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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1034/2022
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'udienza del 12 marzo 2025, nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g.
1034/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro SALERA come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Corso della Repubblica n. 128
- ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti Gaetano CAPPUCCI e Italico PERLINI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Arce, Via Magni n. 6
- resistente
Oggetto: mansioni superiori
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza ex art. 429 c.p.c. in assenza delle parti il seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento,
CPA, IVA.
Cassino, 12 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16 maggio 2022 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di lavorare alle dipendenze di odierna
[...] Controparte_2 Controparte_1 dal 4 maggio 1988, presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano;
di essere stato inquadrato nel 3° livello del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, dal 1° gennaio 2012 nel 5° gruppo professionale, 2^ fascia, del CCSL applicato in azienda, ed infine nella corrispondente 1^ area professionale del nuovo CCSL;
di lavorare dal 2005, ininterrottamente, quale operaio addetto al magazzino di campioni benestare;
di svolgere mansioni consistenti nella presa in carico e gestione operativa dei campioni per benestare, compreso l'inserimento dei pezzi nel sistema informatico aziendale;
di occuparsi, in particolare, di prendere in consegna il pezzo campione definitivo, una volta che questo ha superato con esito positivo le diverse prove cui viene sottoposto, di collocarlo in un apposito scaffale dopo avere verificato al computer l'identità del pezzo sulla base del cartellino identificativo ed il superamento delle prove, di prendere in consegna i documenti relativi al pezzo che gli pervengono dopo tre o quattro giorni, di verificare in via definitiva sulla base di tali documenti l'esito delle prove, di archiviare il pezzo e di riportarne la collocazione nella scheda del computer, ripetendo analoga procedura per i documenti;
di decidere in autonomia le modalità operative, provvedendo in proprio ad organizzare e stabilire le procedure di catalogazione, operazione complessa in quanto per ogni pezzo possono esservi più campioni catalogati in base a parametri diversi nonché kit differenti;
di provvedere al continuo aggiornamento dei pezzi, in quanto qualsiasi modifica apportata necessita di essere annotata con le medesime procedute previste per l'annotazione originaria, con successiva rottamazione del pezzo antemodifica e relativa annotazione;
di avere in dotazione esclusiva un computer con proprie credenziali;
di assumere responsabilità diretta per la presa in carico e custodia dei pezzi.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce che le mansioni disimpegnate fin dal 2005 sono riconducibili alla 5^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica, dal 1°dicembre 2012 al 3° gruppo professionale del CCSL, ed infine, dal 1° gennaio 2020, alla 2^ area professionale, in quanto lo stesso opera con ampia autonomia operativa, nei limiti delle indicazioni di massima fornite una tantum dal superiore capo squadra, con interpretazione critica dei dati forniti anche da altri enti aziendali, cosicché la sua posizione, solo formalmente equivalente a quella di magazziniere, non è limitata ai soli compiti esecutivi del lavoratore qualificato che agisce sulla base di direttive specifiche e istruzioni dettagliate, ma è riconducibile a un più elevato grado di autonomia, specializzazione e responsabilità.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 01.01.2005, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, nella 5 ctg. CCNL Industria Metalmeccanica Privata, con conseguente diritto a confluire dal 01.01.2012 nel 3° Gruppo Professionale – Seconda Fascia ccsl di primo livello FCA e successivamente dal 01.01.2020 nella seconda area professionale;
2) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 01.01.2012, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, nel 3° Gruppo Professionale –
Seconda Fascia o altro Gruppo e/o Fascia superiori di giustizia ccsl di primo livello FCA e successivamente dal
01.01.2020 per confluenza nella seconda area professionale;
3) gradatamente ed in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella seconda area professionale ccsl o altra di giustizia dal 01.012020 o altra decorrenza che sarà ritenuta prudenzialmente;
per l'effetto ordinare alla convenuta Società l'inquadramento conseguito e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate secondo le tabelle del
CCNL/CCSL pro tempore applicabile, il tutto da quantificarsi in corso di causa, se necessario a seguito di consulenza tecnico-contabile, anche facendo applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. in relazione ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo effettivo, nonché versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio oggi Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e Controparte_1 in diritto.
5. La società convenuta eccepisce che l'attività di catalogazione svolta dal ricorrente è elementare e routinaria, senza adeguata autonomia operativa;
che la scelta delle prove a cui sottoporre il pezzo campione spetta al capo del ricorrente, il solo a poter modificare il codice della porta di accesso all'area; che l'attività svolta da controparte non richiede alcuna interpretazione dei disegni;
che il sig. non ha compiti di vigilanza;
che la bolla di rottamazione del pezzo sostituito Pt_1
è generata dal capo del ricorrente;
che solo quest'ultimo è responsabile dei risultati e delle eventuali difformità. La resistente, eccepita preliminarmente la prescrizione delle avverse pretese retributive, evidenzia inoltre che controparte si è limitata a descrivere le mansioni svolte senza allegare elementi idonei a ricondurle al superiore inquadramento rivendicato. Sostiene che il lavoratore ha omesso di allegare e dimostrare il possesso dei requisiti del 4° gruppo professionale, necessario per ottenere l'accesso nel 3° gruppo professionale, prima fascia, secondo alinea. Fa rilevare che le mansioni svolte dal ricorrente, essenzialmente riconducibili all'attività di magazziniere/archivista, per le caratteristiche che le connotano, sono pienamente riconducibili all'inquadramento contrattuale riconosciuto al ricorrente nei distinti periodi oggetto di causa.
6. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. All'esito dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. La causa è stata infine discussa all'udienza del 12 marzo 2025 e all'esito decisa come in dispositivo, pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. in assenza delle parti, con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente, dipendente di e addetto, dal 2005, al magazzino CP_1 campioni benestare, con inquadramento nella 3^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica
Privata, successivamente nel 5° gruppo professionale, 2^ fascia, CCSL FCA e da ultimo nella 1^ area professionale del nuovo CCSL, è diretta all'accertamento del diritto, asseritamente acquisito in virtù delle mansioni effettivamente svolte, al superiore inquadramento, dal 1°gennaio 2005, nella 5^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, dal 1° gennaio 2012 nel 3° gruppo professionale, 2^ fascia, del CCSL applicato in azienda, infine, dal 1° gennaio 2020, nella 2^ area professionale del nuovo CCSL, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 cod. civ., che attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n.
11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. civ. n. 16572/2020).
10. Tanto premesso, devono nella specie porsi a raffronto le declaratorie dei livelli di inquadramento contrattuale del lavoratore con quelle dei livelli superiori rivendicati, per ciascuno dei tre periodi rilevanti, in corrispondenza dei relativi sistemi di classificazione del personale previsti dal contratto collettivo volta per volta applicabile in azienda, al fine di cogliere gli elementi peculiari e differenziali, fondanti il reclamato diritto all'inquadramento superiore, così da poter eventualmente riscontrare la presenza di tali elementi nelle mansioni concretamente emerse dall'istruttoria testimoniale espletata.
11. Appartengono alla 3^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, nella quale il ricorrente era pacificamente inquadrato nel 2005, ai sensi dell'art. 1, titolo II, del suddetto CCNL
“- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquista attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro” (cfr. stralcio CCNL del
20.1.2008, doc. 9 ). La descrizione di gran parte dei profili professionali di operai CP_1 qualificati esemplificativi di tale categoria rinviene il proprio elemento caratterizzante nelle
“procedure prestabilite” e “istruzioni dettagliate” che circoscrivono il perimetro dei compiti esecutivi svolti. Appartengono invece alla rivendicata 5^ categoria, per quanto di interesse nel presente giudizio, “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
12. Dal raffronto tra le declaratorie e dall'esame dei profili esemplificativi emerge che la superiore
5^ categoria si connota peculiarmente per la “adeguata autonomia operativa” dei lavoratori, limitata unicamente da “principi, norme e procedure” di carattere generale per quel campo di attività, assente invece nelle mansioni dei lavoratori inquadrati nella 3^ categoria, in quanto questi ultimi, ancorché con “specifica collaborazione”, svolgono attività prettamente “esecutive”, di natura tecnica o amministrativa, le quali presuppongono “procedure prestabilite” ed “istruzioni dettagliate”, che circoscrivono rigorosamente i “compiti esecutivi”, sia che si stratti di compiti di natura tecnica che di compiti di natura amministrativa.
13. Con riferimento al successivo periodo, decorrente dal gennaio 2012, le declaratorie da porre Cont a raffronto sono quella relativa al 5° gruppo professionale, 2^ fascia, CCSL dell'allora , in cui era pacificamente inquadrato il ricorrente, e quella relativa al richiesto 3° gruppo professionale, 1^ fascia. Sebbene, infatti, nelle conclusioni del ricorso l'attore rivendichi l'inquadramento nel 3° gruppo professionale, 2^ fascia, nell'atto introduttivo di lite viene richiamata unicamente la declaratoria relativa alla 1^ fascia di tale gruppo professionale, sostanzialmente coincidente con la 5^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica Privata.
14. Ai sensi dell' art. 6 del CCSL del 13.12.2011 (doc. 7 ) appartengono al 5° gruppo CP_1 professionale, 2^ fascia, “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”, tra i quali viene indicato esemplificativamente il profilo di magazziniere, o i “lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione o pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”, tra i quali vengono esemplificativamente indicati i profili di incaricato amministrativo o tecnico.
15. Sono invece inquadrati nel 3° gruppo professionale, 1^ fascia, per quanto di interesse nel presente giudizio “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
16. Si tratta di declaratorie sostanzialmente sovrapponibili a quelle sopra riportate relative al
CCNL Industria Metalmeccanica Privata, per cui possono richiamarsi integralmente le considerazioni svolte in merito ai profili differenziali tra i corrispondenti livelli di inquadramento.
17. Infine, con riferimento al terzo periodo, decorrente dal 1° gennaio 2020, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale adottato dalla società convenuta, sono inquadrati nella 1^ area professionale del CCSL 2019-2022 i “lavoratori anche qualificati che, con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi - anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e/o informatica - che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo, all'attrezzamento, alla auto-manutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliarie a complemento organizzativo nonché alle attività esecutive di natura amministrativa”, tra i quali, esemplificativamente, i lavoratori con profilo di “magazziniere”. Appartengono invece alla rivendicata 2^ area professionale i “i lavoratori specializzati che – oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella prima area professionale – nell'ambito degli incarichi e compiti specifici assegnati, svolgono, con maggiore autonomia operativa e con applicazione di cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale, attività complesse
e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo, di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo, anche interagendo con le altre funzioni aziendali”.
18. Anche dal raffronto tra queste ultime declaratorie emerge che, mentre i lavoratori della 1^ area professionale svolgono compiti prevalentemente esecutivi, di natura tecnica o anche amministrativa, nel quadro di prescrizioni, istruzioni, moduli procedimentali dettagliati e specifici, così da escludere margini apprezzabili di autonomia operativa e per i quali si richiedono “conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione inerenti al processo produttivo”, i lavoratori della 2^ area professionale svolgono mansioni caratterizzate da ambiti di autonomia operativa significativamente più ampi, da una maggiore complessità contenutistica (“attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo, di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo”), anche con interazione con altre funzioni aziendali, ed implicanti l'applicazione di cognizioni e competenze – teoriche, pratiche e tecniche – di maggiore rilevanza e spessore professionale rispetto a quelle richieste per lo svolgimento dei compiti esecutivi propri dei lavoratori della prima area professionale.
