Art. 2. 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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5 aprile 2022
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Commentario • 1
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Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 451Provvedimento: […] Tale abrogazione implicita (poi resa esplicita dal già citato articolo 2 della legge regionale n. 20/2022) non comporta alcun sovvertimento del sistema delle fonti normative, trattandosi nella specie di disposizioni regolamentari adottate in attuazione di norma statale di rango primario nonché di apposita intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, al fine di stabilire livelli essenziali delle prestazioni inderogabili da parte delle Regioni ex articolo 117 Cost.Leggi di più...
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