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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta
Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 5383/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cormaci giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Asero giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Locazione. Esercizio della facoltà di disdetta.
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. il ricorrente, , nella qualità di conduttore, ha citato Parte_1
in giudizio il resistente, , nella qualità di locatore, esponendo: Controparte_1
-che con contratto stipulato inter partes in data 1/2/2017, l'odierno resistente gli ha concesso in locazione, ad uso abitativo, l' immobile sito in Misterbianco, Via S. Allende n. 20;
- che il locatore, con lettera raccomandata del 19.05. 2020, gli ha comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto alla prima scadenza a causa della sopravvenuta necessità di mettere in vendita l'appartamento locato;
- che, in seguito a tale comunicazione, ha rilasciato l'immobile nella disponibilità del locatore;
- che, però, il locatore, nei successivi dodici mesi, non ha messo in vendita l'immobile e anzi, dopo un certo lasso di tempo, vi ha trasferito la propria residenza.
Tutto ciò premesso, osservando che l'art. 3 L. 431/98 sancisce il ripristino del rapporto locativo ovvero il risarcimento da determinarsi in misura non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito nel caso in cui il locatore, avendo acquistato la disponibilità dell'alloggio, non lo adibisca entro dodici mesi agli usi per i quali ha esercitato la disdetta, ha chiesto, a questo tribunale, di condannare l'odierno resistente, per illegittimo uso della facoltà di disdetta della locazione alla prima scadenza contrattuale, a corrispondergli la somma di euro 14.400,00 pari a 36 mensilità dell'ultimo canone, che ammontava a euro 400,00, o un'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.
Ha prodotto documentazione in merito.
Il resistente si è costituito in giudizio, ha contestato le domande ex adverso, ritenendole infondate in fatto e in diritto e ne ha chiesto l'integrale rigetto, ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale richiedendo la condanna del ricorrente al pagamento dei canoni di locazione, della indennità di occupazione e di altri oneri da questi non corrisposti.
In particolare ha sostenuto:
- che il conduttore ha rilasciato l'appartamento, in seguito ad una procedura esecutiva, sedici mesi dopo la data del 31.01.2020 fissata per il rilascio dal Tribunale di Catania;
- di avere messo in vendita tempestivamente l'appartamento e di avere anche conferito l'incarico ad una agenzia di intermediazione;
- che l'appartamento è rimasto invenduto;
- che il tardivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore ha influito negativamente sulle probabilità di vendita dell'immobile in quanto l'appartamento non era libero ma era occupato ancora dal conduttore;
- che l'appartamento è stato, comunque, visitato da alcuni potenziali acquirenti e vi sono state trattative per la compravendita;
- che l'appartamento è ancora in vendita;
- che soltanto temporaneamente, nell'attesa di venderlo e di acquistarne, con il ricavato, uno nella città di Catania a Catania, si è trasferito nell'immobile per cui è causa in quanto è stato costretto a rilasciare, per finita locazione, l'appartamento che personalmente conduceva in locazione;
- che ciò è avvenuto oltre sedici mesi dopo la data fissata dal tribunale di Catania per il rilascio dell'appartamento da parte di . Parte_1
Ha prodotto agli atti cospicua documentazione.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi.
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto il resistente ha spiegato tale domanda senza richiedere, come impone il rito locatizio, lo spostamento della prima udienza di comparizione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
Dalla documentazione versata in atti si evince:
- che il Tribunale di Catania con ordinanza del 03.10.2019, ha fissato il rilascio dell'immobile condotto in locazione da , odierno ricorrente, per la data del 31.01.2020 Parte_1
(fascicolo di parte resistente all. nn. 4 e 5);
- che il locatore, odierno resistente, ha notificato al conduttore, in data 14.11.2019, la suddetta ordinanza munita della formula esecutiva e in data 05.02.2020 il relativo atto di precetto
(fascicolo di parte resistente all. n. 7);
- che il conduttore ha rilasciato l'appartamento in data 21.05.2021, precisamente sedici mesi dopo la data fissata dalla suddetta ordinanza di rilascio (fascicolo di parte resistente all. n. 8);
- che il locatore ha messo in vendita, tempestivamente, l'immobile, seppure ancora occupato dal conduttore, conferendo mandato alla vendita, in data 06.10.2018, alla agenzia di intermediazione Remax la quale ha inserito la proposta di vendita dell'immobile in alcuni siti internet a tale fine dedicati (fascicolo di parte resistente all. nn. 10 e 14);
- che tale incarico è stato rinnovato all'agenzia Remax, dall'odierno resistente, in data
21.05.2021 (fascicolo di parte resistente all. n. 16);
- che il resistente ha ricevuto alcune proposte di acquisto non andate però a buon fine
(fascicolo di parte resistente all. nn. 11, 15, 18);
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che l'appartamento di proprietà del resistente, è stato visitato da alcuni potenziali acquirenti, sia prima del rilascio da parte del conduttore che successivamente, e che vi sono state trattative volte alla compravendita (verbale di causa del 07.01.2024 dichiarazioni dei testi , Tes_1
, e ). Tes_2 Tes_3 Tes_4
Questo decidente ritiene che, dall'istruttoria svolta non sia emerso che il locatore abbia esercitato illegittimamente la facoltà di disdetta alla prima scadenza contrattuale in quanto questi, ha posto in vendita, effettivamente e tempestivamente, l'appartamento seppure ancora occupato dal conduttore il quale lo ha rilasciato in data 21.05.2021, precisamente, sedici mesi dopo la data fissata dall'ordinanza del Tribunale di Catania del 03.10.2019.
La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente deve, quindi, essere rigettata in quanto infondata.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono quantificate, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale per quanto in motivazione;
3) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese Parte_1
processuali che liquida in complessivi euro 3.553,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Così deciso il 24.03.2025
La Got
C. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta
Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 5383/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cormaci giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Asero giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Locazione. Esercizio della facoltà di disdetta.
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 447 bis c.p.c. il ricorrente, , nella qualità di conduttore, ha citato Parte_1
in giudizio il resistente, , nella qualità di locatore, esponendo: Controparte_1
-che con contratto stipulato inter partes in data 1/2/2017, l'odierno resistente gli ha concesso in locazione, ad uso abitativo, l' immobile sito in Misterbianco, Via S. Allende n. 20;
- che il locatore, con lettera raccomandata del 19.05. 2020, gli ha comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto alla prima scadenza a causa della sopravvenuta necessità di mettere in vendita l'appartamento locato;
- che, in seguito a tale comunicazione, ha rilasciato l'immobile nella disponibilità del locatore;
- che, però, il locatore, nei successivi dodici mesi, non ha messo in vendita l'immobile e anzi, dopo un certo lasso di tempo, vi ha trasferito la propria residenza.
Tutto ciò premesso, osservando che l'art. 3 L. 431/98 sancisce il ripristino del rapporto locativo ovvero il risarcimento da determinarsi in misura non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito nel caso in cui il locatore, avendo acquistato la disponibilità dell'alloggio, non lo adibisca entro dodici mesi agli usi per i quali ha esercitato la disdetta, ha chiesto, a questo tribunale, di condannare l'odierno resistente, per illegittimo uso della facoltà di disdetta della locazione alla prima scadenza contrattuale, a corrispondergli la somma di euro 14.400,00 pari a 36 mensilità dell'ultimo canone, che ammontava a euro 400,00, o un'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.
Ha prodotto documentazione in merito.
Il resistente si è costituito in giudizio, ha contestato le domande ex adverso, ritenendole infondate in fatto e in diritto e ne ha chiesto l'integrale rigetto, ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale richiedendo la condanna del ricorrente al pagamento dei canoni di locazione, della indennità di occupazione e di altri oneri da questi non corrisposti.
In particolare ha sostenuto:
- che il conduttore ha rilasciato l'appartamento, in seguito ad una procedura esecutiva, sedici mesi dopo la data del 31.01.2020 fissata per il rilascio dal Tribunale di Catania;
- di avere messo in vendita tempestivamente l'appartamento e di avere anche conferito l'incarico ad una agenzia di intermediazione;
- che l'appartamento è rimasto invenduto;
- che il tardivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore ha influito negativamente sulle probabilità di vendita dell'immobile in quanto l'appartamento non era libero ma era occupato ancora dal conduttore;
- che l'appartamento è stato, comunque, visitato da alcuni potenziali acquirenti e vi sono state trattative per la compravendita;
- che l'appartamento è ancora in vendita;
- che soltanto temporaneamente, nell'attesa di venderlo e di acquistarne, con il ricavato, uno nella città di Catania a Catania, si è trasferito nell'immobile per cui è causa in quanto è stato costretto a rilasciare, per finita locazione, l'appartamento che personalmente conduceva in locazione;
- che ciò è avvenuto oltre sedici mesi dopo la data fissata dal tribunale di Catania per il rilascio dell'appartamento da parte di . Parte_1
Ha prodotto agli atti cospicua documentazione.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi.
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto il resistente ha spiegato tale domanda senza richiedere, come impone il rito locatizio, lo spostamento della prima udienza di comparizione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
Dalla documentazione versata in atti si evince:
- che il Tribunale di Catania con ordinanza del 03.10.2019, ha fissato il rilascio dell'immobile condotto in locazione da , odierno ricorrente, per la data del 31.01.2020 Parte_1
(fascicolo di parte resistente all. nn. 4 e 5);
- che il locatore, odierno resistente, ha notificato al conduttore, in data 14.11.2019, la suddetta ordinanza munita della formula esecutiva e in data 05.02.2020 il relativo atto di precetto
(fascicolo di parte resistente all. n. 7);
- che il conduttore ha rilasciato l'appartamento in data 21.05.2021, precisamente sedici mesi dopo la data fissata dalla suddetta ordinanza di rilascio (fascicolo di parte resistente all. n. 8);
- che il locatore ha messo in vendita, tempestivamente, l'immobile, seppure ancora occupato dal conduttore, conferendo mandato alla vendita, in data 06.10.2018, alla agenzia di intermediazione Remax la quale ha inserito la proposta di vendita dell'immobile in alcuni siti internet a tale fine dedicati (fascicolo di parte resistente all. nn. 10 e 14);
- che tale incarico è stato rinnovato all'agenzia Remax, dall'odierno resistente, in data
21.05.2021 (fascicolo di parte resistente all. n. 16);
- che il resistente ha ricevuto alcune proposte di acquisto non andate però a buon fine
(fascicolo di parte resistente all. nn. 11, 15, 18);
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che l'appartamento di proprietà del resistente, è stato visitato da alcuni potenziali acquirenti, sia prima del rilascio da parte del conduttore che successivamente, e che vi sono state trattative volte alla compravendita (verbale di causa del 07.01.2024 dichiarazioni dei testi , Tes_1
, e ). Tes_2 Tes_3 Tes_4
Questo decidente ritiene che, dall'istruttoria svolta non sia emerso che il locatore abbia esercitato illegittimamente la facoltà di disdetta alla prima scadenza contrattuale in quanto questi, ha posto in vendita, effettivamente e tempestivamente, l'appartamento seppure ancora occupato dal conduttore il quale lo ha rilasciato in data 21.05.2021, precisamente, sedici mesi dopo la data fissata dall'ordinanza del Tribunale di Catania del 03.10.2019.
La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente deve, quindi, essere rigettata in quanto infondata.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono quantificate, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) rigetta la domanda proposta dal ricorrente;
Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale per quanto in motivazione;
3) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese Parte_1
processuali che liquida in complessivi euro 3.553,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Così deciso il 24.03.2025
La Got
C. Torrisi