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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5998/2024 promossa da:
(1) nato a [...] il [...]; (2) Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; (3) Parte_2 Parte_3
, nata a [...] il [...]; (4) , nato a
[...] Parte_4
EO NI (Brasile) il 07/07/1979; (5) nata a [...] Parte_5
(Brasile) il 27/01/1977; (6) , nato a [...] il 31 ottobre Parte_6
1979; (7) , nato il [...], nella cittá di EO NI Parte_7
(Brasile), brasiliano, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F. C.F._1
; PEC: ; FAX: 0697999266) con Studio sito in
[...] Email_1
Roma, alla Via Crescenzio n. 25 come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato in [...] nel Persona_1
Comune di Isola Sant'Antonio (Alessandria) in data 12 maggio 1890 da genitori italiani (cfr. doc. in atti n. 1), il quale trasferitosi in Brasile non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia RAno, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “DICHIARA, come da richiesta di , Parte_1
che NON fino alla presente data, alcun registro di naturalizzazione a nome di CP_2 Per_1
, figlio di e di , nato in Italia, in [...]
[...] Persona_2 Persona_3
12/05/1890” (cfr. doc. in atti n. 11).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 4.4.2025, la parte ricorrente insisteva nel ricorso, mediante il deposito di note scritte..
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948, ma con prole in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che: - l'avo , cittadino italiano contraeva matrimonio con LI MA AI e dall'unione Persona_1
nascevano: , nato a [...]̀ (Brasile) in data 1 agosto 1930 (cfr. doc. in atti n. 2); e Per_4 [...]
nata a [...] in data [...] (cfr. doc. in atti n. Controparte_3
3);
- al matrimonio fra e , nascevano i ricorrenti: Per_4 Controparte_4 Parte_5
nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4) e
[...] Parte_4
, nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 5);
[...]
- dal matrimonio fra e , nascevano gli ulteriori Controparte_3 CP_3 Persona_5
ricorrenti: , nato a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_2
in atti n. 6); , nato a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_1
in atti n. 7); , nato il [...] nella cittá di EO NI – Parte_7
Brasile (cfr. doc. in atti n. 8) e , nato a [...] il 31 Parte_6
ottobre 1979 (cfr. doc. in atti n. 9);
- dalla successiva unione fra e , nasceva Parte_2 Persona_6
la ricorrente , nata a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_3
in atti n. 10).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, il ricorrente sia discendente di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948, ma con figli nati in epoca successiva, la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa o presso Controparte_1
l'Autorità consolare, se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti deve provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti diretti discendenti di avo italiano, inoltravano le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Consolato italiano di RA (cfr. doc. in atti n. 12) trovandosi, però, nell'impossibilità di prenotare un appuntamento, rappresentando che nel sito del Consolato d'Italia in RA informano che “ la pagina è aggiornata al 26 luglio 2022” (cfr. doc. in atti n. 13).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente avendo la stessa, discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato in [...] nel Comune di Isola Sant'Antonio Persona_1
(AL) il 12/05/1890 fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 1), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. I figli e Per_4 Controparte_3 nascevano, infatti, in Brasile, rispettivamente in data 1/08/1930 e 21/11/1941 (cfr. doc. in atti n. 2 –
3).
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili, in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a (1) nato a Parte_1
EO NI (Brasile) il 31/03/1970; (2) , nato a [...] Parte_2
(Brasile) il 19/05/1971; (3) , nata a [...] il Parte_3
25/08/2003; (4) , nato a [...] il [...]; (5) Parte_4
nata a [...] il [...]; (6) Parte_5 Parte_6
, nato a [...] il [...]; (7) ,
[...] Parte_7
nato il [...], nella cittá di EO NI (Brasile) il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 10.4.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5998/2024 promossa da:
(1) nato a [...] il [...]; (2) Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; (3) Parte_2 Parte_3
, nata a [...] il [...]; (4) , nato a
[...] Parte_4
EO NI (Brasile) il 07/07/1979; (5) nata a [...] Parte_5
(Brasile) il 27/01/1977; (6) , nato a [...] il 31 ottobre Parte_6
1979; (7) , nato il [...], nella cittá di EO NI Parte_7
(Brasile), brasiliano, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F. C.F._1
; PEC: ; FAX: 0697999266) con Studio sito in
[...] Email_1
Roma, alla Via Crescenzio n. 25 come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato in [...] nel Persona_1
Comune di Isola Sant'Antonio (Alessandria) in data 12 maggio 1890 da genitori italiani (cfr. doc. in atti n. 1), il quale trasferitosi in Brasile non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia RAno, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “DICHIARA, come da richiesta di , Parte_1
che NON fino alla presente data, alcun registro di naturalizzazione a nome di CP_2 Per_1
, figlio di e di , nato in Italia, in [...]
[...] Persona_2 Persona_3
12/05/1890” (cfr. doc. in atti n. 11).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 4.4.2025, la parte ricorrente insisteva nel ricorso, mediante il deposito di note scritte..
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948, ma con prole in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che: - l'avo , cittadino italiano contraeva matrimonio con LI MA AI e dall'unione Persona_1
nascevano: , nato a [...]̀ (Brasile) in data 1 agosto 1930 (cfr. doc. in atti n. 2); e Per_4 [...]
nata a [...] in data [...] (cfr. doc. in atti n. Controparte_3
3);
- al matrimonio fra e , nascevano i ricorrenti: Per_4 Controparte_4 Parte_5
nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4) e
[...] Parte_4
, nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 5);
[...]
- dal matrimonio fra e , nascevano gli ulteriori Controparte_3 CP_3 Persona_5
ricorrenti: , nato a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_2
in atti n. 6); , nato a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_1
in atti n. 7); , nato il [...] nella cittá di EO NI – Parte_7
Brasile (cfr. doc. in atti n. 8) e , nato a [...] il 31 Parte_6
ottobre 1979 (cfr. doc. in atti n. 9);
- dalla successiva unione fra e , nasceva Parte_2 Persona_6
la ricorrente , nata a [...] il [...] (cfr. doc. Parte_3
in atti n. 10).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, il ricorrente sia discendente di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948, ma con figli nati in epoca successiva, la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa o presso Controparte_1
l'Autorità consolare, se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti deve provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti diretti discendenti di avo italiano, inoltravano le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Consolato italiano di RA (cfr. doc. in atti n. 12) trovandosi, però, nell'impossibilità di prenotare un appuntamento, rappresentando che nel sito del Consolato d'Italia in RA informano che “ la pagina è aggiornata al 26 luglio 2022” (cfr. doc. in atti n. 13).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente avendo la stessa, discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato in [...] nel Comune di Isola Sant'Antonio Persona_1
(AL) il 12/05/1890 fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 1), in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. I figli e Per_4 Controparte_3 nascevano, infatti, in Brasile, rispettivamente in data 1/08/1930 e 21/11/1941 (cfr. doc. in atti n. 2 –
3).
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili, in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a (1) nato a Parte_1
EO NI (Brasile) il 31/03/1970; (2) , nato a [...] Parte_2
(Brasile) il 19/05/1971; (3) , nata a [...] il Parte_3
25/08/2003; (4) , nato a [...] il [...]; (5) Parte_4
nata a [...] il [...]; (6) Parte_5 Parte_6
, nato a [...] il [...]; (7) ,
[...] Parte_7
nato il [...], nella cittá di EO NI (Brasile) il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 10.4.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio