Articolo 57 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 56Articolo 58
Versione
4 aprile 1974
Art. 57.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in . . . . . . . . . . . . . . L. 474.856.638.219 dei quali furono pagati nel 1972 . . . . . . . . . L. 194.315.461.137 e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972 . . . . . L. 280.541.177.082
Entrata in vigore il 4 aprile 1974