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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/12/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1344 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MANNINA SIMONA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in via
Scontrino n.28, Trapani.
-resistente-
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso depositato in data 30/6/2023, ha evocato in giudizio l' , chiedendo il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo CP_2
dal 23/6/2022 al 5/7/2022 , negata dall' in quanto malattia da VI -19 non CP_2
rientrante nel disposto di cui all'art. 26 DL 18/2020.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, confermando la linea CP_
interpretativa adottata in sede amministrativa volta a negare la tutela per i c.d. asintomatici dopo il 30/06/2021.
La causa è stata istruita con produzione di documenti e riassunta a seguito di sospensione per la proposizione di gravame amministrativo.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento.
La norma applicabile è quella contenuta nell''art. 26, comma 6 D.L. 18/2020 e succ. modd. che dispone: “6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante nelle
1 consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.”.
La norma pertanto prevede che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune.
I certificati medici in atti recano chiara diagnosi di malattia per contrazione del virus VI -19 (cfr. pure all 3, referto ASP Trapani, USCA in data 30/6/2022, recante esito positivo del test per 19).
La tutela dell'astensione dal lavoro per malattia a seguito di contrazione del virus
ID 19 richiesta dall'odierno ricorrente non può che essere oggetto di ordinaria tutela previdenziale da parte dell come se la stessa fosse dovuta ad una generica CP_1
eziopatogenesi.
La norma invocata dall' è riferibile alla diversa ipotesi del lavoratore sottoposto a CP_2
“quarantena” ai sensi dell'art. 26 L. cit. comma 1. secondo cui “1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo
1,comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporto.”.
La disciplina indennitaria prevista da tale norma si è effettivamente esaurita alla data del
31.12.2021, ma, come detto, non è applicabile al caso in esame. Per completezza di motivazione, si osserva che non è na questione codici nosologici che riguardano la diversa fattispecie di “isolamento- quarantena” bensi di ordinaria tutela malattia.
Il ricorso è dunque accolto.
Le spese di lite possono compensarsi per metà in ragione della controvertibilità delle questioni trattate ma tenendo conto dell'omessa decisione nei termini del gravame amministrativo, per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia come in domanda amministrativa e condanna l' al pagamento della prestazione in favore del CP_2
ricorrente, oltre accessori di legge.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_2
parte che liquida, per frazione, in complessivi euro 350,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa.
Trapani, 05/12/2024 Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1344 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MANNINA SIMONA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in via
Scontrino n.28, Trapani.
-resistente-
Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso depositato in data 30/6/2023, ha evocato in giudizio l' , chiedendo il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo CP_2
dal 23/6/2022 al 5/7/2022 , negata dall' in quanto malattia da VI -19 non CP_2
rientrante nel disposto di cui all'art. 26 DL 18/2020.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, confermando la linea CP_
interpretativa adottata in sede amministrativa volta a negare la tutela per i c.d. asintomatici dopo il 30/06/2021.
La causa è stata istruita con produzione di documenti e riassunta a seguito di sospensione per la proposizione di gravame amministrativo.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento.
La norma applicabile è quella contenuta nell''art. 26, comma 6 D.L. 18/2020 e succ. modd. che dispone: “6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante nelle
1 consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.”.
La norma pertanto prevede che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune.
I certificati medici in atti recano chiara diagnosi di malattia per contrazione del virus VI -19 (cfr. pure all 3, referto ASP Trapani, USCA in data 30/6/2022, recante esito positivo del test per 19).
La tutela dell'astensione dal lavoro per malattia a seguito di contrazione del virus
ID 19 richiesta dall'odierno ricorrente non può che essere oggetto di ordinaria tutela previdenziale da parte dell come se la stessa fosse dovuta ad una generica CP_1
eziopatogenesi.
La norma invocata dall' è riferibile alla diversa ipotesi del lavoratore sottoposto a CP_2
“quarantena” ai sensi dell'art. 26 L. cit. comma 1. secondo cui “1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo
1,comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporto.”.
La disciplina indennitaria prevista da tale norma si è effettivamente esaurita alla data del
31.12.2021, ma, come detto, non è applicabile al caso in esame. Per completezza di motivazione, si osserva che non è na questione codici nosologici che riguardano la diversa fattispecie di “isolamento- quarantena” bensi di ordinaria tutela malattia.
Il ricorso è dunque accolto.
Le spese di lite possono compensarsi per metà in ragione della controvertibilità delle questioni trattate ma tenendo conto dell'omessa decisione nei termini del gravame amministrativo, per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia come in domanda amministrativa e condanna l' al pagamento della prestazione in favore del CP_2
ricorrente, oltre accessori di legge.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_2
parte che liquida, per frazione, in complessivi euro 350,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa.
Trapani, 05/12/2024 Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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