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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17979/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17979/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GALBIATI GIORGIO Parte_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 33 MILANO, presso il difensore avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA presso il difensore avv. DESIDERI
ZANARDELLI PAOLA
CONVENUTO
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in VIA ARSENALE 21,
TORINO presso il difensore AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati dall'esponente nella memoria ex art.183 CPC comma 6 Cont n.2 , da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o argomentazione,
NEL MERITO, accertare e dichiarare la natura di indebito delle somme percepite dalla società convenuta
[...]
a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione agli anni CP_1
2011 e 2012 e, per l'effetto, condannarla alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di Euro 94.377,77 e/o della diversa e/o maggior somma risultante in
[...]
corso di causa e/o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di lite.
Per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
- nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque ridurre la somma, escludendo le somme prescritte e gli importi erroneamente richiesti per tutti i motivi esposti al paragrafo A;
- accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
- accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarato il difetto di titolarità ad causam della Controparte_1
- in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via condizionata subordinata, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e dichiarare anche nei confronti del Fornitore l'applicabilità della Direttiva Controparte_1
2008/118/CE con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il diritto della convenuta di sentir dichiarata la responsabilità dello Stato per omessa legislazione nel periodo in contestazione;
nonché il diritto ad essere risarcito per una somma pari al costo dell'addizionale richiesta pari ad € 94.377,77, nonché gli interessi riconosciuti e tutte le spese di giudizio a carico del convenuto o alla somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia. Con la totale rifusione delle spese.
Per parte terza chiamata
pagina 2 di 12 “In via preliminare: pronunciarsi il difetto di giurisdizione dell'adìto Giudice Ordinario in favore di quello Tributario, limitatamente alla domanda proposta con l'atto di chiamata di terzo.
In subordine, rigettarsi le domande rivolte nei confronti della Controparte_2
perché infondate.
Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 5 ottobre 2023 il Parte_1
, anche quale successore di e fuse
[...] Controparte_4 Controparte_5
per incorporazione in data 19.9.2011, riassumeva innanzi al Tribunale di Torino il giudizio precedentemente instaurato in data 24.5.2022 avanti al Tribunale di Aosta nei confronti della
[...]
riferendo di avere stipulato il 13.10.2010 con , poi ridenominata CP_1 Controparte_6 [...]
contratto per la fornitura di energia elettrica in forza del quale aveva corrisposto negli anni CP_1
2011 e 2012 l'importo di € 94.377,77 a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica. Richiamava i principi giurisprudenziali in materia per cui il consumatore ha il diritto ad ottenere dal fornitore la restituzione delle somme versategli a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in ragione della riconosciuta illegittimità di tali oneri, quale conseguenza della disapplicazione dell'art.6 DL 511/1988 per contrasto con l'art.1 par.2 della direttiva 2008/118/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015 (causa C-553/15) e 25 luglio 2018 (causa C-103/17).
Evidenziava, in particolare, come la legittimità delle addizionali provinciali ai sensi della direttiva
2008/118/CE fosse subordinata al rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta e alla sussistenza di una finalità specifica, laddove solo il primo di tali requisiti risultava soddisfatto dall'art. DL 511/1998 atteso che né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno
2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiarivano in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare.
Chiedeva, pertanto, a titolo di restituzione di indebito la restituzione della somma di € 94.377,77.
Si costituiva avanti al Tribunale di Aosta la contestando la pretesa avanzata e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda proposta. Evidenziava, in particolare, come, secondo il sistema pagina 3 di 12 delineato dalla Suprema Corte il fornitore sarebbe tenuto a rimborsare quanto versato all'utente potendo chiedere solo successivamente il rimborso dell'addizionale all'agenzia delle dogane sostenendo così i costi sia dei giudizi civili che di quelli tributari a causa di una accertata violazione dello Stato italiano. Chiedeva, pertanto, potersi chiamare in giudizio la Controparte_2
formulando nei suoi confronti domanda risarcitoria per il caso di accoglimento della domanda
[...]
di condanna proposta dalla parte attrice.
Sosteneva, comunque, l'inefficacia orizzontale della direttiva 2008/118/CE non potendo la stessa trovare applicazione nei rapporti tra privati.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione di tutte le some antecedenti il mese di marzo 2011 essendo stata inviata la lettera di messa in mora il 15 marzo 2021 per l'importo di € 9.556,63. Contestava poi il calcolo effettuato che risulterebbe erroneo essendo stato indicato un maggior importo non dovuto di €
145,88 nonché il mancato conteggio di note di credito per l'importo di € 3.745,19. Contestava, infine, la mancata prova dei pagamenti dedotti dall'attrice.
Si costituiva la terza chiamata eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti, avendo il rapporto con la
PA natura tributaria, Eccepiva, ancora l'incompetenza pe territorio del Tribunale di Aosta per essere competente il Tribunale di Torino ex art. 25 Cpc. Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.
Con ordinanza in data 27.6.2023 il Tribunale di Aosta si dichiarava incompetente e la causa veniva quindi riassunta.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc e respinte le istanze istruttorie testimoniali, con provvedimento del 13.2.2025 la causa era trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
In relazione all'imposta per cui è causa, con riferimento al periodo antecedente la sua abrogazione avvenuta con i DLgs 23/2011 e 68/2012 e con il DL 68/2011, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l.
n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (Cass.
4.6.2019 n. 15198). La stessa pagina 4 di 12 Suprema Corte ha, quindi, evidenziato che le addizionali sull'energia per cui è causa sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n.
2008/118/CE e che è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate. In particolare, evidenzia la Corte che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n.
2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Si evidenzia, quindi, che sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del
1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata. Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (Cass. 23.10.2019 n. 27101).
In merito la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» «un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese» (CGUE 5 marzo 2015, in causa C553/13, CGUE 25 luglio 2018, in causa C-103/17).
La citata Suprema Corte, pertanto, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia menzionate, ha accertato come non possa essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio. Ne consegue, secondo il ragionamento della Corte, che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul pagina 5 di 12 carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del
17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del
10/08/2016; Cass. n. 27822 del 31/10/2018). Sulla base di tali considerazioni viene, pertanto, affermato dalla Cassazione il principio di diritto, da questo giudice condiviso, secondo cui “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 1 in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass. 23.10.2019 n. 27101).
In merito poi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024, nella causa
C-316/22, intervenuta nelle more del giudizio, si rileva che la stessa non contiene principi che possano condurre a diverse conclusioni rispetto a quelle sopra indicate. La stessa Corte d'Appello di Torino con la sentenza 870/2024 ha avuto modo di chiarire che “la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea, dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22, non ha fatto altro che ribadire un principio già noto, ovvero che il giudice nazionale non può disapplicare una norma nazionale contraria al disposto di una direttiva non trasposta o non direttamente trasposta, essendo tale direttiva priva di efficacia orizzontale, dopo aver peraltro precisato, per un verso, che questo “non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva”, prevedendo che le disposizioni chiare, precise e incondizionate di una direttiva, anche se
“non trasposta o non correttamente trasposta”, possano comunque essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo, obbligo, peraltro, che in tal caso deriva “dal diritto nazionale” e non dal diritto dell'Unione Europea, così consentendo al giudice nazionale “di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore”, per altro verso che tali disposizioni di direttive non trasposte possono essere in ogni caso invocate dai singoli nei confronti di soggetti “che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti fra privati” (ipotesi particolare, anche quest'ultima, di applicazione dell'efficacia “verticale” della direttiva)”.
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, pertanto, è dall'efficacia verticale della direttiva che discende la non sussistenza, per il fornitore, dell'obbligo di pagare l'addizionale. Evidenzia in proposito la Corte d'Appello citata che
“l'addebito in fattura dell'addizionale, operato in rivalsa dal fornitore, fra l'altro esercitando una mera facoltà, ex art. 56, comma 1, T.U. Accise, scelta comprensibile ma non obbligata, e il suo pagamento da parte dell'utente, hanno determinato il configurarsi di un indebito oggettivo, per assenza di titolo, con conseguente diritto dell'utente di “ripetere ciò che ha pagato”, ex art. 2033 c.c.”
In merito è, peraltro, recentemente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511.
La Corte ha, in particolare, evidenziato che: “La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, che
«[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna
Ettevõtlusamet).
10.1.‒ Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97,
EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes OR Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata.
pagina 7 di 12 Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes OR Besora, C-82/12,
EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, C-553/13, EU:C:2015:149, Controparte_7
punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, CP_8
, già .
[...] CP_9
Con la medesima sentenza si è poi precisato che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes OR Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 29)».
Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota
d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes OR Besora, C-82/12,
EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno 2023, Endesa Generación, C-833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH &
Co. KG).
11.‒ Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019,
pagina 8 di 12 confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373).
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra
l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)”.
Per l'insieme di tali ragioni, pertanto, la domanda proposta deve essere ritenuta fondata e deve trovare accoglimento.
In merito al quantum parte attrice non ha specificamente contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta che deve essere, pertanto, accolta con conseguente riduzione dell'importo dovuto in restituzione della somma di € € 9.556,63, essendo pacifico che la prima lettera di messa in mora risale al 15 marzo 2021.
Analoghe considerazioni valgono per la contestazione relativa all'importo erroneamente calcolato di €
145,88 nonché per il mancato conteggio di note di credito per l'importo di € 3.745,19.
In merito, invece, alla contestazione circa la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle somme chieste in ripetizione si rileva come la stessa si appalesi del tutto generica a fronte della documentazione contabile prodotta dalla parte attrice, ovvero delle fatture e delle scritture contabili che hanno valore probatorio tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 c.c.
Alla luce di tali considerazioni l'importo complessivamente dovuto è, quindi, pari ad € 80.930,07.
Parte convenuta formula domanda risarcitoria nei confronti della terza chiamata in ragione del ritardo con sui sarebbe stata data attuazione alla direttiva 2008/118/CE.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
In via preliminare l'Avvocatura dello Stato eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito per essere la materia oggetto della giurisdizione tributaria.
L'eccezione è da considerarsi priva di fondamento in ragione del fatto che parte convenuta non ha azionato una pretesa di carattere tributario ma ha fatto valere una responsabilità dello Stato derivante dalla mancata tempestiva attuazione della direttiva comunitaria, questione che nulla ha a che vedere con gli aspetti legati alla legittimità o meno del tributo in oggetto, trattandosi di questione attinente una prospettata responsabilità da fatto illecito.
pagina 9 di 12 Nel merito, nel nostro ordinamento, con il d.lgs. 29 marzo 2010 n. 48, si è provveduto ad “adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni” della direttiva n. 2008/112/CE, e questo, può aggiungersi, in forza della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”, con cui è stato delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, fra l'altro, alla direttiva n. 2008/118/CE, compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, direttiva che imponeva agli Stati membri di dare alla stessa adattamento entro il 1 gennaio 2010. Successivamente, si è altresì provveduto ad abrogare espressamente la previsione di tale addizionale provinciale, con il disposto di cui all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicabile alle Regioni a statuto ordinario con decorrenza dal 1 gennaio 2012, e poi con il d.l. 2 marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni nella l. 26 aprile 2012, n. 44, applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, dal 1 aprile 2012.
La Corte d'Appello di Torino sopra citata ha evidenziato che “ove comunque si volesse ritenere che, sul punto, vi sia stato un adattamento tardivo alla direttiva, facendolo corrispondere solo alla data di espressa abrogazione della previsione dell'addizionale provinciale, va tenuto presente che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che, nell'operare la dovuta interpretazione
“adeguatrice” al diritto UE, il giudice interno può e deve ricorrere anche a un'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione recepite in ritardo (cfr., ad es., sentenza 25 febbraio 1999, causa C-
131/97, . Parte_2
Anche a prescindere, poi, da tali disposizioni di adattamento, il disposto dell'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE costituisce senz'altro un precetto compiuto e non condizionato, come tale self executing, e se, per un verso, non vi è dubbio (in conformità a un indirizzo espresso dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea quantomeno dalla sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Per_1
che dalle direttive, di per sé, essendo fonti del diritto che prescrivono obblighi in capo agli Stati membri e non ai singoli, pur quando contengono disposizioni self executing, non possano immediatamente discendere obblighi o diritti azionabili da privati nei confronti di altri privati e che pertanto tali direttive non possano essere fatte valere in quanto tali, ovvero che alle stesse non possano essere attribuiti effetti diretti “orizzontali”, per altro verso è principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza UE che dalle direttive derivi comunque un effetto “oppositivo” (in dottrina per alcuni si tratterebbe di un'efficacia indiretta, per altri di un'efficacia diretta “oppositiva”), nel senso che producono, in capo ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione delle norme nazionali in conformità alle stesse (cfr., ad es., sentenza 19 gennaio 2010, nella causa C-555/07, in Persona_2
pagina 10 di 12 cui, in difformità non con le conclusioni ma con il percorso motivazionale sostenuto dall'Avvocato generale Bot, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che non si tratta in questi casi di un precluso “effetto orizzontale”, poiché il fondamento dell'invocabilità della direttiva da parte del singolo è da individuarsi nella violazione di un obbligo commessa da parte dello Stato e non in un comportamento del privato, e da questo consegue che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve in ogni caso procedere, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima). In altri termini, l'effetto
“oppositivo” consiste nell'esclusione di una norma nazionale che sia in violazione del diritto UE, il che prescinde dall'attribuzione diretta di una posizione giuridica individuale derivante dalla norma europea: il singolo non risulta ovvero immediatamente destinatario di posizioni giuridiche favorevoli riconosciute nell'ordinamento dell'Unione, non fa valere una norma UE per azionare un diritto ivi riconosciuto, ma per richiedere e ottenere un controllo di legittimità di una norma di diritto interno”.
Sulla base di tali principi non è, pertanto, possibile affermare che l'esposizione debitoria della convenuta sia dipesa dal comportamento colpevolmente tenuto dallo Stato italiano consistente nell'avere tardato l'applicazione della citata direttiva atteso che è proprio dall'efficacia verticale della direttiva che discende la non sussistenza, per il fornitore, dell'obbligo di pagare l'addizionale per cui nessuna responsabilità può essere attribuita allo Stato per tardiva attuazione della direttiva stessa.
Per tali ragioni la domanda formulata nei confronti della terza chiamata deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta a restituire a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
80.930,07, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Respinge la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
8100,00 (di cui € 1800,00 per fase studio, € 1100,00 per fase introduttiva, € 3000,00 per fase istruttoria ed € 2200,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 11 di 12 Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 4500,00 (di cui € 1400,00 per fase studio, € 900,00 per fase introduttiva ed € 2200,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17979/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GALBIATI GIORGIO Parte_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 33 MILANO, presso il difensore avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA presso il difensore avv. DESIDERI
ZANARDELLI PAOLA
CONVENUTO
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in VIA ARSENALE 21,
TORINO presso il difensore AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati dall'esponente nella memoria ex art.183 CPC comma 6 Cont n.2 , da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o argomentazione,
NEL MERITO, accertare e dichiarare la natura di indebito delle somme percepite dalla società convenuta
[...]
a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione agli anni CP_1
2011 e 2012 e, per l'effetto, condannarla alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di Euro 94.377,77 e/o della diversa e/o maggior somma risultante in
[...]
corso di causa e/o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di lite.
Per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
- nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque ridurre la somma, escludendo le somme prescritte e gli importi erroneamente richiesti per tutti i motivi esposti al paragrafo A;
- accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
- accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarato il difetto di titolarità ad causam della Controparte_1
- in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in via condizionata subordinata, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e dichiarare anche nei confronti del Fornitore l'applicabilità della Direttiva Controparte_1
2008/118/CE con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il diritto della convenuta di sentir dichiarata la responsabilità dello Stato per omessa legislazione nel periodo in contestazione;
nonché il diritto ad essere risarcito per una somma pari al costo dell'addizionale richiesta pari ad € 94.377,77, nonché gli interessi riconosciuti e tutte le spese di giudizio a carico del convenuto o alla somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia. Con la totale rifusione delle spese.
Per parte terza chiamata
pagina 2 di 12 “In via preliminare: pronunciarsi il difetto di giurisdizione dell'adìto Giudice Ordinario in favore di quello Tributario, limitatamente alla domanda proposta con l'atto di chiamata di terzo.
In subordine, rigettarsi le domande rivolte nei confronti della Controparte_2
perché infondate.
Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 5 ottobre 2023 il Parte_1
, anche quale successore di e fuse
[...] Controparte_4 Controparte_5
per incorporazione in data 19.9.2011, riassumeva innanzi al Tribunale di Torino il giudizio precedentemente instaurato in data 24.5.2022 avanti al Tribunale di Aosta nei confronti della
[...]
riferendo di avere stipulato il 13.10.2010 con , poi ridenominata CP_1 Controparte_6 [...]
contratto per la fornitura di energia elettrica in forza del quale aveva corrisposto negli anni CP_1
2011 e 2012 l'importo di € 94.377,77 a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica. Richiamava i principi giurisprudenziali in materia per cui il consumatore ha il diritto ad ottenere dal fornitore la restituzione delle somme versategli a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in ragione della riconosciuta illegittimità di tali oneri, quale conseguenza della disapplicazione dell'art.6 DL 511/1988 per contrasto con l'art.1 par.2 della direttiva 2008/118/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015 (causa C-553/15) e 25 luglio 2018 (causa C-103/17).
Evidenziava, in particolare, come la legittimità delle addizionali provinciali ai sensi della direttiva
2008/118/CE fosse subordinata al rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta e alla sussistenza di una finalità specifica, laddove solo il primo di tali requisiti risultava soddisfatto dall'art. DL 511/1998 atteso che né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno
2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiarivano in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare.
Chiedeva, pertanto, a titolo di restituzione di indebito la restituzione della somma di € 94.377,77.
Si costituiva avanti al Tribunale di Aosta la contestando la pretesa avanzata e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda proposta. Evidenziava, in particolare, come, secondo il sistema pagina 3 di 12 delineato dalla Suprema Corte il fornitore sarebbe tenuto a rimborsare quanto versato all'utente potendo chiedere solo successivamente il rimborso dell'addizionale all'agenzia delle dogane sostenendo così i costi sia dei giudizi civili che di quelli tributari a causa di una accertata violazione dello Stato italiano. Chiedeva, pertanto, potersi chiamare in giudizio la Controparte_2
formulando nei suoi confronti domanda risarcitoria per il caso di accoglimento della domanda
[...]
di condanna proposta dalla parte attrice.
Sosteneva, comunque, l'inefficacia orizzontale della direttiva 2008/118/CE non potendo la stessa trovare applicazione nei rapporti tra privati.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione di tutte le some antecedenti il mese di marzo 2011 essendo stata inviata la lettera di messa in mora il 15 marzo 2021 per l'importo di € 9.556,63. Contestava poi il calcolo effettuato che risulterebbe erroneo essendo stato indicato un maggior importo non dovuto di €
145,88 nonché il mancato conteggio di note di credito per l'importo di € 3.745,19. Contestava, infine, la mancata prova dei pagamenti dedotti dall'attrice.
Si costituiva la terza chiamata eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti, avendo il rapporto con la
PA natura tributaria, Eccepiva, ancora l'incompetenza pe territorio del Tribunale di Aosta per essere competente il Tribunale di Torino ex art. 25 Cpc. Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.
Con ordinanza in data 27.6.2023 il Tribunale di Aosta si dichiarava incompetente e la causa veniva quindi riassunta.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc e respinte le istanze istruttorie testimoniali, con provvedimento del 13.2.2025 la causa era trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
In relazione all'imposta per cui è causa, con riferimento al periodo antecedente la sua abrogazione avvenuta con i DLgs 23/2011 e 68/2012 e con il DL 68/2011, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l.
n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (Cass.
4.6.2019 n. 15198). La stessa pagina 4 di 12 Suprema Corte ha, quindi, evidenziato che le addizionali sull'energia per cui è causa sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n.
2008/118/CE e che è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate. In particolare, evidenzia la Corte che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n.
2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Si evidenzia, quindi, che sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 511 del
1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata. Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (Cass. 23.10.2019 n. 27101).
In merito la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» «un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese» (CGUE 5 marzo 2015, in causa C553/13, CGUE 25 luglio 2018, in causa C-103/17).
La citata Suprema Corte, pertanto, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia menzionate, ha accertato come non possa essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del d.l. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo tale finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio. Ne consegue, secondo il ragionamento della Corte, che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, indipendentemente da qualsiasi questione sul pagina 5 di 12 carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del
17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del
10/08/2016; Cass. n. 27822 del 31/10/2018). Sulla base di tali considerazioni viene, pertanto, affermato dalla Cassazione il principio di diritto, da questo giudice condiviso, secondo cui “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 1 in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (Cass. 23.10.2019 n. 27101).
In merito poi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024, nella causa
C-316/22, intervenuta nelle more del giudizio, si rileva che la stessa non contiene principi che possano condurre a diverse conclusioni rispetto a quelle sopra indicate. La stessa Corte d'Appello di Torino con la sentenza 870/2024 ha avuto modo di chiarire che “la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea, dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22, non ha fatto altro che ribadire un principio già noto, ovvero che il giudice nazionale non può disapplicare una norma nazionale contraria al disposto di una direttiva non trasposta o non direttamente trasposta, essendo tale direttiva priva di efficacia orizzontale, dopo aver peraltro precisato, per un verso, che questo “non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva”, prevedendo che le disposizioni chiare, precise e incondizionate di una direttiva, anche se
“non trasposta o non correttamente trasposta”, possano comunque essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo, obbligo, peraltro, che in tal caso deriva “dal diritto nazionale” e non dal diritto dell'Unione Europea, così consentendo al giudice nazionale “di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore”, per altro verso che tali disposizioni di direttive non trasposte possono essere in ogni caso invocate dai singoli nei confronti di soggetti “che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti fra privati” (ipotesi particolare, anche quest'ultima, di applicazione dell'efficacia “verticale” della direttiva)”.
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, pertanto, è dall'efficacia verticale della direttiva che discende la non sussistenza, per il fornitore, dell'obbligo di pagare l'addizionale. Evidenzia in proposito la Corte d'Appello citata che
“l'addebito in fattura dell'addizionale, operato in rivalsa dal fornitore, fra l'altro esercitando una mera facoltà, ex art. 56, comma 1, T.U. Accise, scelta comprensibile ma non obbligata, e il suo pagamento da parte dell'utente, hanno determinato il configurarsi di un indebito oggettivo, per assenza di titolo, con conseguente diritto dell'utente di “ripetere ciò che ha pagato”, ex art. 2033 c.c.”
In merito è, peraltro, recentemente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511.
La Corte ha, in particolare, evidenziato che: “La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, che
«[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna
Ettevõtlusamet).
10.1.‒ Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97,
EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes OR Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata.
pagina 7 di 12 Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes OR Besora, C-82/12,
EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, C-553/13, EU:C:2015:149, Controparte_7
punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, CP_8
, già .
[...] CP_9
Con la medesima sentenza si è poi precisato che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes OR Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 29)».
Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota
d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes OR Besora, C-82/12,
EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno 2023, Endesa Generación, C-833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH &
Co. KG).
11.‒ Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019,
pagina 8 di 12 confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373).
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra
l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)”.
Per l'insieme di tali ragioni, pertanto, la domanda proposta deve essere ritenuta fondata e deve trovare accoglimento.
In merito al quantum parte attrice non ha specificamente contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta che deve essere, pertanto, accolta con conseguente riduzione dell'importo dovuto in restituzione della somma di € € 9.556,63, essendo pacifico che la prima lettera di messa in mora risale al 15 marzo 2021.
Analoghe considerazioni valgono per la contestazione relativa all'importo erroneamente calcolato di €
145,88 nonché per il mancato conteggio di note di credito per l'importo di € 3.745,19.
In merito, invece, alla contestazione circa la mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle somme chieste in ripetizione si rileva come la stessa si appalesi del tutto generica a fronte della documentazione contabile prodotta dalla parte attrice, ovvero delle fatture e delle scritture contabili che hanno valore probatorio tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 c.c.
Alla luce di tali considerazioni l'importo complessivamente dovuto è, quindi, pari ad € 80.930,07.
Parte convenuta formula domanda risarcitoria nei confronti della terza chiamata in ragione del ritardo con sui sarebbe stata data attuazione alla direttiva 2008/118/CE.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
In via preliminare l'Avvocatura dello Stato eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito per essere la materia oggetto della giurisdizione tributaria.
L'eccezione è da considerarsi priva di fondamento in ragione del fatto che parte convenuta non ha azionato una pretesa di carattere tributario ma ha fatto valere una responsabilità dello Stato derivante dalla mancata tempestiva attuazione della direttiva comunitaria, questione che nulla ha a che vedere con gli aspetti legati alla legittimità o meno del tributo in oggetto, trattandosi di questione attinente una prospettata responsabilità da fatto illecito.
pagina 9 di 12 Nel merito, nel nostro ordinamento, con il d.lgs. 29 marzo 2010 n. 48, si è provveduto ad “adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni” della direttiva n. 2008/112/CE, e questo, può aggiungersi, in forza della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”, con cui è stato delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, fra l'altro, alla direttiva n. 2008/118/CE, compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, direttiva che imponeva agli Stati membri di dare alla stessa adattamento entro il 1 gennaio 2010. Successivamente, si è altresì provveduto ad abrogare espressamente la previsione di tale addizionale provinciale, con il disposto di cui all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicabile alle Regioni a statuto ordinario con decorrenza dal 1 gennaio 2012, e poi con il d.l. 2 marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni nella l. 26 aprile 2012, n. 44, applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, dal 1 aprile 2012.
La Corte d'Appello di Torino sopra citata ha evidenziato che “ove comunque si volesse ritenere che, sul punto, vi sia stato un adattamento tardivo alla direttiva, facendolo corrispondere solo alla data di espressa abrogazione della previsione dell'addizionale provinciale, va tenuto presente che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che, nell'operare la dovuta interpretazione
“adeguatrice” al diritto UE, il giudice interno può e deve ricorrere anche a un'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione recepite in ritardo (cfr., ad es., sentenza 25 febbraio 1999, causa C-
131/97, . Parte_2
Anche a prescindere, poi, da tali disposizioni di adattamento, il disposto dell'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE costituisce senz'altro un precetto compiuto e non condizionato, come tale self executing, e se, per un verso, non vi è dubbio (in conformità a un indirizzo espresso dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea quantomeno dalla sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Per_1
che dalle direttive, di per sé, essendo fonti del diritto che prescrivono obblighi in capo agli Stati membri e non ai singoli, pur quando contengono disposizioni self executing, non possano immediatamente discendere obblighi o diritti azionabili da privati nei confronti di altri privati e che pertanto tali direttive non possano essere fatte valere in quanto tali, ovvero che alle stesse non possano essere attribuiti effetti diretti “orizzontali”, per altro verso è principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza UE che dalle direttive derivi comunque un effetto “oppositivo” (in dottrina per alcuni si tratterebbe di un'efficacia indiretta, per altri di un'efficacia diretta “oppositiva”), nel senso che producono, in capo ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione delle norme nazionali in conformità alle stesse (cfr., ad es., sentenza 19 gennaio 2010, nella causa C-555/07, in Persona_2
pagina 10 di 12 cui, in difformità non con le conclusioni ma con il percorso motivazionale sostenuto dall'Avvocato generale Bot, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che non si tratta in questi casi di un precluso “effetto orizzontale”, poiché il fondamento dell'invocabilità della direttiva da parte del singolo è da individuarsi nella violazione di un obbligo commessa da parte dello Stato e non in un comportamento del privato, e da questo consegue che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve in ogni caso procedere, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima). In altri termini, l'effetto
“oppositivo” consiste nell'esclusione di una norma nazionale che sia in violazione del diritto UE, il che prescinde dall'attribuzione diretta di una posizione giuridica individuale derivante dalla norma europea: il singolo non risulta ovvero immediatamente destinatario di posizioni giuridiche favorevoli riconosciute nell'ordinamento dell'Unione, non fa valere una norma UE per azionare un diritto ivi riconosciuto, ma per richiedere e ottenere un controllo di legittimità di una norma di diritto interno”.
Sulla base di tali principi non è, pertanto, possibile affermare che l'esposizione debitoria della convenuta sia dipesa dal comportamento colpevolmente tenuto dallo Stato italiano consistente nell'avere tardato l'applicazione della citata direttiva atteso che è proprio dall'efficacia verticale della direttiva che discende la non sussistenza, per il fornitore, dell'obbligo di pagare l'addizionale per cui nessuna responsabilità può essere attribuita allo Stato per tardiva attuazione della direttiva stessa.
Per tali ragioni la domanda formulata nei confronti della terza chiamata deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta a restituire a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
80.930,07, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Respinge la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
8100,00 (di cui € 1800,00 per fase studio, € 1100,00 per fase introduttiva, € 3000,00 per fase istruttoria ed € 2200,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
pagina 11 di 12 Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 4500,00 (di cui € 1400,00 per fase studio, € 900,00 per fase introduttiva ed € 2200,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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