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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°120 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, con sede in Palermo, in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe Bondì, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in Palermo, Viale Regina Margherita, n. 21. Appellante CONTRO rappresentato e difeso, dall'Avv. Rosario Dell'Oglio e Controparte_1 dall'Avv. Giuseppe Dell'Oglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi avvocati sito in Palermo, Via Torquato Tasso n. 14. Appellato E nei confronti dell'
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di rappresentato e difeso CP_3 dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo. Appellato OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo il 2 agosto 2021, aveva convenuto in giudizio la e l Controparte_1 Parte_1 CP_4 previdenziale, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze della suddetta società con le mansioni di dal gennaio 2018 al dicembre 2018, in esecuzione di un Parte_2 contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 15.01.2018 al 31.03.2018, rinnovato una prima volta fino al 31.07.2018 e, una seconda volta, fino al 31.12.2018;
- di essere stato inquadrato nel 5° livello del CCNL Alimentari – P.M. Industria, con orario di lavoro determinato in complessive 39 ore settimanali;
- di essersi occupato della realizzazione di torte, paste e dolci di vario tipo, occupandosi anche dell'accettazione di vari materiali necessari per la preparazione dei prodotti, che la acquistava dai vari fornitori;
Parte_1
- di essere stato distaccato, ex art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, presso la CP_5 con sede legale in Palermo, Via Vincenzo Di Marco, 26/b, per il periodo 01.04.2018
– 31.07.2018, dove in effetti svolgeva la propria attività lavorativa, senza alcun mutamento delle condizioni contrattuali;
- di essere stato successivamente distaccato presso la Controparte_6 con sede legale in Palermo, Via Vincenzo Di Marco, 26/a, dove, anche in questo caso, aveva svolto regolarmente la propria attività lavorativa, senza alcun mutamento;
- di avere percepito una retribuzione mensile di € 1.500,00, senza usufruire delle ferie e delle festività, nonché dei permessi e della 13^ e 14^ mensilità;
- di avere svolto per l'intero periodo gennaio-dicembre 2018, senza però alcuna retribuzione, lavoro straordinario;
segnatamente, di avere lavorato, per 6 giorni alla settimana, dalle 04.30 alle 15.00, così cumulando oltre 60 ore di lavoro settimanali;
- di avere, dunque, diritto, da parte della società datrice di lavoro (legittimata passiva anche per i periodi di distacco), a titolo di differenze retributive, comprensive di 13^ e 14^ mensilità, festività, straordinari, ferie e permessi non goduti, nonché TF ( al netto degli importi a tale ultimo titolo percepiti con la busta paga di gennaio 2019), alla corresponsione dell'importo lordo di € 17.548,18, oltre accessori di legge ed, altresì, alla correlata regolarizzazione contributiva e chiedeva la condanna della resistente ad erogarli. Si era costituita la che aveva contestato la domanda negando la Parte_1 sussistenza del diritto. L' chiedeva, previo accertamento della maggiore durata del rapporto CP_2 lavorativo, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione. Nel contradditorio delle parti, previa istruzione orale e ctu contabile, con sentenza n. 80/2023 del 16 gennaio 2023 il Tribunale, in parziale accoglimento della
2 domanda, ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma complessiva di € 9.936,01, per differenze retributive, in
[...] relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, dall'1/4/2018 al 31/12/2018, con mansioni di “pasticciere dimostratore” riconducibili al 5° del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalla piccola e media industria alimentare, e con orario dal lunedì al sabato, dalle ore 05:00 alle ore 15:00, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al 31.10.2022, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo e al versamento all' dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione al CP_2 rapporto di lavoro come sopra accertato, oltre accessori come per legge. Riteneva il G.L. che dovesse ritenersi dimostrato che il ricorrente ha lavorato, dal 15.1.2018 al 31.12.2018, alle dipendenze della società convenuta, con le mansioni di “pasticciere dimostratore” riconducibili al 5° livello del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalla piccola e media industria alimentare;
più specificamente, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa dal 15.1.2018 al 31.3.2018 presso l , mentre dall'1.4.2018 al 31.7.2018, il lavoratore è stato Parte_1 distaccato presso la Società “ e, successivamente, dall'1.8.2018 Controparte_5 al 31.12.2018, presso la Società “ ”; ha tuttavia, Controparte_6 valutato che, in ordine alla richiesta del ricorrente di differenze retributive relative al periodo 15.1.2018 – 31.3.2018, nessuno dei testi ha potuto riferire l'orario di lavoro del lavoratore presso e, quindi, deve affermarsi che non vi sono Parte_1 elementi sufficienti per ritenere che il rapporto si sia svolto in maniera difforme rispetto a quello formalmente risultante (39 ore settimanali). La prova testimoniale ha, invece, condotto il decidente alla diversa conclusione che, per il periodo dall'1/04/2018 al 31/12/2018, l' avesse svolto la propria CP_1 attività lavorativa, presso le Società e “ ” dal CP_5 Controparte_6 lunedì al sabato, dalle ore 5:00 alle ore 15:00; ha valutato, altresì, che l'orario di lavoro dedotto dal ricorrente – dalle ore 5 del mattino – appare, inoltre, conforme al tipo di attività svolta di addetto al laboratorio di pasticceria, che, come dichiarato dalla stessa teste, apriva prima delle 7 del mattino, quando ella iniziava a lavorare nell'attività di commercializzazione dei prodotti, che, con tutta evidenza, dovevano essere preparati prima di essere posti in vendita. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la con ricorso CP_7 depositato il 14 febbraio 2023, lamentando, con unico articolato motivo il travisamento e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, quanto a natura delle mansioni e articolazione oraria della prestazione, per avere i testimoni dello stesso ricorrente fornito dichiarazioni perfettamente compatibili con la durata contrattuale delle 39 ore settimanali e otto giornaliere, contrastando, piuttosto, l 'argomento del
3 decidente fondato su una inammissibile presunzione (l'inizio alle ore 5,00 dell'attività di addetto al laboratorio) con il rigoroso onere probatorio che caratterizza la domanda volta ad ottenere il compenso per lavoro straordinario. Censura, con il secondo subordinato motivo, la statuizione di condanna alle spese processuali e alla relativa quantificazione, anche in considerazione della consistente riduzione della pretesa economica, sia con riguardo al periodo di lavoro ante aprile 2018 che rispetto alla rivendicata indennità sostitutiva di ferie e permessi risultata – dalle buste paga e attraverso la ctu contabile – infondata, senza alcuna contestazione del lavoratore. Si è costituito con memoria del 25 gennaio 2025, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto. L' ha ribadito le argomentazioni già formulate. CP_2
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa, istruita con ctu contabile, è stata decisa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
******* E' coperta da giudicato, in quanto, non impugnata in via incidentale, la statuizione che riguarda il periodo lavorativo dal 15/01/2018 al 31/03/2018. Il primo motivo è fondato. Ribadisce la di avere correttamente retribuito il dipendente Parte_3 secondo la previsione contrattuale di 39 ore settimanali da lunedì a venerdì per l'intero periodo in contestazione, come evincibile dalle buste paga allegate e che gli orari lavorativi degli addetti al laboratorio non erano soggetti a controllo in quanto, non essendovi apertura al pubblico, i medesimi gestivano il proprio carico di lavoro con autonomia oraria sapendo, però, di doverlo contenere entro le otto ore previste in contratto e tale circostanza era rimasta priva di contestazione. L ripercorre l'iter argomentativo del Tribunale, quanto alla validità CP_1 delle dichiarazioni raccolte dai testi, per ricavarne una ricostruzione dei fatti coincidente con quella posta a fondamento della domanda. Giova premettere, allora, che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del 01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del 26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione
4 delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Con la precisazione che, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione - come quelle prospettate in ricorso in relazione alla dedotta attività di “pasticciere dimostratore” - il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato, rappresentato dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, può non risultare significativo, occorrendo, quindi, fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto medesimo, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza o meno di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi di per sé l'assenza di potere disciplinare né quello direttivo esercitato in modo continuativo – v. Cass. Sez. L, sent. n. 23846 del 11/10/2017, n. 8364/2014 e n.9251/2010. Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro. Nella valutazione della prova orale, circa le modalità di svolgimento della prestazione, il decidente ha considerato che i testimoni ascoltati avessero reso
5 dichiarazioni concordanti e tra di loro complementari in ordine all'orario di inizio e fine della giornata lavorativa concludendo, anche sulla scorta della presunzione che i prodotti alimentari dovessero essere preparati tempo prima dell'apertura al pubblico, che il ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 5.00 alle ore 15.00. Il Tribunale ha, poi, ritenuto dimostrata la natura subordinata del rapporto e l'inesistenza della dedotta autonoma nell'organizzazione del lavoratore presso il Lavoratorio della Pace. In realtà, reputa la Corte che sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sul ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, ricavandosi dalla prova testimoniale la conferma della circostanza che l aveva svolto attività lavorativa subordinata CP_1 in favore della società presso le distinte sedi lavorative (v. all.n.6), e delle Pt_1 mansioni dedotte in ricorso, ma non della modulazione oraria giornaliera della stessa, avendo i testimoni, esaminati all'udienza del 18 febbraio 2022, riferito circostanze che, coordinate fra di loro, conducono a conclusioni parzialmente difformi. Nel senso della continuità della prestazione lavorativa dell in favore CP_1 della società , nel più limitato periodo da novembre a dicembre 2018, e in Pt_1 ordine all'orario di lavoro del medesimo, ha riferito il teste che Testimone_1 ha premesso di conoscere i fatti perché nel periodo dal novembre 2018 a maggio 2019 lavoravo presso la , anche se non ero messo in regola, per poi precisare Pt_1 che a me il ricorrente venne presentato come responsabile del laboratorio e ricordo che lavorò presso il laboratorio della che io conosco come Pt_1 Controparte_6
e aggiungere per tutto il periodo in cui io vi lavorai e arrivava la mattina come
[...] me alle ore 4:30 – 5:00 e poi non so a che ora andava via perché io andavo via alle
14, 14:30, 15 e ricordo che lui rimaneva lì. A tal ultimo proposito il teste ha, però, chiarito che lo stesso ricorrente all'epoca mi riferiva che lui andava via intorno alle
15 – 16, salvo che nel periodo delle feste, in cui si lavorava di più. In merito all'orario lavorativo ha pure riferito la teste che Testimone_2 ha premesso di essere impiegata presso la di Via V. Di Marco 26 – CP_5 precisando, su domanda della parte ricorrente, di essere legale rappresentante del
che è sito in Via V. Di Marco n. 26 A – che dal 2016 a metà Controparte_6
2019 lavoravo alla cassa …. nel locale adibito a punto vendita al pubblico di pasticceria …mentre il ricorrente lavorava presso il laboratorio nel 2018 mi pare, che credo stia al civico 26/B ….Il laboratorio si trova a fianco del negozio dove io lavoravo e in cui non lavoro più anche se la società è tuttora in attività; ha aggiunto che vedevo il ricorrente e i suoi collegi entrare e uscire dal laboratorio perché io facevo lo stesso orario dalle 7 alle 15. Io lavoravo da lunedì a sabato e per quanto ne so il laboratorio lavorava da lunedì a venerdì perché io non vedevo il laboratorio
6 aperto nella giornata del sabato. . Io non aprivo il laboratorio che quando io arrivavo alle 7 era già aperto. In ultimo il teste ha premesso di lavorare presso il Testimone_3
da maggio 2018 e fino a tutt'oggi; che il ricorrente lavorava Controparte_6 presso il in laboratorio di non sapere dire in che data io lo Controparte_6 abbia conosciuto a lavorare lì, perché io sono stato messo in regola a maggio 2018 ma prima lavoravo in nero nello stesso laboratorio;
ha aggiunto, in merito all'orario giornaliero di lavoro: Io iniziavo a lavorare alle ore 7:00…. non vedevo il ricorrente arrivare al lavoro perché lui cominciava prima di me non so a che ora, ma lo vedevo andare via perché lui andava via prima di me alle ore 13:00, mentre io andavo via alle 15 – 15:30 per poi precisare: mi pare che il ricorrente andasse via alle 13 che poi potevano essere anche 13:30 o altro orario perché l'orario dipendeva dalle esigenze del lavoro;
in merito alla durata settimanale: Io lavoravo da lunedì a venerdì. So che il sabato il laboratorio era chiuso, almeno così mi era stato riferito. A.D.R.: Penso che il sabato il bar fosse aperto. Io non posso sapere queste CP_5 cose perché il sabato io nemmeno ci passo di là. Se ne ricava, dunque, che l nell'eseguire le mansioni di “pasticciere”, CP_1
- ripetitive e predeterminate, per come descritte in ricorso, sì da non necessitare di precise direttive o indicazioni - osservava (eccetto, come si dirà, nei mesi di novembre e dicembre 2018), un orario contenuto nel limite di quello ordinario previsto dal Ccnl di categoria in quanto distribuito su cinque giorni la settimana, essendo stato escluso da tutti i testimoni che il presso il quale era addetto CP_6 in qualità di “responsabile” (v. dep ) rimanesse aperto nella giornata di Tes_1 sabato;
né è stato provato che l non abbia goduto dell'intero periodo di ferie CP_1
