Decreto cautelare 12 giugno 2019
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2019
Sentenza 18 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 18/10/2023, n. 15365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15365 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 15365/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07303/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7303 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DO CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sottocommissione n. 20 Concorso Dirigenti Scolastici, non costituita in giudizio;
nei confronti
IR Esposito, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alle prove orali al Concorso per Dirigenti Scolastici e annullamento del Verbale n. 6 della Sottocommissione n. 20 (Liguria).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO EL il 7\8\2019:
della valutazione della Prova scritta della ricorrente effettuata dalla Sottocommissione n. 20 e palesata in data 9.05.2019 tramite invio sul portale internet Istanze on line della prova medesima e della scheda di valutazione;
della scheda di valutazione della prova scritta inviata alla ricorrente in data 09.05.2019 sul portale internet Istanze on line annullamento dei Verbali della Sottocommissione 20, conosciuti dalla ricorrente successivamente alla divulgazione delle prove scritte e a seguito di istanza di accesso agli atti, istanza proposta anche da altri concorrenti esaminati dalla medesima sottocommissione: da n. 1 a n. 5 Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO EL il 7\8\2019 :
annullamento della valutazione della Prova scritta della ricorrente effettuata dalla Sottocommissione n. 20 e palesata in data 9.05.2019 tramite invio sul portale internet Istanze on line della prova medesima e della scheda di valutazione;
della scheda di valutazione della prova scritta inviata alla ricorrente in data 09.05.2019 sul portale internet Istanze on line annullamento dei Verbali della Sottocommissione 20, conosciuti dalla ricorrente successivamente alla divulgazione delle prove scritte e a seguito di istanza di accesso agli atti, istanza proposta anche da altri concorrenti esaminati dalla medesima sottocommissione: da n. 1 a n. 5
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CO EL il 15\11\2019 :
del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 e dell'Allegato Elenco con cui vengono dichiarati i vincitori del Concorso per Dirigente Scolastico
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente impugna il mancato superamento della prova scritta relativa al concorso indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici con d.d.g. n. 1359 del 2017 del Ministero resistente.
1.1 Adduce i seguenti motivi di ricorso: I) “ Violazione dell’art. 8 del d.d.g. n. 1259/17. Violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte. Violazione dei principi di uguaglianza e di par condicio tra i partecipanti alla selezione pubblica. Violazione del buon andamento della pubblica amministrazione. Irragionevolezza, arbitrarietà. Illogicità manifesta” ; II) “Illogicità manifesta, arbitrarietà, incongruenza e superficialità nella valutazione della prova della ricorrente come emergente dal verbale n. 6 della sottocommissione n. 20 - Liguria. Contraddittorietà estrinseca ed intrinseca nella redazione del verbale. Violazione del principio dell’anonimato”.
1.2 Si è costituito il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 Con motivi aggiunti depositati il 7 agosto 2019 parte ricorrente ha proposto nuovi motivi, gravando altresì la scheda di valutazione della sua prova scritta e i verbali di correzione della sotto-Commissione n. 20 (Liguria) e producendo a supporto dell’illegittimità degli atti gravati tre perizie di esperti.
1.4 Con secondi motivi aggiunti del 15 novembre 2019 parte ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso, nelle more intervenuta.
1.5 Nel corso del giudizio è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami, cui ha adempiuto parte ricorrente.
1.6 Infine con note d’udienza del 30 settembre 2023 il legale di parte ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ex artt. 295 e ss. c.p.c. e, in via subordinata, la cancellazione della causa dal ruolo per mantenere la pendenza del giudicato e consentire alla sua assistita di partecipare al concorso straordinario per dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 27 giugno 2023.
1.7 All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre preliminarmente rigettare l’istanza di sospensione del giudizio ex artt. 295 e ss c.p.c. Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione necessaria poiché non appaiono rilevanti ai fini della decisione del giudizio le indagini penali che sarebbero in corso, atteso che ad ogni modo non risulta proposta querela di falso sui verbali di concorso contestati.
