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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 14782/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RIVIELLO MATTEO e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RIVIELLO MATTEO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 15/07/2025, con cui e hanno Parte_1 CP_1 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento di ); Persona_1
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 16.7.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) - Assegnazione della casa familiare a (di proprietà dei genitori di quest'ultimo), posta in Montichiari Parte_1
Via Dunant n. 35, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, con relative spese di mantenimento (sia ordinarie che straordinarie) a proprio carico.
La sig.ra si è già trasferita in altra abitazione ove attualmente risiede posta in Padenghe s/G la quale ha già CP_1 provveduto ad asportare dalla casa familiare quanto di sua esclusiva proprietà.
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2)- Affidamento condiviso della figlia minore come sopra identificata, ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, ad oggi posta in Padenghe s/G.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, in via congiunta per le decisioni di carattere straordinario ed in via disgiunta per quelle di carattere ordinario, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
3)- Il padre avrà facoltà di tenere con sé la minore il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola con pernottamento, e riaccompagnarla a scuola il giorno successivo.
I fine settimana in via alternata;
quando di competenza di a decorrere dalle ore 17.30 del sabato con Parte_1 riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
- Ciascun genitore potrà trascorrere con la minore un periodo di 15 giorni consecutivi, anche in vacanza/viaggio, previa comunicazione all'altro genitore con un preavviso di almeno 20 gg.
Salvo diversi accordi tra le parti, in caso di divergenza in merito alla scelta del periodo da trascorrere con il minore, vigerà il principio dell'alternanza nella scelta.
- Vacanze (anche scolastiche) di Natale e di Pasqua e principali festività (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 2 Giugno) saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore in via alternata;
Le parti specificano che trascorrerà il giorno di Natale con la sig.ra e la sera della vigilia con il sig. Per_1 CP_1 Pt_1
- in deroga al calendario ordinario, trascorrerà il giorno del proprio compleanno in via alternata con ciascun genitore Per_1 ma colui con il quale non trascorrerà il compleanno manterrà comunque il diritto di incontrare la figlia, per almeno due ore, nel corso della giornata.
- in ulteriore deroga al calendario ordinario ciascuna delle parti avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno unitamente alla figlia.
- in caso di ricoveri ospedalieri prolungati le parti si impegnano reciprocamente a garantire all'altro genitore continuità nei rapporti con la figlia.
4)- Considerate le attuali esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori ed il tempo di permanenza presso ciascuno, corrisponderà alla sig.ra a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 con cadenza mensile, oltre rivalutazione ISTAT annuale ed al 50% delle spese straordinarie (tutte da documentare), come da protocollo d'intesa datato 14.7.2016 del Tribunale di Brescia.
Quanto al presente punto a decorrere dal mese di marzo/2025.
5)- Il sig. concede la propria autorizzazione affinché l'Assegno Unico e Universale fino ad oggi percepito al 100% Pt_1 da quest'ultimo venga erogato nella misura del 100% a favore di CP_1
6)- I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e le rispettive famiglie di provenienza.
Le parti si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere reciproci giudizi lesivi dell'onore e della reputazione di ciascuno, soprattutto alla presenza della figlia.
7)- I genitori prestano sin da ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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