Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. RIZZO ANTONELLA EUGENIA PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 664/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello dagli avv.ti
Andrea Amato Conte e Dario Fabiano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catanzaro, alla Via Tommaso Gulli n. 19 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
DOTT. (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Noemi CP_1 C.F._2
Balsamo presso il cui studio, sito in Marcellinara (CZ), Via E. Maraziti n. 9 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
già , P.IVA: in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
suo procuratore e legale rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e CP_4
difesa dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (ed elettivamente domiciliata presso lo
1
APPELLATA
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
All'esito dell'udienza del 19.11.2024, la causa era posta in decisione in data 03.12.2024 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione, in riforma parziale dell'impugnata sentenza di primo grado, in accoglimento
dello spiegato appello e, previa rinnovazione della ctu per le ragioni e nei termini di cui in parte
CP_ motiva così provvedere: accertare e dichiarare che il comportamento adottato dal Dott. ,
nell'eseguire l'intervento di rinosettoplastica, non è stato conforme alle regole cautelari proviste nel
settore della chirurgia estetica;
accertare e dichiarare che i danni subiti da sono Parte_1
stati cagionati dalla condotta negligente del sanitario convenuto e per l'effetto stante la già accertata
->;
per Dott. : << Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, rigettare l'appello proposto CP_1
perché assolutamente improcedibile, inammissibile e comunque infondato nel fatto e nel diritto. In
accoglimento dell'appello incidentale riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce
la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese
del primo grado del giudizio. Con vittoria di spese e competenze del secondo grado del giudizio. >>.”
Per (già : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2 Controparte_3
adita, respinta ogni contraria eccezione e difesa: - rigettare l'appello ex adverso spiegato poiché
infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- in ogni
caso, per le ragioni di cui in narrativa, ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza CP_2
(già, e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia spiegata dal dott. nei CP_3 CP_1
confronti della Compagnia comparente;
- ridurre la domanda attorea al danno dedotto e provato,
ritenendo e dichiarando esclusiva responsabile dei fatti di causa la
[...]
[... ed emettendo nei confronti di quest'ultima le Controparte_6
conseguenti statuizioni di condanna;
- in ogni caso, rigettare qualsivoglia domanda e da chiunque
spiegata nei confronti del dott. ; - ove ritenuta sussistente una qualsivoglia condotta colposa CP_1
del Dott. dire, comunque, tenuta al risarcimento la CP_1 [...]
e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva spiegata Controparte_6
da quest'ultima nei confronti del predetto , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via CP_7
ulteriormente subordinata, accertare le colpe dei convenuti (oggi, appellati), contenendo la condanna
del Dott. nei limiti della quota di responsabilità allo stesso effettivamente ascritta;
- in ogni CP_1
caso, ritenere e dichiarare la Compagnia Comparente tenuta in proporzione alla quota di
responsabilità ascritta al proprio Assicurato, dott. Dott. , contenendo la condanna della CP_1
(già nei limiti del massimale pattuito in Controparte_8 Controparte_3
polizza, detratto lo scoperto pari al 10% dell'importo del sinistro con il minimo assoluto di € 517,00;
- dare applicazione, in ogni caso, dell'art. 1910 c.c. In via istruttoria, ci si oppone all'avversa richiesta
di rinnovazione della CTUML e di ordine di esibizione per le ragioni spiegate in narrativa (cfr.,
paragrafo rubricato “Sulle avverse richieste istruttorie”). Infine, per mero scrupolo difensivo, si
reitera la richiesta di ordine di esibizione articolata in comparsa di risposta relativa ad altre polizze di
RC Professionale eventualmente stipulate dalla Casa di Cura appellata e dal dott. ”. CP_1
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il dott. e la CP_1 [...]
al fine di accertare e dichiarare che il comportamento adottato dal dott. Controparte_6
CP_
nell'eseguire l'intervento di rinosettoplastica non è conforme alle regole cautelari previste nel
settore della chirurgia estetica;
accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attore sono stati cagionati
dalla condotta negligente del sanitario convenuto;
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale
CP_ ed extracontrattuale del dott. e la responsabilità contrattuale della clinica convenuta;
condannare
i convenuti al risarcimento in solido dei danni cagionati e al rimborso delle spese sostenute, oltre
interessi fino al soddisfo. Si costituiva il dott. eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1
della domanda attrice e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la , Controparte_9
3 al fine di essere garantito nell'eventualità di una sua condanna. Si costituiva la
[...]
che preliminarmente chiedeva di essere autorizzata a Controparte_6
chiamare in causa il dott. al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento CP_1
dei danni;
sempre, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza del
petitum e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda. Si costituiva la Controparte_9
che eccepiva preliminarmente l'inesistenza della chiamata del terzo per non essere stato notificato
[...]
l'atto di citazione. Con ordinanza del 10 febbraio 2010, il giudice visto l'art. 164 comma 3 c.p.c.
fissava una nuova udienza per la prima comparizione delle parti al fine di sanare i vizi della chiamata
del terzo. La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale sulla persona del sig. Parte_1
.
[...]
La causa, all'udienza del 5.11.2018, è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In data 4.02.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1433/2009, il Tribunale di
Catanzaro emetteva la sentenza n. 182/2019, pubblicata in pari data con la quale così
provvedeva: “Rigetta la domanda dell'attore; 2) Compensa le spese di lite;
3) Pone le spese della
CTU definitivamente a carico di parte attrice”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. interponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
- col primo motivo d'appello eccepiva “l'errata valutazione delle prove documentali,
lacunosità della ctu, omessa risposta alle osservazioni del CTP, omessa motivazione e/o insufficiente
o contraddittoria” per avere il Giudice di prime cure considerato la consulenza esaustiva e convincente. Secondo l'assunto prospettato da parte appellante il consulente non avrebbe fornito risposte né corrette né convincenti e non avrebbe, quindi, ravvisato alcun comportamento errato da parte del professionista;
- col secondo motivo di appello denunciava “l'erroneità della sentenza per violazione
dell'art. 360 c.p.c. – omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e omessa
valutazione; invalidità dell'elaborato peritale e rinnovazione ai sensi dell'art. 196 c.p.c.”; secondo l'assunto prospettato dall'appellante la consulenza sarebbe caratterizzata da gravi
4 incongruenze fattuali e tecnico-scientifiche nonché viziata da parzialità;
- col terzo motivo di appello eccepiva “l'erroneità della sentenza per omesso esame dei fatti
decisivi oggetto della discussione tra le parti nonché omessa motivazione” per avere il primo giudice omesso in sentenza di motivare sulla discrasia tra quanto affermato nella consulenza, rispetto alle vicende emergenti dalla documentazione medica prodotta dall'appellante;
- col quarto motivo di appello denunciava “l'invalidità dell'elaborato peritale per conflitto
di interessi del consulente rispetto al convenuto”; secondo quanto prospettato dall'appellante al tempo dell'espletamento dell'incarico il consulente versava in una situazione di conflitto di
CP_ interessi nei confronti del dott. in quanto quest'ultimo avrebbe fatto parte dell'equipe e del gruppo di studio del consulente.
Si costituiva (già , in persona del suo Controparte_2 Controparte_3
procuratore e legale rappresentante pro tempore chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il dott. , chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto CP_1
assolutamente improcedibile, inammissibile e infondato;
in accoglimento dell'appello incidentale chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui statuiva la compensazione delle spese di lite con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, il tutto con vittoria di spese e competenze del secondo grado del giudizio.
La Corte, con ordinanza del 21 ottobre 2020, rilevata la mancata costituzione della società - nonostante la rituale notificazione Controparte_10
dell'appello eseguita il 22.3.2019, per l'udienza del 2.7.2019, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Milena Olini, del foro di Milano suo difensore in primo grado -
dichiarava la contumacia della società succitata, rinviando la causa all'udienza del 23.2.2021.
Dopo alcuni rinvii, la Corte rinviava all'udienza del 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
5 Con ordinanza del 23.12.2024 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. è infondato e deve essere, pertanto, Parte_1
rigettato per le ragioni di seguito esposte all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato.
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta “l'errata valutazione delle prove
documentali, la lacunosità della ctu con omessa risposta alle osservazioni del CTP” per avere il giudice di prime cure considerato la consulenza esaustiva e convincente. Più in particolare,
il ritiene che il consulente non avrebbe fornito, al contrario, risposte corrette e Parte_1
convincenti non ravvisando, al termine dell'espletamento della consulenza, alcun comportamento scorretto da parte del professionista che, invece, al contrario, con la sua condotta ingiusta avrebbe impedito il raggiungimento del risultato desiderato rendendo necessaria l'esecuzione di un intervento riparatore finalizzato a ripristinare la corretta respirazione e “restituire al naso dell'attore una forma estetica accettabile”.
Con il terzo motivo di appello parte appellante eccepisce “l'erroneità della sentenza per
omesso esame dei fatti decisivi oggetto della discussione tra le parti nonché omessa motivazione” per avere il primo giudice omesso in sentenza la discrasia tra quanto affermato nella consulenza rispetto alle vicende emergenti dalla documentazione medica prodotta dall'appellante, alla disamina della quale, il Giudicante non farebbe cenno.
Il primo ed il terzo motivo che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono palesemente privi di fondamento.
Al riguardo giova premettere che il primo Giudice ha aderito alle conclusioni rassegnate dal nominato consulente sotto il profilo dell'accertata assenza di qualsivoglia profilo di malpractice in capo al dott. ritenendo la CTU immune da qualsiasi vizio CP_1
e considerando, quindi, l'oggetto del contendere non provato nel giudizio di prime cure da
. Parte_1
Ed infatti, come si evince dallo studio della consulenza il dott. solo all'esito Per_1
6 di un iter dal punto di vista medico/scientifico completo. comprensivo di visita collegiale,
anamnesi personale, anamnesi patologica prossima ed esame obiettivo del paziente ha
CP_ concluso che “il dottor , mantenendo fede all'obbligo di mezzi e di comportamento, effettuò
diverse visite pre-operatorie utili alla completa spiegazione della prestazione a cui l'attore si sarebbe
sottoposto; consegnò con largo anticipo, dopo opportune spiegazioni, un modulo di consenso
informato su cui erano elencate tutte le possibili complicanze successive alla procedura chirurgica;
effettuò l'intervento chirurgico presso una struttura qualificata all'esercizio della prestazione
chirurgica e praticò la rinosettoplastica su un paziente che aveva un naso deviato e
sovvertito nella struttura anatomica originaria dal trauma; controllò nel post-operatorio il
paziente ed il risultato ottenuto;
constatò e concordò con l'attore l'opportunità di effettuare un
secondo intervento per migliorare il risultato di asimmetria, evenienza peraltro possibile e
contemplata nel consenso informato sottoscritto dall'attore; propose re-intervento dopo circa
un anno, a stabilizzazione del quadro edematoso, ma, a questo punto, il rapporto fiduciale medico-
paziente si incrinò a tal punto che l'attuale attore decise di non farsi trattare ulteriormente dal
convenuto e, così facendo, impedì al chirurgo di completare l'opera iniziata di rimodellamento di una
piramide nasale che, […] era sovvertita dal trauma con importante deficit funzionale ed anche
estetico. Si aggiunga che tra le prove a carico dell'attore la giurisprudenza impone la dimostrazione
del danno subito ad opera del convenuto chirurgo e su eplicita richiesta del C.T.U. l'attore, dichiara
CP_ che il risultato ottenuto dopo l'intervento subito da parte del dott. non avrebbe migliorato il
risultato funzionale essendo rimasta immodificata la funzione respiratoria e di avere in un certo senso,
a suo modo di vedere, peggiorato l'aspetto estetico, ma questa affermazione, senza prove evidenti
fotografiche pre e post intervento rimane sempre affermazione del tutto soggettiva…l'attore a cui era
stata data la possibilità di allegare agli atti documentazione fotografica e strumentale pre-operatoria
e post-operatoria, non è stato in grado di allegare alcun documento ...” (cfr. pag 16 - 17 della ctu espletata nel primo grado di giudizio).
CP_ Tra l'altro, il consulente ha accertato che il dott. è intervenuto su un naso post traumatico “che presentava maggiori difficoltà nel ripristino di una anatomia sovvertita dal trauma”
specificando che il consenso informato appariva “evidentemente e sufficientemente esplicativo
della procedura chirurgica e delle possibili complicanze ad essa indissolubilmente associate”; si legge,
7 infatti, “ho compreso che la frequenza di revisioni chirurgiche dei risultati di una rinoplastica varia,
sulla base di quanto disponibile nella letteratura scientifica, tra il 3% ed il 7% per le rinoplastiche
primarie (primo intervento) e giunge fino al 30% per le rinoplastiche secondarie (reinterventi)”… ho
compreso che la correzione di deviazioni del setto nasale, se richiesta nel mio caso comporta le seguenti
possibili complicanze: recidiva della deviazione, parziale o totale, per effetto del comportamento
elastico della cartilagine”.
Ed ancora, dalla consulenza espletata si evince chiaramente che l'odierno appellante non ha fornito alcuna fotografia relativa al proprio aspetto successivamente all'intervento
CP_ del dott. .
CP_ Il consulente, invece, analizzando le foto fornite dal dott. afferma “nelle foto pre si
evidenzia un naso con un grosso gibbo, con aspetto tumefatto, probabilmente post traumatico, e
modesta deviazione sinistro convessa della piramide nasale nelle foto immediatamente post operatorie
si osserva una ben riuscita riduzione del gibbo nasale, persiste modesta asimmetria e modeste
irregolarità delle sub unità che compongono il naso… è impossibile rispondere alla domanda se la
modifica è stata determinata da distorsione lenta e progressiva delle cartilagini che tendono
lentamente a risistemarsi in posizioni di assestamento ricalcando l'aspetto distorto pre operatorio
ovvero ad eventuale altro trauma a noi non noto, ma che nell'arco di due anni può essere sempre
avvenuto. Rimane ancora da comprendere perché l'attore in ognuna delle due eventualità descritte,
non si sia nuovamente rivolto al convenuto ed in ogni caso, solo a distanza di tempo tende ad avere
una azione di rivalsa su di esso.” (cfr. pag. 18 consulenza).
Ebbene, i dati raccolti portano a valutare incontrovertibilmente smentito per tabulas
ogni eventuale addebito di responsabilità e, quindi, il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda del posto che il CTU ha affermato in maniera Parte_1
CP_ chiara e precisa che nessuna responsabilità poteva essere addebitata al .
Con il secondo motivo di appello il denuncia “l'erroneità della sentenza per Parte_1
violazione dell'art. 360 c.p.c. – omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e
omessa valutazione;
invalidità dell'elaborato peritale e rinnovazione ai sensi dell'art. 196 c.p.c.”; più
specificamente, secondo quanto prospettato dall'odierno appellante la consulenza sarebbe caratterizzata da gravi incongruenze fattuali e tecnico-scientifiche nonché viziata da
8 parzialità, in quanto il consulente, a suo dire, avrebbe attribuito, in maniera “del tutto
apodittica… al trauma facciale subito dall'attore nel giugno 2001 una spropositata incidenza rispetto
all'aumentata difficoltà dell'intervento al punto di affermare… il chirurgo plastico intervenuto, dottor
CP_
si trovò di fronte a un naso post traumatico che presentava maggiori difficoltà nel ripristino di
un'anatomia sovvertita dal trauma”.
Inoltre, a detta dell'appellante, a deprivare di ogni validità la consulenza rileverebbe la completa assenza di ogni attività di analisi psicologica svolta dal consulente nel corso delle sue attività.
Con il quarto motivo di appello l'appellante denuncia “l'invalidità dell'elaborato peritale
per conflitto di interessi del consulente rispetto al convenuto”; secondo quanto prospettato dall'appellante al tempo dell'espletamento dell'incarico il consulente versava in una
CP_ situazione di conflitto di interessi nei confronti del dott. in quanto quest'ultimo avrebbe fatto parte dell'equipe e del gruppo di studio del consulente;
per tale ragione, la difesa di parte appellante ha chiesto la rinnovazione della consulenza ex art. 196 c.p.c.
Il secondo ed il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e, a parere di questo Collegio, sono palesemente privi di qualsivoglia fondamento giuridico.
Ebbene, per quanto attiene alla rilevata astensione dall'incarico da parte del consulente
CP_ nominato dott. per un presunto conflitto d'interesse con il dott. , occorre Per_1
rilevare che l'odierno appellante non ha presentato istanza di ricusazione del consulente nel primo grado di giudizio per far valere la denunciata situazione di incompatibilità.
Sul punto, occorre rilevare che secondo l'orientamento del Supremo Collegio “l'art.
192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere
presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di
comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la
situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente
acquisita al processo; a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta
conoscenza dell'incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a
giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in
9 cassazione se la motivazione è immune da vizi logici. (Cass. Civ. n. 7280 del 13.3.2023 in senso conforme Cass. Civ. n. 28103 del 5.11.2018; Cass. Civ. n. 23257 del 5.10.2017; Cass. Civ. n.
12004 del 25.5.2009).
In applicazione di tale principio, quindi, a nulla valgono le contestazioni fatte valere in questa sede da parte appellante né, tantomeno, la richiesta di rinnovazione della consulenza ex art. 196 c.p.c. in quanto non si ravvisa, dall'analisi della stessa, alcuna incompatibilità del consulente che resta, tra l'altro, non provata da parte appellante.
Per quanto attiene, poi, alla riferita “completa assenza di ogni attività di analisi psicologica
svolta dal consulente nel corso delle sue attività” occorre precisare che il consulente in sede di operazioni peritali ha considerato il “con un temperamento sicuro, fermo, ben Parte_1
determinato, che non lascia trapelare turbe psichiche di sorta” (cfr. pag. 18 della consulenza tecnica d'ufficio allegata); ed ancora nei chiarimenti resi specifica che “il sig. è un Parte_1
uomo dal carattere forte, tenace che tra l'altro gli ha consentito l'inserimento nel mondo del lavoro
lontano da casa…non è apparso agli occhi del CTU una persona fragile con turba psichica quale
reliquato della passata esperienza negativa”.
Tale atteggiamento ha, quindi, conseguentemente, indotto il CTU ad escludere la sussistenza di qualsivoglia danno di natura psichica ed a nulla rilevano le contestazioni di parte appellante, sul punto, in assenza di valida documentazione idonea a comprovarne il nesso causale con i fatti di causa e che,
comunque, non risulta temporalmente riconducibile all'intervento chirurgico eseguito dal
CP_ Dott. nel giugno 2004.
Per quanto attiene, poi, all'appello incidentale proposto dal dott. , finalizzato CP_1
alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, occorre rilevare che il primo giudice ha correttamente compensato le stesse avuto riguardo alla particolare complessità dell'onere probatorio.
L'appello incidentale, sul punto, deve, quindi, essere rigettato.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
10 Le spese relative al presente grado di giudizio possono essere poste a carico di parte appellante e compensate, solo con riferimento al dott. , nella misura di 1/3 in CP_1
considerazione del rigetto dell'appello incidentale da questi proposto.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte di e Parte_1
dell'appellante incidentale dott. dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del DOTT. Parte_1
nonché di (già e della CP_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale Controparte_5
di Catanzaro n. 182/2019, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna al pagamento in favore delle parti costituite delle spese del presente Parte_1
giudizio che liquida in euro 9.991,00, oltre accessori come per legge, in favore di
[...]
ed euro 6.660,00, oltre accessori come per legge, in favore del dott. ; CP_2 CP_1
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
e dell'appellante incidentale dott. dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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