19. Ciò posto, è possibile procedere all'esame delle deposizioni testimoniali in merito alle mansioni svolte dal ricorrente nel periodo oggetto di causa.
20. Il teste , collega di lavoro del ricorrente, addetto dal 2002 al 2019 alle prove Testimone_1 di laboratorio per il controllo sui materiali ferrosi, ha dichiarato: “Il ricorrente, una volta ricevuto il pezzo campione già sottoposto alle verifiche, con l'allegata documentazione, doveva posizionare il pezzo su uno scaffale numerato secondo la logica di classificazione del particolare e la documentazione allegata su un distinto scaffale. Inseriva il numero identificativo già assegnato al particolare nel computer, apriva il file del particolare, e registrava il numero di disegno (cioè, il numero identificativo del particolare già assegnato a monte), il nome del particolare, il nome del fornitore, il motivo per cui era stato dato o non era stato dato il benestare, il numero dello scaffale in cui era collocato e quello su cui era collocata la documentazione allegata. I dati che inseriva e di cui ho riferito erano già presenti sul cartellino – nota tecnica – che accompagnava il pezzo. Il ricorrente doveva dunque leggere tali dati nulla nota tecnica e riportarli nel file… Il ricorrente rimuoveva i particolari ante-modifica, che arrivavano sempre con la nota tecnica, e li sostituiva con quelli aggiornati. Sulla nota tecnica che accompagnava il particolare era scritto se l'esito della prova era positivo o negativo. Se l'esito era positivo il ricorrente effettuava le operazioni che ho descritto prima. Se l'esito era negativo di norma dovevamo essere noi addetti alle prove a contattare
i fornitori. A volte poteva capitare che fosse il ricorrente a contattarli…le operazioni che ho prima descritte e
l'inserimento della password della sala campioni erano effettuate dal ricorrente autonomamente. Per molti anni il ricorrente ha gestito da solo la sala campioni”.
21. Il teste , superiore responsabile del ricorrente per molti anni, fino al Testimone_2
2020/2021, ha ricordato: “Il ricorrente, una volta che gli arrivava il pezzo campione sottoposto a verifiche e che aveva superato positivamente la verifica (i pezzi la cui verifica era negativa venivano invece scartati e non arrivavano nel magazzino del ricorrente), una volta che aveva anche la documentazione di accompagnamento, posizionava il pezzo su uno scaffale numerato (numero e lettera). Non c'era una particolare prescrizione su dove collocare il pezzo. Io avevo chiesto al ricorrente di posizionare i pezzi più estetici davanti (es. cerchi in lega, calotte verniciate), in modo da dare un migliore impatto visivo all'ingresso, non era una regola o prescrizione vincolante.
La documentazione andava posizionata su un altro scaffale dove si trovavano i dossier. Erano numerati non gli scaffali ma i dossier. Il ricorrente procedeva quindi all'apertura di un file Excel da me creato, un registro di tutti
i pezzi che arrivavano nel magazzino in cui lavoro io come campionature benestare, e attraverso il numero identificativo del particolare, apriva la riga corrispondente di quel particolare in arrivo. Vi erano una serie di dati precompilati. Il ricorrente doveva inserire solo il numero dello scaffale su cui era posizionato il pezzo e nella cella accanto il numero del dossier (raccoglitore ad anelli) dove era archiviata la pratica corrispondente a quel particolare.
Non doveva inserire altri dati. Il ricorrente seguiva nel posizionamento dei pezzi un criterio basato sulla disponibilità degli spazi, dell'ingombro, delle fattezze del pezzo (ad es. un pezzo grande era posto in alto). Come detto, non si trattava di prescrizioni. Nel cartellino di accompagnamento del pezzo era indicato l'esito positivo delle prove. Tale esito positivo veniva registrato precedentemente da colleghi del ricorrente sul file Excel”. 22. Il teste ha riferito: “Conosco l'attività svolta dal ricorrente in quanto sono stata Testimone_3 suo capo. Io ed il ricorrente abbiamo organizzato il magazzino benestare. Il ricorrente, una volta ricevuto il pezzo campione – in fase di lancio ne arrivano massimo 5 – decideva in autonomia quali prove dovevano essere effettuate sul pezzo. Io non davo l'autorizzazione, perché per ogni lancio vi erano all'incirca 2.500 pezzi (300/400 pezzi per i mini lancio). A livello di inserimento dati, a partire dal 2006, è stato assegnato al ricorrente un pc: il ricorrente doveva inserire l'esito del benestare. Il ricorrente, una ricevuto il pezzo, doveva annotare nel pc il part number (codice identificativo), il codice fornitore, un bar code che identificava la tipologia di messa a punto sul particolare. Questi dati erano presenti una parte sulla documentazione di accompagnamento del fornitore e l'altra parte costituiva l'esito delle prova del benestare. Il ricorrente li inseriva in un foglio excel. Il ricorrente riposizionava il pezzo/campione definitivo nel magazzino, dandogli un codice di riferimento. All'inizio io e il ricorrente abbiamo stabilito insieme come organizzare il magazzino e successivamente il ricorrente provvedeva in autonomia alla collocazione del pezzo. Inseriva nel pc l'esito finale delle prove. Controllava che il pezzo restituito fosse effettivamente quello consegnato sulla base della documentazione e archiviava la documentazione nella parte documentale del magazzino, sempre in autonomia… io sono stata capo del ricorrente dal 2006 al gennaio 2007 e poi credo dal
2009 al 2010/2011”.
