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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1213 dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Di Parte_1 C.F._1
Caterino; giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
e
(C.F. , nella qualità di procuratrice Controparte_1 C.F._2 speciale di (C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), (C.F. ), C.F._4 Parte_2 C.F._5 Pt_4
(C.F. ), quali eredi di rappresentata e difesa dagli
[...] C.F._6 Parte_3
Avv.ti Maurizio Barbatelli ed Elena Fiordiliso, giusta procura in atti;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 7697/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 07.09.2018.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “annullare e/o riformare integralmente, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza
n.7697 del 2018 pronunciata dal dott. Giovanni Tedesco del Tribunale di Napoli e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni rassegnate dall'appellante innanzi al Giudice di primo grado, che si hanno per integralmente riportate e trascritte. Riformare la sentenza, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dagli eredi ed accoglimento della domanda Pt_2 riconvenzionale di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto e di risarcimento danni, proposta dal . Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”. Parte_1
Per l'appellata: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.; in ogni caso, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con consequenziale integrale conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenza del presente grado di giudizio e con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati.”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
, quale procuratrice speciale di (classe 1944), Controparte_1 Parte_2 Parte_2
(classe 1971), , (tutti eredi di ), conveniva in
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Pietro Caliendo, esponendo: 1) che il defunto reverendo
[...] vantava un credito di € 240.000,00 a carico del convenuto, per un prestito grazioso a CP_2 lui concesso nel maggio del 2008, mai restituito;
2) che, contestualmente a detto prestito, gli originari contraenti avevano sottoscritto una scrittura preliminare di vendita di un immobile di proprietà del convenuto, che supportava il credito ma che in realtà era del tutto fittizia.
Sulla scorta di tale prospettazione, l'attrice chiedeva in via principale la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 240.000,00 oltre interessi legali a far data dal 12.5.2008, invocando la simulazione del preliminare di vendita del 12.5.2008, che effettivamente dissimulava un mero contratto di mutuo.
Costituitosi, il convenuto non contestava la scrittura privata del 12.5.2008, né tantomeno la circostanza del versamento in suo favore dell'importo di € 240.000,00 mai restituito, ma deduceva che il contratto preliminare non fosse affatto simulato, ed a tale fine ne chiedeva in riconvenzionale,
l'esecuzione in forma specifica ex at. 2932 c.c., con condanna della parte attrice anche al risarcimento dei danni. Con sentenza n. 7697/2018, resa in data 7.9.2018, il Tribunale adito accoglieva la domanda dell'istante e condannava il convenuto alla restituzione della somma di € 240.000,00, oltre interessi legali dal 17.6.2010 al soddisfo, rigettando ogni altra domanda.
Il Giudice di prime cure rilevava come la parte attrice non avesse fornito alcuna prova della natura simulata del contratto preliminare di vendita. Quanto al contenuto della scrittura privata del
12.5.2008, osservava che, all'art. 8 era espressamente previsto che “le parti si impegnavano a stipulare l'atto definitivo entro e non oltre i 24 mesi dalla scrittura stessa, previo versamento dell'intero importo dovuto”, e che, rispetto a tale obbligo, le parti erano rimaste entrambe per lungo tempo inerti, per non aver intrapreso alcuna formale iniziativa finalizzata alla stipula del definitivo per un considerevole lasso di tempo anche successivo al termine fissato, e che a tale circostanza seguiva la perdita di efficacia delle obbligazioni contenute nella scrittura;
in particolare, osservava come la parte convenuta avesse richiesto l'esecuzione del preliminare solo in risposta alla domanda attorea di restituzione dell'importo, nell'anno 2012, nonostante il decesso del fosse avvenuto Pt_2 il 31.7.2009, ben circa 10 mesi prima della scadenza del termine originariamente fissato nel preliminare, e che anche successivamente a specifiche e successive interlocuzioni tra gli eredi del ed il nessuno aveva inteso proporre azioni concrete per la stipula del definitivo. Pt_2 Pt_1