e permessi dovutigli secondo Ccnl, come esposto in ricorso, nulla avendo riferito in proposito i testimoni ed essendo rimasta non contestata la circostanza della corresponsione della correlata indennità sostitutiva, come da allegate buste paga. La circostanza, tuttavia, che il teste abbia fornito informazioni relative Tes_1 ad un periodo più limitato rispetto a quello dedotto dal ricorrente (da novembre a dicembre 2018) quanto all'attività lavorativa prestata presso il Controparte_6
rende necessario limitare la dedotta più ampia articolazione oraria della
[...] prestazione giornaliera. In altri termini, se la teste ha collocato la prestazione nell'arco Tes_2 temporale 7/15 (vedevo il ricorrente e i suoi colleghi entrare e uscire dal laboratorio perché io facevo lo stesso orario dalle 7 alle 15), per tutto il periodo da aprile a dicembre 2018 (essendo ella impiegata presso il limitrofo Bar “ dal 2016 CP_5 sino al 2019), circostanza sostanzialmente confermata dal teste che se nulla Tes_3 ha saputo precisare in merito all'inizio della prestazione (cominciava prima di me
7 non so a che ora), ha riferito che l terminava in orario (anche 13.30 o altro CP_1 orario) che, comunque, dipendeva dalle esigenze del lavoro, il teste , per i Tes_1 due mesi suddetti, ha anticipato l'inizio dell'attività dell alle h.5,00 del CP_1 mattino. Per il restante periodo (aprile/ottobre 2018), non vi sono, quindi, quei necessari elementi di certezza utili ad affermare che l' si recasse al lavoro alle 5 del CP_1 mattino o, comunque, in altro orario anteriore alle ore 7, che è quello in cui veniva visto dalla teste . Tes_2
In merito all'ubicazione della sede di lavoro, che a dire dell'appellante renderebbe inattendibili le dichiarazioni dei testimoni che non sarebbero stati in grado di collocarla, la teste è stata chiara nel riferire che Il Laboratorio della Tes_2 CP_5
è sito al civico 26 non ricordo l'interno mi pare B;
il negozio sta pure al 26B. Il
[...] laboratorio è sito al di sotto del piano stradale e vi si accede dalla strada dove c'è l'ingresso dell'attività. …. Il laboratorio del Laboratorio della Pace si trova sotto il piano stradale e in realtà è lo stesso laboratorio della . CP_5
Circostanze confermate dal teste Non so spiegare se il laboratorio Tes_3 della e quello del siano negli stessi locali io so che CP_5 Controparte_6
c'è il Bar Don Nino e a fianco c'è il laboratorio del e che Controparte_6 risultano corrispondere alle deduzioni dell'appellante in ordine all'ubicazione del e della presso la Via Vincenzo Di Controparte_6 Controparte_5
Marco, al numero civico, rispettivamente 26/a e 26/b (v. all.6, lettera di assunzione e successive lettere di distacco presso la dall'1/04/2018 e presso il Controparte_5 dall'1/08/2018). Controparte_6
Ne deriva che, con riguardo all'arco temporale aprile-dicembre 2018, non vi è alcun dubbio che l' abbia svolto il suo servizio nella medesima Via Vincenzo CP_1
Di Marco ove erano ubicati sia il Bar che il Laboratorio suddetti. Proprio sulla base di tali risultanze processuali, in questa sede è stato conferito mandato al nominato C.T.U. di ricalcolare, sulla scorta dei parametri di cui al Ccnl Alimentari, vigente ratione temporis: le eventuali differenze retributive richieste dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro dedotto in ricorso- tenendo conto delle buste paga e detratto quanto percepito - limitatamente al periodo da 1.11.2018 al 31.12.2018 con orario dalle ore 5,00 alle ore 15,00 di ogni giorno dal lunedì al venerdì e dal 1.04.2018 al 31.10.2018 con orario dalle ore 7,00 alle ore 15,00 da lunedì a venerdì, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria Il C.T.U. dott. ha eseguito l'incarico ricevuto con relazione Persona_1 depositata in data 2 maggio 2025, ed è pervenuto alla determinazione che alcun credito residui in favore del ricorrente per differenza retributive, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e Tfr.(v. relazione depositata il 2.05.2025).
8 Si tratta di relazione contabile - alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011 - le cui conclusioni questa Corte condivide integralmente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati. In riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da CP_1 andrà, quindi, integralmente respinta.
[...]
Le somme già erogate (circostanza documentata e non contestata) dovranno, di conseguenza, essere restituita dal ricorrente alla società appellante, come domandato dal difensore già con nota del 3.02.2025 e ribadito all'odierna udienza di discussione, con gli interessi legali e la rivalutazione dal pagamento – in esecuzione della sentenza di primo grado - sino al saldo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Restano a carico dell'appellato i compensi già liquidati al ctu in entrambi i gradi.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.80/2023 emessa il 16 gennaio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo Controparte_1 grado.
Condanna l'appellato alla restituzione alla parte appellante di quanto erogato anche a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado. Condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante e dell' delle CP_1 CP_2 spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo in € 2.540,00 e, per il secondo, in € 2.906,00, in favore di ciascuna parte, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Lascia a carico dell'appellato le spese di ctu espletate in entrambi i gradi e CP_1 già liquidate. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°120 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, con sede in Palermo, in persona legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe Bondì, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in Palermo, Viale Regina Margherita, n. 21. Appellante CONTRO rappresentato e difeso, dall'Avv. Rosario Dell'Oglio e Controparte_1 dall'Avv. Giuseppe Dell'Oglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi avvocati sito in Palermo, Via Torquato Tasso n. 14. Appellato E nei confronti dell'
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di rappresentato e difeso CP_3 dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo. Appellato OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo il 2 agosto 2021, aveva convenuto in giudizio la e l Controparte_1 Parte_1 CP_4 previdenziale, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze della suddetta società con le mansioni di dal gennaio 2018 al dicembre 2018, in esecuzione di un Parte_2 contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 15.01.2018 al 31.03.2018, rinnovato una prima volta fino al 31.07.2018 e, una seconda volta, fino al 31.12.2018;
- di essere stato inquadrato nel 5° livello del CCNL Alimentari – P.M. Industria, con orario di lavoro determinato in complessive 39 ore settimanali;
- di essersi occupato della realizzazione di torte, paste e dolci di vario tipo, occupandosi anche dell'accettazione di vari materiali necessari per la preparazione dei prodotti, che la acquistava dai vari fornitori;
Parte_1
- di essere stato distaccato, ex art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, presso la CP_5 con sede legale in Palermo, Via Vincenzo Di Marco, 26/b, per il periodo 01.04.2018
– 31.07.2018, dove in effetti svolgeva la propria attività lavorativa, senza alcun mutamento delle condizioni contrattuali;
- di essere stato successivamente distaccato presso la Controparte_6 con sede legale in Palermo, Via Vincenzo Di Marco, 26/a, dove, anche in questo caso, aveva svolto regolarmente la propria attività lavorativa, senza alcun mutamento;
- di avere percepito una retribuzione mensile di € 1.500,00, senza usufruire delle ferie e delle festività, nonché dei permessi e della 13^ e 14^ mensilità;
- di avere svolto per l'intero periodo gennaio-dicembre 2018, senza però alcuna retribuzione, lavoro straordinario;
segnatamente, di avere lavorato, per 6 giorni alla settimana, dalle 04.30 alle 15.00, così cumulando oltre 60 ore di lavoro settimanali;
- di avere, dunque, diritto, da parte della società datrice di lavoro (legittimata passiva anche per i periodi di distacco), a titolo di differenze retributive, comprensive di 13^ e 14^ mensilità, festività, straordinari, ferie e permessi non goduti, nonché TF ( al netto degli importi a tale ultimo titolo percepiti con la busta paga di gennaio 2019), alla corresponsione dell'importo lordo di € 17.548,18, oltre accessori di legge ed, altresì, alla correlata regolarizzazione contributiva e chiedeva la condanna della resistente ad erogarli. Si era costituita la che aveva contestato la domanda negando la Parte_1 sussistenza del diritto. L' chiedeva, previo accertamento della maggiore durata del rapporto CP_2 lavorativo, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione. Nel contradditorio delle parti, previa istruzione orale e ctu contabile, con sentenza n. 80/2023 del 16 gennaio 2023 il Tribunale, in parziale accoglimento della
2 domanda, ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma complessiva di € 9.936,01, per differenze retributive, in
[...] relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, dall'1/4/2018 al 31/12/2018, con mansioni di “pasticciere dimostratore” riconducibili al 5° del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalla piccola e media industria alimentare, e con orario dal lunedì al sabato, dalle ore 05:00 alle ore 15:00, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al 31.10.2022, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo e al versamento all' dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione al CP_2 rapporto di lavoro come sopra accertato, oltre accessori come per legge. Riteneva il G.L. che dovesse ritenersi dimostrato che il ricorrente ha lavorato, dal 15.1.2018 al 31.12.2018, alle dipendenze della società convenuta, con le mansioni di “pasticciere dimostratore” riconducibili al 5° livello del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalla piccola e media industria alimentare;