2.1 Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta formulata, sempre da parte ricorrente, di cancellazione della causa dal ruolo, richiesta sostanziantesi di fatto in una istanza di rinvio.
La richiesta non è funzionale al principio di ragionevole durata del processo (considerato che l’odierno giudizio è pendente già da oltre tre anni) e comunque non ricorrono “casi eccezionali” che, ai sensi dell’art. 73 co. 1 bis c.p.a, consentono il differimento dell’udienza, tenuto conto altresì della vetustà del presente giudizio, pendente dal 2019 e degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Peraltro al riguardo osserva il Collegio come la motivazione addotta a supporto della richiesta, ossia l’interesse di parte ricorrente al mantenimento della pendenza del giudizio, onde poter partecipare al concorso straordinario da indirsi in base alla previsione di cui al D.M. n. 107 del 27.6.2023, sembrerebbe smentita dal dato letterale della disposizione che fa riferimento alla pendenza del giudizio ad una precisa data (28 febbraio 2023) per verificare la sussistenza delle condizioni di ammissione.
Recita difatti la disposizione di cui all’art. 2 del suddetto D.M. che “ Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; …”.
3. Tanto premesso, il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
3.1 Sulla presunta violazione del principio di unicità della prova a causa del rinvio che ha caratterizzato l’esperimento del concorso in Sardegna, si osserva che questo Tribunale ha già respinto il relativo motivo con argomenti che sono condivisi da questo Collegio: “ - l'art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, "per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio", il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che le cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardi simultaneamente tutte le sedi decentrate;
- in relazione alla presunta mancanza di contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale e alla conseguente asserita violazione della par condicio tra i candidati, va evidenziata la sua genericità, oltre che la carenza di prova dell'incidenza dell'eventuale lieve sfasamento dell'orario d'inizio sul paritario trattamento dei candidati; ” (cfr. cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 00783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030). Come già statuito con la richiamata sentenza n. 8655 del 2019 (Tar Roma, Sez. III bis), confermata sul punto in appello, “ le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l’improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competente autorità in Sardegna. Irragionevole sarebbe infatti risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna. Né parte ricorrente offre, ancora principio di prova in ordine all’indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse ”.
3.2 In ogni caso, non è stata dimostrata una lesione specifica della posizione di parte ricorrente, visto anche che il motivo è presentato come demolitorio dell’intero concorso, a conferma che la parte del presente giudizio non ha ricevuto alcun pregiudizio specifico dallo sfasamento temporale denunciato (e che, per quanto sopra rilevato, non è comunque idoneo a determinare un vizio inficiante l’intera procedura).
4. La parte ricorrente denuncia poi vizi relativi ai lavori della sotto-commissione esaminatrice (la n. 20), in quanto dal verbale n. 6 della seduta del 18 marzo 2019 emergerebbero “ diverse stranezze ed illegittimità ”, quali: 1) l’approvazione dell’ordine del giorno medesimo; 2) la precisazione da parte del Presidente che durante le prime cinque sedute la sottocommissione aveva svolto un esame preliminare di tutti gli elaborati senza effettuare alcuna valutazione di merito, che di fatti non risultava inserita nel sistema telematico; 3) la Commissione avrebbe dedicato alla correzione di ciascun compito in media ventidue minuti in luogo dei trenta previsti.
Le doglianze sono tutte palesemente inidonee a viziare l’esito della valutazione e più in generale l’operato della Commissione.
4.1 L’approvazione dell’ordine del giorno nella stessa seduta non costituisce neppure una irregolarità posto che non prova al contrario che non vi fosse stata l’indicazione di un ordine del giorno in sede di convocazione della seduta e comunque si tratta di regole (riferite alla previa conoscibilità delle questioni poste all’ordine del giorno e sulle quali l’organo collegiale è chiamato ad esprimersi) che nel caso di specie sono volte a tutelare le posizioni dei componenti della Commissione e che nessun riflesso, in assenza di una contestazione da parte di costoro, possono avere sulla decisione collegialmente assunta.
Sul punto il Collegio rileva altresì che, attesa la specifica attività delle Commissioni di concorso delimitata allo svolgimento delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte ivi comprese le attività ad esse prodromiche e quelle necessariamente conseguenti, la stessa indicazione di un ordine del giorno appare meramente funzionale all’organizzazione dei lavori della Commissione, piuttosto che a garantire la conoscenza preventiva di argomenti da trattare come è per le assemblee chiamate a deliberare su questioni non previamente determinate. Di qui la assoluta irrilevanza della censura formulata da parte ricorrente.
4.2 Quanto poi alla violazione dell’anonimato che sarebbe derivata dal modus procedendi della Commissione, la quale avrebbe svolto un esame preliminare di tutti gli elaborati prima di procedere con la valutazione dei singoli elaborati ed assegnare il relativo punteggio, si tratta di doglianza del tutto priva di supporto probatorio.
Al contrario l’Amministrazione ha chiarito che la procedura garantiva l’anonimato e la sicurezza degli elaborati. Si legge difatti nella relazione dell’Amministrazione: “… La commissione e le sottocommissioni esaminatrici potevano accedere agli elaborati dei candidati solo accedendo collegialmente alla piattaforma messa a disposizione dal Cineca…. Si precisa che i compiti erano contraddistinti dal solo numero identificativo della prova, lo stesso che è stato poi riportato nelle schede di valutazione (nello spazio “codice elaborato”) e nei verbali.
E’ inoltre esclusa qualsiasi possibile “perdita di dati” dal file della prova, come temuto da alcuni ricorrenti. Poiché il file .bac è crittografato, se tale file fosse stato danneggiato o incompleto, all’atto del caricamento sulla piattaforma on-line avrebbe generato un errore in quanto sarebbe risultato non decifrabile e totalmente illeggibile e, di conseguenza, non sarebbe stato neppure caricato. Risulta invece che il caricamento di tutti i file delle prove è avvenuto correttamente, pertanto gli stessi erano perfettamente decifrabili, integri, leggibili e completi.
Ciascuna delle 38 commissioni ha corretto le prove accedendo alla piattaforma informatica di Cineca, che prospettava, attraverso una interfaccia grafica dedicata, le prove dei candidati, sempre in modalità completamente anonima, senza alcun riferimento né al codice personale anonimo né, tantomeno, al codice fiscale del candidato (quest’ultimo, peraltro, non è mai stato inserito dal candidato nell’applicativo in sede di prova, ma era riportato esclusivamente sulla scheda anagrafica custodita nella bustina internografata, come confermato dalle istruzioni pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata al concorso). Una volta concluse le operazioni di correzione, ciascuna commissione ha dichiarato, tramite apposito pulsante presente in piattaforma, la chiusura delle operazioni. Successivamente, la commissione madre ha dichiarato, tramite apposito pulsante presente in piattaforma, la chiusura delle attività di correzione della prova scritta da parte di tutte le commissioni.
Da questo momento in poi, tutte le valutazioni delle prove erano immodificabili e si è proceduto alla fase successiva dello scioglimento dell’anonimato, in data 25 e 26 marzo 2019, davanti alle 38 Commissioni. Ogni Commissione aveva a disposizione un pc, attraverso cui connettersi alla piattaforma Cineca e svolgere le operazioni di associazione del codice identificativo anonimo della prova con il relativo codice fiscale del candidato, sulla base delle informazioni presenti all’interno delle bustine cartacee contenute nei plichi precedentemente descritti…. ”
Dunque il fatto che la Commissione abbia proceduto ad una prima lettura dei compiti e solo dopo alla loro valutazione, non altera la procedura e le garanzie adottate a tutela dell’anonimato. Di qui la palese infondatezza della censura.