Per tali motivi, il Tribunale riteneva che le reciproche obbligazioni assunte dalle parti avessero ormai perso efficacia al momento della proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. e che il promittente venditore fosse conseguentemente tenuto alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della prestazione eseguita dall'originario contraente a far data dalla costituzione in mora, in Pt_2 atti, datata 17.6.2010.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta Parte_1 sentenza, evidenziando in primo luogo come egli aveva stipulato il contratto preliminare di vendita di un immobile in favore del reverendo affinché egli lo adibisse a residenza per anziani, per Pt_2 il prezzo complessivo di € 500.000,00 di cui € 240.000 versate dal promissario acquirente in sede di stipula del preliminare. Deduceva altresì l'appellante che, nelle more del termine per la stipula del rogito effettivamente fissato in 24 mesi, in data 31.7.2009 il promissario acquirente era stato dichiarato scomparso, a seguito del suo coinvolgimento in un naufragio avvenuto in prossimità dell'isola di Capri;
riferiva che nei mesi successivi a tale evento, egli si era attivato per la ricerca degli eredi del reverendo al fine di addivenire alla stipula del definitivo, e che solo a seguito di una comunicazione a lui inoltrata dalla procuratrice di questi ultimi, egli era venuto a conoscenza della dichiarazione di morte presunta del procedendo in ogni caso a sollecitare gli eredi tutti alla Pt_2 stipula del definitivo. Deduceva, altresì, che solo dopo tali eventi la parte attrice si era rivolta al Tribunale formulando le domande di cui al giudizio di primo grado e che egli, nel costituirsi, aveva dunque avanzato la domanda riconvenzionale poi rigettata all'esito del giudizio.
Ciò posto, l'appellante – in estrema sintesi - ha censurato la pronuncia di primo grado, ritenendo in primo luogo che il Giudice avesse errato nel qualificare come essenziale il termine per la stipula del definitivo nonché nel ritenere ormai inefficaci, alla data di proposizione della domanda ex art. 2932
c.c., le obbligazioni nascenti dal preliminare, e ribadiva che – a suo dire – il contratto preliminare non aveva dunque perso alcuna efficacia obbligatoria tra le parti.
L'appellante ha concluso, dunque, per la riforma integrale della pronuncia di primo grado, con conseguente accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., oltre alla condanna al risarcimento del danno per quanto patito come conseguenza della mancata stipula del definitivo e del mancato incasso della somma per la compravendita.
Costituitasi, la parte appellata ha preliminarmente eccepito la improcedibilità dell'appello, atteso che, con ordinanza del 31.10.2019, la Corte adita aveva disposto che fosse introdotta la procedura di mediazione obbligatoria entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e che la parte appellante vi aveva provveduto oltre il termine stabilito dalla Corte. Ha poi eccepito la inammissibilità dell'appello e la infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19.2.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termine alle parti per il deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine della acquisizione della documentazione prodotta ai fascicoli di parte nel primo grado e non rinvenuti in atti, alla udienza del 10.9.2025 la Corte ha trattenuto nuovamente la causa in decisione.
Analisi dei motivi di appello.
Preliminarmente, va rigettata la eccezione di improcedibilità dell'appello avanzata dalla parte appellata.
Deduce la difesa degli appellati che, avendo la Corte disposto con ordinanza del 31.10.2019, ai sensi dell'art. 5, comma 2 D. Lgs. 28/2010, la procedura di mediazione, ed avendo concesso termine di quindici giorni alle parti per la relativa attivazione, la parte appellante invero vi avrebbe provveduto solo in data 2.1.2020, e dunque oltre il termine del 15.11.2019; la conseguenza di tale ritardo, secondo la tesi della parte appellata, comporterebbe in questa sede una pronuncia di improcedibilità della domanda.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 4133/2024 e 40035/2021, ha precisato che il termine di
15 giorni previsto per l'esperimento della mediazione obbligatoria non ha natura perentoria e che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera infatti soddisfatta qualora si sia tenuto il primo incontro dinanzi al mediatore entro l'udienza fissata dal giudice, anche se tale incontro si sia concluso senza accordo.