più specificamente, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa dal 15.1.2018 al 31.3.2018 presso l , mentre dall'1.4.2018 al 31.7.2018, il lavoratore è stato Parte_1 distaccato presso la Società “ e, successivamente, dall'1.8.2018 Controparte_5 al 31.12.2018, presso la Società “ ”; ha tuttavia, Controparte_6 valutato che, in ordine alla richiesta del ricorrente di differenze retributive relative al periodo 15.1.2018 – 31.3.2018, nessuno dei testi ha potuto riferire l'orario di lavoro del lavoratore presso e, quindi, deve affermarsi che non vi sono Parte_1 elementi sufficienti per ritenere che il rapporto si sia svolto in maniera difforme rispetto a quello formalmente risultante (39 ore settimanali). La prova testimoniale ha, invece, condotto il decidente alla diversa conclusione che, per il periodo dall'1/04/2018 al 31/12/2018, l' avesse svolto la propria CP_1 attività lavorativa, presso le Società e “ ” dal CP_5 Controparte_6 lunedì al sabato, dalle ore 5:00 alle ore 15:00; ha valutato, altresì, che l'orario di lavoro dedotto dal ricorrente – dalle ore 5 del mattino – appare, inoltre, conforme al tipo di attività svolta di addetto al laboratorio di pasticceria, che, come dichiarato dalla stessa teste, apriva prima delle 7 del mattino, quando ella iniziava a lavorare nell'attività di commercializzazione dei prodotti, che, con tutta evidenza, dovevano essere preparati prima di essere posti in vendita. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la con ricorso CP_7 depositato il 14 febbraio 2023, lamentando, con unico articolato motivo il travisamento e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale, quanto a natura delle mansioni e articolazione oraria della prestazione, per avere i testimoni dello stesso ricorrente fornito dichiarazioni perfettamente compatibili con la durata contrattuale delle 39 ore settimanali e otto giornaliere, contrastando, piuttosto, l 'argomento del
3 decidente fondato su una inammissibile presunzione (l'inizio alle ore 5,00 dell'attività di addetto al laboratorio) con il rigoroso onere probatorio che caratterizza la domanda volta ad ottenere il compenso per lavoro straordinario. Censura, con il secondo subordinato motivo, la statuizione di condanna alle spese processuali e alla relativa quantificazione, anche in considerazione della consistente riduzione della pretesa economica, sia con riguardo al periodo di lavoro ante aprile 2018 che rispetto alla rivendicata indennità sostitutiva di ferie e permessi risultata – dalle buste paga e attraverso la ctu contabile – infondata, senza alcuna contestazione del lavoratore. Si è costituito con memoria del 25 gennaio 2025, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto. L' ha ribadito le argomentazioni già formulate. CP_2
All'udienza del 18 settembre 2025 la causa, istruita con ctu contabile, è stata decisa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
******* E' coperta da giudicato, in quanto, non impugnata in via incidentale, la statuizione che riguarda il periodo lavorativo dal 15/01/2018 al 31/03/2018. Il primo motivo è fondato. Ribadisce la di avere correttamente retribuito il dipendente Parte_3 secondo la previsione contrattuale di 39 ore settimanali da lunedì a venerdì per l'intero periodo in contestazione, come evincibile dalle buste paga allegate e che gli orari lavorativi degli addetti al laboratorio non erano soggetti a controllo in quanto, non essendovi apertura al pubblico, i medesimi gestivano il proprio carico di lavoro con autonomia oraria sapendo, però, di doverlo contenere entro le otto ore previste in contratto e tale circostanza era rimasta priva di contestazione. L ripercorre l'iter argomentativo del Tribunale, quanto alla validità CP_1 delle dichiarazioni raccolte dai testi, per ricavarne una ricostruzione dei fatti coincidente con quella posta a fondamento della domanda. Giova premettere, allora, che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del 01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del 26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione
4 delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Con la precisazione che, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione - come quelle prospettate in ricorso in relazione alla dedotta attività di “pasticciere dimostratore” - il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato, rappresentato dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, può non risultare significativo, occorrendo, quindi, fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto medesimo, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza o meno di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi di per sé l'assenza di potere disciplinare né quello direttivo esercitato in modo continuativo – v. Cass. Sez. L, sent. n. 23846 del 11/10/2017, n. 8364/2014 e n.9251/2010. Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro. Nella valutazione della prova orale, circa le modalità di svolgimento della prestazione, il decidente ha considerato che i testimoni ascoltati avessero reso
5 dichiarazioni concordanti e tra di loro complementari in ordine all'orario di inizio e fine della giornata lavorativa concludendo, anche sulla scorta della presunzione che i prodotti alimentari dovessero essere preparati tempo prima dell'apertura al pubblico, che il ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore 5.00 alle ore 15.00. Il Tribunale ha, poi, ritenuto dimostrata la natura subordinata del rapporto e l'inesistenza della dedotta autonoma nell'organizzazione del lavoratore presso il Lavoratorio della Pace. In realtà, reputa la Corte che sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sul ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, ricavandosi dalla prova testimoniale la conferma della circostanza che l aveva svolto attività lavorativa subordinata CP_1 in favore della società presso le distinte sedi lavorative (v. all.n.6), e delle Pt_1 mansioni dedotte in ricorso, ma non della modulazione oraria giornaliera della stessa, avendo i testimoni, esaminati all'udienza del 18 febbraio 2022, riferito circostanze che, coordinate fra di loro, conducono a conclusioni parzialmente difformi. Nel senso della continuità della prestazione lavorativa dell in favore CP_1 della società , nel più limitato periodo da novembre a dicembre 2018, e in Pt_1 ordine all'orario di lavoro del medesimo, ha riferito il teste che Testimone_1 ha premesso di conoscere i fatti perché nel periodo dal novembre 2018 a maggio 2019 lavoravo presso la , anche se non ero messo in regola, per poi precisare Pt_1 che a me il ricorrente venne presentato come responsabile del laboratorio e ricordo che lavorò presso il laboratorio della che io conosco come Pt_1 Controparte_6
e aggiungere per tutto il periodo in cui io vi lavorai e arrivava la mattina come
[...] me alle ore 4:30 – 5:00 e poi non so a che ora andava via perché io andavo via alle
14, 14:30, 15 e ricordo che lui rimaneva lì. A tal ultimo proposito il teste ha, però, chiarito che lo stesso ricorrente all'epoca mi riferiva che lui andava via intorno alle
15 – 16, salvo che nel periodo delle feste, in cui si lavorava di più. In merito all'orario lavorativo ha pure riferito la teste che Testimone_2 ha premesso di essere impiegata presso la di Via V. Di Marco 26 – CP_5 precisando, su domanda della parte ricorrente, di essere legale rappresentante del
che è sito in Via V. Di Marco n. 26 A – che dal 2016 a metà Controparte_6
2019 lavoravo alla cassa …. nel locale adibito a punto vendita al pubblico di pasticceria …mentre il ricorrente lavorava presso il laboratorio nel 2018 mi pare, che credo stia al civico 26/B ….Il laboratorio si trova a fianco del negozio dove io lavoravo e in cui non lavoro più anche se la società è tuttora in attività; ha aggiunto che vedevo il ricorrente e i suoi collegi entrare e uscire dal laboratorio perché io facevo lo stesso orario dalle 7 alle 15. Io lavoravo da lunedì a sabato e per quanto ne so il laboratorio lavorava da lunedì a venerdì perché io non vedevo il laboratorio
6 aperto nella giornata del sabato. . Io non aprivo il laboratorio che quando io arrivavo alle 7 era già aperto. In ultimo il teste ha premesso di lavorare presso il Testimone_3
da maggio 2018 e fino a tutt'oggi; che il ricorrente lavorava Controparte_6 presso il in laboratorio di non sapere dire in che data io lo Controparte_6 abbia conosciuto a lavorare lì, perché io sono stato messo in regola a maggio 2018 ma prima lavoravo in nero nello stesso laboratorio;
ha aggiunto, in merito all'orario giornaliero di lavoro: Io iniziavo a lavorare alle ore 7:00…. non vedevo il ricorrente arrivare al lavoro perché lui cominciava prima di me non so a che ora, ma lo vedevo andare via perché lui andava via prima di me alle ore 13:00, mentre io andavo via alle 15 – 15:30 per poi precisare: mi pare che il ricorrente andasse via alle 13 che poi potevano essere anche 13:30 o altro orario perché l'orario dipendeva dalle esigenze del lavoro;
in merito alla durata settimanale: Io lavoravo da lunedì a venerdì. So che il sabato il laboratorio era chiuso, almeno così mi era stato riferito. A.D.R.: Penso che il sabato il bar fosse aperto. Io non posso sapere queste CP_5 cose perché il sabato io nemmeno ci passo di là. Se ne ricava, dunque, che l nell'eseguire le mansioni di “pasticciere”, CP_1
- ripetitive e predeterminate, per come descritte in ricorso, sì da non necessitare di precise direttive o indicazioni - osservava (eccetto, come si dirà, nei mesi di novembre e dicembre 2018), un orario contenuto nel limite di quello ordinario previsto dal Ccnl di categoria in quanto distribuito su cinque giorni la settimana, essendo stato escluso da tutti i testimoni che il presso il quale era addetto CP_6 in qualità di “responsabile” (v. dep ) rimanesse aperto nella giornata di Tes_1 sabato;
né è stato provato che l non abbia goduto dell'intero periodo di ferie CP_1
e permessi dovutigli secondo Ccnl, come esposto in ricorso, nulla avendo riferito in proposito i testimoni ed essendo rimasta non contestata la circostanza della corresponsione della correlata indennità sostitutiva, come da allegate buste paga. La circostanza, tuttavia, che il teste abbia fornito informazioni relative Tes_1 ad un periodo più limitato rispetto a quello dedotto dal ricorrente (da novembre a dicembre 2018) quanto all'attività lavorativa prestata presso il Controparte_6