4.3 Infine palesemente infondata è la censura sui tempi di correzione. Al riguardo sia sufficiente richiamare la sentenza n. 8655 del 2019 di questo T.A.R., confermata in appello da Consiglio di Stato che ha così ribadito: “ secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 178; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3924), non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso o di un giudizio idoneativo alla valutazione delle prove di esame dei candidati, poiché, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato”; è bensì vero che dal verbale del 25 gennaio 2019 emerge che la commissione in seduta plenaria aveva stabilito che «la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti», ma si tratta all’evidenza di un’indicazione di massima fornita allo scopo di uniformare le operazioni di valutazione tra le varie commissioni, basata sulla stima, effettuata ex ante, del tempo in astratto necessario ad esaminare un elaborato, dipendendo poi il tempo effettivamente impiegato per la valutazione della singola prova e la congruità dello stesso in concreto dalla consistenza degli elaborati e dalle problematiche di correzione eventualmente riscontrate in ciascuno ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 395 del 2021).
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha gravato la scheda di valutazione della sua prova e i verbali (dal n. 1 al n. 5) della Commissione, ostesi a seguito di accesso documentale.
5.1 La scheda sarebbe viziata da illegittimità per assenza dell’apposizione della data. Tanto proverebbe che il file della scheda di valutazione “ è illegittimo, manomesso e quindi informaticamente corrotto ”.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente il file contenente la prova della ricorrente sarebbe stato creato in data 22.3.2019 (data presumibilmente di inserimento di tutti i dati nel sistema CINECA) e non in data 18 marzo 2019 (data di correzione della prova, stante il verbale n. 6 della Sottocommissione n. 20).
Inoltre parte ricorrente, riportando il testo della perizia tecnica redatta dal Prof. Salvatore Colazzo ritorna sul vizio di correzione della prova determinato dai tempi di correzione, che ora vengono quantificati in meno di venti minuti (in luogo dei ventidue precedentemente calcolati), aggiunge poi ulteriori vizi sul modus operandi della Commissione che in sede di valutazione non avrebbe rispettato i principi della docimologia e non avrebbe fornito un giudizio motivato sul punteggio assegnato.
Parte ricorrente poi rappresenta come sia la perizia richiamata che altra resa dal Prof. Vito Piazza concludono per una valutazione positiva della prova della candidata.
5.2 Anche tali doglianze sono infondate.
Sulla mancanza di apposizione specifica della data di correzione sulla scheda estratta dal sistema, la quale comunque avrebbe una data di creazione del file sia pure generata in data successiva alla seduta della riunione di correzione con uno sfasamento di 4 giorni (riunione del 18 marzo e creazione del file il 22 marzo, almeno da quanto sembrerebbe emergere dalla perizia in atti) il Collegio osserva come tale censura si risolva in un vizio di verbalizzazione delle operazioni di correzione effettuata mediante il sistema informatico che ha natura invalidante, non venendo evidenziato da parte ricorrente quale incidenza possa tale circostanza possa aver avuto sull’esito della valutazione della prova.
Si tratta di un vizio inidoneo a inficiare la validità del provvedimento conclusivo.
Nello specifico degli atti degli organi collegiali, di norma, la forma scritta non qualifica le decisioni adottate dagli stessi potendosi le stesse manifestare mediante forme anche diverse dallo scritto, come per le votazioni e proclamazione delle stesse, per cui la mera assenza dell’apposizione della data di correzione sulla scheda di valutazione o la sua creazione in formato digitale in una data successiva a quella dell’avvenuta valutazione da parte della Commissione non costituiscono vizio invalidante la sostanza dell’esito della valutazione.
Deve rammentarsi, che, secondo la maggioritaria giurisprudenza amministrativa, con la quale si concorda pienamente, il verbale non deve essere necessariamente prodotto ed approvato in contemporaneità con la seduta dell’organo collegiale, ma può essere prodotto anche in un momento successivo al provvedimento deliberativo adottato durante la seduta (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1189 del 2001).
Si tratta di considerazioni che parimenti possono essere riferite anche alla scheda di valutazione, la cui funzione è pur sempre quella di verbalizzazione documentale della decisione assunta dal Collegio.