Tale interpretazione trova fondamento anche nel tenore letterale della norma. L'art. 5, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 28/2010 non prevede infatti sanzioni per il mancato rispetto del termine di
15 giorni, ragion per cui deve ritenersi che la condizione di procedibilità si considera soddisfatta se il primo incontro con il mediatore avviene – anche senza confluire in un accordo - anche oltre il termine inizialmente indicato dal giudice, purché entro l'udienza fissata.
Va infine rilevato che anche l'art. 152 c.p.c. – norma generale sui termini legali e giudiziari – rafforza questa interpretazione, non qualificando il termine in parola come tassativo;
tale interpretazione, osserva la Corte, risulta in linea con la ratio della procedura di mediazione, la quale mira soprattutto a promuovere un accordo vantaggioso per entrambe le parti, con la conseguenza che l'eventuale natura perentoria del suddetto termine contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo e con lo spirito conciliativo della procedura.
Nel caso specifico, come ricordato dalla difesa appellata, l'appellante ha dato comunque inizio alla procedura di mediazione, convocando la controparte dinanzi al mediatore con PEC del 2.1.2020, anziché entro il termine di 15 giorni scadente il 15.11.2019 - essendo stata emessa l'ordinanza della
Corte che disponeva la mediazione, in data 31.10.2019 - ma comunque prima della udienza del
14.5.2020, alla quale con l'ordinanza in parola si è rinviato il giudizio.
L'eccezione è dunque infondata, dovendosi ritenere ritualmente e validamente attivata la procedura di mediazione, e ciò a prescindere dal suo esito fallimentare.
Va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr.
Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez.
2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
L'eccezione è dunque infondata.
Passando al merito delle censure dell'appellante, valgono le considerazioni che seguono.
In primo luogo, deve darsi atto che non risulta attinta da gravame la motivazione del Tribunale con la quale si è ritenuta del tutto priva di fondamento la prospettazione della natura simulata del contratto preliminare, ragion per cui, le relative argomentazioni esposte dal giudice e le conclusioni a cui è arrivato circa l'infondatezza di tale prospettazione hanno valore di giudicato e, dunque, deve ritenersi qualificata come contratto preliminare di compravendita la scrittura privata del 12.5.2008 stipulata tra l'odierno appellante, promittente venditore, ed il defunto reverendo (dante causa Parte_3 degli appellati, iure successionis), originario promissario acquirente.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa la natura essenziale del termine per la stipula del definitivo, indicato convenzionalmente all'art. 8 del contratto preliminare, in 24 mesi dalla data di stipula del preliminare, nonché la valutazione dallo stesso operata circa il reciproco inadempimento delle parti connesso alla inosservanza del predetto termine, e si è dedotta la erroneità di entrambe tali considerazioni.
Quanto alla natura del termine, l'appellante ha dedotto che, al fine di riconoscerne la relativa essenzialità, non è sufficiente il mero utilizzo di espressioni stilistiche quali “entro e non oltre”, ma occorre una concreta indagine fattuale dalla quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo (cfr.
Cass. 25549/2007 e 5797/2005). Ciò posto, ha osservato l'appellante che nel corpo del contratto nulla era emerso in tal senso rispetto a tale volontà delle parti, né erano stati acquisiti ulteriori elementi probatori nel giudizio che militavano in tal senso. Quanto invece all'affermata inefficacia delle obbligazioni contenute nel preliminare, alla data della proposizione dell'azione ex art. 2932 c.c., conseguente alla prolungata inerzia delle parti rispetto alla stipula del definitivo, l'appellante ha censurato quanto espresso in tal senso dal Giudice di prime cure in merito alla sua prolungata inerzia, ribadendo che egli aveva invece sempre mantenuto fermo e valido il suo interesse a dare corso alla definizione del contratto ma che, tuttavia, una volta apprese le circostanze straordinarie con cui era avvenuto il verosimile decesso del promissario acquirente, egli non aveva avuto immediata contezza della apertura o meno della successione dello stesso al fine di identificare gli eredi e di procedere alla stipula e che, non appena aveva invece avuto notizia della nomina di un procuratore speciale da parte degli eredi, lo aveva immediatamente sollecitato alla stipula del definitivo.
Dunque, secondo la tesi dell'appellante, stante la natura non essenziale del termine per la stipula del definitivo – non potendosi tale attribuzione ricavare dalla mera dizione lessicale contenuta nel contratto preliminare – ed essendo invece chiara e riscontrata la volontà di esso promittente venditore di procedere alla stipula del definitivo, era evidente la fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. proposta in primo grado e impropriamente rigettata.
Il motivo in esame è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che il Tribunale non ha mai affermato, nel corpo della motivazione, che le parti avessero inteso attribuire natura essenziale al termine pattuito in sede di preliminare per la stipula del definitivo, non occupandosi di tale questione e soprattutto non facendo discendere in via esclusiva e solo dalla mancata stipula del rogito entro tale data alcuna diretta ed automatica conseguenza sulle sorti del negozio e dei relativi obblighi in esso statuiti. Dunque, tale questione resta inefficace ed ultronea rispetto alla ratio decidendi sottesa alla pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., invero fondata sul giudizio di una sopravvenuta perdita di efficacia degli obblighi assunti nel preliminare tra gli originari contraenti. Il Tribunale ha infatti valutato come dalla stipula del preliminare – 12.5.2008 – sino alla proposizione della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. da parte del nel giudizio di primo grado nessuna delle due parti si era Pt_1 minimamente attivata per la stipula del definitivo, facendo dunque decorrere inutilmente un termine più che congruo (e più che doppio rispetto alla previsione di 24 mesi indicata nel preliminare per la stipula del definitivo, seppur non essenziale) per far ritenere concretizzate condotte evidentemente omissive e di marcato disinteresse rispetto alla conclusione del contratto oggetto di promessa, con conseguente perdita di efficacia delle reciproche obbligazioni.
Ciò posto, agli atti – dopo l'ordinanza di rimessione del giudizio sul ruolo con l' ordine di deposito degli atti di cui ai fascicoli di parte del primo grado – risulta il compromesso di vendita del 12.5.2008, con cui il si obbligava ad acquistare, a titolo oneroso dal , un terreno della superficie Pt_2 Pt_1 catastale di ha 4.50,00 (in catasto alle p.lle 5006,93,5008,40,38 e 32 del foglio di mappa 61 del comune di Teano), al prezzo di € 500.000,00, con la previsione del versamento di un acconto pari ad
€ 240.000,00, corrisposti al che ne rilasciava quietanza alla sottoscrizione della scrittura;
Pt_1 all'art. 8, è, poi, pattuito che le parti si impegnavano a stipulare l'atto (definitivo) entro e non oltre i
24 mesi dalla scrittura privata, previo versamento dell'intero importo dovuto. L'atto risulta poi sottoscritto tanto dai due contraenti quanto dal coniuge del , quale Pt_1 Controparte_3 coniuge in comunione dei beni. Risultano poi depositati agli atti copie degli assegni non trasferibili per l'importo indicato nel preliminare di vendita emessi dal ed in favore del . Pt_2 Pt_1
Vi è poi depositata agli atti la nota del 21.6.2010, con cui il , a mezzo del suo procuratore,
Pt_1 ha genericamente opposto agli eredi del (e per essi ai loro procuratori) l'esistenza del Pt_2 contratto preliminare del 12.5.2008, senza tuttavia un invito formale alla stipula e dunque al suo adempimento;
tale interlocuzione, tra l'altro, è avvenuta solo in risposta da parte del alla
Pt_1 missiva inoltrata in data 16.6.2010 dal legale della procuratrice degli eredi del reverendo Pt_2 con cui la stessa, in modo invece puntuale ed esplicito, richiedeva al la restituzione della
Pt_1 somma di € 240.000,00, ritenendo (come in tutto il corso del giudizio) la natura del tutto simulata del contratto preliminare e l'esistenza invece di un prestito erogato dal reverendo in favore del
Pt_1 che andava dunque restituito in favore degli eredi.
