Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1479
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Sentenza 3 giugno 2025

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Il Tribunale di Genova, Sezione III Civile, ha pronunciato sentenza in una causa avente ad oggetto l'impugnazione di un testamento. L'attrice, figlia legittima del defunto, ha agito per ottenere il riconoscimento della propria qualità di erede legittimaria e la conseguente reintegrazione nei diritti successori, chiedendo la dichiarazione di inefficacia, nullità, annullamento o invalidità della disposizione testamentaria con cui il padre aveva istituito quale erede universale la moglie, pretermessa la figlia. L'attrice ha altresì richiesto la determinazione della lesione della sua quota di legittima e la proporzionale riduzione della quota attribuita all'erede testamentaria, confermando il sequestro giudiziario precedentemente disposto. Si sono costituite in giudizio la moglie del defunto, quale convenuta, e le altre figlie, quali intervenienti adesive, contestando integralmente le domande attoree. Le convenute e intervenienti hanno eccepito la carenza di interesse ad agire dell'attrice, sostenendo l'infondatezza delle sue pretese sia in diritto che in fatto, e hanno dedotto che il testatore non aveva inteso escludere le figlie, avendo previsto la nomina di un esecutore testamentario in caso di rivendicazione della quota di legittima. Hanno inoltre allegato la presentazione di un ricorso ex art. 481 c.c. per accertare la volontà delle figlie di accettare o rinunciare all'eredità e hanno rappresentato che, a seguito di una riunione notarile, le altre figlie hanno formalizzato l'accettazione dell'eredità e reclamato la quota disponibile.

Il Tribunale, dopo aver analizzato il tenore letterale del testamento, ha rigettato le domande proposte dall'attrice. Il Giudice ha interpretato la volontà testamentaria nel senso che il testatore non avesse inteso escludere le figlie dalla successione, avendo subordinato la nomina della moglie quale erede universale alla mancata rivendicazione della quota di legittima da parte delle figlie, che era stata espressamente loro riservata. È stato altresì rilevato che la qualità di erede legittimaria dell'attrice e il suo diritto alla quota di legittima non erano mai stati contestati dalla convenuta e dalle intervenienti. Pertanto, le domande dell'attrice sono state ritenute infondate. È stata altresì rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle convenute e intervenienti per difetto dei requisiti di malafede o colpa grave della parte soccombente. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate come da dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1479
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 1479
    Data del deposito : 3 giugno 2025

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