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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 28/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3203/2019, R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mancaniello, come da procura speciale alle liti in Parte_1 atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/03/2019 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere titolare di pensione diretta cat. VO n. 10204053 con decorrenza 1/06/2005, vantando una contribuzione effettiva e CP_1 figurativa accreditata ante pensionamento per il periodo 1/09/1966- 31/05/2005, come da estratto contributivo allegato agli atti;
di aver presentato istanza amministrativa in data 24/01/201 onde ottenere la ricostituzione della CP_ pensione per errato conteggio della quota B;
che l' con mod. TE08 del 28/1/2019, aveva riliquidato la prestazione pensionistica in oggetto, omettendo di considerare e di calcolare anche la quota di contribuzione pagina 1 di 7 figurativa per i periodi in cui egli ricorrente aveva percepito l'indennità di disoccupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, r.d. n. 218/1952, di 17 giornate per il 1997 e per il periodo 2000/2004 e di 16 giornate per il
1998, pari a 3 settimane per anni, per un totale di 622 settimane contributive in quota B in luogo delle sole 601 settimane riliquidate dall resistente;
che in data 12/03/2019 aveva proposto ricorso amministrativo, CP_1 rigettato con delibera n. 1915751 del 20/03/2019; tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione pensione INPS cat. VO n. 10204053 ai sensi del r.d. 218/1952, d.P.R. n. 1049/1970 e dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 e della l. n. 247/2007, per errata anzianità contributiva in quota B per ulteriori 21 settimane, a partire dall'01.06.2005;
- per l'effetto, condannare l'ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.06.2006, della differenza mensile perequabile di € 9,17, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato nella quota A della gestione CD, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha eccepito la decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
539/1970, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 19.9.1992 n. 384, convertito in L. 14.11.1992 n. 438, e dall'art. 38 del D.L.
6.7.2011 n. 98, convertito in L. 15.7.2011 n. 111 e la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati. Nel merito, ha dedotto che le ulteriori 21 settimane rivendicate dalla parte ricorrente non andavano conteggiate, trattandosi di periodi di lavoro autonomo.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 28.5.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza. CP_
2. Deve essere disattesa l'eccezione di decadenza, così come sollevata dall condividendosi i più recenti arresti della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in base ai quali: “In riferimento alla richiesta di adeguamento
o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei
l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative.
L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123); “Con l'art. 38 del DL 98/2011 è stato aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 il seguente comma: Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. La preliminare questione oggetto del presente giudizio, concernente l'.interpretazione della predetta normativa, che ha introdotto una nuova decadenza nei termini sopra indicati, è stata recentemente risolta, dopo pronunce di diverso segno anche nella stessa giurisprudenza di legittimità, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 17430 del 17 giugno 2021, ai cui principi il Collegio ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C. e che possono essere così sintetizzati: il nuovo termine di decadenza introdotto dal legislatore del
2011, decorrente dal riconoscimento parziale, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere pagina 2 di 7 dall'.entrata in vigore della legge introduttiva del nuovo termine;
detta decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Corte appello Roma, sez. II, 11/11/2021, n. 3999); “si rendono doverose le seguenti considerazioni circa l'effetto della decadenza nella materia delle pensioni, effetto che, come di qui a breve si avrà modo di dire, non comporta l'applicazione totalmente estintiva del diritto del titolare del trattamento, poiché verrebbe a determinarsi una inammissibile frizione con l'imprescrittibilità del diritto a pensione. Ed invero, dapprima il Collegio reputa doveroso rammentare di essersi già pronunciato al riguardo e reitera perciò in questa sede le osservazioni compiute nella sentenza n 2429 del 19.12.2019 (est.