rende necessario limitare la dedotta più ampia articolazione oraria della
[...] prestazione giornaliera. In altri termini, se la teste ha collocato la prestazione nell'arco Tes_2 temporale 7/15 (vedevo il ricorrente e i suoi colleghi entrare e uscire dal laboratorio perché io facevo lo stesso orario dalle 7 alle 15), per tutto il periodo da aprile a dicembre 2018 (essendo ella impiegata presso il limitrofo Bar “ dal 2016 CP_5 sino al 2019), circostanza sostanzialmente confermata dal teste che se nulla Tes_3 ha saputo precisare in merito all'inizio della prestazione (cominciava prima di me
7 non so a che ora), ha riferito che l terminava in orario (anche 13.30 o altro CP_1 orario) che, comunque, dipendeva dalle esigenze del lavoro, il teste , per i Tes_1 due mesi suddetti, ha anticipato l'inizio dell'attività dell alle h.5,00 del CP_1 mattino. Per il restante periodo (aprile/ottobre 2018), non vi sono, quindi, quei necessari elementi di certezza utili ad affermare che l' si recasse al lavoro alle 5 del CP_1 mattino o, comunque, in altro orario anteriore alle ore 7, che è quello in cui veniva visto dalla teste . Tes_2
In merito all'ubicazione della sede di lavoro, che a dire dell'appellante renderebbe inattendibili le dichiarazioni dei testimoni che non sarebbero stati in grado di collocarla, la teste è stata chiara nel riferire che Il Laboratorio della Tes_2 CP_5
è sito al civico 26 non ricordo l'interno mi pare B;
il negozio sta pure al 26B. Il
[...] laboratorio è sito al di sotto del piano stradale e vi si accede dalla strada dove c'è l'ingresso dell'attività. …. Il laboratorio del Laboratorio della Pace si trova sotto il piano stradale e in realtà è lo stesso laboratorio della . CP_5
Circostanze confermate dal teste Non so spiegare se il laboratorio Tes_3 della e quello del siano negli stessi locali io so che CP_5 Controparte_6
c'è il Bar Don Nino e a fianco c'è il laboratorio del e che Controparte_6 risultano corrispondere alle deduzioni dell'appellante in ordine all'ubicazione del e della presso la Via Vincenzo Di Controparte_6 Controparte_5
Marco, al numero civico, rispettivamente 26/a e 26/b (v. all.6, lettera di assunzione e successive lettere di distacco presso la dall'1/04/2018 e presso il Controparte_5 dall'1/08/2018). Controparte_6
Ne deriva che, con riguardo all'arco temporale aprile-dicembre 2018, non vi è alcun dubbio che l' abbia svolto il suo servizio nella medesima Via Vincenzo CP_1
Di Marco ove erano ubicati sia il Bar che il Laboratorio suddetti. Proprio sulla base di tali risultanze processuali, in questa sede è stato conferito mandato al nominato C.T.U. di ricalcolare, sulla scorta dei parametri di cui al Ccnl Alimentari, vigente ratione temporis: le eventuali differenze retributive richieste dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro dedotto in ricorso- tenendo conto delle buste paga e detratto quanto percepito - limitatamente al periodo da 1.11.2018 al 31.12.2018 con orario dalle ore 5,00 alle ore 15,00 di ogni giorno dal lunedì al venerdì e dal 1.04.2018 al 31.10.2018 con orario dalle ore 7,00 alle ore 15,00 da lunedì a venerdì, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria Il C.T.U. dott. ha eseguito l'incarico ricevuto con relazione Persona_1 depositata in data 2 maggio 2025, ed è pervenuto alla determinazione che alcun credito residui in favore del ricorrente per differenza retributive, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e Tfr.(v. relazione depositata il 2.05.2025).
8 Si tratta di relazione contabile - alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011 - le cui conclusioni questa Corte condivide integralmente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati. In riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da CP_1 andrà, quindi, integralmente respinta.
[...]
Le somme già erogate (circostanza documentata e non contestata) dovranno, di conseguenza, essere restituita dal ricorrente alla società appellante, come domandato dal difensore già con nota del 3.02.2025 e ribadito all'odierna udienza di discussione, con gli interessi legali e la rivalutazione dal pagamento – in esecuzione della sentenza di primo grado - sino al saldo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Restano a carico dell'appellato i compensi già liquidati al ctu in entrambi i gradi.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.80/2023 emessa il 16 gennaio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo Controparte_1 grado.
Condanna l'appellato alla restituzione alla parte appellante di quanto erogato anche a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado. Condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante e dell' delle CP_1 CP_2 spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo in € 2.540,00 e, per il secondo, in € 2.906,00, in favore di ciascuna parte, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Lascia a carico dell'appellato le spese di ctu espletate in entrambi i gradi e CP_1 già liquidate. Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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