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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2024, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
RGL n. 202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 12/12/2024 nella causa n. 202/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. BAGARELLI FRANCESCA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 27.2.2024, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di dal 5.7.2022 al 10.9.2022 in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato con scadenza al 30.9.2022, lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni e la mancata consegna delle buste paga;
egli ha chiesto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma lorda di € 4.373,62, oltre interessi e valutazione monetaria e vittoria di spese, da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza odierna, il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande e, all'esito, la causa è così decisa.
Considerato che:
1 RGL n. 202/2024
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti emerge dalla documentazione prodotta (comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego): il rapporto è iniziato in data 5.7.2022 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza prevista per il 30.9.2022; il lavoratore è stato assunto con qualifica di manovale edile ed inquadrato nel I livello CCNL Edilizia Artigianato;
l'orario contrattuale è full time; il rapporto è cessato per dimissioni volontarie del lavoratore in data 10.9.2022;
- in materia di responsabilità contrattuale, l'attore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione ha l'onere di provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU.
n.13533/2001);
- nel caso di specie, mediante la produzione della documentazione sopra menzionata, il lavoratore ha soddisfatto l'onere probatorio su di lui incombente;
- restando contumace, invece, la società non ha fornito la prova, com'era suo onere, di aver adempiuto l'obbligazione retributiva, né ha allegato e dimostrato la ricorrenza di cause diverse di estinzione della stessa;
- sulla scorta di quanto esposto, la domanda di condanna della resistente al pagamento delle somme a titolo di retribuzione risulta meritevole di accoglimento, sulla scorta del conteggio allegato al ricorso, che appare corretto per quanto concerne sia il livello di inquadramento e il CCNL di riferimento, sia gli istituti contrattuali applicati;
- tuttavia, devono essere scomputati gli importi chiesti a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, in quanto il lavoratore non ha specificamente allegato l'effettuazione di lavoro oltre l'orario contrattuale né ha offerto prova a riguardo;
si ricorda che, secondo il noto principio affermato dalla Corte di Cassazione, “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così Cass. n. 3714 del 16.2.2009);
- in conclusione, la convenuta dev'essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.486,83 (di cui € 225,28 a titolo di TFR), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., avuto riguardo al valore della domanda e alla attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 RGL n. 202/2024
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna a corrispondere a la somma lorda Controparte_1 Parte_1 di € 3.486,83 (di cui € 225,28 a titolo di TFR), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.059,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. se versato, da distrarsi in favore dell'avv. Bagarelli Francesca.
Alessandria, 12.12.2024
Il Giudice
Silvia Fioraso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 12/12/2024 nella causa n. 202/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. BAGARELLI FRANCESCA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 27.2.2024, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di dal 5.7.2022 al 10.9.2022 in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato con scadenza al 30.9.2022, lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni e la mancata consegna delle buste paga;
egli ha chiesto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma lorda di € 4.373,62, oltre interessi e valutazione monetaria e vittoria di spese, da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza odierna, il difensore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande e, all'esito, la causa è così decisa.
Considerato che:
1 RGL n. 202/2024
- l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti emerge dalla documentazione prodotta (comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego): il rapporto è iniziato in data 5.7.2022 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza prevista per il 30.9.2022; il lavoratore è stato assunto con qualifica di manovale edile ed inquadrato nel I livello CCNL Edilizia Artigianato;
l'orario contrattuale è full time; il rapporto è cessato per dimissioni volontarie del lavoratore in data 10.9.2022;
- in materia di responsabilità contrattuale, l'attore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione ha l'onere di provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU.
n.13533/2001);
- nel caso di specie, mediante la produzione della documentazione sopra menzionata, il lavoratore ha soddisfatto l'onere probatorio su di lui incombente;
- restando contumace, invece, la società non ha fornito la prova, com'era suo onere, di aver adempiuto l'obbligazione retributiva, né ha allegato e dimostrato la ricorrenza di cause diverse di estinzione della stessa;
- sulla scorta di quanto esposto, la domanda di condanna della resistente al pagamento delle somme a titolo di retribuzione risulta meritevole di accoglimento, sulla scorta del conteggio allegato al ricorso, che appare corretto per quanto concerne sia il livello di inquadramento e il CCNL di riferimento, sia gli istituti contrattuali applicati;
- tuttavia, devono essere scomputati gli importi chiesti a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, in quanto il lavoratore non ha specificamente allegato l'effettuazione di lavoro oltre l'orario contrattuale né ha offerto prova a riguardo;
si ricorda che, secondo il noto principio affermato dalla Corte di Cassazione, “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (così Cass. n. 3714 del 16.2.2009);
- in conclusione, la convenuta dev'essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.486,83 (di cui € 225,28 a titolo di TFR), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., avuto riguardo al valore della domanda e alla attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 RGL n. 202/2024
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna a corrispondere a la somma lorda Controparte_1 Parte_1 di € 3.486,83 (di cui € 225,28 a titolo di TFR), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
- condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.059,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. se versato, da distrarsi in favore dell'avv. Bagarelli Francesca.
Alessandria, 12.12.2024
Il Giudice
Silvia Fioraso
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