5.3 Sull’infondatezza della doglianza relativa ai tempi di correzione si è già detto al punto 4.3 cui si rimanda.
5.4 Sulla violazione dei principi di docimologia e sull’attribuzione di un punteggio meramente numerico, sia sufficiente da un lato evidenziare la discrezionalità tecnica demandata alla Commissione nella valutazione di ciascuna prova e rispetto alla quale il sindacato dell’autorità giudiziaria incontra limiti ben precisi, fatti salvi vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ivi non ravvisabili, dall’altro richiamare la Giurisprudenza granitica sulla sufficienza del voto numerico in presenza di trasparenti criteri di valutazione, come è nel caso di specie.
Da ultimo valga richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 luglio 2023, n. 7198: “ Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775) .”
5.5 Sempre nell’ambito di tale unico motivo di ricorso parte ricorrente poi richiama gli esiti delle valutazioni effettuate in due delle perizie allegate per sostenere che il suo elaborato avrebbe meritato un differente e più alto punteggio idoneo a consentirle di accedere alla successiva prova orale.
A parte la estrema genericità della formulazione di tale doglianza che rinvia semplicemente alle perizie in atti, il Collegio non può non osservare come in tal modo parte ricorrente compia una inammissibile operazione in cui sostituisce alla valutazione dell’organo tecnico nominato dall’Amministrazione quella di altri soggetti, a prescindere dal valore professionale e competenza di costoro.
Pertanto anche tali doglianze appaiono infondate.
6. Sempre con i motivi aggiunti parte ricorrente prospetta altresì il vizio derivante dalla violazione del principio della collegialità.
6.1 Evidenzia come alcuni componenti della Commissione (Dott.ssa Gianna Renzini e Prof. Ing. Giulio Beltrame) sarebbero risultati formalmente presenti in altre sedi, in concomitanza con i lavori della Commissione.
Argomenta da ciò, l’assenza del Collegio perfetto e conseguentemente l’illegittimità del giudizio formulato.
Inoltre si duole della mancanza di formalizzazione nel verbale n.1 dell’indicazione della previa attività di correzione rispetto alla successiva di valutazione; inoltre “abnorme” sarebbe stata la proposta (condivisa all’unanimità) del Presidente della Commissione il quale “ sulla base delle migliori pratiche consolidate a livello internazionale relative ad attività di valutazione, propone alla Sottocommissione, al fine del raggiungimento del risultato più omogeneo, di prevedere fin da subito una doppia lettura e corrispondente valutazione di tutte le prove medesime allo scopo di approfondire al meglio il loro valore, prima di addivenire alla redazione finale della scheda relativa a ciascun “Codice Elaborato ”.
Secondo parte ricorrente un tale modus operandi avrebbe determinato la violazione dei criteri stabiliti dall’Adunanza plenaria per tale concorso.
6.2 Il Collegio ritiene anche tali vizi infondati o comunque non idonei ad inficiare la valutazione della prova della ricorrente e più in generale la procedura concorsuale.
6.3 Il verbale in questione costituisce atto redatto da pubblici ufficiali, per il quale l'art. 2700 del cod. civ. dispone che fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Ne consegue che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
6.4 Quanto poi al vizio descritto da parte ricorrente relativamente alla mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione prima di quelle di valutazione, il Collegio non può non rilevare che un simile dettaglio nel descrivere tutte le attività svolte dalla Commissione non appare necessario e comunque si tratterebbe di un vizio non invalidante, non venendo evidenziato da parte ricorrente quale incidenza possa tale circostanza aver avuto sull’esito della valutazione della prova.
6.5 La medesima considerazione vale sulla denunciata scelta della Commissione ad una “doppia lettura” delle singole prove dei candidati prima di procedere con la loro valutazione. Non emergendo peraltro alcuna connessione tra tale doppia lettura e l’asserita violazione dei criteri di valutazione previamente definiti.
6.6 In conclusione tutte le doglianze vanno tutte respinte.
7. Ne consegue l’improcedibilità per carenza d’interesse degli ulteriori motivi aggiunti avverso la graduatoria finale del concorso.
8. Le spese possono essere compensata in ragione della peculiarità della vicenda e dei recenti interventi del legislatore, come sopra richiamati, sull’indizione di un concorso straordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO