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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6492 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 3609/2025 R.G.;
premesso che con decreto del 24.6.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 23.9.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
ritenuta la causa matura per la decisione;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Giovanni D'Aponte - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.2.2025 il ricorrente, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259000443851000, notificatagli in data 21.1.2025, CP_ limitatamente alle somme vantate dall' a titolo di contributi e somme accessorie nell'avviso di addebito n. 7120180009075082000 (pari ad € 4.183,77). Ha eccepito che “il credito risulta prescritto sin dal momento della presunta notifica della cartella esattoriale in quanto decorso il termine quinquennale di legge”. CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per l'insussistenza dei crediti vantati dall' nel suindicato avviso di addebito.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
1 Si è costituita tempestivamente in giudizio anche l' Controparte_2
che, rappresentando di aver interrotto la prescrizione, ha concluso per il
[...] rigetto del ricorso.
*** In primo luogo, deve evidenziarsi che l'intimazione di pagamento opposta ha ad oggetto una pluralità di cartelle esattoriali e di avvisi di addebito e che il ricorrente ha specificamente CP_ limitato la domanda ai crediti vantati dall' nell'avviso di addebito n. 7120180009075082000.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il ricorrente non ha specificamente contestato di aver ricevuto il suindicato avviso di addebito in data 20.7.2018, come indicato nell'intimazione di pagamento.
D'altra parte, egli, pur parlando di “presunta notifica”, a fondamento dell'eccezione di prescrizione ha fatto decorrere la stessa proprio da quest'ultima.
CP_ Solo per completezza, peraltro, si evidenzia che l' ha fornito prova della notifica dell'avviso di addebito n. 7120180009075082000 nella suindicata data (si confronti l'avviso di ritorno della relativa raccomandata postali a/r, ove il numero della raccomandata riportato su detto avviso corrisponde a quello riportato sull'avviso di addebito pure depositato CP_ dall' .
Orbene, in merito alla prescrizione che si sarebbe compiuta successivamente alla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, si rammenta che sul punto si sono pronunciate le SSUU della Suprema Corte (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato la durata quinquennale e non decennale della stessa.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Cassazione, questo giudice mutando il precedente orientamento, aderisce alla tesi della durata quinquennale della prescrizione de quo.
Deve, inoltre, premettersi che, per quanto rileva ai fini di causa, la prescrizione è rimasta sospesa per 311 giorni, come disposto dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia 19 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ex art. 37, comma 2, D.L. n. 27/2020, convertito in L. n. 27/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021, ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021).
Al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, l'agente per la riscossione ha allegato e provato la sussistenza di un utile atto interruttivo, e segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 07120239029369620000 (cfr. doc. 5), avente ad oggetto anche l'avviso di addebito per cui è causa, notificata al ricorrente in data 26/07/2023 a mezzo pec (cfr. doc. 6).
Ed invero, tenuto conto della suindicata sospensione della prescrizione per 311 giorni, tra il 20.7.2018, data la data della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, ed il 26.7.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239029369620000, non sono decorsi cinque anni.
2 Neppure, evidentemente, è decorso il nuovo termine di prescrizione quinquennale tra il 26.7.2023 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239029369620000) ed il 21.1.2025 (data di notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa).
Concludendo, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% all' , nonché € 1.500,00 oltre rimborso forfettario dei Controparte_2 compensi di lite nella misura del 15% all' . CP_1
Si comunichi.
In Napoli, il 23.9.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 3609/2025 R.G.;
premesso che con decreto del 24.6.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 23.9.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
ritenuta la causa matura per la decisione;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Giovanni D'Aponte - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.2.2025 il ricorrente, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259000443851000, notificatagli in data 21.1.2025, CP_ limitatamente alle somme vantate dall' a titolo di contributi e somme accessorie nell'avviso di addebito n. 7120180009075082000 (pari ad € 4.183,77). Ha eccepito che “il credito risulta prescritto sin dal momento della presunta notifica della cartella esattoriale in quanto decorso il termine quinquennale di legge”. CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per l'insussistenza dei crediti vantati dall' nel suindicato avviso di addebito.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
1 Si è costituita tempestivamente in giudizio anche l' Controparte_2
che, rappresentando di aver interrotto la prescrizione, ha concluso per il
[...] rigetto del ricorso.
*** In primo luogo, deve evidenziarsi che l'intimazione di pagamento opposta ha ad oggetto una pluralità di cartelle esattoriali e di avvisi di addebito e che il ricorrente ha specificamente CP_ limitato la domanda ai crediti vantati dall' nell'avviso di addebito n. 7120180009075082000.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il ricorrente non ha specificamente contestato di aver ricevuto il suindicato avviso di addebito in data 20.7.2018, come indicato nell'intimazione di pagamento.
D'altra parte, egli, pur parlando di “presunta notifica”, a fondamento dell'eccezione di prescrizione ha fatto decorrere la stessa proprio da quest'ultima.
CP_ Solo per completezza, peraltro, si evidenzia che l' ha fornito prova della notifica dell'avviso di addebito n. 7120180009075082000 nella suindicata data (si confronti l'avviso di ritorno della relativa raccomandata postali a/r, ove il numero della raccomandata riportato su detto avviso corrisponde a quello riportato sull'avviso di addebito pure depositato CP_ dall' .
Orbene, in merito alla prescrizione che si sarebbe compiuta successivamente alla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, si rammenta che sul punto si sono pronunciate le SSUU della Suprema Corte (sentenza n. 23397/2016 del 17.11.2016) che, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato la durata quinquennale e non decennale della stessa.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Cassazione, questo giudice mutando il precedente orientamento, aderisce alla tesi della durata quinquennale della prescrizione de quo.
Deve, inoltre, premettersi che, per quanto rileva ai fini di causa, la prescrizione è rimasta sospesa per 311 giorni, come disposto dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia 19 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ex art. 37, comma 2, D.L. n. 27/2020, convertito in L. n. 27/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021, ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 convertito in L. n. 21/2021).
Al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, l'agente per la riscossione ha allegato e provato la sussistenza di un utile atto interruttivo, e segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 07120239029369620000 (cfr. doc. 5), avente ad oggetto anche l'avviso di addebito per cui è causa, notificata al ricorrente in data 26/07/2023 a mezzo pec (cfr. doc. 6).
Ed invero, tenuto conto della suindicata sospensione della prescrizione per 311 giorni, tra il 20.7.2018, data la data della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa, ed il 26.7.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239029369620000, non sono decorsi cinque anni.
2 Neppure, evidentemente, è decorso il nuovo termine di prescrizione quinquennale tra il 26.7.2023 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239029369620000) ed il 21.1.2025 (data di notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa).
Concludendo, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% all' , nonché € 1.500,00 oltre rimborso forfettario dei Controparte_2 compensi di lite nella misura del 15% all' . CP_1
Si comunichi.
In Napoli, il 23.9.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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