Ordinanza cautelare 21 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 9 luglio 2022
Sentenza 30 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2025
Parere definitivo 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/02/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01406/2025REG.PROV.COLL.
N. 00145/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2024, proposto da
Azienda Agricola HI VA IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AD -Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 484/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di AD - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. VA Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Lorenza Vignato e Fabrizio Tomaselli per delega dell’avvocato Paolo Botasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 l’Azienda Agricola HI VA IS ha chiesto al Tar per la Lombardia (Sezione di Brescia) l’annullamento:
- della cartella di pagamento n. 035 2021 00080649 25 000 dell’importo di euro 156.129,89 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2000/2001, inviata al ricorrente a mezzo pec in data successiva al 19.9.2021;
- del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002474 reso esecutivo in data 23.06.2021;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
2. La cartella di pagamento è stata impugnata dalla Azienda Agricola HI VA IS per numerosi vizi e con particolare riferimento alle statuizioni espresse dalla Corte UE nella materia oggetto di ricorso, alla prescrizione del credito e al difetto di motivazione ed istruttoria sotto diversi profili, nonché con riferimento a profili di illegittimità formale dell’atto impugnato.
3. AG e AD si sono costituite nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 484/2023 il Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia ha rigettato il ricorso.
4.1 In particolare il Tar ha rigettato le censure: (i) di carattere formale; (ii) sull’esigibilità del credito; (iii) sulla produzione nazionale di latte; (iv) sugli interessi; (v) sulla prescrizione; (vi) sul contrasto con il diritto dell’Unione; (vii) sulla disapplicazione del diritto interno.
4.2 Il Tar ha quindi analizzato la domanda subordinata, che aveva come obiettivo la disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti attuativi, e la ripetizione del calcolo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, sostenendo che:
- la via della disapplicazione risulta praticabile a condizione che manchi un giudicato di merito sfavorevole alla parte ricorrente;
- la sentenza del Tar per il Lazio n. 2312/2014 (passata in giudicato) affrontando espressamente il problema delle categorie prioritarie non ha rilevato alcun contrasto con il diritto europeo, facendo quindi propria l’interpretazione poi smentita dalla Corte di Giustizia: un giudicato formulato in questi termini è in grado da solo di cristallizzare la posizione debitoria dell’Azienda Agricola ricorrente;
- per opporre uno schermo alle pronunce della Corte di Giustizia è sufficiente un giudicato su un singolo atto presupposto, purché la pronuncia contenga un accertamento chiaro delle obbligazioni dedotte, e purché tale accertamento copra la medesima questione di diritto poi risolta in modo diverso dalla Corte di Giustizia.
5. Avverso la sentenza n. 484/2023 del Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia, ha proposto appello l’Azienda Agricola HI VA IS per i motivi che saranno più avanti esaminati.
6. AG e AD si sono costituite chiedendo il rigetto dell’appello.
7. All’udienza del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Inidoneità della sentenza Tar Lazio n. 2312/2014 ad impedire la disapplicazione della normativa italiana ».
L’appellante sostiene che:
- il Tar ha ritenuto insuperabile la sentenza del Tar per il Lazio n. 2312/2014;
- la sentenza citata non riporta fra le aziende agricole ricorrenti l’odierno appellante;
- tale sentenza non fa stato nei confronti dell’Azienda Agricola HI VA IS.
1.1 Il motivo è infondato.
Parte appellata ha prodotto in giudizio il ricorso al Tar per il Lazio R.G. n. 13154/2001 esitato nella più volte citata sentenza di rigetto n. 2312/2014. Tra i ricorrenti (pagina 5, terza riga del ricorso) figura il nominativo del produttore HI VA IS (indicato come “HI VA”).
La sentenza del Tar per il Lazio n. 2312/2014 (passata in giudicato in quanto mai appellata dal produttore) fa stato nei confronti dell’appellante.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in materia di “quote latte” ».
