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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6462 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 25.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Beatrice Berti, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Imola (BO), Via Emilia n. 1;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_1 C.F._2
dagli avv.ti Michela Casale e Marco Minoccari, giusta procura in atti (già in calce al precetto del
2020, doc.2), presso il cui in Imola (BO), Piazza Gramsci n. 29 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti” (cfr. verbale dell'udienza del 25.02.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte il 29.04.2024, l'attrice in epigrafe ha contestato il diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la complessiva somma di € 33.019,04 (giusto atto di precetto in rinnovazione notificatole in data 18.04.2024) in forza della sentenza n.171/2010 emessa dal Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in data 22.04.2010, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale sotteso al precetto
1 opposto, di “dichiarare che l'opponente- attrice nulla deve alla signora in forza CP_1
del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa, infatti il titolo esecutivo è prescritto poiché notificato, per ammissione stessa del ricorrente oltre 10 anni, conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato e del titolo esecutivo, e comunque per i fatti esposti dichiarare che esso titolo esecutivo e precetto sono nulli e comunque annullabili e comunque privi di efficacia ed effetto. Con vittoria di compensi e spese legali , tutte e spese del presente procedimento”.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda (e correlata istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c.), in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. (in ragione del carattere dilatorio dell'opposizione) e vittoria delle spese di lite.
Quindi, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25.02.2025 (frattanto mutato il GI) è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame è infondata e come tale va rigettata.
A fondamento della propria domanda, parte opponente ha assunto:
1) l'asserita irregolarità della spedizione in forma esecutiva del titolo, in quanto asseritamente “priva della sottoscrizione del cancelliere e del timbro di cancelleria”;
2 2) l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione;
3) la sussistenza dei presupposti per la sospensione “dell'esecuzione” fino alla conclusione della procedura di sovraindebitamento asseritamente promossa dalla sig.ra in Parte_1
data 16 gennaio 2024 con “domanda di riduzione del debito per sovra-indebitamento rubricata al numero 25/24 Collegio di Gestori n.15, presso l'Ordine degli Avvocati di
Bologna” .
Orbene, il primo motivo di opposizione, da qualificarsi come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., è all'evidenza infondato alla stregua delle risultanze della copia del titolo esecutivo, conforme all'originale, depositata dall'opposto, recante data e sottoscrizione del cancelliere competente in calce alla formula esecutiva apposta (Doc.1), di là dalla considerazione che si sarebbe trattato al più di mera irregolarità e non già di nullità del titolo, come erroneamente dedotto.
Parimenti inconferente e priva di pregio nel presente giudizio ('di opposizione a precetto o preventiva all'esecuzione') è la doglianza che si fonda sulla asserita sussistenza dei presupposti per la sospensione “dell'esecuzione” ex art. 10 L. 3/2022 (istanza suscettibile di essere dedotta solo avanti al GE competente ex art. 623 c.p.c.).
Ad abuntantiam, si rileva che nessun decreto del Giudice delegato della presunta procedura di sovraindebitamento ex art. 10 L. 3/2022 (genericamente invocata) risulta emesso e documentato, non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'invocata sospensione, il mero avvio davanti all'OCC della fase prodromica (di studio), qualora non sfociata nel ricorso giurisdizionale e successivo decreto del G.D. di apertura della relativa procedura.
Passando, quindi, alla disamina dell'ultimo motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., parte opponente assume l'intervenuta prescrizione del credito precettato, sull'assunto secondo il quale “il titolo esecutivo su cui si fonda la pretesa è formato da sentenza di condanna n. 171 del 2010 emessa dal Tribunale di Bologna, sezione distaccata di
Imola in data 22.04.2010, depositata in Cancelleria, quindi pubblicata, in data 22.04.2010 ed asseritamente notificata in data 22.6.2020”, dunque “oltre 10 anni” dalla sua pubblicazione.
Ed invero, come correttamente eccepito dalla parte opposta, in senso contrario si osserva che la prescrizione decennale da “actio iudicati”, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno del deposito (pubblicazione) della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato.
Nel caso di specie, la sentenza in oggetto, come attestato dalla cancelleria con annotazione (in alto a destra) nella prima pagina del suddetto titolo (doc. 1), è passata in giudicato in data
03/07/2010, di tal ché risulta documentata l'interruzione della prescrizione per effetto
3 dell'avvenuta notifica del suddetto titolo unitamente ad un primo atto di precetto in data
22.06.2020 (notifica spedita a mezzo posta in data 17.06.2020 e ricevuta in data 22.06.2020, cfr. doc. 2), entro il termine decennale di prescrizione (in scadenza il 3.07.2020).
Da quanto sopra consegue il rigetto dell'opposizione, ritenuti, tuttavia, insussistenti i presupposti, sotto il versante soggettivo (quanto all'ultimo motivo di opposizione esaminato), per l'accoglimento dell'istanza ex art. 96 c.p.c.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari (esclusa fase istruttoria), attesa la natura documentale e complessità minima della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. in epigrafe;
2) CONDANNA l'opponente, alla refusione, in favore della creditrice Parte_1 opposta, delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 24/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6462 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 25.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Beatrice Berti, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Imola (BO), Via Emilia n. 1;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_1 C.F._2
dagli avv.ti Michela Casale e Marco Minoccari, giusta procura in atti (già in calce al precetto del
2020, doc.2), presso il cui in Imola (BO), Piazza Gramsci n. 29 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti” (cfr. verbale dell'udienza del 25.02.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte il 29.04.2024, l'attrice in epigrafe ha contestato il diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la complessiva somma di € 33.019,04 (giusto atto di precetto in rinnovazione notificatole in data 18.04.2024) in forza della sentenza n.171/2010 emessa dal Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in data 22.04.2010, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale sotteso al precetto
1 opposto, di “dichiarare che l'opponente- attrice nulla deve alla signora in forza CP_1
del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa, infatti il titolo esecutivo è prescritto poiché notificato, per ammissione stessa del ricorrente oltre 10 anni, conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato e del titolo esecutivo, e comunque per i fatti esposti dichiarare che esso titolo esecutivo e precetto sono nulli e comunque annullabili e comunque privi di efficacia ed effetto. Con vittoria di compensi e spese legali , tutte e spese del presente procedimento”.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda (e correlata istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c.), in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. (in ragione del carattere dilatorio dell'opposizione) e vittoria delle spese di lite.
Quindi, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25.02.2025 (frattanto mutato il GI) è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame è infondata e come tale va rigettata.
A fondamento della propria domanda, parte opponente ha assunto:
1) l'asserita irregolarità della spedizione in forma esecutiva del titolo, in quanto asseritamente “priva della sottoscrizione del cancelliere e del timbro di cancelleria”;
2 2) l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione;
3) la sussistenza dei presupposti per la sospensione “dell'esecuzione” fino alla conclusione della procedura di sovraindebitamento asseritamente promossa dalla sig.ra in Parte_1
data 16 gennaio 2024 con “domanda di riduzione del debito per sovra-indebitamento rubricata al numero 25/24 Collegio di Gestori n.15, presso l'Ordine degli Avvocati di
Bologna” .
Orbene, il primo motivo di opposizione, da qualificarsi come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., è all'evidenza infondato alla stregua delle risultanze della copia del titolo esecutivo, conforme all'originale, depositata dall'opposto, recante data e sottoscrizione del cancelliere competente in calce alla formula esecutiva apposta (Doc.1), di là dalla considerazione che si sarebbe trattato al più di mera irregolarità e non già di nullità del titolo, come erroneamente dedotto.
Parimenti inconferente e priva di pregio nel presente giudizio ('di opposizione a precetto o preventiva all'esecuzione') è la doglianza che si fonda sulla asserita sussistenza dei presupposti per la sospensione “dell'esecuzione” ex art. 10 L. 3/2022 (istanza suscettibile di essere dedotta solo avanti al GE competente ex art. 623 c.p.c.).
Ad abuntantiam, si rileva che nessun decreto del Giudice delegato della presunta procedura di sovraindebitamento ex art. 10 L. 3/2022 (genericamente invocata) risulta emesso e documentato, non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'invocata sospensione, il mero avvio davanti all'OCC della fase prodromica (di studio), qualora non sfociata nel ricorso giurisdizionale e successivo decreto del G.D. di apertura della relativa procedura.
Passando, quindi, alla disamina dell'ultimo motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., parte opponente assume l'intervenuta prescrizione del credito precettato, sull'assunto secondo il quale “il titolo esecutivo su cui si fonda la pretesa è formato da sentenza di condanna n. 171 del 2010 emessa dal Tribunale di Bologna, sezione distaccata di
Imola in data 22.04.2010, depositata in Cancelleria, quindi pubblicata, in data 22.04.2010 ed asseritamente notificata in data 22.6.2020”, dunque “oltre 10 anni” dalla sua pubblicazione.
Ed invero, come correttamente eccepito dalla parte opposta, in senso contrario si osserva che la prescrizione decennale da “actio iudicati”, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno del deposito (pubblicazione) della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato.
Nel caso di specie, la sentenza in oggetto, come attestato dalla cancelleria con annotazione (in alto a destra) nella prima pagina del suddetto titolo (doc. 1), è passata in giudicato in data
03/07/2010, di tal ché risulta documentata l'interruzione della prescrizione per effetto
3 dell'avvenuta notifica del suddetto titolo unitamente ad un primo atto di precetto in data
22.06.2020 (notifica spedita a mezzo posta in data 17.06.2020 e ricevuta in data 22.06.2020, cfr. doc. 2), entro il termine decennale di prescrizione (in scadenza il 3.07.2020).
Da quanto sopra consegue il rigetto dell'opposizione, ritenuti, tuttavia, insussistenti i presupposti, sotto il versante soggettivo (quanto all'ultimo motivo di opposizione esaminato), per l'accoglimento dell'istanza ex art. 96 c.p.c.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari (esclusa fase istruttoria), attesa la natura documentale e complessità minima della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. in epigrafe;
2) CONDANNA l'opponente, alla refusione, in favore della creditrice Parte_1 opposta, delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 24/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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