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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 306/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 21 maggio 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 306/2023 R.G. promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, in proprio e n. q. di presidente e legale rappresentante de “ C.F._1 [...]
”, con sede in Troina (EN), via Francesco Schifani n. Controparte_1
5, C.F. , ai fini del presente elettivamente domiciliata in Troina (EN) alla via Pietro P.IVA_1
Nenni n. 45, presso lo studio dell'Avv. Rosi Cantale (C.F. dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa;
ricorrente
CONTRO
C
– in persona del Commissario, come Controparte_3
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_2
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce E CP_3
F. Gramuglia;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, parte ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso:
Ordinanza-Ingiunzione n. 0I-001228818, notificata in data 27.01.2023 alla cooperativa;
Ordinanza-Ingiunzione n. 0I-001224518, notificata in data 27.01.2023 allaSig.ra Parte_1
, obbligato in solido, facenti riferimento agli atti di accertamento prot. Inps
[...]
2800.07/08/2018.0081206 del 23.08.2018 e prot. Inps. 2800.07/08/2018.0081207, rispettivamente indirizzati al legale rappresentante ed alla cooperativa, per il mancato pagamento della somma residuale dei contributi previdenziali dovuti per i periodi 12/2016 – 05/2017, dell'importo di Euro
591,05.
Deduceva l'opponente l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuto versamento delle somme.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tali ordinanza ingiunzione in quanto infondate,
ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS rassegnando che “Il competente Ufficio amministrativo della Sede di Enna ha provveduto ad annullare l'Ordinanza in argomento, come da relazione istruttoria a firma del
Responsabile dell'Ufficio Gestione del credito che si riporta integralmente”.
Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare le ordinanze opposte.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto, l'errore imputabile all'ente previdenziale che ha insistito nella pretesa creditoria emettendo le ordinanze in oggetto, ha costretto il ricorrente a proporre l'odierno ricorso.
Infatti, l' resistente ha disposto l'annullamento degli atti impugnati solo in corso di causa. CP_3
D'altra parte, risulta che a seguito, della generazione delle dette cartelle, n. 5942017000009621800
di € 2.221,25 relativa al mancato versamento dei contributi “MOD. DM10” per il periodo 12/2016-
01/2017 e n. 59420170000203164000 relativa al mancato versamento dei contributi “MOD. DM10”
per il periodo 03/2017, 04/2017 e 05/2017 (riguardanti appunto il mancato pagamento dei contributi di cui trattasi, per il quale oggi sono state emesse le ingiunzioni qui impugnate), la cooperativa ha presentato a istanza di rateizzazione - prot. n. 62704 del 11.10.2017- totalmente Controparte_4
accolta.
Ne sono succeduti tutti i pagamenti, per il totale dell'ammontare dovuto, con conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale di cui trattasi.
Gli assunti documentati non sono stati contestati.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà. Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 21.05.2025.