Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 8416/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa AR Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8416/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Pio Di Benedetto
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'avv. Rosanna Bello
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano all'accordo sottoscritto in data 21.02.2025, integrato con note sostitutive di udienza del 17.03.2025.
La causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Eboli (Sa) in data 27.04.1985 Controparte_1
1
e che dalla loro unione erano nati AR, (tutti allo stato maggiorenni ed Per_1 Per_2 autosufficienti) e (attualmente maggiorenne e non autosufficiente). Per_3
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno, in data 20.06.2022 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 19.02.2025 anche la resistente, , si costituiva in giudizio, Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
In data 21.02.2025, i procuratori delle parti depositavano l'intervenuto accordo in ordine alle condizioni di divorzio che prevedevano, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale, compresa di mobili e arredi, a che continuerà ad abitarla con il figlio;
un assegno Controparte_1 Per_3 divorzile in favore della resistente pari ad e 450,00 mensili, rivalutato e aggiornato secondo gli indici istat;
un assegno di mantenimento per il figlio che verserà a Per_3 Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese con partecipazione alle spese straordinarie nella misura del CP_1
70% per quelle di natura medica e nella misura del 60% per le spese straordinarie di natura ludica;
tasse scolastiche e universitarie per il figlio a carico totale di . Per_3 Parte_1
Con note sostitutive di udienza depositate in data 17.03.2025, i procuratori delle parti precisavano, ad integrazione dell'accordo sottoscritto il 21.02.2025, anche la regolamentazione delle spese scolastiche straordinarie sostenute in favore del figlio , prevedendo che Per_3 Parte_1 contribuirà nella misura del 60 %, mentre per il restante 40%. Controparte_1
2. All'udienza del 19.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 21.02.2025, integrato con note sostitutive di udienza del 17.03.2025.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2 r.g. 8416/2024
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e rispondenti agli interessi della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27.04.1985 nel comune di Eboli (Sa) tra , nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata ad [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del predetto comune al n. 44, parte CodiceFiscale_2
II, Serie A, anno 1985, alle condizioni di cu all'accordo sottoscritto il 21.02.2025, integrato in data
17.03.2025;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa AR Bianchi
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