A tali eventi segue poi la instaurazione del giudizio di primo grado da parte non del , bensì Pt_1 degli eredi finalizzato alla restituzione del predetto importo, con la successiva costituzione Pt_2 del convenuto e la proposizione della domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2932 c.c., con l'esito che è ben noto.
Ciò posto, osserva la Corte che, volendo limitare l'esame della vicenda al motivo per cui la pronuncia impugnata ha disatteso la domanda ex art. 2932 c.c. – atteso che tale è l'oggetto limitato e circoscritto del gravame – occorre valutare se, a prescindere dalla questione sulla natura del termine per la stipula del definitivo, di cui si è detto, la perdita di efficacia del preliminare in epoca anteriore alla proposizione della domanda possa ritenersi effettivamente connessa ad un evidente e reciproco contegno omissivo delle parti, che non ne hanno coltivato l'adempimento per un tempo considerevole ed idoneo a farle ritenere definitivamente inerti rispetto agli obblighi sanciti nel preliminare, con conseguente sopravvenuta inefficacia degli stessi.
Sotto tale aspetto, vanno evidenziati due elementi in fatto: il primo attiene alla certa e sicura mancanza di volontà rispetto alla stipula del definitivo da parte degli acquirenti (i successori del reverendo , i quali hanno costantemente negato l'esistenza di qualsiasi contratto preliminare, Pt_2 ritenendo che la somma erogata dal loro dante causa in favore del fosse connessa ad una Pt_1 operazione di prestito e non ad una promessa di vendita;
il secondo, conseguente al primo, attiene invece alla necessità per cui l'esame vada condotto esclusivamente sulla parte promittente alienante, che in questa sede ha chiesto la pronuncia ex art. 2932 c.c., in riforma della pronuncia impugnata, contestando di non essere mai stata inerte né di aver mai perso interesse alla stipula del definitivo, come la documentazione agli atti e la sua domanda giudiziale dimostrerebbero nei fatti.
La tesi dell'appellante è infondata, proprio per la peculiarità della vicenda in fatto.
Ed infatti, in primo luogo deve ritenersi che, a seguito della scomparsa del reverendo Pt_2 promissario acquirente, in data 31.7.2009 (e dunque tra la stipula del preliminare e quella prevista per il definitivo) il promittente alienante, pur non potendo più richiedere all'originario contraente l'adempimento del definitivo entro il termine pattuito, poteva ben attivarsi ai sensi dell'art. 48 c.c., per la nomina di un curatore dello scomparso al fine di attivare una procedura utile alla rappresentanza dello stesso in vista della generale amministrazione del suo patrimonio e dei suoi rapporti giuridici pendenti alla data della scomparsa (avvenuta, nello specifico, con modalità peculiari e immediatamente ben note al promissario acquirente, come dallo stesso dichiarato), considerata altresì la circostanza particolarmente rilevante che egli era nel possesso del bene promesso in vendita nonché della ingente somma consegnatagli a titolo di acconto in sede di preliminare, e che in ogni caso il contratto preliminare prevedeva una data di stipula del definitivo, a prescindere dalla natura essenziale o meno di tale termine, che non rileva in questa sede. Allo stesso modo, l'atteggiamento omissivo del risulta ancora più evidente dopo lo scambio di lettere del 16 e 21 giugno 2010: Pt_1 da un lato, gli eredi del chiedevano la restituzione della somma sostenendo si trattasse di un Pt_2 prestito;
dall'altro, il affermava l'esistenza di un contratto preliminare. Tuttavia, anche dopo Pt_1 questo scambio, il non ha fatto nulla per rispettare gli obblighi derivanti dal preliminare: Pt_1 non ha sollecitato la firma del contratto definitivo né in quella corrispondenza né successivamente, pur non avendo alcun impedimento a farlo. È rimasto inattivo fino al 2012, quando gli eredi hanno avviato la causa. In tutto questo tempo, pur conoscendo l'identità degli eredi e il loro rappresentante, ha continuato a mantenere il possesso del bene promesso e della somma ricevuta nel 2008, senza prendere alcuna iniziativa per concludere il contratto definitivo, che ha richiesto solo in giudizio. Ha preferito restare in una posizione di comodo, mantenendo sia il bene che il denaro, con un evidente vantaggio economico ingiustificato.
Dunque, come correttamente indicato dal Tribunale, l'inefficacia delle obbligazioni di cui al preliminare si è resa palese per via della assoluta inerzia tra la stipula del preliminare e la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, solo in risposta alla contrapposta azione giudiziale promossa dagli attori;
in tutto questo arco temporale, lungo ben oltre 4 anni, il non si è Pt_1 minimamente impegnato né nella preliminare ricerca di una soluzione dopo la scomparsa del reverendo che gli consentisse di arrivare alla stipula del definitivo, nonostante gli strumenti Pt_2 normativi a ciò deputati (art. 48 c.c.), né successivamente alle missive del 2010, nonostante la chiara individuazione degli eredi e del loro procuratore, rimanendo ancora inerte tra il giugno 2010 (epoca dello scambio epistolare e diretto con gli stessi) sino alla domanda riconvenzionale proposta solo in risposta della avversa azione di questi ultimi.
La stessa linea difensiva del convenuto, attore in riconvenzionale in primo grado, conferma quanto sin qui espresso. Il ha riferito più volte di aver stipulato il preliminare per necessità Pt_1 economiche, tanto che, nelle more del definitivo, ha dovuto “svendere” altri beni di sua proprietà per ottenere la liquidità di cui aveva bisogno. Tale circostanza rende ancora più stridente, evidente ed inspiegabile la sua perdurante inerzia rispetto agli obblighi ed alle sorti del preliminare perché, nonostante l'interesse così presuntivamente riferito rispetto alla stipula del definitivo con conseguente incasso della ulteriore somma residua a saldo, egli non si è invece mai concretamente attivato a tale fine.
Dunque, deve ritenersi che, avendo correttamente il Tribunale osservato il lungo decorso del tempo dalla stipula del preliminare sino alla proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., caratterizzato dalla comprovata inerzia delle parti nell'attivarsi per la stipula del definitivo, il rapporto obbligatorio connesso alla stipula del preliminare, e dunque le specifiche obbligazioni a carico delle parti, hanno perso efficacia, con ogni conseguenza sulla azione proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., che presuppone invece la piena ed attuale efficacia delle obbligazioni connesse alla stipula del preliminare. Tale considerazione è conforme all'orientamento giurisprudenziale – formatosi invero in materia di contratti preliminari la cui efficacia o la cui risoluzione è condizionata ad eventi privi di indicazione di termine – per il quale, a fronte del superamento di un normale limite di tolleranza connesso al decorso del tempo dopo la stipula del preliminare senza che si giunga a quella definitiva, le obbligazioni nascenti dalla stipula preliminare perdono efficacia (cfr. Cass. 8/10/2013, n. 22888;
Cass. 27/1/2003, n. 1149; Cass. 16/12/1991, n. 13519).
Il motivo d'appello è dunque infondato, e vanno confermate le valutazioni del Tribunale circa la sorte del rapporto in relazione alle condotte dei contraenti ed alle obbligazioni promesse divenute inefficaci, con ogni effetto restitutorio conseguente, così come correttamente individuato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1213/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 7697/2018 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 7.9.2018.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 12.154,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 1.10.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano