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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9542 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 13517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13517 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COLACICCO MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiatamone n.53/C
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GASPARI WALTER presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Ferdinando Galiani n.3
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2025 contenente richiesta di emissione di ordine di protezione ai sensi dell'art. 473 bis.69 e con allegazione di violenza domestica ex art.473 bis.40 c.p.c., Pt_1
, premesso di aver contratto matrimonio con a Napoli il
[...] Controparte_1
14.09.2021, che dalla loro unione erano nati due figli, e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
1 economicamente autosufficienti, rappresentava che la convivenza con il resistente si era rivelata intollerabile da diversi anni a causa delle condotte vessatorie e persecutorie da quest'ultimo poste in essere degenerate anche in atti violenti. Aggiungeva che il ricorrente soffriva di disturbi psicotici per i quali aveva intrapreso una terapia farmacologica e che aveva tentato due volte il suicidio. La ricorrente a sostegno delle richieste di protezione avanzate, evidenziava che in data 15.06.2025 il
OL aveva fatto irruzione presso la casa di sua madre dove ella si era temporaneamente trasferita con i figli per difendersi dalle condotte violente del marito e lo stesso, dopo aver minacciato tutti i presenti in casa, era fuggito lanciandosi dal parapetto dell'abitazione e riportando gravi ferite. A sostegno della ricostruzione dei fatti, la ricorrente depositava denunce sporte in data
2.06.2025 e 15.06.2026 nonché certificati attestanti le procedure di TSO a cui era stato sottoposto il resistente. Tutto ciò premesso, chiedeva: “-pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
- assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra , con la quale Parte_1 permarranno i figli e al fine di mantenere il contesto abitativo e ristabilire il normale Per_1 Per_2 corso di vita;
-fissarsi assegno di mantenimento mensile in favore della ricorrente in misura di €
600,00 e di € 800,00 per i figli, o di altra maggior somma perequata al tenore di vita sino ad ora goduto, pur non potendo documentare – per quanto sopra detto – la capacità economica del resistente;
-ai sensi dell'art. 473 bis n.36 comma 3 cpc autorizzarsi il sequestro del conto corrente intrattenuto presso Intesa San Paolo, fil. di Napoli, viale Margherita 61 – n. 66185/1000/00014776
– per la quota parte del 50% di pertinenza del sig. , al fine di assicurare e Controparte_1 conservare la corresponsione periodica del contributo di mantenimento. ISTANZA EX ART. 473 bis
40 e segg. CPC. Si chiede, anche per il prosieguo della causa di separazione personale, che la ricorrente non compaia personalmente alle udienze o escludersi la contemporanea presenza delle parti per garantire la sicurezza della stessa. ORDINI DI PROTEZIONE - si chiede adottarsi i necessari ordini di protezione previsti dall'art. 473 bis 69 -70 cpc, con particolare riferimento alla prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia;
-spese e competenze come per legge.”
Con decreto reso inaudita altera parte in data 1.07.2025 il giudice ordinava al resistente la cessazione delle condotte pregiudizievoli e ne disponeva l'allontanamento dalla casa coniugale delegando i SS competenti per la presa in carico del nucleo familiare nonché per fornire assistenza alla forza pubblica durante l'esecuzione dell'ordine di protezione. Fissava contestualmente sia l'udienza ex art.473 bis 71 c.p.c. che l'udienza di comparizione delle parti per la domanda di separazione.
2 Si costituiva il resistente il quale contestava tutto quanto dedotto dalla ricorrente. Evidenziava di essere affetto da un'importante depressione a fronte della quale la moglie e i figli non gli avevano prestato la dovuta assistenza, nonostante egli fosse stato sempre amorevole nei loro confronti e presente nelle lore vite. Smentiva di aver posto in essere sia atti violenti nei confronti della moglie e dei figli e chiedeva: In via pregiudiziale e preliminare: In accoglimento dell'opposizione, revocare con effetto immediato il decreto provvisorio emesso in data 01/7/2025, e tutti i provvedimenti in esso contenuti, per assoluta insussistenza dei presupposti e soprattutto per
l'evidente stato di collaborazione prontamente manifestato dal convenuto resistente. Nel merito e in via principale: a) Rigettare la domanda di addebito della separazione al Sig. . Controparte_1
b) Rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla Sig.ra Parte_1
Determinare un assegno di mantenimento a carico della moglie di euro 300,00 da Parte_1 corrispondere mensilmente a favore del marito a titolo di indennità di occupazione per salvaguardare i bisogni ed interessi di quest'ultimo dal momento che palesemente risulta essere il coniuge più debole. d) Determinare a carico della sola moglie un contributo minimo per il mantenimento dei figli, tenuto conto delle precarie condizioni economiche e di salute del padre, del suo indebitamento e della capacità lavorativa della madre. Rigettare la domanda di sequestro conservativo e nel contempo ordinare alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente sottratte dal conto comune. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Sentite le parti e ascoltati i due informatori (la figlia delle parti, , e il fratello del Persona_3 resistente, ), il Giudice, ravvisato il persistere del pregiudizio alla integrità fisica Persona_4
e morale della ricorrente confermava l'ordine di protezione emesso in data 01.07.2025 prevedendone la durata di un anno dalla sua esecuzione.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti in relazione alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, le parti, personalmente comparse, rappresentavano che la situazione era notevolmente migliorata dopo l'adozione dell'ordine di protezione;
la ricorrente era tornata a vivere nella casa familiare con i figli, il resistente era stato ospitato da una sorella ed aveva ripreso a lavorare come falegname con il fratello. Il OL inoltre dichiarava di essere in cura da uno psichiatra, di stare vedendo i figli e di sentirsi complessivamente meglio. Entrambe le parti, in ragione della positiva evoluzione della situazione, dichiaravano di essere addivenute ad un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia della separazione.
3 Il giudice, preso atto dell'accordo, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disciplinava le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi sopraggiunti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di scegliere la propria residenza, la casa coniugale in Napoli alla via Francesco Parrillo
31 resta assegnata alla moglie ed ai figli e . Per quanto concerne il Pt_1 Per_1 Persona_5 mantenimento dei figli seppur maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, resta a carico del padre OL il versamento di un assegno entro il giorno 5 di ogni mese di euro 300,00 per ciascun di essi;
detta somme verrà rivalutata annualmente come per legge. Per quanto concerne le spese straordinarie restano al 50% a carico di ciascun genitore secondo il Protocollo del
Tribunale di Napoli. La signora rinuncia all'assegno -alimentare / mantenimento. Con il Pt_1 presente accordo le parti reciprocamente rinunciano alle rispettive domande di addebito nonché a quelle riconvenzionali, ed a tutte le altre domande espresse in atti. La signora si impegna Pt_1
a rimettere la querela sporta nei confronti del signor depositata presso gli organi Controparte_1 dell'autorità giudiziaria competente ed il signor OL presto accettazione della stessa.
Compensate le spese tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda e considerato che i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
4 Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di giudizio, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.21 , parte II , S. A sez. ZI reg. Atti Matrimonio anno 2001 );
• regolamenta le condizioni accessorie della separazione in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
• prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13517 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COLACICCO MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiatamone n.53/C
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GASPARI WALTER presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Ferdinando Galiani n.3
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2025 contenente richiesta di emissione di ordine di protezione ai sensi dell'art. 473 bis.69 e con allegazione di violenza domestica ex art.473 bis.40 c.p.c., Pt_1
, premesso di aver contratto matrimonio con a Napoli il
[...] Controparte_1
14.09.2021, che dalla loro unione erano nati due figli, e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
1 economicamente autosufficienti, rappresentava che la convivenza con il resistente si era rivelata intollerabile da diversi anni a causa delle condotte vessatorie e persecutorie da quest'ultimo poste in essere degenerate anche in atti violenti. Aggiungeva che il ricorrente soffriva di disturbi psicotici per i quali aveva intrapreso una terapia farmacologica e che aveva tentato due volte il suicidio. La ricorrente a sostegno delle richieste di protezione avanzate, evidenziava che in data 15.06.2025 il
OL aveva fatto irruzione presso la casa di sua madre dove ella si era temporaneamente trasferita con i figli per difendersi dalle condotte violente del marito e lo stesso, dopo aver minacciato tutti i presenti in casa, era fuggito lanciandosi dal parapetto dell'abitazione e riportando gravi ferite. A sostegno della ricostruzione dei fatti, la ricorrente depositava denunce sporte in data
2.06.2025 e 15.06.2026 nonché certificati attestanti le procedure di TSO a cui era stato sottoposto il resistente. Tutto ciò premesso, chiedeva: “-pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
- assegnarsi la casa coniugale alla sig.ra , con la quale Parte_1 permarranno i figli e al fine di mantenere il contesto abitativo e ristabilire il normale Per_1 Per_2 corso di vita;
-fissarsi assegno di mantenimento mensile in favore della ricorrente in misura di €
600,00 e di € 800,00 per i figli, o di altra maggior somma perequata al tenore di vita sino ad ora goduto, pur non potendo documentare – per quanto sopra detto – la capacità economica del resistente;
-ai sensi dell'art. 473 bis n.36 comma 3 cpc autorizzarsi il sequestro del conto corrente intrattenuto presso Intesa San Paolo, fil. di Napoli, viale Margherita 61 – n. 66185/1000/00014776
– per la quota parte del 50% di pertinenza del sig. , al fine di assicurare e Controparte_1 conservare la corresponsione periodica del contributo di mantenimento. ISTANZA EX ART. 473 bis
40 e segg. CPC. Si chiede, anche per il prosieguo della causa di separazione personale, che la ricorrente non compaia personalmente alle udienze o escludersi la contemporanea presenza delle parti per garantire la sicurezza della stessa. ORDINI DI PROTEZIONE - si chiede adottarsi i necessari ordini di protezione previsti dall'art. 473 bis 69 -70 cpc, con particolare riferimento alla prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia;
-spese e competenze come per legge.”
Con decreto reso inaudita altera parte in data 1.07.2025 il giudice ordinava al resistente la cessazione delle condotte pregiudizievoli e ne disponeva l'allontanamento dalla casa coniugale delegando i SS competenti per la presa in carico del nucleo familiare nonché per fornire assistenza alla forza pubblica durante l'esecuzione dell'ordine di protezione. Fissava contestualmente sia l'udienza ex art.473 bis 71 c.p.c. che l'udienza di comparizione delle parti per la domanda di separazione.
2 Si costituiva il resistente il quale contestava tutto quanto dedotto dalla ricorrente. Evidenziava di essere affetto da un'importante depressione a fronte della quale la moglie e i figli non gli avevano prestato la dovuta assistenza, nonostante egli fosse stato sempre amorevole nei loro confronti e presente nelle lore vite. Smentiva di aver posto in essere sia atti violenti nei confronti della moglie e dei figli e chiedeva: In via pregiudiziale e preliminare: In accoglimento dell'opposizione, revocare con effetto immediato il decreto provvisorio emesso in data 01/7/2025, e tutti i provvedimenti in esso contenuti, per assoluta insussistenza dei presupposti e soprattutto per
l'evidente stato di collaborazione prontamente manifestato dal convenuto resistente. Nel merito e in via principale: a) Rigettare la domanda di addebito della separazione al Sig. . Controparte_1
b) Rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla Sig.ra Parte_1
Determinare un assegno di mantenimento a carico della moglie di euro 300,00 da Parte_1 corrispondere mensilmente a favore del marito a titolo di indennità di occupazione per salvaguardare i bisogni ed interessi di quest'ultimo dal momento che palesemente risulta essere il coniuge più debole. d) Determinare a carico della sola moglie un contributo minimo per il mantenimento dei figli, tenuto conto delle precarie condizioni economiche e di salute del padre, del suo indebitamento e della capacità lavorativa della madre. Rigettare la domanda di sequestro conservativo e nel contempo ordinare alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente sottratte dal conto comune. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Sentite le parti e ascoltati i due informatori (la figlia delle parti, , e il fratello del Persona_3 resistente, ), il Giudice, ravvisato il persistere del pregiudizio alla integrità fisica Persona_4
e morale della ricorrente confermava l'ordine di protezione emesso in data 01.07.2025 prevedendone la durata di un anno dalla sua esecuzione.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti in relazione alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, le parti, personalmente comparse, rappresentavano che la situazione era notevolmente migliorata dopo l'adozione dell'ordine di protezione;
la ricorrente era tornata a vivere nella casa familiare con i figli, il resistente era stato ospitato da una sorella ed aveva ripreso a lavorare come falegname con il fratello. Il OL inoltre dichiarava di essere in cura da uno psichiatra, di stare vedendo i figli e di sentirsi complessivamente meglio. Entrambe le parti, in ragione della positiva evoluzione della situazione, dichiaravano di essere addivenute ad un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia della separazione.
3 Il giudice, preso atto dell'accordo, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disciplinava le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi sopraggiunti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di scegliere la propria residenza, la casa coniugale in Napoli alla via Francesco Parrillo
31 resta assegnata alla moglie ed ai figli e . Per quanto concerne il Pt_1 Per_1 Persona_5 mantenimento dei figli seppur maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, resta a carico del padre OL il versamento di un assegno entro il giorno 5 di ogni mese di euro 300,00 per ciascun di essi;
detta somme verrà rivalutata annualmente come per legge. Per quanto concerne le spese straordinarie restano al 50% a carico di ciascun genitore secondo il Protocollo del
Tribunale di Napoli. La signora rinuncia all'assegno -alimentare / mantenimento. Con il Pt_1 presente accordo le parti reciprocamente rinunciano alle rispettive domande di addebito nonché a quelle riconvenzionali, ed a tutte le altre domande espresse in atti. La signora si impegna Pt_1
a rimettere la querela sporta nei confronti del signor depositata presso gli organi Controparte_1 dell'autorità giudiziaria competente ed il signor OL presto accettazione della stessa.
Compensate le spese tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda e considerato che i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
4 Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di giudizio, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.21 , parte II , S. A sez. ZI reg. Atti Matrimonio anno 2001 );
• regolamenta le condizioni accessorie della separazione in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
• prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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