L’appellante sostiene che:
- in via di mero subordine, a prescindere dall’esistenza di un giudicato sfavorevole riguardante gli atti presupposti, il Tar avrebbe dovuto concludere per la disapplicazione del diritto interno in favore di quello comunitario;
- la Corte di Giustizia U.E., con le pronunce pregiudiziali (successive all’emissione delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni qui impugnate) 27.6.2019, 11.9.2019 e da ultimo 13.1.2022 ha già sancito l’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea delle norme italiane che hanno disciplinato le operazioni di c.d. “compensazione-restituzione” nazionale e la conseguente determinazione del prelievo supplementare inflitto ai produttori di latte;
- le sentenze interpretative della Corte di Giustizia U.E. hanno la stessa efficacia delle disposizioni interpretate, con la conseguenza che le decisioni da essa rese in sede di rinvio pregiudiziale, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto, con effetto retroattivo erga omnes ;
- tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a disapplicare d’ufficio le norme interne incompatibili con le sovraordinate norme europee, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia;
- cosicché – nonostante tali provvedimenti siano dotati di esecutività perché mai impugnati ovvero perché coperti da un giudicato – pare comunque indubbio che le citate pronunce della Corte di Giustizia UE abbiano accertato l’erroneità di tutti i prelievi supplementari originariamente quantificati dall’AG (tra cui quelli oggetto di riscossione a carico dell’esponente) o, quanto meno, abbiano reso del tutto incerto (sia nell’ an , sia nel quantum ) l’asserito credito dell’AG verso l’esponente per il prelievo supplementare per le annate intimate, essendosi definitivamente rivelate confliggenti con la sovraordinata normativa europea le disposizioni nazionali poste a base del calcolo del prelievo stesso;
- la P.A. ha posto in essere l’atto di intimazione qui impugnato – che è meramente ricognitivo ed attuativo dei pregressi provvedimenti di determinazione ed imposizione del prelievo e della conseguente cartella – al fine di portare ad esecuzione provvedimenti di determinazione del prelievo già conclamati come illegittimi per violazione del diritto dell’Unione e, dunque, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale;
- l’AG avrebbe dovuto anzitutto prendere atto delle pronunce della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato e procedere alla “complessiva attività di rideterminazione” (già ordinata dal Consiglio di Stato con innumerevoli pronunce) di tutti i provvedimenti impositivi del prelievo formati sulla base di norme nazionali non conformi al dettato europeo;
- all’opposto, l’AG ha del tutto ignorato l'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, oltre che le decisioni di annullamento del Consiglio di Stato ed ha affidato all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’esecuzione coattiva delle cartelle (erronee nell’ an e nel quantum ) emesse prima che le citate pronunce travolgessero la legittimità delle compensazioni nazionali e di ogni singolo provvedimento impositivo del prelievo emanato in violazione del diritto dell’Unione.
2.1 Il motivo è infondato. Esso, muovendo da alcune note pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, ripropone interpretazioni già respinte in precedenti pronunce del Consiglio di Stato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez.VI, 09/02/2024 n. 1316).
La giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità e non di nullità (cfr. ex plurimis , da ultimo, Cons. Stato, VI, 29dicembre 2023, n. 11301; Cons. Stato, VI, 29 novembre 2023, n. 10303; Cons Stato, VI; 7 agosto 2023, n. 7609).
In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21- septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n.2580; id. 25marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr.sentenza KU & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea.
Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21dicembre2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
Dalla natura meramente annullabile dell’atto a monte si trae la conseguenza che l’atto a monte, in tesi annullabile, non può più essere posto in discussione, laddove consolidatosi.
Ne consegue che l’atto a valle, che porta ad esecuzione un atto a monte eventualmente invalido (nel senso dell’annullabilità), non può essere annullato per invalidità derivata, se si è consolidato l’atto a monte portato ad esecuzione.
3. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Sul contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale e conseguente erroneità dei dati posti alla base del meccanismo delle quote latte ».
L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di ricorso che faceva leva sull’asserito contrasto con l’istruttoria svolta in sede penale sostenendo che:
- il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Roma, dott.ssa Paola Di Nicola, ha rilevato “la prova della totale inattendibilità e falsità dei dati del sistema”, e tale documento è del 5.6.2019 e, pertanto, successivo all’emissione della cartella di pagamento per cui è causa;
- nonostante l’accertata erroneità dei dati posti alla base delle cartelle esattoriali impugnate, l’Amministrazione non si è determinata a svolgere alcuna istruttoria in merito e, al contrario, ha posto in essere comportamenti volti ad occultare le anomalie del sistema;
- solo attraverso una puntuale, rigorosa e definitiva istruttoria da eseguirsi con un processo di calcolo matematico, mai applicato da chi sino ad ora ha indagato, sarà possibile accertare la reale incidenza dell’inserimento di predetti dati falsi e le concrete ricadute sulla determinazione del prelievo supplementare imputato con le cartelle esattoriali qui impugnate;
- sarebbe stato essenziale verificare preliminarmente la correttezza e la legittimità degli importi di prelievo di cui oggi l’Amministrazione richiede il pagamento;
- tale comportamento determina altresì la violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, palesandosi l’iniquità del procedimento posto in essere dall’Amministrazione con gli atti qui impugnati; nonché la violazione del diritto al rispetto dei propri beni – garantito dall’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU – per l’ingiusta pretesa di configurare come prelievo supplementare importi non dovuti.
3.1 La doglianza non merita positivo apprezzamento. Ritiene, infatti, il Collegio di aderire al condivisibile insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 6078 del 9 luglio 2024) secondo cui “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AG) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati”. Ciò appare a fortiori condivisibile nel caso di specie atteso che affermazioni di parte appellata non paiono accompagnate neppure da un principio di prova in ordine al concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto, nello specifico, dalla singola azienda.
4. L’appello si conclude con una istanza di verificazione e di consulenza tecnica d’ufficio tesa ad accertare la reale incidenza dell’inserimento di predetti dati falsi e le concrete ricadute sulla determinazione del prelievo supplementare imputato con le cartelle esattoriali qui impugnate.
4.1 In ragione delle considerazioni esposte al punto precedente la richiesta non merita accoglimento.
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
VA Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO