitamente alla figlia o in subordine Per_1
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale di proprietà al 50% tra le parti.
Deve osservarsi che in sede di udienza presidenziale nulla era stato disposto con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, atteso che dal mese di dicembre 2020 la resistente se ne era allontanata unitamente alle figlie. Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, nulla debba essere disposto con riferimento alla casa coniugale, confermando quanto stabilito in sede di udienza presidenziale. Deve essere rigettata, infatti, la richiesta subordinata della ricorrente, in casi di mancata condanna del resistente al pagamento del mutuo relativo all'abitazione presso cui la bita con le figlie, CP_1
di assegnazione dell'abitazione familiare – attualmente affittata dal il Pt_1
quale percepisce la rendita da locazione – in quanto come indicato dalla medesima ricorrente trattasi di abitazione con costi ingenti di gestione ed avendo ormai le figlie il proprio habitat domestico nella casa di proprietà della madre in cui si sono trasferite dopo che le parti si sono lasciate, anche se di tale circostanza deve tenersene conto ai fini delle statuizioni economiche per i motivi di seguito indicati.
Quanto alle condizioni di affidamento della figlia atteso che nel Per_1
corso del giudizio è diventata maggiorenne, il Collegio ritiene che debba Per_2
essere confermato l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita come dettagliatamente indicato in dispositivo e come richiesto da entrambe le parti.
Statuizioni patrimoniali
La resistente ha richiesto un assegno di mantenimento per le figlie di euro
1.000,00 mensili a carico del resistente con mantenimento diretto in favore di maggiorenne non economicamente autosufficiente, mentre il Per_2 Pt_1 ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per le figlie di euro 400,00 mensili.
In sede di udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di libero professionista osteopata e di percepire euro
1.300,00/1.500,00 per dodici mensilità, mentre la resistente ha dichiarato di svolgere l'attività lavorativa di insegnante di sostegno privata fornendo lezioni e ripetizioni a casa ai ragazzi dislessici e di percepire euro 500,00 mensili. Il ricorrente ha dichiarato inoltre di essere proprietario al 100% della casa coniugale costituita da un immobile di lusso sita in Manziana Via delle
Trafogliette, del 100% di una casa in Canale Monterano, del 50% di una casa in
Canale Monterano e di 1/6 di una casa in Roma, mentre la resistente ha dichiarato di essere proprietaria al 100% della casa di abitazione sita in Manziana in via Civitavecchia n. 81 e del 50% di una casa in Canale Monterano. Le parti hanno inoltre rappresentato che i predetti immobili sono gravati da mutuo ipotecario e messi a reddito con canoni che coprono le rate di mutuo e che sono gestiti in via esclusiva dal Pt_1
All'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 08.02.2022 il Presidente attribuiva mensilmente alla n assegno mensile CP_1 di euro 650,00 per il proprio mantenimento e di euro 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie tra le parti.
In sede di istruttoria la resistente ha reso interrogatorio formale all'udienza del 29.09.2023 dichiarando di percepire euro 700,00/800,00 mensili nei mesi scolastici per le attività di sostegno agli studenti e di aver aperto un piccolo bistrot a Trevignano Romano, gestito unitamente al proprio compagno ma di cui ancora non conosceva gli utili e per il quale erano in cerca di personale.
In tale udienza il giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, degli estratti correnti con movimentazioni e delle buste paga percepite degli ultimi tre anni nonché per la resistente la copia dei movimenti del libretto postale intestato alla figlia su cui confluiva l'indennità di frequenza dalla stessa percepito da depositare entro il 30 maggio 2024.
Nella dichiarazione sostituiva di atto notorio depositata da parte ricorrente il ha dichiarato di aver percepito nelle ultime tre annualità un reddito Pt_1 annuo medio lordo di euro 22.000,00/24.000,00 circa oltre ad euro 480,00 per l'anno 2023 per l'attività di docente presso l'Università popolare AICTO, mentre la resistente ha dichiarato di aver percepito euro 5.486,00 per l'anno 2021, euro
12.975 per l'anno 2022 ed euro 13.890,00 per l'anno 2023. La stessa ha dichiarato inoltre di corrispondere euro 750,00 mensili per la locazione del locale commerciale ove viene condotta l'attività attualmente in perdita, e di Pt_2 euro 340,00 mensili per un prestito a nome della società Good Mood s.r.l. In sede di interrogatorio formale, la resistente ha rappresentato di essere alla ricerca di nuovo personale da impiegare nella propria attività, oltre alla dipendente già assunta stabilmente.
Dagli esami degli estratti conto depositati dalla resistente relativamente al libretto postale intestato alla figlia su cui confluiva l'indennità di frequenza dalla stessa percepito emergono numerosi prelievi per totali euro 6.134,15 ma non sono stati depositati i relativi giustificativi di spesa;
inoltre, la resistente ha depositato nel ricorso introduttivo copia del solo frontespizio dell'estratto conto corrente per l'ultimo trimestre dell'anno 2020 da cui risultano degli accrediti per un totale di euro 71.788,89 (verisimilmente legati alla vendita di un immobile) e dagli esami degli estratti conto depositati emergono numerosi prelievi di denaro contante allo sportello bancomat e, nel corso dell'anno 2021 e nel 2023, molteplici pagamenti effettuati dal a Controparte_3 titolo di “stipendio o pensione /benef/stipendio rata speciale” di importi variabili.
La condotta tenuta dalla resistente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116
e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che la stessa abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Dall'esame della documentazione reddituale depositata da parte ricorrente emerge per l'anno 2020 un reddito complessivo di euro 24.010,00, per l'anno
2021 di euro 25.250,00 e per l'anno 2022 di 29.879,00. Lo stesso ha inoltre depositato gli estratti conto per l'anno 2023 dai quali emergono numerosi versamenti in contanti di importi variabili nonché alcuni bonifici con indicazione quale prestiti infruttiferi effettuati dai genitori che portano a ritenere che le entrate del ricorrente siano superiori a quanto dallo stesso dichiarato.
La condotta tenuta dal ricorrente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116
e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Va premesso che con ordinanza emessa in data 28.06.2024 nel procedimento incidentale sub 1) a seguito di richiesta del difensore del Pt_1 di revoca del mantenimento alla in considerazione di varie circostanze CP_1 sopravvenute, tra cui l'avere intrapreso un'attività economica di bistrot con il compagno mentre la ha dedotto di ulteriori entrate del ricorrente non CP_1 dichiarate. Tale istanza è stata rigettata, non solo in quanto la causa era ormai in fase di decisione ma anche in quanto dall'esame dei conti correnti è emerso che i bonifici effettuati dai genitori del di cui si sconosce che tipo di attività Pt_1 svolgono – devono entrare a pieno titolo tra i redditi del medesimo sebbene non dichiarati. In merito, la giurisprudenza di legittimità ritiene in maniera costante che: “ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dello obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che sì protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato.” (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2014, n. 13026; Cass., Sez. I,
26/06/1996, n. 5916);
Infine, deve evidenziarsi che la è gravata da una rata di mutuo che CP_1 attualmente ammonta a circa 900,00 euro per la casa in cui risiede con le figlie, mentre il corrisponde rate di mutuo per gli immobili di cui risulta Pt_1 titolare ma mediante la corresponsione di canoni di affitto che percepisce per le medesime e vive in una casa di proprietà.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dovere riconoscere un assegno di mantenimento a favore della resistente di euro 300,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e con aumento Istat dal medesimo mese. Deve ritenersi sussistente tutta una sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti
– potendo il ricorrente disporre di un consistente patrimonio immobiliare – seppure in misura inferiore rispetto al periodo in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale avendo intrapreso una nuova attività che sta generando degli utili essendo in fase ancora iniziale come risulta dalla documentazione depositata.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore delle figlie, il Tribunale reputa equo porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) mensili in considerazione della ricostruita situazione reddituale delle parti in considerazione del fatto che la figlia durante la Per_2 settimana abita in un appartamento in locazione, i cui costi vengono sostenuti al
50% dalle parti, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Le spese straordinarie relative alle figlie con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Le ulteriori domande restitutorie o risarcitorie svolte dalla resistente di condanna del al rimborso della rata connessa al mutuo ipotecario Pt_1 gravante sull'immobile di Via Civitavecchia n. 83 a carico della resistente e le domande svolte dal ricorrente di condanna della alla partecipazione nella CP_1 misura del 50% alle spese di manutenzione/tassazione/mutuo residuo o altro tiolo per gli immobili in comproprietà sono inammissibili nel presente giudizio, essendo incoercibili in quanto trattasi di obbligazioni nei confronti di terzo soggetto mutuatario ed in quanto estranee al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connesse alla domanda principale (Cass.
8.9.2014 n. 18870).
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per il presente giudizio e per il procedimento incidentale sub 1).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3483/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Roma il 11.01.1968 e nata a [...] il [...], CP_1 aventi contratto matrimonio in Chiusdino (SI) il 17.05.1997 registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Chiusdino all'anno 1997 atto n. 5, parte 2, Serie A, con regime di separazione dei beni;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) dispone che corrisponda, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento, a entro il giorno 5 di ogni mese, con CP_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
5) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia come segue: a settimane alterne il Per_1 weekend, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina, allorché la riaccompagnerà a scuola;
durante la settimana il padre, nelle settimane in cui non avrà la figlia durante il weekend, terrà con sé un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il giorno del Per_1 venerdì dall'uscita di scuola fino alle 20,00; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, dal giorno del 24 al 31 dicembre, e dal 1 al
7 gennaio. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrere una metà della giornata con i figli scegliendo tra la mattinata dalle ore 9.00 alle 14.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00 ed invertendo l'anno successivo. In occasione del compleanno di ciascun genitore questi avranno la facoltà di poterlo trascorrere in compagnia dei minori, previo accordo con l'altro genitore, così come per la Festa della Mamma e del Papà;
6) dispone che il padre contribuirà al mantenimento della figlia Per_2 nella misura di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza, da versare alla stessa entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
7) dispone che il padre contribuirà al mantenimento della figlia Per_1 nella misura di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese e e a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
8) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
9) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
10) dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 12 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3483 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.06.2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, alla via Cola di Rienzo n. 149 presso lo studio dell'Avv. Giulio Gonnella
e dell'Avv. Elvia Restaino, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, CP_1
Via Cardinal de Luca n. 1 presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Ruzza che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 28.06.2024, disposta mediante trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni come da note d'udienza depositate telematicamente e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 04.11.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Chiusdino (SI) il
17.05.1997 con registrato agli atti dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune all'anno 1997 atto n. 5, parte 2, Serie A;
- che dall'unione tra le parti erano nate le figlie (12.01.2012) e Per_1 Per_2
(01.12.2004);
- che il rapporto coniugale era venuto meno a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dalla con il sig. risalente al CP_1 CP_2 mese di maggio 2020 e tuttora in corso;
- che i coniugi erano separati di fatto dal mese di luglio 2020 e, dal mese di dicembre 2020, la aveva abbandonato la casa coniugale insieme alle CP_1 proprie figlie per trasferirsi presso altra abitazione, unitamente al proprio compagno;
- che dal mese di agosto 2020 i coniugi avevano tentato di addivenire ad una separazione consensuale ma senza esito positivo;
- di percepire euro 13.000,00/16.000,00 netti annui circa quale osteopata libero professionista e di essere in difficoltà economiche;
- di essere affetto da una grave patologia cardiaca che comportava una maggiore difficoltà nell'adempiere ai propri impegni professionali;
- di essere proprietario esclusivo della casa coniugale su cui gravava un mutuo ipotecario di euro 900,00 mensili, corrisposti dal padre del con Pt_1 scadenza al 2028 e di un immobile sito in Canale Monterano su cui gravava un mutuo ipotecario di euro 300,00 mensili con scadenza al 2033 e concesso in locazione per euro 370,00 mensili e per 50/300 di un immobile pervenuto in eredità che non produceva alcun reddito;
- di essere comproprietario nella misura del 50% unitamente alla moglie di un immobile in Canale Monterano su cui gravava un mutuo con rata mensile di euro 302,00 con scadenza al 2033 e concesso in locazione per euro 380,00 mensili e di un immobile sito in Bracciano su cui gravava un mutuo con rata mensile di euro 430,00 con scadenza al 2034 e concesso in locazione per euro 550,00 mensili;
- di corrispondere interamente il rateo mensile di euro 664,00 per l'immobile di proprietà della ove quest'ultima risiedeva unitamente alle figlie e al CP_1 compagno dal mese di dicembre 2020;
- che la percepiva euro 1.400,00 mensili quale supplente insegnante di CP_1 sostegno presso l'I.C. “Tittoni” di Bracciano, oltre a quanto percepito “in nero” per le ripetizioni di lingua inglese e per l'attività privata di tutoraggio per bambini e ragazzi affetti da D.S.A. che fornisce presso l'immobile in cui risiede ed euro 3.800,00 annui a titolo di canone di locazione per un posto barca sito in Civitavecchia;
- che la figlia percepiva una indennità di frequenza di euro 300,00 Per_2 mensili per nove mensilità, di cui la usufruiva al 100%; CP_1
- di versare euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento per le figlie sin dal mese di marzo 2021.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi disponendo l'autonomia economica dei coniugi,
l'affidamento condiviso delle figlie e con collocamento presso la Per_1 Per_2 casa materna, disciplinare il diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento per le figlie di euro 400,00 mensili con spese straordinarie al 50% tra le parti, stabilire che le detrazioni per le figlie a carico saranno distribuite al 50% ciascuno e disporsi l'accollo della in via esclusiva del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di CP_1 sua proprietà esclusiva, disporsi che i coniugi contribuiranno nella misura del 50% al pagamento degli oneri relativi agli immobili in comproprietà.
Con memoria difensiva depositata il 28.01.2022 si costituiva in giudizio la la quale contestava la ricostruzione dei fatti di controparte e deduceva: CP_1
- che durante il matrimonio il aveva intrattenuto diverse relazioni Pt_1 extraconiugali;
- che la non aveva abbandonato la casa coniugale bensì, a seguito del CP_1 trasferimento del in un immobile condotto in locazione in Bracciano Pt_1 ed a fronte dell'impossibilità di pagamento del canone, lo stesso chiedeva alla moglie di allontanarsene in modo da poterla locare e coprire così i costi del relativo mutuo;
- di avere sempre sostenuto il nella propria attività lavorativa che aveva Pt_1 sempre prodotto entrate cospicue che gli avevano consentito di aprire due studi professionali e di godere di uno stile di vita agiato;
- di avere sempre lavorato durante la vita matrimoniale ma di aver cessato la propria attività lavorativa dopo la nascita delle figlie in modo da permettere al marito di dedicarsi completamente alla sua professione;
- che gli immobili in comproprietà con il marito erano concessi in locazione e producevano importi che coprivano la rata mensile dei mutui che gravavano sugli stessi e di cui la non aveva mai disposto;
CP_1
- che il si recava presso la casa coniugale esclusivamente nei fine Pt_1 settimana per vedere le figlie e che la stessa era di recente stata concessa in locazione per la produzione cinematografica di un film;
- che la mancata sottoscrizione dell'accordo di separazione era dovuta al fatto che la aveva proposto la vendita di uno degli immobili in comproprietà CP_1 al fine di ridurre l'onere economico che tali beni determinavano;
- che il marito percepiva molto più di quanto aveva dichiarato nel ricorso;
- di svolgere l'attività lavorativa di insegnante di sostegno e di essere riuscita a sostenere le spese quotidiane grazie ai proventi derivanti dalla vendita di un immobile di sua proprietà;
- che il posto barca all'interno del Porto Turistico Riva di Traiano era locato e con i relativi profitti provvedeva a saldare gli oneri portuali;
- che l'indennità di frequenza della figlia non veniva più corrisposta dal Per_2 mese di luglio 2021;
- che il padre si era opposto alla vaccinazione per il Covid-19 della figlia Per_2 di fatto impedendo alla figlia di usufruire dei mezzi pubblici necessari per raggiungere la scuola e la Scuola del Teatro dell'Opera da lei frequentata perché sprovvista di green pass rafforzato;
- che il padre assumeva decisioni inerenti la vita delle figlie senza coinvolgere la come ad esempio acquistare il motorino per la figlia CP_1 Per_2
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1 Per_2 con collocamento presso la casa materna, disciplinare il diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento per le figlie di euro 1.000,00 mensili con spese straordinarie al 50% tra le parti, la corresponsione al 100% dei ratei mensili per il mutuo sull'immobile di Via Civitavecchia n. 83 a titolo di mantenimento per la resistente o di una somma equivalente o, in subordine, l'assegnazione della casa coniugale di Via delle Trafogliette, un assegno di mantenimento per la da CP_1 liquidarsi in via equitativa dal giudice e di provvedere allo scambio delle autovetture nella disponibilità delle parti.
All'udienza presidenziale del 08.02.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., con separata ordinanza, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento presso la madre, disciplinava il diritto di Per_1 Per_2 visita paterno e disponeva a carico del un assegno di mantenimento di Pt_1 euro 650,00 mensili per il mantenimento della moglie ed un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie (euro
300,00 mensili per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di
Manziana.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 31.05.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto di aver proposto a di seguire un percorso terapeutico che Per_2 la ragazza aveva accettato e che i rapporti tra i coniugi continuavano ad essere conflittuali.
Con decreto del 01.06.2022 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
11.11.2022.
In data 18.07.2022 parte ricorrente formulava istanza di anticipazione dell'udienza e, con decreto del 20.07.2022, il Giudice anticipava l'udienza alla data del 23.09.2022 concedendo termine alla parte resistente di depositare note autorizzate.
Con decreto del 14.09.2022 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
04.11.2022.
All'udienza del 04.11.2022, comparivano le parti personalmente e le parti richiedevano la concessione dei termini ex art. 183, VI, c.p.c. ed il Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava all'udienza del
17.03.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
Con decreto del 28.02.2023 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza prevista per il 17.03.2023. La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale della resistente reso all'udienza del 29.09.2023 e alla medesima udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale e, per parte resistente, anche il deposito della copia dei movimenti del libretto postale intestato alla figlia su cui confluisce l'indennità di frequenza della figlia.
All'udienza cartolare tenutasi il 28.06.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'assegnazione della casa coniugale e sull'affidamento della figlia Per_1
La resistente ha richiesto il pagamento della rata connessa al mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in Manziana, Via Civitavecchia n. 83, di sua esclusiva proprietà, in cui risiede unitamente alla figlia o in subordine Per_1
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale di proprietà al 50% tra le parti.
Deve osservarsi che in sede di udienza presidenziale nulla era stato disposto con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, atteso che dal mese di dicembre 2020 la resistente se ne era allontanata unitamente alle figlie. Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, nulla debba essere disposto con riferimento alla casa coniugale, confermando quanto stabilito in sede di udienza presidenziale. Deve essere rigettata, infatti, la richiesta subordinata della ricorrente, in casi di mancata condanna del resistente al pagamento del mutuo relativo all'abitazione presso cui la bita con le figlie, CP_1
di assegnazione dell'abitazione familiare – attualmente affittata dal il Pt_1
quale percepisce la rendita da locazione – in quanto come indicato dalla medesima ricorrente trattasi di abitazione con costi ingenti di gestione ed avendo ormai le figlie il proprio habitat domestico nella casa di proprietà della madre in cui si sono trasferite dopo che le parti si sono lasciate, anche se di tale circostanza deve tenersene conto ai fini delle statuizioni economiche per i motivi di seguito indicati.
Quanto alle condizioni di affidamento della figlia atteso che nel Per_1
corso del giudizio è diventata maggiorenne, il Collegio ritiene che debba Per_2
essere confermato l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita come dettagliatamente indicato in dispositivo e come richiesto da entrambe le parti.
Statuizioni patrimoniali
La resistente ha richiesto un assegno di mantenimento per le figlie di euro
1.000,00 mensili a carico del resistente con mantenimento diretto in favore di maggiorenne non economicamente autosufficiente, mentre il Per_2 Pt_1 ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per le figlie di euro 400,00 mensili.
In sede di udienza presidenziale il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di libero professionista osteopata e di percepire euro
1.300,00/1.500,00 per dodici mensilità, mentre la resistente ha dichiarato di svolgere l'attività lavorativa di insegnante di sostegno privata fornendo lezioni e ripetizioni a casa ai ragazzi dislessici e di percepire euro 500,00 mensili. Il ricorrente ha dichiarato inoltre di essere proprietario al 100% della casa coniugale costituita da un immobile di lusso sita in Manziana Via delle
Trafogliette, del 100% di una casa in Canale Monterano, del 50% di una casa in
Canale Monterano e di 1/6 di una casa in Roma, mentre la resistente ha dichiarato di essere proprietaria al 100% della casa di abitazione sita in Manziana in via Civitavecchia n. 81 e del 50% di una casa in Canale Monterano. Le parti hanno inoltre rappresentato che i predetti immobili sono gravati da mutuo ipotecario e messi a reddito con canoni che coprono le rate di mutuo e che sono gestiti in via esclusiva dal Pt_1
All'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 08.02.2022 il Presidente attribuiva mensilmente alla n assegno mensile CP_1 di euro 650,00 per il proprio mantenimento e di euro 600,00 mensili per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie tra le parti.
In sede di istruttoria la resistente ha reso interrogatorio formale all'udienza del 29.09.2023 dichiarando di percepire euro 700,00/800,00 mensili nei mesi scolastici per le attività di sostegno agli studenti e di aver aperto un piccolo bistrot a Trevignano Romano, gestito unitamente al proprio compagno ma di cui ancora non conosceva gli utili e per il quale erano in cerca di personale.
In tale udienza il giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, degli estratti correnti con movimentazioni e delle buste paga percepite degli ultimi tre anni nonché per la resistente la copia dei movimenti del libretto postale intestato alla figlia su cui confluiva l'indennità di frequenza dalla stessa percepito da depositare entro il 30 maggio 2024.
Nella dichiarazione sostituiva di atto notorio depositata da parte ricorrente il ha dichiarato di aver percepito nelle ultime tre annualità un reddito Pt_1 annuo medio lordo di euro 22.000,00/24.000,00 circa oltre ad euro 480,00 per l'anno 2023 per l'attività di docente presso l'Università popolare AICTO, mentre la resistente ha dichiarato di aver percepito euro 5.486,00 per l'anno 2021, euro
12.975 per l'anno 2022 ed euro 13.890,00 per l'anno 2023. La stessa ha dichiarato inoltre di corrispondere euro 750,00 mensili per la locazione del locale commerciale ove viene condotta l'attività attualmente in perdita, e di Pt_2 euro 340,00 mensili per un prestito a nome della società Good Mood s.r.l. In sede di interrogatorio formale, la resistente ha rappresentato di essere alla ricerca di nuovo personale da impiegare nella propria attività, oltre alla dipendente già assunta stabilmente.
Dagli esami degli estratti conto depositati dalla resistente relativamente al libretto postale intestato alla figlia su cui confluiva l'indennità di frequenza dalla stessa percepito emergono numerosi prelievi per totali euro 6.134,15 ma non sono stati depositati i relativi giustificativi di spesa;
inoltre, la resistente ha depositato nel ricorso introduttivo copia del solo frontespizio dell'estratto conto corrente per l'ultimo trimestre dell'anno 2020 da cui risultano degli accrediti per un totale di euro 71.788,89 (verisimilmente legati alla vendita di un immobile) e dagli esami degli estratti conto depositati emergono numerosi prelievi di denaro contante allo sportello bancomat e, nel corso dell'anno 2021 e nel 2023, molteplici pagamenti effettuati dal a Controparte_3 titolo di “stipendio o pensione /benef/stipendio rata speciale” di importi variabili.
La condotta tenuta dalla resistente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116
e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che la stessa abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Dall'esame della documentazione reddituale depositata da parte ricorrente emerge per l'anno 2020 un reddito complessivo di euro 24.010,00, per l'anno
2021 di euro 25.250,00 e per l'anno 2022 di 29.879,00. Lo stesso ha inoltre depositato gli estratti conto per l'anno 2023 dai quali emergono numerosi versamenti in contanti di importi variabili nonché alcuni bonifici con indicazione quale prestiti infruttiferi effettuati dai genitori che portano a ritenere che le entrate del ricorrente siano superiori a quanto dallo stesso dichiarato.
