Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2648 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. BISSIONI GIULIA;
matrimonio celebrato in BISCEGLIE il 18/10/2008 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1
1) I coniugi e intendono separarsi Controparte_1 Parte_1 consensualmente e abiteranno in diverse e separate abitazioni, liberi in ogni caso di stabilire la propria residenza e/o il proprio domicilio ove lo riterranno opportuno, con onere del IG. di formalizzare il cambio di residenza non Controparte_1 appena sarà possibile.
2) I coniugi si impegnano a vivere comunque nel reciproco rispetto ed a comunicarsi il proprio domicilio, residenza e numeri telefonici nonché ogni relativa variazione nel caso in cui fosse necessario comunicare l'uno con l'altra e comunque fino a quando non sarà concluso il procedimento di separazione.
3) I figli, entrambi minori, saranno affidati ad entrambi i genitori e manterranno la propria residenza abituale insieme alla madre a Longiano (FC), Via Malta, 18. I coniugi pertanto chiedono l'affido condiviso e il collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, impegnandosi entrambi a provvedere all'educazione e all'istruzione dei medesimi ed attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi, salvo per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore con il quale i minori di volta in volta di troveranno al momento della decisione.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le modalità individuate nell'allegato piano genitoriale e che ivi si riportano:
- lunedì e martedì con il padre, essendo i giorni in cui non lavora;
- durante le festività natalizie, Capodanno, Carnevale e Pasqua verrà seguito uno schema di alternanza tale per cui ciascun genitore trascorrerà con i figli un tempo adeguato (come esempio 24 dicembre con la madre, 25 dicembre con il padre alternando l'anno successivo. Pasqua con la madre e lunedì dell'Angelo con il padre, alternando l'anno successivo, 31 dicembre con la madre, 1 gennaio con il padre alternando l'anno successivo);
- altre festività e ponti verranno gestiti in modo tale da garantire nell'anno l'adeguata alternanza tra padre e madre e da concordarsi almeno quindici giorni prima della ricorrenza;
- vacanze estive: nel periodo che decorre dal giorno della fine dell'anno scolastico al primo giorno di scuola dell'anno scolastico successivo, si seguirà la stessa alternanza del resto dell'anno prevedendo sin da ora un periodo anche non continuativo di due settimane di vacanza sia con il padre che la madre e i genitori
2 dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
- tali modalità potranno essere modificate - con preavviso di almeno una settimana – secondo accordi diversi tra i coniugi, da stabilirsi in ragione delle esigenze di lavoro di entrambi e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze e degli interessi dei minori. A tal proposito i coniugi si impegnano a collaborare nell'obiettivo di assicurare uno sviluppo e un equilibrio armonioso della personalità dei figli;
- in ogni caso, il IG. , fatto salvo quanto concordato), potrà poi Controparte_1 tenere con sé i figli minorenni ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e considerate anche volontà, impegni e programmi dei figli già organizzati.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contribuzione nel CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario dei figli minori e/o economicamente non autosufficienti e , l'assegno periodico di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da versare Per_1 Per_2 entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente CREDEM intestato alla beneficiaria e distinto dalle coordinate IBAN: [...], da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. In caso di mancata percezione del canone di locazione di cui al punto 7)
[rectius: 10)] e/o di mancata locazione si obbliga a versare Controparte_1 mensilmente l'ulteriore somma di Euro 380,00 (oltre alla somma di Euro 250,00 di cui sopra) come contributo al mantenimento ordinario.
6) Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli e elencate nel Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì a cui integralmente si rimanda e la mensa scolastica graveranno nella misura del 50% su ciascun genitore, con diritto del genitore anticipatario di ottenere dall'altro il rimborso di quanto anticipato dietro esibizione della documentazione comprovante l'esborso entro e non oltre 15 gg.
7) L'abitazione adibita a residenza della famiglia nella quale continuerà a risiedere la IG.ra con i figli minori sita a Longiano (FC), Via Malta, 18, in Pt_1 comproprietà di entrambi, verrà assegnata alla madre e il IG. si Controparte_1 obbliga a pagare il 100% della rata di mutuo fino a scadenza, mantenendo in essere il conto corrente cointestato e versandovi la provvista necessaria per il pagamento delle rate. Le parti valuteranno una surroga del mutuo da parte della IG.ra Pt_1
e un acquisto della quota di proprietà del IG. da parte della IG.ra CP_1
non appena ve ne saranno le condizioni. Pt_1
8) L'assegno unico erogato dall' di circa Euro 550,00 totali in favore di CP_2 entrambi figli minori verrà interamente percepito da e pertanto Parte_1
3 si impegna alla sottoscrizione dei moduli necessari per Controparte_1 consentire tale accredito al 100% sul conto corrente della predetta.
9) La pensione di invalidità del figlio continuerà ad essere accantonata sul Per_1
Libretto di deposito aperto presso l'Istituto di credito Intesa San Paolo e non utilizzata dalla madre, salvo diversi accordi tra i coniugi in caso di necessità.
10) Il canone mensile di Euro 380,00 versato dal conduttore per la locazione dell'immobile sito a Bisceglie sopra descritto, pur intestato ad entrambi coniugi, verrà percepito interamente dalla IG.ra sino a scadenza del Parte_1 contratto in vigore e anche per quanto concerne i contratti di locazione stipulati in seguito, senza che nulla abbia a che pretendere il IG. . In caso di CP_1 mancata locazione dell'immobile e/o di mancata percezione del canone. CP_1 si obbliga a versare a l'importo mensile di Euro 380,00 a
[...] Parte_1 titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge.
11) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la loro vita. I IGg.ri e si danno CP_1 Pt_1 reciprocamente atto di rinunciare a qualsiasi assegno a titolo di mantenimento per i medesimi, essendo economicamente autosufficienti, come si evince dalla documentazione reddituale allegata nonché dalle pattuizioni sopra previste a favore dei figli e/o del coniuge. Tuttavia in caso di mancata locazione dell'immobile e/o di mancata percezione del canone da parte di come previsto al punto Parte_1
10), si obbliga a versarLe l'importo mensile di Euro 380,00 a Controparte_1 titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge al fine di consentirLe di essere economicamente autosufficiente, essendo disoccupata ed occupandosi dei figli.
12) I ricorrenti, dichiarano e riconoscono di aver prima d'ora regolato ogni rapporto di natura economica tra gli stessi già in essere, motivo per cui null'altro risulta oggi da concordare, assegnare, dividere o altro in aggiunta a quanto di seguito specificato, dandosi nella presente sede reciprocamente atto delle seguenti pattuizioni:
12.a) Il Conto corrente acceso presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo, filiale di Savignano, n. 66929/1000/00001381, cointestato ad entrambi i coniugi e sul quale vengono addebitate le rate di mutuo, verrà mantenuto per l'addebito della rata del mutuo con accordo di dividere al 50% il residuo dopo la scadenza del mutuo;
12.b) L'Autoveicolo targato FS609NS, marca Volkswagen 5n, di proprietà di
[...]
, ma in uso a , verrà reso oggetto contratto di comodato CP_1 Parte_1
d'uso gratuito. I ricorrenti non hanno ulteriori beni in comune per i quali procedere a divisione.
4 13) Con l'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente ricorso, i coniugi dichiarano dunque di non aver più altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione.
14) i coniugi si dànno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
15) Le spese del presente giudizio sono compensate fra i ricorrenti.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BISCEGLIE (Anno 2008, Atto n. 199 Parte II Serie A, Delegazione unico).
Forlì, 02/04/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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