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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1227/2020 depositato il 06/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 912/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 24/10/2019
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2014FG0211982 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: conclude per il rigetto dell'appello e conferma della decisione impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia impugna tempestivamente la decisione 912 2019 emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia sez 2 depositata il 24 10 2019 nei confronti di Società_1
spa ,chiedendone la integrale riforma
L'appello risulta iscritto al n1227 2020 RGA
Si costituisce ritualmente la società appellata che contesta la domanda e conclude per il rigetto della stessa con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 21 11 2025 ore 9 questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La decisione del Giudice di Prime cure è integralmente condivisibile perché esente da errori o vizi logico giuridici
Va premesso che 'Agenzia delle Entrate ,incomporante l'Agenzia del Territorio in virtù del DL 6 luglio 2012 n 95, convertito nella legge 135 /95 aveva notificato alla Società_1 SpA, un provvedimento di attribuzione di rendita catastale e di liquidazione di tributi, interessi ,relativamente ad un impianto/antenna di telefonia mobile sito in Foggia in Indirizzo_1
Detto provvedimento veniva prontamente contestato principalmente per non accatastabilità del cespite essendo equiparabile secondo la ricorrente Società_1 piuttosto ad opere urbanistiche, e , quindi, privo di una autonoma potenzialità reddituale.Eccepiva anche il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, l'impianto era stato realizzato su un terreno altrui in virtù di un contrato di locazione, nonché, illegittimità del il criterio di determinazione della rendita catastale. oneri, nonché, la illegittima irrogazione delle sanzioni.
La società oggi appellata depositava memoria di replica con la quale assumeva che l'accatastabilità dell'impianto oggetto di vertenza era stata radicalmente esclusa Il giudice DI Primo Grado con la sentenza n. 912/19, depositata il 24.10.2019,-oggi esaminata- accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato
L'Agenzia delle Entrate ripropone in questo grado di giudizi le argomentazioni già svolte ribadendo la legittimità del proprio operato e quindi,la accatastabilità della antenna di telefonia.
Questa Corte di Giustizia non condivide detta interpretazione considerato che come esattamente affermato dal giudice di Prime Cure,l'art 12 comma 2 DLGS 33 2016 ha escluso l'assoggettamento alla attribuzione e alla determinazione della rendita catastale ,tra l'altro alle “ reti di comunicazione al alta velocità,le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ecc” tra cui il manufatto che ci interessa
La natura interpretativa del provvedimento richiamato è stato confermato da copiosa giurisprudenza di merito,(in gran parte citata dalla difesa dell'appellata )dalla Suprema Corte ,nonché dal successivo DL
133 2014,cd “Sblocca Italia”,e infine dal il DLGS 33/2016 con normativa sopravvenuta applicabile anche alla fattispecie.
In conclusione l'appello va rigettato e le spese poste a carico della Agenzia appellante
P.Q.M.
.Rigetta l'appello condanna l'Agenzia delle Entrate Provinciale di Foggia al pagamento delle spese processuali che liquida in e.5.000,00(cinquemila)oltre oneri accessorii.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1227/2020 depositato il 06/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 912/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 24/10/2019
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2014FG0211982 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: conclude per il rigetto dell'appello e conferma della decisione impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia impugna tempestivamente la decisione 912 2019 emessa dalla Comm Trib Provinciale di Foggia sez 2 depositata il 24 10 2019 nei confronti di Società_1
spa ,chiedendone la integrale riforma
L'appello risulta iscritto al n1227 2020 RGA
Si costituisce ritualmente la società appellata che contesta la domanda e conclude per il rigetto della stessa con spese.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 21 11 2025 ore 9 questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La decisione del Giudice di Prime cure è integralmente condivisibile perché esente da errori o vizi logico giuridici
Va premesso che 'Agenzia delle Entrate ,incomporante l'Agenzia del Territorio in virtù del DL 6 luglio 2012 n 95, convertito nella legge 135 /95 aveva notificato alla Società_1 SpA, un provvedimento di attribuzione di rendita catastale e di liquidazione di tributi, interessi ,relativamente ad un impianto/antenna di telefonia mobile sito in Foggia in Indirizzo_1
Detto provvedimento veniva prontamente contestato principalmente per non accatastabilità del cespite essendo equiparabile secondo la ricorrente Società_1 piuttosto ad opere urbanistiche, e , quindi, privo di una autonoma potenzialità reddituale.Eccepiva anche il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, l'impianto era stato realizzato su un terreno altrui in virtù di un contrato di locazione, nonché, illegittimità del il criterio di determinazione della rendita catastale. oneri, nonché, la illegittima irrogazione delle sanzioni.
La società oggi appellata depositava memoria di replica con la quale assumeva che l'accatastabilità dell'impianto oggetto di vertenza era stata radicalmente esclusa Il giudice DI Primo Grado con la sentenza n. 912/19, depositata il 24.10.2019,-oggi esaminata- accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato
L'Agenzia delle Entrate ripropone in questo grado di giudizi le argomentazioni già svolte ribadendo la legittimità del proprio operato e quindi,la accatastabilità della antenna di telefonia.
Questa Corte di Giustizia non condivide detta interpretazione considerato che come esattamente affermato dal giudice di Prime Cure,l'art 12 comma 2 DLGS 33 2016 ha escluso l'assoggettamento alla attribuzione e alla determinazione della rendita catastale ,tra l'altro alle “ reti di comunicazione al alta velocità,le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ecc” tra cui il manufatto che ci interessa
La natura interpretativa del provvedimento richiamato è stato confermato da copiosa giurisprudenza di merito,(in gran parte citata dalla difesa dell'appellata )dalla Suprema Corte ,nonché dal successivo DL
133 2014,cd “Sblocca Italia”,e infine dal il DLGS 33/2016 con normativa sopravvenuta applicabile anche alla fattispecie.
In conclusione l'appello va rigettato e le spese poste a carico della Agenzia appellante
P.Q.M.
.Rigetta l'appello condanna l'Agenzia delle Entrate Provinciale di Foggia al pagamento delle spese processuali che liquida in e.5.000,00(cinquemila)oltre oneri accessorii.