Presidente dott Gentile), riportando di seguito il passo di interesse: <<bisogna muovere dall comma d.l. convertito il l. che ha trasformato la decadenza da una sanzione di tipo soltanto procedimentale n.>
Cass., sez. un., 21.6.1990) a una misura, ben più punitiva, che estingue il diritto e rende inammissibile l'azione: sancito tale forte inasprimento, la norma ha precisato, in modo congruo, che la perdita concerne esclusivamente i <
di sicuro quella aggiuntiva, riferendosi ai trattamenti erogati in rate mensili, si attaglia essenzialmente alle pensioni. L'interpretazione e la sistemazione più complete e coerenti di tale combinato disposto conducono alla conclusione che l'eventuale maturazione della decadenza, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso amministrativo, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato, né, a fortiori, ai ratei successivi Cass. 30.10.2003, n. 16372 (oggetto: pensione di anzianità), dice di un'ipotesi di decadenza <<non unitaria bens mobile per ciascun rateo>>. Il criterio è stato confermato da Cass. 21.3.2005, n. 6018
(oggetto: integrazione al minimo di una pensione cat. SO), Cass. 14.2.2008, n. 3761 (oggetto: assegno ordinario di invalidità) e
Cass. 9.6.2014, n. 12878 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione di reversibilità). La sanzione cancellatoria, se avesse incidenza su tutti i ratei anteriori al giudizio, peccherebbe di eccessivo rigore in danno del pensionato che abbia trascurato di coltivare la sua richiesta, disattesa dall'ente gestore, ancorchè a lungo: un assistibile di sicuro incurante (o mal difeso) ma pur sempre bisognoso di un reddito di sostentamento. Per tale incauto avente diritto, al contrario, la decadenza mobile appresta una decurtazione economica congrua ma non troppo punitiva. Nel conflitto fra il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione (intangibile nell'an: Corte cost. 26.2.2010, n. 71; “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”: Corte cost. 22.7.1999, n. 345; “situazione finale … attinente alla sopravvivenza della persona”: Corte cost. 15.7.1985, n. 203) e l'applicazione della decadenza, legittima ma con effetto soltanto su singole mensilità del trattamento (per questo l'art. 6 d.l. 103/91 ha “espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi" e non “dello stesso diritto a pensione”, “costituzionalmente garantito”:
Corte cost. 246/92), il punto di equilibrio non è appannaggio della pronuncia impugnata. Conclusivamente, si deve escludere che la maturazione della decadenza possa pregiudicare per sempre il diritto dell'assicurato di ricevere, almeno da una certa data, la pensione in sé (nei casi di prestazione negata dall'ente gestore in sede amministrativa) ovvero la pensione nell'ammontare esatto siccome conforme a legge (nell'ipotesi di erogazione del trattamento in misura mensile inferiore al dovuto, che può anche dipendere da un mero errore di calcolo), trattandosi di posizioni soggettive non definitivamente comprimibili, a scanso di una palese violazione dei richiamati principi costituzionali>>. Si ribadisce pertanto il convincimento già formatosi in Corte per il quale il punto di equilibrio tra
l'insopprimibilità costituzionalmente garantita del diritto a pensione e l'applicazione dell'istituto della decadenza va rinvenuto nella
c.d. 'decadenza mobile', in ossequio alla quale, quindi, per il caso di prestazioni rateali, l'effetto della decadenza non è la perdita pagina 3 di 7 dell'intero diritto alla pensione, ma solo la perdita dei singoli ratei maturati anteriormente al decorso del termine computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza alcuna compromissione di quelli maturati successivamente” (Corte
d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2031/2021).
2.1 Nel caso di specie, è pacifico che la pensione cat. VO n. 10204053, intestata alla odierna parte ricorrente, sia stata liquidata con decorrenza 1.6.2005.
Considerato che il ricorso giudiziario è stato depositato il 27.3.2019, la decadenza non è stata utilmente impedita.
Né, d'altro canto, può attribuirsi rilievo, al fine di consentire uno spostamento in avanti della decorrenza del termine CP_ decadenziale, alla circostanza che – in data 28.1.2019 – l' abbia riliquidato il trattamento pensionistico di cui si discute.
Difatti, la decadenza sia evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, dovendo altresì presumersi – in assenza di specifiche risultanze di segno contrario – che gli elementi in forza dei quali individuare eventuali errori di calcolo nella determinazione del rateo pensionistico fossero nella disponibilità della parte ricorrente già a partire dalla liquidazione originaria della prestazione.
Restano, tuttavia, salvi, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, ossia il periodo 27.3.2016-27.3.2019 (come anche riconosciuto dalla difesa del ricorrente nelle note di trattazione scritta del 26.5.2025), col che risulta pure assorbita la residua eccezione di prescrizione sollevata dall . CP_1
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte, potendosi richiamare le argomentazioni rese da questo Tribunale in un caso analogo al presente (Trib. di Foggia, sent. n. 2640/2024, est. dott. Caputo).
3.1. Ed invero, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori in caso di inadempimento e/o di inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore, a fronte dell'eccezione sia di inadempimento sia di adempimento parziale o inesatto vige la regola generale per cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'altrui adempimento, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento (si veda Cass, Sez. Un.,
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca …per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…”).
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sì da potersi reputare affatto consolidato (Cass. n. 2387 del 09/02/2004; Cass. n. 15677 del 03/07/2009; Cass. n. 3373 del
12/02/2010; ass. n. 15659 del 15/07/2011 nonché Cass. n. 826 del 2015).
Di conseguenza, attesa la natura obbligatoria del rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali ed i beneficiari delle prestazioni e tenuto conto dell'allegazione, ad opera della parte ricorrente, della fonte legale del proprio credito e dell'inesatto adempimento dell (in ragione del dedotto carattere parziale della liquidazione operata CP_1 dall'Ente), sarebbe stato onere dell dimostrare ed evidenziare contabilmente di avere esattamente CP_1
pagina 4 di 7 adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del creditore (sul tema degli oneri assertivi e probatori in ipotesi di riliquidazione pensionistica, cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, 5.2.2019, n. 228).
3.2. Ciò posto, si osserva che, per rivendicare l'accredito dei contributi figurativi relativi alla disoccupazione agricola per gli anni azionati, asseritamente omessi dall (per la precisione, 17 giornate per il 1997 e per il CP_1 periodo 2000/2004 e 16 giornate per il 1998), la parte ricorrente ha invocato la norma di cui all'art. 1 del D.P.R.
n. 1049/1970, rubricato “Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli”.
La disposizione in esame - dopo aver stabilito al comma 1 che “ai lavoratori agricoli spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940 n.
1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri” - al comma successivo prevede che “la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino a un massimo di 180 giornate”.
In ossequio a tale previsione di legge, per calcolare la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola cui ha diritto il lavoratore occorre tener conto, da un lato, di un tetto massimo di 270 giornate e, dall'altro, del numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno, per poi operare la differenza tra le prime
(ovverosia le 270 giornate) e le seconde (cioè le giornate di lavoro effettivo), di modo che l'indennità di disoccupazione spetterà in misura corrispondente alla detta differenza, e sempre che non sia superato il limite massimo di 180 giornate.
3.3. Ebbene, secondo la prospettazione di l' avrebbe omesso di accreditare i contributi figurativi Parte_1 CP_1 corrispondenti all'indennità di disoccupazione agricola degli anni 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, calcolando 601 settimane in quota B invece che 622 settimane.
L'impostazione è corretta. Ed invero, l'estratto contributivo versato in atti attesta:
- che nel 1997 la parte ricorrente ha lavorato in agricoltura per 152 giornate e che la contribuzione figurativa accreditata in suo favore ammonta a 101 giornate (di cui 11 giornate per disoccupazione agricola e 90 giornate per trattamento speciale);
- che nel 1998 la parte ricorrente ha lavorato in agricoltura per 152 giornate e che la contribuzione figurativa accreditata in suo favore ammonta a 102 giornate (di cui 12 giornate per disoccupazione agricola e 90 giornate per trattamento speciale);
- che nel 2000 la parte ricorrente ha lavorato in agricoltura per 102 giornate e che la contribuzione figurativa accreditata in suo favore ammonta a 151 giornate (di cui 61 giornate per disoccupazione agricola e 90 giornate per trattamento speciale); che nel 2001 la parte ricorrente ha lavorato in agricoltura per 156 giornate e che la contribuzione figurativa accreditata in suo favore ammonta a 97 giornate (di cui 7 giornate per disoccupazione agricola e 90 giornate per trattamento speciale); pagina 5 di 7 che nel 2002, nel 2003 e nel 2004 la parte ricorrente ha lavorato in agricoltura sempre per 157 giornate e che la contribuzione figurativa accreditata in suo favore ammonta a 96 giornate (di cui 6 giornate per disoccupazione agricola e 90 giornate per trattamento speciale).
Quindi, se a mente dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 1049/70 la durata dell'indennità di disoccupazione agricola
è pari alla differenza tra il tetto massimo di 270 giornate ed il numero delle giornate effettivamente lavorate nell'anno, purché non si superi il limite di 180 giornate, e se, quindi, nel caso di specie la differenza è pari a 118
(270-152= 118) per gli anni 1997 e 1998; 168 (270-102=168) per il 2000; 114 per il 2001 (270-156=114); 113 per gli anni 2002-2003 e 2004 (270-157=113), va da sé che il conteggio operato ai fini dell'accredito dei contributi CP_ figurativi è errato, in quanto l' avrebbe dovuto accreditare tali contributi e ne ha accreditati solo 101 nel 1997;
102 nel 1998; 151 nel 2000; 97 nel 2001; 96 dal 2002 al 2004, vale a dire omettendo proprio i contributi rivendicati da (17 giornate per il 1997 e per il periodo 2000/2004 e di 16 giornate per il 1998). Parte_1
3.4. Al riguardo non può condividersi la difesa dell secondo cui tali giornate non sarebbero quantificate, né CP_1 indennizzabili per il computo della prestazione di disoccupazione agricola, trattandosi di lavoro autonomo.
Ed invero, una simile argomentazione non vale a sostenere le ragioni difensive dell atteso che – come CP_1 rimarcato in una fattispecie affine dalla Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro (Sentenza n. 294 del 6.3.2023) –
“il già citato art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni testualmente prevede che, ai fini della determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola e del corrispondente accredito contributivo, debbano sottrarsi dal numero di 270 le giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno
“comprese quelle per attività agricole in proprio”, oltre a quelle coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità”.
4. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare il diritto di alla rideterminazione della pensione in godimento mediante l'accredito nella quota B di ulteriori Parte_1
21 settimane, con conseguente condanna dell a corrispondergli euro 9,17 a titolo di differenza mensile CP_1 perequabile sulla relativa quota di pensione (sì come risultante dal conteggio analitico elaborato nel ricorso introduttivo e non contestato, neppure genericamente, dall ) a far data dal 27.3.2016, con gli accessori CP_1 come per legge dal dovuto al soddisfo.
5. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di previdenza, scaglione
“infra” € 1.100,00, valori minimi) – seguono la soccombenza dell e vengono distratte in favore dell'avv. CP_1
Luigi Mancaniello, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3203/2019 proposto da nei confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e Parte_1 CP_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla rideterminazione della pensione in Parte_1 godimento mediante l'accredito nella quota B di ulteriori 21 settimane;
pagina 6 di 7 b) condanna l a corrispondere, in favore della parte ricorrente, la somma di euro 9,17 a titolo di differenza CP_1 mensile perequabile sulla relativa quota di pensione con decorrenza dal 27.3.2016, con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 341,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso CP_1 forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Mancaniello, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 28.5.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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