La condotta tenuta dal ricorrente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116
e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Va premesso che con ordinanza emessa in data 28.06.2024 nel procedimento incidentale sub 1) a seguito di richiesta del difensore del Pt_1 di revoca del mantenimento alla in considerazione di varie circostanze CP_1 sopravvenute, tra cui l'avere intrapreso un'attività economica di bistrot con il compagno mentre la ha dedotto di ulteriori entrate del ricorrente non CP_1 dichiarate. Tale istanza è stata rigettata, non solo in quanto la causa era ormai in fase di decisione ma anche in quanto dall'esame dei conti correnti è emerso che i bonifici effettuati dai genitori del di cui si sconosce che tipo di attività Pt_1 svolgono – devono entrare a pieno titolo tra i redditi del medesimo sebbene non dichiarati. In merito, la giurisprudenza di legittimità ritiene in maniera costante che: “ai fini dell'accertamento delle risorse economiche dello obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che sì protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato.” (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2014, n. 13026; Cass., Sez. I,
26/06/1996, n. 5916);
Infine, deve evidenziarsi che la è gravata da una rata di mutuo che CP_1 attualmente ammonta a circa 900,00 euro per la casa in cui risiede con le figlie, mentre il corrisponde rate di mutuo per gli immobili di cui risulta Pt_1 titolare ma mediante la corresponsione di canoni di affitto che percepisce per le medesime e vive in una casa di proprietà.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dovere riconoscere un assegno di mantenimento a favore della resistente di euro 300,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e con aumento Istat dal medesimo mese. Deve ritenersi sussistente tutta una sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti
– potendo il ricorrente disporre di un consistente patrimonio immobiliare – seppure in misura inferiore rispetto al periodo in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale avendo intrapreso una nuova attività che sta generando degli utili essendo in fase ancora iniziale come risulta dalla documentazione depositata.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento in favore delle figlie, il Tribunale reputa equo porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) mensili in considerazione della ricostruita situazione reddituale delle parti in considerazione del fatto che la figlia durante la Per_2 settimana abita in un appartamento in locazione, i cui costi vengono sostenuti al
50% dalle parti, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Le spese straordinarie relative alle figlie con le specificazioni di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Le ulteriori domande restitutorie o risarcitorie svolte dalla resistente di condanna del al rimborso della rata connessa al mutuo ipotecario Pt_1 gravante sull'immobile di Via Civitavecchia n. 83 a carico della resistente e le domande svolte dal ricorrente di condanna della alla partecipazione nella CP_1 misura del 50% alle spese di manutenzione/tassazione/mutuo residuo o altro tiolo per gli immobili in comproprietà sono inammissibili nel presente giudizio, essendo incoercibili in quanto trattasi di obbligazioni nei confronti di terzo soggetto mutuatario ed in quanto estranee al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connesse alla domanda principale (Cass.
8.9.2014 n. 18870).
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per il presente giudizio e per il procedimento incidentale sub 1).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3483/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Roma il 11.01.1968 e nata a [...] il [...], CP_1 aventi contratto matrimonio in Chiusdino (SI) il 17.05.1997 registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Chiusdino all'anno 1997 atto n. 5, parte 2, Serie A, con regime di separazione dei beni;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) dispone che corrisponda, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento, a entro il giorno 5 di ogni mese, con CP_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
5) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia come segue: a settimane alterne il Per_1 weekend, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina, allorché la riaccompagnerà a scuola;
durante la settimana il padre, nelle settimane in cui non avrà la figlia durante il weekend, terrà con sé un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il giorno del Per_1 venerdì dall'uscita di scuola fino alle 20,00; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, dal giorno del 24 al 31 dicembre, e dal 1 al
7 gennaio. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrere una metà della giornata con i figli scegliendo tra la mattinata dalle ore 9.00 alle 14.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00 ed invertendo l'anno successivo. In occasione del compleanno di ciascun genitore questi avranno la facoltà di poterlo trascorrere in compagnia dei minori, previo accordo con l'altro genitore, così come per la Festa della Mamma e del Papà;
6) dispone che il padre contribuirà al mantenimento della figlia Per_2 nella misura di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza, da versare alla stessa entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
7) dispone che il padre contribuirà al mantenimento della figlia Per_1 nella misura di € 350,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dalla pubblicazione della sentenza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese e e a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
8) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
9) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
10) dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 12 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso