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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5991/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Casare Corrieri che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: pensione di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 febbraio 2022 lamentando l'ingiusto Parte_1
rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 884/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del 92%. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 23 novembre 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico CP_1
di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Valvulopatia aortica, portatore di protesi valvolare e PM, classe funzionale II NYHA (seconda) (Cod. 6442). Sindrome disventilatoria di tipo mista ostruttiva-restrittiva di grave entità (Cod.6455). Esiti di artroprotesi anca dx, coxartrosi sin. con artropatia degenerativa femoro-acetabolare e segni di condromatosi articolare, stenosi tra L5-S1 (Cod.7223-7217%). (Cod. 7008). Persistente disturbo Controparte_2 depressivo secondario a condizione medica secondaria (Cod.2205)” che “… sono in grado di determinare un grado di invalidità valutabile nella misura pari al 100% (cento per cento) a decorrere dal 01-5-2023 …”.
L'ultimo accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi Per_1
e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non è stato contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza è giusto compensare per 1/2 le spese delle due fasi processuali che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in 1.932 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, CP_1
liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire della pensione di Parte_1
invalidità civile (quale invalido in misura pari al 100%) dal 1 maggio 2023;
2 2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente metà delle spese del CP_1
giudizio, liquidata complessivamente in 1.932 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensando il resto.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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