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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3122 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
on sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord Strada n. 2, P. I. in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante Rag. , difesa dall'avv. Daniele Carlo Alicicco, Parte_2
in forza di mandato posto in calce al ricorso e rilasciato su foglio separato, presso il cui domicilio in
Sassari, via Muroni n. 22 è elettivamente domiciliata;
ricorrente
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, con sede in Sassari via Roma n. 48 p.i. ; CP_2 P.IVA_2
resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, esponeva: Parte_1
- di aver stipulato, in data 05.10.2020, con la ditta un ordine di acquisto di Controparte_3
merce a consegne ripartite, per kg.
3.250 di caffè, “Coffe Club bs. Gr. 1000”, per il proprio esercizio pagina 1 di 4 commerciale sito in Sassari via Brigata Sassari n. 2, al prezzo di listino di €. 27,50 + iva al chilogrammo con sconto diretto in fattura del 5%, e con un acquisto minimo mensile di kg. 54 di caffè
a decorrere dal 15.10.2020 e per mesi 60;
- di aver stipulato, altresì, l'accordo pubblicitario del 08.10.2020, in forza del quale la prima, dietro il pagamento in suo favore di €. 19.500,00 + iva, si impegnava a promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti distribuiti dalla ditta (con particolare riferimento al caffè per la mescita), in via Parte_1
esclusiva e senza interruzione dal 15.10.2020 sino al 14.10.2025 e quindi per la durata di mesi 60;
- che con comunicazione del 16.11.2021, la società inviava ad CP_1 CP_1 Parte_1
una formale dichiarazione di subentro alla nella proprietà Parte_3
dell'esercizio denominato “Bar Torino” sito in Sassari via Brigata Sassari n. 2, [confermando] tutti
gli impegni assunti nei confronti [di ] con l'ordine d'acquisto del 5.10.2020”; Parte_1
- in data 21.09.2022 emetteva l'ultima fattura n. 1163 nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
dal momento che quest'ultima interrompeva gli acquisti, contravvenendo pertanto, a quanto pattuito sia nell'ordine d'acquisto della fornitura di caffè sia nell'accordo pubblicitario;
- che al momento dell'interruzione degli acquisti, 2021 doveva ancora ritirare kg. Controparte_1
2.974 di Caffè miscela “Caffè Club” al prezzo di listino di €. 29,20 al kg;
- che , visto l'inadempimento, con lettera del 15.12.2022, inviava diffida ad adempiere e Parte_1
costituzione in mora perfezionatasi per compiuta giacenza.
Premesso che il contratto si sarebbe risolto ai sensi dell'art. 1455 c.c., concludeva chiedendo il pagamento della penale, pari al 20% del caffè non acquistato, al prezzo di listino di cui all'ultima fattura, per l'importo di €. 17.368,16, nonché il pagamento della penale di cui all'accordo pubblicitario per €. 14.787,50, per un totale di €. 32.155,66 + iva 22% se dovuta oltre interessi moratori a far data dalla diffida ad adempiere. Con vittoria di spese di lite.
regolarmente notificata, restava contumace. Controparte_1
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e viene ora a decisione sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo di parte ricorrente, come confermate nelle note conclusionali.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Risulta documentalmente che la e la abbiano stipulato per Parte_3 Parte_1
iscritto, in data 05.10.2020, il contratto d'acquisto a consegne ripartite del caffè e, in data 08.10.2020,
l'accordo pubblicitario per i prodotti della ditta ricorrente. Vi è evidenza documentale anche del subentro, nelle posizioni della dell' Parte_3 Controparte_1
cessione del contratto che si è perfezionata stante l'assenso di che è pacifico già dal Parte_1
momento della comunicazione dell'avvenuta cessione sino ad oggi.
D'altro canto, stante la contumacia di , non è stato prodotto alcun atto a Controparte_1
dimostrazione di fatti modificativi o estintivi del credito fatto valere da . Parte_1
Soccorrono, a tal punto, i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui, con la produzione del titolo contrattuale e l'allegazione dell'inadempimento la ricorrente ha pienamente soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 1218 c.c., poiché chi agisce per la risoluzione del contratto deve esclusivamente provare il titolo della propria pretesa e allegare l'inadempimento, spettando alla parte convenuta l'onere di provare di aver adempiuto regolarmente o la sussistenza di altro fatto modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Trattandosi, quindi, di causa documentale e tenuto conto che i resistenti non hanno esperito alcuna difesa, e quindi non sono stati dimostrati fatti modificativi o estintivi della pretesa di la Parte_1
cui domanda si fonda, invece, su un rapporto provato documentalmente, deve concludersi che le domande del ricorrente sono fondate e che il ricorso deve essere accolto.
In particolare, stante la diffida ad adempiere comunicata a e decorso il termine nella Controparte_1
stessa previsto, il contratto deve ritenersi risolto. Quanto alla penale dovuta, sono corretti i calcoli pagina 3 di 4 effettuati da , per cui è dovuto a parte ricorrente l'importo di complessivi €. 32.155,66 + iva Parte_1
22% se dovuta oltre interessi moratori a far data dalla diffida ad adempiere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM vigente, parametri minimi, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accerta l'inadempimento di e, per l'effetto, dichiara risolti Controparte_1
contratto e accordo;
- condanna a corrispondere ad la somma di complessivi €. Controparte_1 Parte_1
32.155,66 + iva 22% se dovuta, a titolo di penale, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 a far data dalla diffida ad adempiere sino all'effettivo saldo;
- condanna alla rifusione ad delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in €. 2.906,00 oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 03.06.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3122 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
on sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord Strada n. 2, P. I. in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante Rag. , difesa dall'avv. Daniele Carlo Alicicco, Parte_2
in forza di mandato posto in calce al ricorso e rilasciato su foglio separato, presso il cui domicilio in
Sassari, via Muroni n. 22 è elettivamente domiciliata;
ricorrente
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, con sede in Sassari via Roma n. 48 p.i. ; CP_2 P.IVA_2
resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, esponeva: Parte_1
- di aver stipulato, in data 05.10.2020, con la ditta un ordine di acquisto di Controparte_3
merce a consegne ripartite, per kg.
3.250 di caffè, “Coffe Club bs. Gr. 1000”, per il proprio esercizio pagina 1 di 4 commerciale sito in Sassari via Brigata Sassari n. 2, al prezzo di listino di €. 27,50 + iva al chilogrammo con sconto diretto in fattura del 5%, e con un acquisto minimo mensile di kg. 54 di caffè
a decorrere dal 15.10.2020 e per mesi 60;
- di aver stipulato, altresì, l'accordo pubblicitario del 08.10.2020, in forza del quale la prima, dietro il pagamento in suo favore di €. 19.500,00 + iva, si impegnava a promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti distribuiti dalla ditta (con particolare riferimento al caffè per la mescita), in via Parte_1
esclusiva e senza interruzione dal 15.10.2020 sino al 14.10.2025 e quindi per la durata di mesi 60;
- che con comunicazione del 16.11.2021, la società inviava ad CP_1 CP_1 Parte_1
una formale dichiarazione di subentro alla nella proprietà Parte_3
dell'esercizio denominato “Bar Torino” sito in Sassari via Brigata Sassari n. 2, [confermando] tutti
gli impegni assunti nei confronti [di ] con l'ordine d'acquisto del 5.10.2020”; Parte_1
- in data 21.09.2022 emetteva l'ultima fattura n. 1163 nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
dal momento che quest'ultima interrompeva gli acquisti, contravvenendo pertanto, a quanto pattuito sia nell'ordine d'acquisto della fornitura di caffè sia nell'accordo pubblicitario;
- che al momento dell'interruzione degli acquisti, 2021 doveva ancora ritirare kg. Controparte_1
2.974 di Caffè miscela “Caffè Club” al prezzo di listino di €. 29,20 al kg;
- che , visto l'inadempimento, con lettera del 15.12.2022, inviava diffida ad adempiere e Parte_1
costituzione in mora perfezionatasi per compiuta giacenza.
Premesso che il contratto si sarebbe risolto ai sensi dell'art. 1455 c.c., concludeva chiedendo il pagamento della penale, pari al 20% del caffè non acquistato, al prezzo di listino di cui all'ultima fattura, per l'importo di €. 17.368,16, nonché il pagamento della penale di cui all'accordo pubblicitario per €. 14.787,50, per un totale di €. 32.155,66 + iva 22% se dovuta oltre interessi moratori a far data dalla diffida ad adempiere. Con vittoria di spese di lite.
regolarmente notificata, restava contumace. Controparte_1
pagina 2 di 4 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e viene ora a decisione sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo di parte ricorrente, come confermate nelle note conclusionali.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Risulta documentalmente che la e la abbiano stipulato per Parte_3 Parte_1
iscritto, in data 05.10.2020, il contratto d'acquisto a consegne ripartite del caffè e, in data 08.10.2020,
l'accordo pubblicitario per i prodotti della ditta ricorrente. Vi è evidenza documentale anche del subentro, nelle posizioni della dell' Parte_3 Controparte_1
cessione del contratto che si è perfezionata stante l'assenso di che è pacifico già dal Parte_1
momento della comunicazione dell'avvenuta cessione sino ad oggi.
D'altro canto, stante la contumacia di , non è stato prodotto alcun atto a Controparte_1
dimostrazione di fatti modificativi o estintivi del credito fatto valere da . Parte_1
Soccorrono, a tal punto, i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui, con la produzione del titolo contrattuale e l'allegazione dell'inadempimento la ricorrente ha pienamente soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 1218 c.c., poiché chi agisce per la risoluzione del contratto deve esclusivamente provare il titolo della propria pretesa e allegare l'inadempimento, spettando alla parte convenuta l'onere di provare di aver adempiuto regolarmente o la sussistenza di altro fatto modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Trattandosi, quindi, di causa documentale e tenuto conto che i resistenti non hanno esperito alcuna difesa, e quindi non sono stati dimostrati fatti modificativi o estintivi della pretesa di la Parte_1
cui domanda si fonda, invece, su un rapporto provato documentalmente, deve concludersi che le domande del ricorrente sono fondate e che il ricorso deve essere accolto.
In particolare, stante la diffida ad adempiere comunicata a e decorso il termine nella Controparte_1
stessa previsto, il contratto deve ritenersi risolto. Quanto alla penale dovuta, sono corretti i calcoli pagina 3 di 4 effettuati da , per cui è dovuto a parte ricorrente l'importo di complessivi €. 32.155,66 + iva Parte_1
22% se dovuta oltre interessi moratori a far data dalla diffida ad adempiere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM vigente, parametri minimi, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accerta l'inadempimento di e, per l'effetto, dichiara risolti Controparte_1
contratto e accordo;
- condanna a corrispondere ad la somma di complessivi €. Controparte_1 Parte_1
32.155,66 + iva 22% se dovuta, a titolo di penale, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 a far data dalla diffida ad adempiere sino all'effettivo saldo;
- condanna alla rifusione ad delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in €. 2.906,00 oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 03.06.2025
Il Giudice
I.Bradamante
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