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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6906/2023 promossa da:
CO AN (C.F. ), AGNESE C.F._1
AN (C.F. ), elettivamente domiciliati in C.F._2
San Bonifacio (VR) presso lo studio dell'Avv. MARAGNA NICOLA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
MARTE SPV S.R.L. (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata da HOIST ITALIA
S.R.L. (C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA SERBELLONI 11
MILANO presso lo studio dell'Avv. SIMONE GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Come precisate con note tempestivamente depositate dalle parti
(parte opponente in data 12.11.2024, parte opposta in data
13.11.2024) ex art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CA CO e CA NE, in qualità di consumatori, hanno proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo 1385/22 emesso dal Tribunale di Verona, deducendo: a) l'abusività, per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. t) e art. 34 cod. cons., delle clausole contenute agli artt. 6 e 7 delle fideiussioni omnibus (doc. 6 di parte opponente) dai medesimi sottoscritte, vale a dire delle clausole con le quali è stata pattuita la deroga all'art. 1957 c.c. e l'obbligo, per il fideiussore, di pagare a semplice richiesta scritta,;
b) la nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alla clausola contenuta nell'art. 6, per violazione della disciplina antitrust; c)
l'intervenuta decadenza di parte opposta dalla garanzia, per non avere agito giudizialmente nei confronti della società debitrice principale entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., decorrente dal 27.3.2013 (data di ricezione della comunicazione di recesso della banca: cfr. doc. 10 fasc. monitorio).
Gli opponenti hanno, pertanto, chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e, nel merito, che, previo accertamento della nullità delle clausole di dispensa dal termine di cui all'art. 1957 c.c. e di pagamento a semplice richiesta scritta, nonché dell'intervenuta decadenza di parte opposta, il decreto ingiuntivo venga revocato.
Si è costituita in giudizio Marte SPV S.r.l., eccependo l'inammissibilità dell'opposizione svolta da NE CA, in quanto estranea alla procedura esecutiva nell'ambito della quale è stato concesso il termine per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;
l'assenza di qualifica di consumatore in capo a pagina 2 di 9 CA CO;
l'infondatezza della dedotta nullità parziale delle fideiussioni;
in ogni caso, il rispetto del termine di decadenza, giacché l'istituto di credito cedente avrebbe depositato istanza di insinuazione al passivo in data 3.10.2013, e quindi entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., calcolato considerando la sospensione feriale.
La società ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 2.5.2024 è stata sospesa l'esecutività del decreto nei confronti della sola garante CA NE.
La causa è stata istruita documentalmente e in data 23.1.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione, sollevata da
Marte SPV S.r.l., di inammissibilità dell'opposizione promossa da
CA NE, alla luce delle considerazioni già esposte nell'ordinanza del 2.5.2024, che qui si intende richiamata per relationem.
Venendo al merito della controversia, va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità, in sede di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta in via autonoma o a seguito della rilevata abusività delle clausole contenute nel contratto di fideiussione da parte del Giudice dell'esecuzione, di deduzioni diverse rispetto a quelle dirette ad avvalersi, da parte dell'opponente, della tutela apprestata dalla disciplina consumeristica.
Alla luce di tale osservazione, non verranno esaminate – in quanto appunto inammissibili – le censure articolate dai sig.ri CA ai contratti di fideiussione fondate sulla violazione della disciplina antitrust.
pagina 3 di 9 Tanto premesso, l'opposizione tardiva svolta da CA CO
è inammissibile, non rivestendo egli qualità di consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di garanzia.
È noto che l'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” e che, per costante giurisprudenza, non è necessario, ai fini della qualifica come professionista di una data persona fisica, che il contratto stipulato costituisca di per sé esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che “il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale” (Cass.
22810/2018; sul punto, anche Cass. 8419/2019 e Cass.
11773/2013).
Ora, nel caso di specie, può senz'altro ritenersi che CA
CO abbia stipulato il contratto per ragioni connesse alla propria attività imprenditoriale, alla luce del fatto che, al momento della sottoscrizione della garanzia, egli era titolare di una partecipazione sociale nella debitrice principale Antonelli
Costruzioni S.r.l. pari al 10% del capitale (cfr. doc. 7 di parte opponente). E' pur vero che la giurisprudenza, per escludere la qualità di consumatore, richiede che la partecipazione sociale ammonti a una percentuale non trascurabile, tuttavia ritiene questo Giudice che, per un verso, una percentuale pari al 10% non possa considerarsi esigua e, per altro verso, che detto elemento debba essere valorizzato unitamente al fatto che CA CO
pagina 4 di 9 è stato pure consigliere della società per un significativo arco di tempo (dal 1998 al 2005) e che la garanzia fideiussoria da questi prestata è stata scientemente parametrata alla quota di capitale sociale posseduta. Tali circostanze, complessivamente considerate, inducono a escludere che egli abbia prestato la garanzia per cui è causa in qualità di consumatore.