23. Il teste con mansioni di Quality Engineering Manager, addetta alla Testimone_4 gestione della componentistica del veicolo, ha descritto le mansioni del ricorrente, per il periodo successivo alla pandemia da Covid-19 fino all'attualità, nei seguenti termini: “Il ricorrente, una volta che il pezzo riceveva il benestare, superando tutte le prova, provvede alla archiviazione dei campioni. Il pezzo veniva etichettato, non so se ne occupasse il ricorrente. Il magazzino ha scaffalature numerate secondo una logica di area.
Non so chi ha creato questa numerazione. Il sig. ha creato le aree come logica e come layout. Il ricorrente Tes_2 effettua la registrazione del pezzo su un pc dell'ente: completa per la parte relativa all'archiviazione un file Excel con campi già denominati. Il ricorrente indica il numero identificativo del loculo in cui è allocato il pezzo. È il ricorrente a decidere dove allocare fisicamente il pezzo in base alla disponibilità e alle aree già predefinita per classe merceologica. Il ricorrente deve verificare che l'etichetta che accompagna il pezzo sia coerente con quanto indicato nel file Excel. Il foglio Excel di cui ho riferito viene predisposto da Preciso che nell'ambito del Testimone_2 magazzino benestare, più che procedure esistono buone norme date dal coordinatore che è il sig. ”. Tes_2
24. Dalle dichiarazioni dei testi e , pienamente attendibili perché Tes_1 Tes_2 Tes_4 rese da colleghi o dal superiore del ricorrente, che hanno avuto modo – specialmente il responsabile – di vederlo con i propri occhi a lavoro, per diversi anni, emerge che il Tes_2 ricorrente svolgeva compiti meramente esecutivi, elementari e ripetitivi, senza margini apprezzabili di autonomia operativa, perché rigorosamente delimitati da istruzioni dettagliate e da procedure e moduli operativi rigidamente predeterminati, che poco spazio lasciavano ad autonome iniziative operative o all'esercizio di discrezionalità. Il sig. si limitava a Pt_1 svolgere, né più né meno, le mansioni di un archivista o magazziniere che opera sulla base di schemi operativi semplici e modulistica preformata e a compilazione vincolata, posizionando il pezzo campione su uno scaffale numerato e la documentazione di accompagnamento su un distinto scaffale, inserendo poi nel computer, su un foglio Excel già predisposto in tutti i suoi campi dal superiore , i dati identificativi del particolare e le ulteriori informazioni ad esso Tes_2 relative (il numero di disegno, il nome del particolare, il nome del fornitore, il motivo per cui era stato dato o non era stato dato il benestare, il numero dello scaffale in cui era collocato e quello su cui era collocata la documentazione allegata), rilevabili a vista dall'esame del cartellino di accompagnamento del pezzo, il tutto sotto la costante vigilanza e responsabilità del superiore
. Testimone_2
25. Le uniche attività che sembrerebbero implicare margini – peraltro rimasti assolutamente generici – di discrezionalità sono state riferite dal teste “Il ricorrente, una Testimone_3 volta ricevuto il pezzo campione…decideva in autonomia quali prove dovevano essere effettuate sul pezzo…
All'inizio io e il ricorrente abbiamo stabilito insieme come organizzare il magazzino”. Tale teste, però, deve ritenersi inattendibile. In primo luogo, l'affermazione per cui il ricorrente decideva in autonomia le prove da effettuare sul pezzo non trova riscontro in nessuna delle altre deposizioni, mentre quella per cui l'organizzazione del magazzino è stata decisa in autonomia dal teste stesso insieme al ricorrente ma si concilia con quanto affermato dal teste , secondo cui “Il sig. Tes_4
ha creato le aree come logica e come layout”. In secondo luogo, e decisivamente, il teste Tes_2 Tes_3 non ha una posizione neutra e disinteressata rispetto ai fatti di causa e all'esito della lite, in quanto, come documentato dalla società convenuta (cfr. documenti allegati alle note difensive, acquisiti ai fini della valutazione di credibilità del teste), lo stesso ha proposto a sua volta un ricorso dinnanzi all'intestato tribunale, iscritto al n. 235/2024 R.A.L., per sentire condannare la società convenuta al risarcimento in proprio favore dei danni per il demansionamento asseritamente subito, ed in tale giudizio ha indicato tra i testi anche l'odierno ricorrente. Nell'atto introduttivo di lite, inoltre, la sig.ra ha dedotto, tra l'altro, che, traferita da Torino nello stabilimento Tes_3 di Cassino dopo il luglio 2006, nella qualità di responsabile di stabilimento per la qualità fornitori “era posta a capo di un team composto di 10/12 lavoratori, tutti impiegati di 6° e 7° livello, alcuni ingegneri, che a lei rispondevano funzionalmente e gerarchicamente;
i componenti del team gestivano a loro volta personale inquadrato nei livelli inferiori” e che dal giugno 2009 le era nuovamente assegnata la medesima mansione che continuava a svolgere con le medesime modalità sino al settembre 2012. Tali affermazioni, però, contrastano con quanto riferito in sede testimoniale su un punto non irrilevante ai fini della valutazione di attendibilità della deposizione. Il teste si è infatti accreditato come “capo” del ricorrente dal 2006 al gennaio 2007 e dal 2009 al 2010/2011, laddove, secondo le allegazioni del suo ricorso, il sig. non poteva figurare tra i suoi diretti sottoposti e Pt_1 lavorava, peraltro, in un diverso reparto aziendale.
26. In conclusione, l'istruttoria testimoniale espletata non ha confermato la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al superiore livello di inquadramento rivendicato. Ne discende la reiezione della domanda.
27. Le spese processuali, poste a carico del ricorrente secondo soccombenza, vanno liquidate in favore della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, come previsti dall'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'udienza del 12 marzo 2025, nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g.
1034/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro SALERA come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Corso della Repubblica n. 128
- ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv.ti Gaetano CAPPUCCI e Italico PERLINI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Arce, Via Magni n. 6
- resistente
Oggetto: mansioni superiori
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza ex art. 429 c.p.c. in assenza delle parti il seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento,
CPA, IVA.
Cassino, 12 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16 maggio 2022 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di lavorare alle dipendenze di odierna
[...] Controparte_2 Controparte_1 dal 4 maggio 1988, presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano;
di essere stato inquadrato nel 3° livello del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, dal 1° gennaio 2012 nel 5° gruppo professionale, 2^ fascia, del CCSL applicato in azienda, ed infine nella corrispondente 1^ area professionale del nuovo CCSL;
di lavorare dal 2005, ininterrottamente, quale operaio addetto al magazzino di campioni benestare;
di svolgere mansioni consistenti nella presa in carico e gestione operativa dei campioni per benestare, compreso l'inserimento dei pezzi nel sistema informatico aziendale;
di occuparsi, in particolare, di prendere in consegna il pezzo campione definitivo, una volta che questo ha superato con esito positivo le diverse prove cui viene sottoposto, di collocarlo in un apposito scaffale dopo avere verificato al computer l'identità del pezzo sulla base del cartellino identificativo ed il superamento delle prove, di prendere in consegna i documenti relativi al pezzo che gli pervengono dopo tre o quattro giorni, di verificare in via definitiva sulla base di tali documenti l'esito delle prove, di archiviare il pezzo e di riportarne la collocazione nella scheda del computer, ripetendo analoga procedura per i documenti;
di decidere in autonomia le modalità operative, provvedendo in proprio ad organizzare e stabilire le procedure di catalogazione, operazione complessa in quanto per ogni pezzo possono esservi più campioni catalogati in base a parametri diversi nonché kit differenti;
di provvedere al continuo aggiornamento dei pezzi, in quanto qualsiasi modifica apportata necessita di essere annotata con le medesime procedute previste per l'annotazione originaria, con successiva rottamazione del pezzo antemodifica e relativa annotazione;
di avere in dotazione esclusiva un computer con proprie credenziali;
di assumere responsabilità diretta per la presa in carico e custodia dei pezzi.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce che le mansioni disimpegnate fin dal 2005 sono riconducibili alla 5^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica, dal 1°dicembre 2012 al 3° gruppo professionale del CCSL, ed infine, dal 1° gennaio 2020, alla 2^ area professionale, in quanto lo stesso opera con ampia autonomia operativa, nei limiti delle indicazioni di massima fornite una tantum dal superiore capo squadra, con interpretazione critica dei dati forniti anche da altri enti aziendali, cosicché la sua posizione, solo formalmente equivalente a quella di magazziniere, non è limitata ai soli compiti esecutivi del lavoratore qualificato che agisce sulla base di direttive specifiche e istruzioni dettagliate, ma è riconducibile a un più elevato grado di autonomia, specializzazione e responsabilità.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 01.01.2005, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, nella 5 ctg. CCNL Industria Metalmeccanica Privata, con conseguente diritto a confluire dal 01.01.2012 nel 3° Gruppo Professionale – Seconda Fascia ccsl di primo livello FCA e successivamente dal 01.01.2020 nella seconda area professionale;
2) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 01.01.2012, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, nel 3° Gruppo Professionale –
Seconda Fascia o altro Gruppo e/o Fascia superiori di giustizia ccsl di primo livello FCA e successivamente dal
01.01.2020 per confluenza nella seconda area professionale;
3) gradatamente ed in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella seconda area professionale ccsl o altra di giustizia dal 01.012020 o altra decorrenza che sarà ritenuta prudenzialmente;
per l'effetto ordinare alla convenuta Società l'inquadramento conseguito e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate secondo le tabelle del
CCNL/CCSL pro tempore applicabile, il tutto da quantificarsi in corso di causa, se necessario a seguito di consulenza tecnico-contabile, anche facendo applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. in relazione ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo effettivo, nonché versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio oggi Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e Controparte_1 in diritto.
5. La società convenuta eccepisce che l'attività di catalogazione svolta dal ricorrente è elementare e routinaria, senza adeguata autonomia operativa;
che la scelta delle prove a cui sottoporre il pezzo campione spetta al capo del ricorrente, il solo a poter modificare il codice della porta di accesso all'area; che l'attività svolta da controparte non richiede alcuna interpretazione dei disegni;
che il sig. non ha compiti di vigilanza;
che la bolla di rottamazione del pezzo sostituito Pt_1
è generata dal capo del ricorrente;
che solo quest'ultimo è responsabile dei risultati e delle eventuali difformità. La resistente, eccepita preliminarmente la prescrizione delle avverse pretese retributive, evidenzia inoltre che controparte si è limitata a descrivere le mansioni svolte senza allegare elementi idonei a ricondurle al superiore inquadramento rivendicato. Sostiene che il lavoratore ha omesso di allegare e dimostrare il possesso dei requisiti del 4° gruppo professionale, necessario per ottenere l'accesso nel 3° gruppo professionale, prima fascia, secondo alinea. Fa rilevare che le mansioni svolte dal ricorrente, essenzialmente riconducibili all'attività di magazziniere/archivista, per le caratteristiche che le connotano, sono pienamente riconducibili all'inquadramento contrattuale riconosciuto al ricorrente nei distinti periodi oggetto di causa.
6. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. All'esito dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. La causa è stata infine discussa all'udienza del 12 marzo 2025 e all'esito decisa come in dispositivo, pubblicato mediante lettura ex art. 429 c.p.c. in assenza delle parti, con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente, dipendente di e addetto, dal 2005, al magazzino CP_1 campioni benestare, con inquadramento nella 3^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica
Privata, successivamente nel 5° gruppo professionale, 2^ fascia, CCSL FCA e da ultimo nella 1^ area professionale del nuovo CCSL, è diretta all'accertamento del diritto, asseritamente acquisito in virtù delle mansioni effettivamente svolte, al superiore inquadramento, dal 1°gennaio 2005, nella 5^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, dal 1° gennaio 2012 nel 3° gruppo professionale, 2^ fascia, del CCSL applicato in azienda, infine, dal 1° gennaio 2020, nella 2^ area professionale del nuovo CCSL, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 cod. civ., che attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n.
11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. civ. n. 16572/2020).
10. Tanto premesso, devono nella specie porsi a raffronto le declaratorie dei livelli di inquadramento contrattuale del lavoratore con quelle dei livelli superiori rivendicati, per ciascuno dei tre periodi rilevanti, in corrispondenza dei relativi sistemi di classificazione del personale previsti dal contratto collettivo volta per volta applicabile in azienda, al fine di cogliere gli elementi peculiari e differenziali, fondanti il reclamato diritto all'inquadramento superiore, così da poter eventualmente riscontrare la presenza di tali elementi nelle mansioni concretamente emerse dall'istruttoria testimoniale espletata.
11. Appartengono alla 3^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, nella quale il ricorrente era pacificamente inquadrato nel 2005, ai sensi dell'art. 1, titolo II, del suddetto CCNL
“- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquista attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro” (cfr. stralcio CCNL del
20.1.2008, doc. 9 ). La descrizione di gran parte dei profili professionali di operai CP_1 qualificati esemplificativi di tale categoria rinviene il proprio elemento caratterizzante nelle
“procedure prestabilite” e “istruzioni dettagliate” che circoscrivono il perimetro dei compiti esecutivi svolti. Appartengono invece alla rivendicata 5^ categoria, per quanto di interesse nel presente giudizio, “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
12. Dal raffronto tra le declaratorie e dall'esame dei profili esemplificativi emerge che la superiore
5^ categoria si connota peculiarmente per la “adeguata autonomia operativa” dei lavoratori, limitata unicamente da “principi, norme e procedure” di carattere generale per quel campo di attività, assente invece nelle mansioni dei lavoratori inquadrati nella 3^ categoria, in quanto questi ultimi, ancorché con “specifica collaborazione”, svolgono attività prettamente “esecutive”, di natura tecnica o amministrativa, le quali presuppongono “procedure prestabilite” ed “istruzioni dettagliate”, che circoscrivono rigorosamente i “compiti esecutivi”, sia che si stratti di compiti di natura tecnica che di compiti di natura amministrativa.
13. Con riferimento al successivo periodo, decorrente dal gennaio 2012, le declaratorie da porre Cont a raffronto sono quella relativa al 5° gruppo professionale, 2^ fascia, CCSL dell'allora , in cui era pacificamente inquadrato il ricorrente, e quella relativa al richiesto 3° gruppo professionale, 1^ fascia. Sebbene, infatti, nelle conclusioni del ricorso l'attore rivendichi l'inquadramento nel 3° gruppo professionale, 2^ fascia, nell'atto introduttivo di lite viene richiamata unicamente la declaratoria relativa alla 1^ fascia di tale gruppo professionale, sostanzialmente coincidente con la 5^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica Privata.
14. Ai sensi dell' art. 6 del CCSL del 13.12.2011 (doc. 7 ) appartengono al 5° gruppo CP_1 professionale, 2^ fascia, “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”, tra i quali viene indicato esemplificativamente il profilo di magazziniere, o i “lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione o pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”, tra i quali vengono esemplificativamente indicati i profili di incaricato amministrativo o tecnico.
15. Sono invece inquadrati nel 3° gruppo professionale, 1^ fascia, per quanto di interesse nel presente giudizio “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.
16. Si tratta di declaratorie sostanzialmente sovrapponibili a quelle sopra riportate relative al
CCNL Industria Metalmeccanica Privata, per cui possono richiamarsi integralmente le considerazioni svolte in merito ai profili differenziali tra i corrispondenti livelli di inquadramento.
17. Infine, con riferimento al terzo periodo, decorrente dal 1° gennaio 2020, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale adottato dalla società convenuta, sono inquadrati nella 1^ area professionale del CCSL 2019-2022 i “lavoratori anche qualificati che, con specifica diretta supervisione da parte di un responsabile/preposto aziendale, svolgono mansioni e compiti prevalentemente esecutivi - anche attraverso l'utilizzo di materiali, attrezzi e apparecchiature a tecnologia elettrica, meccanica e/o informatica - che richiedono prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate e conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione inerenti al processo produttivo, al riscontro qualitativo, all'attrezzamento, alla auto-manutenzione, alla diagnostica, alle attività ausiliarie a complemento organizzativo nonché alle attività esecutive di natura amministrativa”, tra i quali, esemplificativamente, i lavoratori con profilo di “magazziniere”. Appartengono invece alla rivendicata 2^ area professionale i “i lavoratori specializzati che – oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella prima area professionale – nell'ambito degli incarichi e compiti specifici assegnati, svolgono, con maggiore autonomia operativa e con applicazione di cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale, attività complesse
e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo, di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo, anche interagendo con le altre funzioni aziendali”.
18. Anche dal raffronto tra queste ultime declaratorie emerge che, mentre i lavoratori della 1^ area professionale svolgono compiti prevalentemente esecutivi, di natura tecnica o anche amministrativa, nel quadro di prescrizioni, istruzioni, moduli procedimentali dettagliati e specifici, così da escludere margini apprezzabili di autonomia operativa e per i quali si richiedono “conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro o da specifica preparazione inerenti al processo produttivo”, i lavoratori della 2^ area professionale svolgono mansioni caratterizzate da ambiti di autonomia operativa significativamente più ampi, da una maggiore complessità contenutistica (“attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo, di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo”), anche con interazione con altre funzioni aziendali, ed implicanti l'applicazione di cognizioni e competenze – teoriche, pratiche e tecniche – di maggiore rilevanza e spessore professionale rispetto a quelle richieste per lo svolgimento dei compiti esecutivi propri dei lavoratori della prima area professionale.
