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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2468/2024 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Recco, piazza Matteotti n. 9/4, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Fulvio Nicola Ferreccio che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -;
e
e elettivamente domiciliate presso il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
domicilio digitale rappresentate e difese dall'Avv. Sandro Email_1
Imperlini come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – intervento adesivo ex art. 105 c.p.c.;
- convenuta e intervenienti -;
OGGETTO: impugnazione testamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le memorie ex art. 189 c.p.c. le parti così hanno concluso: parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza previa ogni opportuna pronuncia 1) accertare e dichiarare che la signora , in quanto figlia Parte_1
legittima del signor , è erede legittimaria del padre ed ha quindi diritto, in tale Persona_1
sua qualità, a succedere al de cuius nato a [...] il [...] c.f. Persona_1
e deceduto in Sori (GE) il 18/11/2023 per la quota di sua spettanza C.F._1
prevista dalla legge e comunque meglio ritenuta sulla base delle argomentazioni svolte in parte narrativa;
2) conseguentemente dichiarare inefficace e/o nulla e/o annullata e/o invalida nei confronti della conchiudente signora la disposizione di ultima volontà di cui al Parte_1
1 testamento (atto del 30/06/2023 Notaio rogante dott. numero 364 del Persona_2
Repertorio degli atti di ultima volontà) pubblicato in data 06/12/2023 con atto del Notaio
[...]
Rep. 34.101, Racc 19.997 con la quale il de cuius istituiva propria erede Persona_2
universale la di lui moglie signora nata a [...] il [...], madre CP_1 dell'odierna esponente, così totalmente pretermettendo la figlia;
3) reintegrare Parte_1 conseguentemente l'attrice nei diritti ad essa spettanti per legge determinando la lesione in percentuale corrispondente alla quota di sua spettanza prevista dalla legge e comunque meglio ritenuta sulla base delle argomentazioni svolte in parte narrativa;
4) dichiarare aperta la successione nei termini meglio ritenuti dall'Ill.mo Tribunale adito ed in accoglimento della presente domanda di riduzione, attribuire alla conchiudente la quota ideale ed indivisa spettante ex lege dei beni allo stato appartenenti al relictum morendo dismesso dal de cuius con contestuale
e proporzionale riduzione della quota attribuita alla erede testamentaria qui convenuta;
5) confermare integralmente, se ritenuto, e per quanto occorrere possa il provvedimento cautelare
(sequestro giudiziario) disposto inaudita altera parte in data 12/01/2024 e confermato con successiva ordinanza 26/01/2024 con ogni consequenziale ed ulteriore meglio vista e ritenuta pronuncia. 6) Con vittoria di spese e competenze di avvocato, anche per la fase cautelare, oltre rimb. forfett. 15% ed oneri accessori”; parte convenuta e parti intervenienti: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, nel merito in via principale I. Respingere le conclusioni di parte avversa, per evidente carenza di interesse ad agire stante la non necessarietà di agire giudizialmente per vedersi riconosciuta la qualità di erede legittimaria e per vedersi attribuita la quota di legittima spettante, e perché destituite di qualsivoglia fondamento in diritto e nella realtà dei fatti. II. Con riserva di altro produrre e dedurre ed eccepire. III. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio ed ha esposto: Parte_1 CP_1
1) di essere, unitamente alle sorelle e , figlia legittima di Controparte_2 Controparte_3
e di coniugi in regime di comunione dei beni. In data 18/11/2023 Persona_1 CP_1
è deceduto in Sori (GE) il padre e il 6/12/2023 è stato pubblicato il testamento con atto del Notaio
Rep. 34.101, Racc 19.997 nel contesto del quale il de cuius ha istituito Persona_2
propria erede universale la di lui coniuge CP_1
2) a causa di tale disposizione testamentaria è stata totalmente pretermessa dall'eredità paterna;
3) di non aver ricevuto donazioni in vita dal de cuius e di non essere a conoscenza dell'esistenza e della consistenza di eventuali debiti ereditari;
2 4) con ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova (RG. 354/2024), dapprima con decreto inaudita altera parte del 12/01/2024 e, successivamente, con ordinanza resa inter partes in data 26/01/2024, autorizzazione a procedere al sequestro giudiziario delle quote dei beni appartenenti al relictum (escluso il 50% della casa coniugale sulla quale grava ex lege il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite) e già in tale ricorso cautelare ha provveduto ad individuare, per quanto possibile, la massa ereditaria costituente il relictum. Il sequestro giudiziario, al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, è stato parzialmente eseguito ed è in corso il completamento della sua esecuzione.
Ha dunque concluso nei termini suindicati.
Si è costituita in giudizio con contestuale intervento di e CP_1 Controparte_2
, contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle Controparte_3
domande.
Hanno evidenziato, dopo aver sottolineato che tra l'attrice e il de cuius non è intercorso alcun rapporto per nove anni, che:
1. ha disposto dei propri beni per nulla dimentico anche delle figlie e senza Persona_1
escludere avendo stabilito che, in caso di reclamo da parte delle figlie della quota Parte_1
legittima spettante a ciascuna, avrebbe ereditato non universalmente ma bensì la sola quota riconosciutale per legge, oltre la disponibile;
2. in data 20.05.2024 è stato presentato ricorso a codesto Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 c.c. e 749 c.p.c. affinché le figlie tutte dichiarassero se intendevano accettare o rinunciare all'eredità del defunto padre e, quindi, reclamare o meno la quota di legittima spettante a ciascuna;
3. a maggio 2024 tutte le figlie sono state invitate a partecipare a una riunione presso il Notaio
per dichiarare se reclamavano o meno ciascuna la propria quota, quale condizione posta dal Per_2
defunto padre. In data 11.06.2024 si è tenuta riunione preso lo studio del Notaio e, preso Per_2
atto della mancata partecipazione di le altre figlie e Parte_1 Controparte_2 [...]
hanno provveduto a formalizzare la dichiarazione di accettazione dell'eredità del de CP_3
cuius ed hanno reclamato la quota disponibile a ciascuna spettante.
Hanno dunque precisato le conclusioni così come sopra indicato.
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che la questione che assume carattere prodromico rispetto a tutte le altre domande proposte è quella concernete l'interpretazione del testamento del de cuius, di cui è opportuno esaminarne l'esatto tenore testuale.
3 Il detto testamento così recita: “Revoco ogni mio precedente testamento. mia erede CP_4
universale mia moglie . Qualora una o più delle mie figlie dovessero chiedere la CP_1
loro quota di legittima e così nasca una comunione ereditaria nomino Esecutore Testamentario
l'Avv. Chiara Brancucci nata a [...] l'[...], con tutti i poteri di legge ed in particolare con il potere di: - presentare la denuncia di successione provvedendo a pagare le imposte e i debiti con i beni ereditari;
- compiere tutti gli atti di gestione occorrenti;
- alienare beni dell'eredità ove ritenuto necessario;
- affidare la custodia di beni ereditari ad una Banca;
- procedere alla divisione della comunione tra gli eredi dei beni ricevuti ove non trovino un accordo amichevole. L'Esecutore Testamentario in carica può sostituire altri a sé stesso qualora egli non ritenga di poter continuare nell'ufficio. In mancanza dell'Esecutore sopra nominato o quello in carica senza che sia stato nominato il sostituto l'Esecutore verrà all'uopo nominato dal
Presidente del Consiglio Notarile di Genova su istanza di un qualunque interessato. L'Esecutore
potrà avvalersi di consulenti e periti con oneri a carico dell'eredità. L'Esecutore CP_5
cesserà dalla carica con lo scioglimento della comunione tra coeredi e legatari ovvero con
l'adozione di un regolamento della comunione condiviso da tutti i partecipanti. L'Esecutore
Testamentario in caso di accettazione avrà diritto ad un compenso a carico dell'eredità pari al
3% (tre per cento) oltre iva e contributi ove previsti del valore dell'eredità per ogni anno di durata del suo incarico. Null'altro dispongo”.
Con la sopra riportata formulazione dell'atto di ultima volontà, non ha inteso Persona_1
escludere dalla sua successione le figlie, avendo subordinato la nomina della moglie quale erede universale alla mancata rivendicazione, da parte di queste ultime, della quota di legittima, che è stata loro espressamente riservata, sia pure a seguito di richiesta, tanto che il de cuius ha provveduto a nominare un esecutore testamentario chiamato anche alla divisione, tra le eredi, del patrimonio ereditario in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole.
Giova invero ricordare che l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione.
Deve altresì rilevarsi che la qualità, in capo a di erede legittimaria di Parte_1 [...]
e il suo conseguente diritto ad ottenere la quota di legittima non sono mai stati contestati Per_1
dalla convenuta (al pari delle parti intervenute).
4 Ne consegue che le domande dell'attrice, per i motivi sopra esposti, vanno rigettate.
Va disattesa anche la domanda proposta dalla convenuta e dalle intervenute ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., per difetto dei requisiti, comunque richiesti sul piano soggettivo, della malafede o della colpa grave della parte soccombente, che sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave devono inoltre coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé (anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta), non ricorrente nel caso di specie, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi posti a fondamento della domanda (v. ex multis Cass. n. 13859/2022; Cass., Sez. Un., n. 9912/2018 e ivi ampi richiami di giurisprudenza conforme).
Le spese di lite della convenuta e delle intervenute (l'interventore adesivo dipendente ha diritto alla rifusione delle spese di causa, essendo sufficiente a tal fine la sua partecipazione al giudizio
– v. Cass. n. 1589/2022) vanno poste a carico dell'attrice soccombente e si liquidano come da dispositivo, nei valori tra i minimi (per la fase di trattazione/istruttoria) e i medi (per le altre fasi), secondo i parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da e CP_1 Controparte_2 [...]
; CP_3
3) condanna a rifondere e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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