Passando, poi, a considerare la posizione della sig.ra CA
NE, va osservato che è incontestata in giudizio la sua qualifica di consumatore, sicché le doglianze da questa articolate possono essere senz'altro esaminate.
Ebbene, in accoglimento delle deduzioni dell'opponente, deve essere dichiara l'abusività della clausola di cui all'art. 6 della lettera di fideiussione, ai sensi dell'art. 33, lett. t), Cod. cons., meritando accoglimento il principio recentemente affermato
(anche) dalla Corte d'Appello di Venezia, secondo cui “La clausola - come quella in esame - inserita in un contratto di fideiussione rientrante nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 206 del 2005, e […] che esime il creditore dall'onere posto a suo carico dall'art. 1957 comma 1 c.c. di attivarsi tempestivamente contro il debitore principale, abbia natura vessatoria, tanto ai sensi dell'art. 33, comma 1 quanto ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo e sia pertanto nulla ove non sia stata fatta oggetto di trattativa individuale. In primo luogo, già l'Autorità di vigilanza nel
Provv. n. 55 del 2 maggio 2005, che ha sanzionato l'intesa restrittiva della concorrenza, ha evidenziato che la clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ. “appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà …. quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente pagina 5 di 9 sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante” (punto 83). In effetti, se si considera che la ratio della norma viene individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 19300 del
03/10/2005), è del tutto evidente che la possibilità per il creditore di richiedere al fideiussore l'adempimento entro il termine di prescrizione previsto per l'esercizio del diritto garantito (di regola decennale), senza avere l'onere di proporre tempestivamente le sue istanze nei confronti del debitore principale e di continuarle con diligenza, crea conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il garante e, al contempo, vantaggi significativi e ingiustificati per la banca creditrice, sì che ne risulta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore” (Corte d'Appello di Venezia n. 1297/23; ma cfr. ex multiis anche Trib. Torino 555/25).
Ora, poiché parte opposta non ha dato prova del fatto che la clausola di cui all'art. 6 della lettera di fideiussione sia stata oggetto di effettiva e specifica trattativa da parte della garante, la stessa deve senz'altro considerarsi abusiva.
Per contro, non riveste natura abusiva la clausola contenuta nell'art. 7 della lettera di fideiussione, in quanto non sancisce, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. t) Cod. cons., una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni al professionista, né determina un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti.
Tale conclusione discende dalla ricostruzione della ratio della previsione dell'art. 1957 c.c., consistente nel proteggere il patrimonio del garante, il quale si troverebbe altrimenti esposto senza limiti di tempo al rischio di peggioramento delle condizioni pagina 6 di 9 patrimoniali del debitore principale a fronte dell'inerzia del creditore e quindi all'incertezza in ordine al destino della propria obbligazione (e proprio in considerazione di tale funzione, la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che l'iniziativa del creditore per evitare la decadenza stabilita dall'art. 1957 c.c. dev'essere giudiziale e non meramente stragiudiziale, poiché se detta iniziativa è funzionale ad offrire una certezza al garante in ordine alla sua obbligazione, l'iniziativa del creditore deve essere
“concreta” per sfociare nella sua soddisfazione). Sennonché, se la clausola con cui le parti hanno previsto che il garante deve pagare
“a semplice richiesta scritta” va interpretata – alla luce dell'orientamento giurisprudenziale recentemente consolidatosi nella Corte di legittimità e seguito anche da questo Giudice (Cass.
33470/24; Cass. 25344/24; Cass. 835/25; Trib. Verona 462/25) – come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza del creditore può essere proposta verso il fideiussore, sicché l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. viene soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento diretta al fideiussore, la stessa va considerata pienamente idonea a tutelare le ragioni del garante sottese all'art. 1957 c.c. e poc'anzi richiamate (cfr. App.
Venezia 438/24): la clausola con cui le parti hanno pattuito che, in alternativa all'azione giudiziale nei confronti del debitore (o del fideiussore), il creditore possa indirizzare nel termine semestrale una richiesta scritta al garante, fa, invero, di per sé venire meno qualsiasi incertezza in capo a quest'ultimo in ordine al destino della sua obbligazione. Come è stato condivisibilmente affermato pure dal Tribunale di Padova (sent. 18.7.2024), infatti, “l'art. 1957
c.c. non attribuisce al garante la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione, ma il potere di difendersi specificamente dall'inerzia ultrasemestrale del creditore, che determini una incertezza al destino della sua obbligazione: detta incertezza è ovviamente pagina 7 di 9 neutralizzata in presenza di una intimazione di pagamento stragiudiziale”.
Ne consegue che la clausola di cui all'art. 7 non determina, rispetto al regime legale e alla ratio che lo connota, un aggravamento dell'esposizione patrimoniale del garante, né un ostacolo alla possibilità, per quest'ultimo, di sollevare eccezioni
(ostacolo che ricorrerebbe invece qualora le parti avessero previsto il pagamento “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni”): essa prevede soltanto, nella fideiussione solidale, una modalità diversa con cui il creditore può rendere edotto il garante circa la sorte della sua obbligazione e così evitare l'estinzione, per inerzia, del vincolo fideiussorio.
Una volta sancita la validità della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, va osservato che, nel caso di specie, non vi è stata decadenza della creditrice dalla garanzia, in quanto risulta documentato che, contestualmente alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, la banca originaria titolare del credito avesse intimato, oltre che al debitore principale, anche al garante CA NE il pagamento degli importi dovuti (cfr. doc.
10 fasc. monitorio).
Avendo tale intimazione evitato l'estinzione della garanzia fideiussoria, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo
1385/22 confermato anche nei confronti di CA NE.
L'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla validità della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” e ai suoi effetti con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 1957 c.c. giustifica la compensazione parziale (nella misura di un terzo) delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., con condanna degli opponenti a rifondere all'opposta i restanti due terzi. Dette spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, per tutte le fasi del giudizio, diminuite per quella istruttoria.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta i residui due terzi, che si liquidano in € 9.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6906/2023 promossa da:
CO AN (C.F. ), AGNESE C.F._1
AN (C.F. ), elettivamente domiciliati in C.F._2
San Bonifacio (VR) presso lo studio dell'Avv. MARAGNA NICOLA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
MARTE SPV S.R.L. (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata da HOIST ITALIA
S.R.L. (C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA SERBELLONI 11
MILANO presso lo studio dell'Avv. SIMONE GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Come precisate con note tempestivamente depositate dalle parti
(parte opponente in data 12.11.2024, parte opposta in data
13.11.2024) ex art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CA CO e CA NE, in qualità di consumatori, hanno proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo 1385/22 emesso dal Tribunale di Verona, deducendo: a) l'abusività, per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. t) e art. 34 cod. cons., delle clausole contenute agli artt. 6 e 7 delle fideiussioni omnibus (doc. 6 di parte opponente) dai medesimi sottoscritte, vale a dire delle clausole con le quali è stata pattuita la deroga all'art. 1957 c.c. e l'obbligo, per il fideiussore, di pagare a semplice richiesta scritta,;
b) la nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente alla clausola contenuta nell'art. 6, per violazione della disciplina antitrust; c)
l'intervenuta decadenza di parte opposta dalla garanzia, per non avere agito giudizialmente nei confronti della società debitrice principale entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., decorrente dal 27.3.2013 (data di ricezione della comunicazione di recesso della banca: cfr. doc. 10 fasc. monitorio).
Gli opponenti hanno, pertanto, chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e, nel merito, che, previo accertamento della nullità delle clausole di dispensa dal termine di cui all'art. 1957 c.c. e di pagamento a semplice richiesta scritta, nonché dell'intervenuta decadenza di parte opposta, il decreto ingiuntivo venga revocato.
Si è costituita in giudizio Marte SPV S.r.l., eccependo l'inammissibilità dell'opposizione svolta da NE CA, in quanto estranea alla procedura esecutiva nell'ambito della quale è stato concesso il termine per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;
l'assenza di qualifica di consumatore in capo a pagina 2 di 9 CA CO;
l'infondatezza della dedotta nullità parziale delle fideiussioni;
in ogni caso, il rispetto del termine di decadenza, giacché l'istituto di credito cedente avrebbe depositato istanza di insinuazione al passivo in data 3.10.2013, e quindi entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., calcolato considerando la sospensione feriale.
La società ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 2.5.2024 è stata sospesa l'esecutività del decreto nei confronti della sola garante CA NE.
La causa è stata istruita documentalmente e in data 23.1.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e va rigettata, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione, sollevata da
Marte SPV S.r.l., di inammissibilità dell'opposizione promossa da
CA NE, alla luce delle considerazioni già esposte nell'ordinanza del 2.5.2024, che qui si intende richiamata per relationem.
Venendo al merito della controversia, va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità, in sede di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta in via autonoma o a seguito della rilevata abusività delle clausole contenute nel contratto di fideiussione da parte del Giudice dell'esecuzione, di deduzioni diverse rispetto a quelle dirette ad avvalersi, da parte dell'opponente, della tutela apprestata dalla disciplina consumeristica.
Alla luce di tale osservazione, non verranno esaminate – in quanto appunto inammissibili – le censure articolate dai sig.ri CA ai contratti di fideiussione fondate sulla violazione della disciplina antitrust.
pagina 3 di 9 Tanto premesso, l'opposizione tardiva svolta da CA CO
è inammissibile, non rivestendo egli qualità di consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di garanzia.
È noto che l'art. 3 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” e che, per costante giurisprudenza, non è necessario, ai fini della qualifica come professionista di una data persona fisica, che il contratto stipulato costituisca di per sé esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che “il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale” (Cass.
22810/2018; sul punto, anche Cass. 8419/2019 e Cass.
11773/2013).
Ora, nel caso di specie, può senz'altro ritenersi che CA
CO abbia stipulato il contratto per ragioni connesse alla propria attività imprenditoriale, alla luce del fatto che, al momento della sottoscrizione della garanzia, egli era titolare di una partecipazione sociale nella debitrice principale Antonelli
Costruzioni S.r.l. pari al 10% del capitale (cfr. doc. 7 di parte opponente). E' pur vero che la giurisprudenza, per escludere la qualità di consumatore, richiede che la partecipazione sociale ammonti a una percentuale non trascurabile, tuttavia ritiene questo Giudice che, per un verso, una percentuale pari al 10% non possa considerarsi esigua e, per altro verso, che detto elemento debba essere valorizzato unitamente al fatto che CA CO
pagina 4 di 9 è stato pure consigliere della società per un significativo arco di tempo (dal 1998 al 2005) e che la garanzia fideiussoria da questi prestata è stata scientemente parametrata alla quota di capitale sociale posseduta. Tali circostanze, complessivamente considerate, inducono a escludere che egli abbia prestato la garanzia per cui è causa in qualità di consumatore.
Passando, poi, a considerare la posizione della sig.ra CA
NE, va osservato che è incontestata in giudizio la sua qualifica di consumatore, sicché le doglianze da questa articolate possono essere senz'altro esaminate.
Ebbene, in accoglimento delle deduzioni dell'opponente, deve essere dichiara l'abusività della clausola di cui all'art. 6 della lettera di fideiussione, ai sensi dell'art. 33, lett. t), Cod. cons., meritando accoglimento il principio recentemente affermato
(anche) dalla Corte d'Appello di Venezia, secondo cui “La clausola - come quella in esame - inserita in un contratto di fideiussione rientrante nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 206 del 2005, e […] che esime il creditore dall'onere posto a suo carico dall'art. 1957 comma 1 c.c. di attivarsi tempestivamente contro il debitore principale, abbia natura vessatoria, tanto ai sensi dell'art. 33, comma 1 quanto ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo e sia pertanto nulla ove non sia stata fatta oggetto di trattativa individuale. In primo luogo, già l'Autorità di vigilanza nel
Provv. n. 55 del 2 maggio 2005, che ha sanzionato l'intesa restrittiva della concorrenza, ha evidenziato che la clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ. “appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà …. quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente pagina 5 di 9 sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante” (punto 83). In effetti, se si considera che la ratio della norma viene individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 19300 del
03/10/2005), è del tutto evidente che la possibilità per il creditore di richiedere al fideiussore l'adempimento entro il termine di prescrizione previsto per l'esercizio del diritto garantito (di regola decennale), senza avere l'onere di proporre tempestivamente le sue istanze nei confronti del debitore principale e di continuarle con diligenza, crea conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il garante e, al contempo, vantaggi significativi e ingiustificati per la banca creditrice, sì che ne risulta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore” (Corte d'Appello di Venezia n. 1297/23; ma cfr. ex multiis anche Trib. Torino 555/25).
Ora, poiché parte opposta non ha dato prova del fatto che la clausola di cui all'art. 6 della lettera di fideiussione sia stata oggetto di effettiva e specifica trattativa da parte della garante, la stessa deve senz'altro considerarsi abusiva.
Per contro, non riveste natura abusiva la clausola contenuta nell'art. 7 della lettera di fideiussione, in quanto non sancisce, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. t) Cod. cons., una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni al professionista, né determina un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti.
Tale conclusione discende dalla ricostruzione della ratio della previsione dell'art. 1957 c.c., consistente nel proteggere il patrimonio del garante, il quale si troverebbe altrimenti esposto senza limiti di tempo al rischio di peggioramento delle condizioni pagina 6 di 9 patrimoniali del debitore principale a fronte dell'inerzia del creditore e quindi all'incertezza in ordine al destino della propria obbligazione (e proprio in considerazione di tale funzione, la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare che l'iniziativa del creditore per evitare la decadenza stabilita dall'art. 1957 c.c. dev'essere giudiziale e non meramente stragiudiziale, poiché se detta iniziativa è funzionale ad offrire una certezza al garante in ordine alla sua obbligazione, l'iniziativa del creditore deve essere
“concreta” per sfociare nella sua soddisfazione). Sennonché, se la clausola con cui le parti hanno previsto che il garante deve pagare
“a semplice richiesta scritta” va interpretata – alla luce dell'orientamento giurisprudenziale recentemente consolidatosi nella Corte di legittimità e seguito anche da questo Giudice (Cass.
33470/24; Cass. 25344/24; Cass. 835/25; Trib. Verona 462/25) – come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza del creditore può essere proposta verso il fideiussore, sicché l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. viene soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento diretta al fideiussore, la stessa va considerata pienamente idonea a tutelare le ragioni del garante sottese all'art. 1957 c.c. e poc'anzi richiamate (cfr. App.
Venezia 438/24): la clausola con cui le parti hanno pattuito che, in alternativa all'azione giudiziale nei confronti del debitore (o del fideiussore), il creditore possa indirizzare nel termine semestrale una richiesta scritta al garante, fa, invero, di per sé venire meno qualsiasi incertezza in capo a quest'ultimo in ordine al destino della sua obbligazione. Come è stato condivisibilmente affermato pure dal Tribunale di Padova (sent. 18.7.2024), infatti, “l'art. 1957
c.c. non attribuisce al garante la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione, ma il potere di difendersi specificamente dall'inerzia ultrasemestrale del creditore, che determini una incertezza al destino della sua obbligazione: detta incertezza è ovviamente pagina 7 di 9 neutralizzata in presenza di una intimazione di pagamento stragiudiziale”.
Ne consegue che la clausola di cui all'art. 7 non determina, rispetto al regime legale e alla ratio che lo connota, un aggravamento dell'esposizione patrimoniale del garante, né un ostacolo alla possibilità, per quest'ultimo, di sollevare eccezioni
(ostacolo che ricorrerebbe invece qualora le parti avessero previsto il pagamento “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni”): essa prevede soltanto, nella fideiussione solidale, una modalità diversa con cui il creditore può rendere edotto il garante circa la sorte della sua obbligazione e così evitare l'estinzione, per inerzia, del vincolo fideiussorio.
Una volta sancita la validità della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, va osservato che, nel caso di specie, non vi è stata decadenza della creditrice dalla garanzia, in quanto risulta documentato che, contestualmente alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, la banca originaria titolare del credito avesse intimato, oltre che al debitore principale, anche al garante CA NE il pagamento degli importi dovuti (cfr. doc.
10 fasc. monitorio).
Avendo tale intimazione evitato l'estinzione della garanzia fideiussoria, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo
1385/22 confermato anche nei confronti di CA NE.
L'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla validità della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” e ai suoi effetti con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 1957 c.c. giustifica la compensazione parziale (nella misura di un terzo) delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., con condanna degli opponenti a rifondere all'opposta i restanti due terzi. Dette spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, per tutte le fasi del giudizio, diminuite per quella istruttoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta i residui due terzi, che si liquidano in € 9.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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