19. Ciò posto, è possibile procedere all'esame delle deposizioni testimoniali in merito alle mansioni svolte dal ricorrente nel periodo oggetto di causa.
20. Il teste , collega di lavoro del ricorrente, addetto dal 2002 al 2019 alle prove Testimone_1 di laboratorio per il controllo sui materiali ferrosi, ha dichiarato: “Il ricorrente, una volta ricevuto il pezzo campione già sottoposto alle verifiche, con l'allegata documentazione, doveva posizionare il pezzo su uno scaffale numerato secondo la logica di classificazione del particolare e la documentazione allegata su un distinto scaffale. Inseriva il numero identificativo già assegnato al particolare nel computer, apriva il file del particolare, e registrava il numero di disegno (cioè, il numero identificativo del particolare già assegnato a monte), il nome del particolare, il nome del fornitore, il motivo per cui era stato dato o non era stato dato il benestare, il numero dello scaffale in cui era collocato e quello su cui era collocata la documentazione allegata. I dati che inseriva e di cui ho riferito erano già presenti sul cartellino – nota tecnica – che accompagnava il pezzo. Il ricorrente doveva dunque leggere tali dati nulla nota tecnica e riportarli nel file… Il ricorrente rimuoveva i particolari ante-modifica, che arrivavano sempre con la nota tecnica, e li sostituiva con quelli aggiornati. Sulla nota tecnica che accompagnava il particolare era scritto se l'esito della prova era positivo o negativo. Se l'esito era positivo il ricorrente effettuava le operazioni che ho descritto prima. Se l'esito era negativo di norma dovevamo essere noi addetti alle prove a contattare
i fornitori. A volte poteva capitare che fosse il ricorrente a contattarli…le operazioni che ho prima descritte e
l'inserimento della password della sala campioni erano effettuate dal ricorrente autonomamente. Per molti anni il ricorrente ha gestito da solo la sala campioni”.
21. Il teste , superiore responsabile del ricorrente per molti anni, fino al Testimone_2
2020/2021, ha ricordato: “Il ricorrente, una volta che gli arrivava il pezzo campione sottoposto a verifiche e che aveva superato positivamente la verifica (i pezzi la cui verifica era negativa venivano invece scartati e non arrivavano nel magazzino del ricorrente), una volta che aveva anche la documentazione di accompagnamento, posizionava il pezzo su uno scaffale numerato (numero e lettera). Non c'era una particolare prescrizione su dove collocare il pezzo. Io avevo chiesto al ricorrente di posizionare i pezzi più estetici davanti (es. cerchi in lega, calotte verniciate), in modo da dare un migliore impatto visivo all'ingresso, non era una regola o prescrizione vincolante.
La documentazione andava posizionata su un altro scaffale dove si trovavano i dossier. Erano numerati non gli scaffali ma i dossier. Il ricorrente procedeva quindi all'apertura di un file Excel da me creato, un registro di tutti
i pezzi che arrivavano nel magazzino in cui lavoro io come campionature benestare, e attraverso il numero identificativo del particolare, apriva la riga corrispondente di quel particolare in arrivo. Vi erano una serie di dati precompilati. Il ricorrente doveva inserire solo il numero dello scaffale su cui era posizionato il pezzo e nella cella accanto il numero del dossier (raccoglitore ad anelli) dove era archiviata la pratica corrispondente a quel particolare.
Non doveva inserire altri dati. Il ricorrente seguiva nel posizionamento dei pezzi un criterio basato sulla disponibilità degli spazi, dell'ingombro, delle fattezze del pezzo (ad es. un pezzo grande era posto in alto). Come detto, non si trattava di prescrizioni. Nel cartellino di accompagnamento del pezzo era indicato l'esito positivo delle prove. Tale esito positivo veniva registrato precedentemente da colleghi del ricorrente sul file Excel”. 22. Il teste ha riferito: “Conosco l'attività svolta dal ricorrente in quanto sono stata Testimone_3 suo capo. Io ed il ricorrente abbiamo organizzato il magazzino benestare. Il ricorrente, una volta ricevuto il pezzo campione – in fase di lancio ne arrivano massimo 5 – decideva in autonomia quali prove dovevano essere effettuate sul pezzo. Io non davo l'autorizzazione, perché per ogni lancio vi erano all'incirca 2.500 pezzi (300/400 pezzi per i mini lancio). A livello di inserimento dati, a partire dal 2006, è stato assegnato al ricorrente un pc: il ricorrente doveva inserire l'esito del benestare. Il ricorrente, una ricevuto il pezzo, doveva annotare nel pc il part number (codice identificativo), il codice fornitore, un bar code che identificava la tipologia di messa a punto sul particolare. Questi dati erano presenti una parte sulla documentazione di accompagnamento del fornitore e l'altra parte costituiva l'esito delle prova del benestare. Il ricorrente li inseriva in un foglio excel. Il ricorrente riposizionava il pezzo/campione definitivo nel magazzino, dandogli un codice di riferimento. All'inizio io e il ricorrente abbiamo stabilito insieme come organizzare il magazzino e successivamente il ricorrente provvedeva in autonomia alla collocazione del pezzo. Inseriva nel pc l'esito finale delle prove. Controllava che il pezzo restituito fosse effettivamente quello consegnato sulla base della documentazione e archiviava la documentazione nella parte documentale del magazzino, sempre in autonomia… io sono stata capo del ricorrente dal 2006 al gennaio 2007 e poi credo dal
2009 al 2010/2011”.
23. Il teste con mansioni di Quality Engineering Manager, addetta alla Testimone_4 gestione della componentistica del veicolo, ha descritto le mansioni del ricorrente, per il periodo successivo alla pandemia da Covid-19 fino all'attualità, nei seguenti termini: “Il ricorrente, una volta che il pezzo riceveva il benestare, superando tutte le prova, provvede alla archiviazione dei campioni. Il pezzo veniva etichettato, non so se ne occupasse il ricorrente. Il magazzino ha scaffalature numerate secondo una logica di area.
Non so chi ha creato questa numerazione. Il sig. ha creato le aree come logica e come layout. Il ricorrente Tes_2 effettua la registrazione del pezzo su un pc dell'ente: completa per la parte relativa all'archiviazione un file Excel con campi già denominati. Il ricorrente indica il numero identificativo del loculo in cui è allocato il pezzo. È il ricorrente a decidere dove allocare fisicamente il pezzo in base alla disponibilità e alle aree già predefinita per classe merceologica. Il ricorrente deve verificare che l'etichetta che accompagna il pezzo sia coerente con quanto indicato nel file Excel. Il foglio Excel di cui ho riferito viene predisposto da Preciso che nell'ambito del Testimone_2 magazzino benestare, più che procedure esistono buone norme date dal coordinatore che è il sig. ”. Tes_2
24. Dalle dichiarazioni dei testi e , pienamente attendibili perché Tes_1 Tes_2 Tes_4 rese da colleghi o dal superiore del ricorrente, che hanno avuto modo – specialmente il responsabile – di vederlo con i propri occhi a lavoro, per diversi anni, emerge che il Tes_2 ricorrente svolgeva compiti meramente esecutivi, elementari e ripetitivi, senza margini apprezzabili di autonomia operativa, perché rigorosamente delimitati da istruzioni dettagliate e da procedure e moduli operativi rigidamente predeterminati, che poco spazio lasciavano ad autonome iniziative operative o all'esercizio di discrezionalità. Il sig. si limitava a Pt_1 svolgere, né più né meno, le mansioni di un archivista o magazziniere che opera sulla base di schemi operativi semplici e modulistica preformata e a compilazione vincolata, posizionando il pezzo campione su uno scaffale numerato e la documentazione di accompagnamento su un distinto scaffale, inserendo poi nel computer, su un foglio Excel già predisposto in tutti i suoi campi dal superiore , i dati identificativi del particolare e le ulteriori informazioni ad esso Tes_2 relative (il numero di disegno, il nome del particolare, il nome del fornitore, il motivo per cui era stato dato o non era stato dato il benestare, il numero dello scaffale in cui era collocato e quello su cui era collocata la documentazione allegata), rilevabili a vista dall'esame del cartellino di accompagnamento del pezzo, il tutto sotto la costante vigilanza e responsabilità del superiore
. Testimone_2
25. Le uniche attività che sembrerebbero implicare margini – peraltro rimasti assolutamente generici – di discrezionalità sono state riferite dal teste “Il ricorrente, una Testimone_3 volta ricevuto il pezzo campione…decideva in autonomia quali prove dovevano essere effettuate sul pezzo…
All'inizio io e il ricorrente abbiamo stabilito insieme come organizzare il magazzino”. Tale teste, però, deve ritenersi inattendibile. In primo luogo, l'affermazione per cui il ricorrente decideva in autonomia le prove da effettuare sul pezzo non trova riscontro in nessuna delle altre deposizioni, mentre quella per cui l'organizzazione del magazzino è stata decisa in autonomia dal teste stesso insieme al ricorrente ma si concilia con quanto affermato dal teste , secondo cui “Il sig. Tes_4
ha creato le aree come logica e come layout”. In secondo luogo, e decisivamente, il teste Tes_2 Tes_3 non ha una posizione neutra e disinteressata rispetto ai fatti di causa e all'esito della lite, in quanto, come documentato dalla società convenuta (cfr. documenti allegati alle note difensive, acquisiti ai fini della valutazione di credibilità del teste), lo stesso ha proposto a sua volta un ricorso dinnanzi all'intestato tribunale, iscritto al n. 235/2024 R.A.L., per sentire condannare la società convenuta al risarcimento in proprio favore dei danni per il demansionamento asseritamente subito, ed in tale giudizio ha indicato tra i testi anche l'odierno ricorrente. Nell'atto introduttivo di lite, inoltre, la sig.ra ha dedotto, tra l'altro, che, traferita da Torino nello stabilimento Tes_3 di Cassino dopo il luglio 2006, nella qualità di responsabile di stabilimento per la qualità fornitori “era posta a capo di un team composto di 10/12 lavoratori, tutti impiegati di 6° e 7° livello, alcuni ingegneri, che a lei rispondevano funzionalmente e gerarchicamente;
i componenti del team gestivano a loro volta personale inquadrato nei livelli inferiori” e che dal giugno 2009 le era nuovamente assegnata la medesima mansione che continuava a svolgere con le medesime modalità sino al settembre 2012. Tali affermazioni, però, contrastano con quanto riferito in sede testimoniale su un punto non irrilevante ai fini della valutazione di attendibilità della deposizione. Il teste si è infatti accreditato come “capo” del ricorrente dal 2006 al gennaio 2007 e dal 2009 al 2010/2011, laddove, secondo le allegazioni del suo ricorso, il sig. non poteva figurare tra i suoi diretti sottoposti e Pt_1 lavorava, peraltro, in un diverso reparto aziendale.
26. In conclusione, l'istruttoria testimoniale espletata non ha confermato la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al superiore livello di inquadramento rivendicato. Ne discende la reiezione della domanda.
27. Le spese processuali, poste a carico del ricorrente secondo soccombenza, vanno liquidate in favore della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, come previsti dall'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, complessità bassa.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele Iannucci