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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 12202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12202 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7203/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7203/2025 promossa da nato in [...] in data [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Guzzo (CF: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Agliana (PT), 51031, via Don Lorenzo Milani n. 28, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc depositato in data 16.02.2025, il ricorrente, cittadino pakistano titolare di permesso UE di lungo soggiorno, ha lamentato il silenzio inadempimento dell' a in merito Controparte_2 Controparte_2 alla procedura di rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore delle quattro figlie e ha chiesto, in via cautelare, di ordinare la fissazione di appuntamento per la formalizzazione delle relative domande e, nel merito, accertata l'illegittimità dell'inerzia della PA, ordinare la fissazione del suddetto appuntamento e la definizione del relativo procedimento, nonché condannare parte resistente al risarcimento del danno morale patito.
1 Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il rilascio dei nulla osta dalla in data 26.10.2020 in favore delle proprie figlie: Controparte_3 [...]
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Per_1 Parte_2
20.06.2007; nata in [...] il [...] e Parte_3 [...]
nata in [...] il [...]; di aver tempestivamente tentato di Pt_4 legalizzare la documentazione necessaria al rilascio dei visti, ottenendo un appuntamento presso l' solo a seguito di numerosi tentativi in data CP_2
13.09.2023; di essersi subito attivato per ottenere un nuovo appuntamento per formalizzare le domande di visto;
di aver tentato di persona, a mezzo recapito telefonico e anche tramite l'apposito portale dell'agenzia di intermediazione BLS
International; che, tuttavia, ogni tentativo risultava vano;
di aver inviato apposite richieste tramite legale e a mezzo PEC, in particolare nelle date del 13 settembre
2024 e 16 e 23 ottobre 2024; che nel frattempo otteneva dallo Sportello unico della Prefettura di la dichiarazione di proroga della validità dei nulla osta CP_3
(rilasciata il 26.11.2024); che inviava un ulteriore PEC in data 03.01.2025; che, rimasta anch'essa senza riscontro, in ragione della protratta lesione del proprio diritto all'unità familiare, nonché tenuto conto dell'urgenza di provvedere anche in ragione dell'età delle figlie, adiva le vie giudiziarie.
Il Giudice ha fissato l'udienza per l'esame dell'istanza cautelare e del merito al
20.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 07.04.2025 rappresentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda al 13.05.2025 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle dedotte difficoltà organizzative.
Parte ricorrente, con note del 20.06.2025, ha a sua volta confermato quanto sopra, insistendo per la condanna alle spese di parte resistente quale soccombente virtuale e, altresì, per la condanna al risarcimento del danno morale patito per l'avvenuta lesione del diritto all'unità familiare.
Alla luce di quanto rappresentato va dichiarata la cessata materia del contendere.
Deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno.
Il ricorrente non ha articolato e circostanziato la domanda. Per quanto attiene in particolare alla prova del danno non patrimoniale, le SS.UU. (v. Cass SSUU
n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa
2 fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (nello stesso senso v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017,
25420/2017).
Ciò posto le spese di lite possono essere compensate tenuto conto che nulla è stato prodotto a supporto delle asserite tempestive richieste di appuntamento avanzate a seguito del rilascio dei nulla osta, del 26.10.2020; tenuto della parziale coincidenza dell'arco temporale di cui sopra con il noto periodo pandemico;
tenuto conto inoltre che il è interessato da un importante flusso CP_2 migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti
è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del
D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un CP_2
Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U. 2572/12). Nel caso di specie va dunque valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- rigetta la domanda volta al risarcimento del danno;
- spese compensate.
Roma, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7203/2025 promossa da nato in [...] in data [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Guzzo (CF: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Agliana (PT), 51031, via Don Lorenzo Milani n. 28, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura
[...]
Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc depositato in data 16.02.2025, il ricorrente, cittadino pakistano titolare di permesso UE di lungo soggiorno, ha lamentato il silenzio inadempimento dell' a in merito Controparte_2 Controparte_2 alla procedura di rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore delle quattro figlie e ha chiesto, in via cautelare, di ordinare la fissazione di appuntamento per la formalizzazione delle relative domande e, nel merito, accertata l'illegittimità dell'inerzia della PA, ordinare la fissazione del suddetto appuntamento e la definizione del relativo procedimento, nonché condannare parte resistente al risarcimento del danno morale patito.
1 Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il rilascio dei nulla osta dalla in data 26.10.2020 in favore delle proprie figlie: Controparte_3 [...]
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Per_1 Parte_2
20.06.2007; nata in [...] il [...] e Parte_3 [...]
nata in [...] il [...]; di aver tempestivamente tentato di Pt_4 legalizzare la documentazione necessaria al rilascio dei visti, ottenendo un appuntamento presso l' solo a seguito di numerosi tentativi in data CP_2
13.09.2023; di essersi subito attivato per ottenere un nuovo appuntamento per formalizzare le domande di visto;
di aver tentato di persona, a mezzo recapito telefonico e anche tramite l'apposito portale dell'agenzia di intermediazione BLS
International; che, tuttavia, ogni tentativo risultava vano;
di aver inviato apposite richieste tramite legale e a mezzo PEC, in particolare nelle date del 13 settembre
2024 e 16 e 23 ottobre 2024; che nel frattempo otteneva dallo Sportello unico della Prefettura di la dichiarazione di proroga della validità dei nulla osta CP_3
(rilasciata il 26.11.2024); che inviava un ulteriore PEC in data 03.01.2025; che, rimasta anch'essa senza riscontro, in ragione della protratta lesione del proprio diritto all'unità familiare, nonché tenuto conto dell'urgenza di provvedere anche in ragione dell'età delle figlie, adiva le vie giudiziarie.
Il Giudice ha fissato l'udienza per l'esame dell'istanza cautelare e del merito al
20.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 07.04.2025 rappresentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda al 13.05.2025 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle dedotte difficoltà organizzative.
Parte ricorrente, con note del 20.06.2025, ha a sua volta confermato quanto sopra, insistendo per la condanna alle spese di parte resistente quale soccombente virtuale e, altresì, per la condanna al risarcimento del danno morale patito per l'avvenuta lesione del diritto all'unità familiare.
Alla luce di quanto rappresentato va dichiarata la cessata materia del contendere.
Deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno.
Il ricorrente non ha articolato e circostanziato la domanda. Per quanto attiene in particolare alla prova del danno non patrimoniale, le SS.UU. (v. Cass SSUU
n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa
2 fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (nello stesso senso v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017,
25420/2017).
Ciò posto le spese di lite possono essere compensate tenuto conto che nulla è stato prodotto a supporto delle asserite tempestive richieste di appuntamento avanzate a seguito del rilascio dei nulla osta, del 26.10.2020; tenuto della parziale coincidenza dell'arco temporale di cui sopra con il noto periodo pandemico;
tenuto conto inoltre che il è interessato da un importante flusso CP_2 migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti
è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del
D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un CP_2
Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. “La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U. 2572/12). Nel caso di specie va dunque valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- rigetta la domanda volta al risarcimento del danno;
- spese compensate.
Roma, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
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